L’imprenditore
Il diritto commerciale designa convenzionalmente quella parte del diritto privato comprendente le
norme e gli istituti relativi all’impresa commerciale, alle società e al mercato.
Linguaggio comune ed espressioni giuridiche: impresa, imprenditore e azienda
L’impresa è l’attività il cui svolgimento fa assumere a un determinato soggetto la qualità di
imprenditore; a tale qualità è collegata l’applicazione di una particolare disciplina. Per il giurista,
pertanto, Telecom, in quanto soggetto giuridico che esercita l’attività di telecomunicazioni, è un
imprenditore (collettivo di tipo societario) mentre il suo amministratore delegato è solo un organo
interno del soggetto collettivo, incaricato di gestirne l’attività. Nel linguaggio giurista l’azienda è
soltanto “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” art. 2555.
Nella terminologia legale, quindi, “imprenditore, azienda e impresa” corrispondono,
rispettivamente, alle categorie “soggetto, oggetto, attività”.
La valenza della nozione di imprenditore
Il c.d. statuto generale dell’imprenditore, cioè quello che si applica a qualunque imprenditore come
definito dall’art. 2082 c.c. indipendentemente dalla specie di appartenenza, consiste nelle norme
relative all’azienda e ai segni distintivi, alla concorrenza e ai consorzi e nella legge 180/2011. Più
ricco è invece l’insieme delle norme che si applicano alle singole specie in cui il genere
imprenditore si distingue. La figura di imprenditore si suddivide:
1. Sul piano dell’oggetto dell’attività esercitata:
- Imprenditore commerciale
- Imprenditore agricolo
2. Sul piano delle dimensioni dell’attività:
- Piccolo imprenditore
- Imprenditore medio/grande
3. Sul piano della natura del soggetto che esercita l’attività:
- Imprenditore individuale
- Imprenditore collettivo
0ppure
- Imprenditore privato
- Imprenditore pubblico
E’ bene sottolineare che quando si parla in generale di imprenditore non è corretto riferire il
discorso al solo imprenditore persona fisica, anche le società, ad esempio, sono una specie del
genere imprenditore quindi, salvo deroghe espresse, a loro si applicano tutte le norme generali in
materia di impresa.
La nozione di imprenditore
Devono analizzarsi le singole componenti della nozione giuridica di impresa.
Art. 2082 – Imprenditore
“E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Un’attività…al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
Primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di una attività, quindi di una serie di atti tra loro
collegati da un fine unitario che è rappresentato “dalla produzione o dallo scambio di beni o di
servizi”. L’attività è formata da atti che possono essere giuridici o materiali:
L’atto giuridico coincide con l’atto in cui l’azione dell’uomo è riconosciuta idonea
dall’ordinamento a produrre effetti giuridici, incidenti su interessi propri o altrui;
L’atto materiale è l’azione, incidente su interessi propri o altrui nel mondo reale, da cui possono
discendere effetti giuridici meramente legali.
L’art. 2082 non richiede espressamente che l’attività produttiva sia rivolta al mercato e perciò, si
discute se possa essere considerato giuridicamente imprenditore chi svolge una determinata attività
per autoconsumo: la c.d. impresa per conto proprio. La risposta negativa è prevalente e parrebbe
quasi scontata. Tuttavia, appare preferibile ritenere che per l’acquisto della qualità di imprenditore
sia sufficiente l’oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato dei beni prodotti,
indipendentemente dalle intenzioni del soggetto e dell’effettiva sorte che i beni avranno. Perché sia
un’attività di impresa, deve essere:
Esercitata professionalmente
Economica
Organizzata
Economica…
L’aggettivo “economico”, non riguarda il suo contenuto (in effetti, qualsiasi attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni o di servizi è economica in questo senso), ma le sue modalità di
attuazione. Si sostiene che un’attività può essere qualificata come impresa solo se svolta con
metodo economico, cioè con modalità che consentano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi
(se è in perdita rimane comunque un’impresa). Questa precisazione ha due importanti effetti:
Per un verso chiarisce che, benché normalmente le imprese siano in fatto caratterizzate dallo
scopo di realizzare un lucro oggettivo e di ripartirlo in favore dei titolari dell’attività (c.d. lucro
soggettivo), nessuno di questi due presupposti è necessario per la nozione giuridica di impresa.
