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La prima distinzione riguarda l’attività svolta e troviamo le imprese agricole e commerciali. La regola dice che:
qualunque impresa che svolga un’attività non agricola è per definizione un'impresa commerciale. La norma di
riferimento delle imprese agricole è l’art. 2135 che distingue l'imprenditore agricolo in base all’attività svolta,
individuando le attività tipiche che sono: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Il secondo comma dice che si trattano di attività dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che prevedono l'utilizzo di un bosco, fondo o acque
dolci, salmastre o marine. Queste attività quindi devono essere dirette allo sviluppo di un ciclo biologico di natura
vegetale o animale perché un tempo erano intese come attività svolte con stretta dipendenza al fondo.
L’imprenditore agricolo potrebbe anche svolgere delle attività connesse al commercio mantenendo comunque la
sua natura agricola. Egli gode di una disciplina agevolata perché può omettere una serie di regole in quanto si ritiene
esposto ad un rischio aggiuntivo rispetto all’imprenditore commerciale ovvero il rischio naturale. Nel tempo si è
modificata l’attività dell'imprenditore agricolo: oggi le imprese agricole hanno ettari di terreno, con sistemi di
irrigazione artificiale, con gigantesche serre. Ci sono due categorie di attività connesse: la prima è diretta alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, bosco o allevamento. Es. il coltivatore tipico di uliveti e
vigneti, con tale raccolto procede alla produzione di vino e olio che commercializza, costui svolge un’attività
commerciale ma non lo diventa, rimane agricola per connessione. Ciò è possibile grazie a 2 elementi: la connessione
soggettiva (è lo stesso soggetto che svolge l’attività tipica) e la connessione oggettiva (il prodotto dell’attività
connessa è stato realizzato nell’attività tipica). La seconda attività connessa è diretta alla fornitura di servizi
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione e ospitalità. Es. un agriturismo che un coltivatore ha nella sua proprietà affitta delle stanze.
Tutti gli altri sono imprenditori commerciali e nell'art. 2195 si prevedono le attività commerciali, una lista
disomogenea e non esaustiva che prevede 5 diverse attività: attività industriali dirette alla produzione di beni e
servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancarie e assicurative, attività
ausiliarie. Ci sono imprese che sembrano non rientrare nell'art. 2195 ma la regola dice che se non sono imprese
agricole, sono per forza imprese commerciali basandosi sulla residualità (es. imprese matrimoniali, investigative).
10. Piccola Impresa & Impresa non Piccola. La seconda categoria riguarda le dimensioni dell’impresa. Si parte
dal concetto di piccolo imprenditore che secondo l'art. 2083, è il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo
commerciante e coloro che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti familiari. Il piccolo imprenditore rientra nel criterio generale dell'art 2083, solo con la prevalenza del
lavoro proprio o dei componenti della sua famiglia rispetto ad altri fattori come il lavoro di terzi o il capitale. Es. un
soggetto compra un camioncino, lui e i suoi figli trasportano frutta nei mercati, in questo caso il lavoro svolto dalla
famiglia è prevalente rispetto al resto; in una gioielleria lavorano marito e moglie ma costui non è un piccolo
imprenditore perché la prevalenza del suo lavoro non supera gli altri fattori (capitale). La piccola impresa però si
distingue dal lavoratore autonomo per un requisito di organizzazione dei fattori produttivi. Ci sono casi in cui la
piccola impresa o imprenditore vengono evocati dalla legge come nel caso dell’art. 1 della legge fallimentare: non
può fallire l'imprenditore che abbia avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale non superiore a 300
mila, abbia realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi non superiori a 200 mila e abbia avuto debiti non
superiori a 500 mila. Da questa norma si deduce che il piccolo imprenditore non può fallire ma solo gli imprenditori
commerciali che soddisfano tali requisiti. Esistono anche le micro-imprese che svolgono un’attività economica
artigianale ovvero di altre attività a titolo individuale o familiare ma non vengono disciplinate dall’art. 2083.
11. Categorie di Imprese e Disciplina applicabile. Tutte le imprese (a prescindere della loro attività, dimensione
e forma organizzativa) devono sottostare ad uno statuto generale delle imprese le cui norme valgono per tutti gli
imprenditori che rientrano nell'articolo 2082. In questo statuto ci sono le regole che riguardano: l'azienda, i segni
distintivi (distinguono l'imprenditore e i suoi prodotti rispetto ad altri), la concorrenza (sul mercato), la concorrenza
sleale (non deve caratterizzare i rapporti tra imprenditori), i consorzi ed altri temi. Esistono categorie più evolute
come l'imprenditore commerciale (non piccolo ai sensi dell’art. 2083) che è sottoposto anche allo statuto speciale
dell’imprenditore commerciale che detta regole sulla pubblicità legale e registro delle imprese, sull'obbligo di tenere
le scritture contabili, sulla disciplina della rappresentanza commerciale e sul fallimento.