Ne consegue che possono essere imprenditori le associazioni (enti per i quali la legge comunque
impedisce la distribuzione dell’utile fra gli associati), le cooperative c.d. “pure”, le imprese
pubbliche (come quelle di erogazione di gas e acqua) ecc… ;
Per un altro verso, invece, esclude dall’area giuridica dell’impresa tutte quelle attività svolte
istituzionalmente in perdita: per esempio la beneficenza. Non vi sono quindi ragioni di principio
per escludere dal terreno dell’impresa l’attività non-profit. Il generale divieto di distribuire utili
e il non perseguimento di uno scopo di guadagno, tanto a livello professionale che di ente, non
impedisce agli enti ONLUS, sia pure in via strumentale al raggiungimento dei loro scopi ideali,
di svolgere un’attività corrispondente a quella delineata nell’art. 2082, con modalità tendenti
all’equilibrio gestionale: quando ciò accade, l’ente non-profit diviene imprenditore. Le imprese
sociali sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale
un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale. Esse non possono distribuire utili tra i partecipanti, ma
devono reinvestirli nello svolgimento dell’attività istituzionale o a incremento del patrimonio,
ciò non toglie che siano qualificate imprese.
Professionale…
Svolgere professionalmente un’attività significa esercitarla in modo abituale e non occasionale. Non
è richiesto che si tratti dell’occupazione esclusiva, e neppure di quella principale del soggetto in
questione, non deve trattarsi di una qualunque serie coordinata di atti di carattere saltuario, ma di
una attività sistematica e ripetuta nel tempo, anche se eventualmente stagionale (per esempio, la
gestione di uno stabilimento balneare). La stagionalità non esclude la continuità. L’
Organizzata…
Dall’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa”; più in generale si dice che l’imprenditore coordina una serie di fattori della
produzione (personale, impianti, materie prime, risorse finanziarie, ecc…). I fattori da organizzare
sono il lavoro altrui e il capitale. Il capitale può essere capitale proprio/di rischio e capitale di
credito; non è necessario averli entrambi. Organizzazione significa appunto coordinamento dei
fattori della produzione. Per aversi il minimum richiesto dall’art. 2082 c.c., tuttavia, basta anche
solo uno di questi elementi. Problematica è l’ipotesi in cui il soggetto si limiti a organizzare il
proprio lavoro personale, alcuni strumenti neutri (telefono, computer, ecc…) e magari utensili
strettamente necessari allo svolgimento del proprio lavoro. L’art. 2083 qualifica come “piccolo”
l’imprenditore che organizzi l’attività con il lavoro prevalente proprio e dei propri familiari; a
contrario se ne deduce che l’imprenditore medio-grande non può essere auto organizzato poiché sul
lavoro proprio o della famiglia devono prevalere gli altri fattori della produzione che egli si procura
e coordina, lucrando la differenza tra i ricavi dell’attività organizzata e la remunerazione da lui
promessa per i diversi fattori della produzione: stipendi, interessi canoni ecc… . Il codice civile ci
dimostra che esiste una differenziazione tipologica tra l’attività dell’imprenditore, del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo.
Sorgono due problemi:
E’ imprenditore chi svolge attività di autoconsumo rispettando l’art. 2082? Sì perché entra in
contatto con i terzi instaurando un rapporto. Non è necessario immettere un prodotto sul
mercato.
E’ imprenditore chi svolge attività illecite rispettando l’art. 2082? Le regole per la tutela dei
consumatori trovano applicazione, le regole per la tutela dell’imprenditore no.
L’impresa familiare (Art. 230-bis)
L’art. 230-bis regolamenta i rapporti interni all’impresa ogni qualvolta un familiare
dell’imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nell’impresa stessa, senza ricevere uno
specifico inquadramento giuridico. E’ un’impresa in cui prevale il lavoro proprio e dei propri
familiari rispetto ad altri fattori. La finalità dell’istituto è quella di tutelare quei familiari che non
si vedono riconosciuti adeguati diritti dell’imprenditore. I familiari specificamente tutelati sdal
legislatore sono quelli appartenenti al nucleo più ristretto: il coniuge (anche separato); i parenti
entro il terzo grado (compresi figli adottivi e naturali); gli affini entro il secondo grado. Sul piano
dei diritti patrimoniali, detti familiari, che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro
nella famiglia o nell'impresa familiare, hanno diritto:
Al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
Alla partecipazione agli utili (non alle perdite) e agli incrementi dell'impresa familiare in
rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
Alla partecipazione alle decisioni (assunte a maggioranza per teste) concernenti l'impiego degli
utili e degli incrementi, nonché relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell’impresa.
Il capo dell’impresa decide e compie in piena autonomia gli atti di gestione ordinaria. Sono cause di
perdita della “quota di partecipazione” la morte, il recesso, la cessazione del rapporto familiare,
l’impossibilità sopravvenuta di prestare il proprio lavoro. La quota non può essere ceduta a estranei,
ma solo ad altri membri della famiglia nucleare con il consenso di tutti gli altri (fra quelli che
concretamente partecipano all’impresa familiare). In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
d’azienda, i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda (in misura
proporzionale alla loro quota). Alla cessazione dell’attività lavorativa per qualsiasi motivo e in caso
di alienazione dell’azienda (per la quale non sia esercitata la prelazione), ogni partecipante ha diritto
di essere liquidato in denaro (anche in più annualità).