[Ci sono però una serie di asimmetrie ovvero ci sono delle regole speciali che talvolta la legge introduce per
differenziare il quadro generale: - Nel settore della pubblicità legale in riferimento alla disciplina del registro delle
imprese, dal 2001 anche l'imprenditore agricolo è soggetto a quella parte di statuto speciale; anche alle società
semplici e piccole imprese è stata estesa l’iscrizione al registro delle imprese. - In materia di scritture contabili, se un
imprenditore decide di svolgere la sua attività con il modello organizzativo di società (non semplice), viene
sottoposto alle scritture contabili (sia agricolo che commerciale) ed anche le imprese che assumono la qualifica di
imprese sociali. - La disciplina del fallimento viene applicata a tutti gli imprenditori commerciali (non piccoli) ma non
a quegli imprenditori commerciali che hanno requisiti tali da essere esclusi dal fallimento (requisiti sopra citati). Ci
sono anche imprenditori commerciali (imprese pubbliche) che nonostante siano imprenditori commerciali, non sono
sottoposti al fallimento (si applicano regole diverse). -Vi sono una serie di statuti speciali per imprese che svolgono
attività sofisticate. Ci sono casi in cui parti dello statuto generale e speciale trovano applicazione verso soggetti non
imprenditori come il professionista o coloro che per legge non sono considerati imprenditori ma quando entrano in
contatto con consumatori vengono equiparati all'imprenditore e gli vengono applicati alcuni pezzi delle discipline
dello statuto speciale e generale (contrattazione con il consumatore). - Esistono anche degli statuti che si applicano
alle imprese che operano nei mercati regolati.]
12. Ambito di applicazione della disciplina delle imprese. L'art. 2082 dice chi è imprenditore ma non specifica
quando si diventa o cessa di esserlo. L'ambito di applicazione temporale parte da quando nasce l’impresa tenendo
conto dell’attività svolta dall’impresa. Quando ho una persona fisica, bisogna riconoscere gli atti di organizzazione e i
suoi comportamenti, mentre quando ho una società, la sua costituzione coincide con la nascita dell’impresa.
Per quanto riguarda la cessazione dell'impresa: per una persona fisica si ha ad es. la morte o un incidente che
impedisce alla persona di svolgere l’attività ma nel caso in cui non si sono verificati tali eventi sarà necessaria, ai fini
della cessazione, la disaggregazione del patrimonio aziendale che l’imprenditore aveva creato (è come se fosse una
liquidazione del patrimonio); per le società, la cessazione avviene attraverso la cancellazione dal registro delle
imprese e ciò rappresenta la cessazione formale (cessazione dell’attività, non si è più imprenditori). Per le società è
più facile individuare il momento di inizio e cessazione dell’attività perché coincide con il registro e la cancellazione
dal registro delle imprese. Quando un imprenditore (persona fisica o società) cessa la sua attività, alcuni obblighi
dello statuto generale e speciale cessano immediatamente (tenuta scritture contabili, concorrenza leale, diritti
collegati ai segni distintivi), ci sono però degli aspetti della disciplina che non cessano automaticamente ma che
mantengono degli effetti fino ad un certo periodo successivo alla cessazione dell'impresa (quanto accade in materia
di fallimento infatti l’art. 10 dice che l'imprenditore può fallire anche quando costui ha cessato l’attività per un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese).
Con riferimento alla legittimazione degli atti d’impresa c’è il concetto di spendita del nome: gli atti compiuti da un
soggetto in nome e per conto dell'imprenditore, diventano atti fatti dall'imprenditore quando il suo nome è stato
speso. L'imprenditore ha fatto, con la spendita del nome, la “contemplatio domini” (dichiarazione attraverso cui un
rappresentante pone in essere dei negozi giuridici in nome e per conto dell’imprenditore, i cui effetti giuridici
ricadono nella sfera giuridica dell’imprenditore, si chiama anche rappresentanza diretta). Però bisogna specificare
che non assumono la qualità di imprenditore né i soggetti nel cui interesse viene esercitata l’attività d’impresa
(quando l’attività non viene esercitata anche in loro nome) e né i rappresentanti.
Oltre in base al criterio della spendita del nome, la qualità di imprenditore è attribuibile anche a colui nel cui
interesse viene svolta l’attività tramite un prestanome ovvero la teoria dell’imprenditore occulto. Es. un
imprenditore non vuole far sapere al mercato che è lui l'imprenditore, vuole mantenere il suo patrimonio segreto,
allora utilizza il prestanome (istruzione di