L’impresa familiare è un’impresa individuale e non collettiva e non è una società. L’imprenditore
è l’unico responsabile dei debiti assunti nel suo esercizio nonché il destinatario delle norme
correlate a tale qualificazione. Nel contempo i creditori personali dei partecipanti all’impresa non
possono pignorare i beni dell’impresa e neppure la quota di partecipazione del loro debitore, ma
unicamente gli utili che questo dovesse conseguire. I familiari hanno alcuni diritti nei confronti del
loro congiunto cui è imputata l’impresa, ma non ne diventano soci. Per cui hanno diritto al solo
risarcimento se il pater familias non osserva l'obbligo, ma non sono passibili di fallimento.
Impresa o azienda coniugale Art. 177 – Oggetto della comunione
“Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della
comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,
non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite
da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”
Si caratterizza per essere gestita da entrambi i coniugi. Ne esistono due tipologie:
Secondo l’art. 177 rientrano nella comunione legale dei beni tra coniugi (salvo che questi abbia
optato per il regime della separazione dei beni o per un regime di comunione convenzionale) “le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”. In questo caso si tende a
ritenere che la fattispecie corrisponda a un particolare tipo di impresa collettiva sottratta alle
norme sulla società di fatto;
L’art. 177 secondo comma precisa invece che, “qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno
dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli
utili e gli incrementi”. Qui è invece prevalente la tesi che l’impresa sia individuale, ossia che ne
rimanga titolare il coniuge cui apparteneva l’azienda prima del matrimonio.
In entrambe le ipotesi, l’amministrazione dei beni ricadenti nella comunione e la rappresentanza in
giudizio per gli atti ad essi relativi spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, fatti eccezione per gli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per gli atti con cui si concedano o acquistino diritto di
godimento, per i quali è necessario invece il consenso di entrambi.
Qualora in linea generale tale soluzione appaia inadeguata a una gestione efficiente dell’impresa
“uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività
d’impresa”. Dall’applicazione delle norme sulla comunione legale dei beni deriva che i beni della
comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, ma anche che,
laddove tali beni risultassero insufficienti a soddisfare i debiti comuni, i creditori possono agire in
via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella sola “misura della metà del credito”
(art. 190). Anche nel primo tipo di impresa coniugale (collettiva) i coniugi possono godere del
beneficio di una responsabilità parzialmente limitata, a differenza di quanto discenderebbe
dall’applicazione della disciplina sulle società personali, la quale prevede tendenzialmente la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni comuni.
Art. 2083 – Il piccolo imprenditore
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia.”
Il piccolo imprenditore (Art. 2083)
Per esclusione, tutti gli imprenditori che non rientrano in questa definizione sono qualificabili come
medio/grandi. L’elemento caratterizzante del piccolo imprenditore è la locuzione “prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Con tale requisito si intende che il lavoro
personale dell’imprenditore e dei suoi familiari rimane comunque prevalente rispetto
all’organizzazione di beni e al lavoro altrui. All’imprenditore qualificato come piccolo non si
applicano, a prescindere dal tipo di attività svolta, lo statuto dell’imprenditore commerciale. Le tre
figure espressamente indicate dall’art. 2083 c.c. (coltivatore diretto, artigiano e piccolo
commerciante) sono menzionate solo esemplificativamente e comunque rientrano nel concetto di
piccolo imprenditore se e solo se rispettano il requisito generale indicato nell’ultima parte della
norma: la prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari sugli altri fattori della produzioni
utilizzati nello svolgimenti dell’attività. Va considerato anche l’art. 2082, in quanto il piccolo
imprenditore è un imprenditore ma se manca l’organizzazione è un lavoratore autonomo e non un
imprenditore.
Il lavoratore autonomo Art. 2222 – Il contratto d’opera
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV.
L’attività del lavoratore autonomo è definita dall’art. 2222, che definisce il contratto d’opera.
La differenza sostanziale sta nel requisito dell’organizzazione. Mediante la prescrizione “con lavoro
prevalentemente proprio” l’articolo non ammette che il lavoratore autonomo si avvalga di ausiliari,
se non in via secondaria.
Assoggettamento al fallimento (Art. 1 l. fall.)
Oggi l’art. 1 l. fall. indica i tre parametri che non devono essere superati dall’imprenditore
commerciale affinché possa sottrarsi al fallimento. Ha imposto allo stesso l’onere di provare il
Art. 1 l. fall. – Imprese soggette al fallimento
“Sono soggetti alle
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Diritto Commerciale-riassunto completo
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Riassunto Diritto Commerciale completo
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Riassunto completo diritto commerciale
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