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L’imprenditore

Il diritto commerciale designa convenzionalmente quella parte del diritto privato comprendente le

norme e gli istituti relativi all’impresa commerciale, alle società e al mercato.

Linguaggio comune ed espressioni giuridiche: impresa, imprenditore e azienda

L’impresa è l’attività il cui svolgimento fa assumere a un determinato soggetto la qualità di

imprenditore; a tale qualità è collegata l’applicazione di una particolare disciplina. Per il giurista,

pertanto, Telecom, in quanto soggetto giuridico che esercita l’attività di telecomunicazioni, è un

imprenditore (collettivo di tipo societario) mentre il suo amministratore delegato è solo un organo

interno del soggetto collettivo, incaricato di gestirne l’attività. Nel linguaggio giurista l’azienda è

soltanto “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” art. 2555.

Nella terminologia legale, quindi, “imprenditore, azienda e impresa” corrispondono,

rispettivamente, alle categorie “soggetto, oggetto, attività”.

La valenza della nozione di imprenditore

Il c.d. statuto generale dell’imprenditore, cioè quello che si applica a qualunque imprenditore come

definito dall’art. 2082 c.c. indipendentemente dalla specie di appartenenza, consiste nelle norme

relative all’azienda e ai segni distintivi, alla concorrenza e ai consorzi e nella legge 180/2011. Più

ricco è invece l’insieme delle norme che si applicano alle singole specie in cui il genere

imprenditore si distingue. La figura di imprenditore si suddivide:

1. Sul piano dell’oggetto dell’attività esercitata:

- Imprenditore commerciale

- Imprenditore agricolo

2. Sul piano delle dimensioni dell’attività:

- Piccolo imprenditore

- Imprenditore medio/grande

3. Sul piano della natura del soggetto che esercita l’attività:

- Imprenditore individuale

- Imprenditore collettivo

0ppure

- Imprenditore privato

- Imprenditore pubblico

E’ bene sottolineare che quando si parla in generale di imprenditore non è corretto riferire il

discorso al solo imprenditore persona fisica, anche le società, ad esempio, sono una specie del

genere imprenditore quindi, salvo deroghe espresse, a loro si applicano tutte le norme generali in

materia di impresa.

La nozione di imprenditore

Devono analizzarsi le singole componenti della nozione giuridica di impresa.

Art. 2082 – Imprenditore

“E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Un’attività…al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

Primo elemento dell’impresa è lo svolgimento di una attività, quindi di una serie di atti tra loro

collegati da un fine unitario che è rappresentato “dalla produzione o dallo scambio di beni o di

servizi”. L’attività è formata da atti che possono essere giuridici o materiali:

 L’atto giuridico coincide con l’atto in cui l’azione dell’uomo è riconosciuta idonea

dall’ordinamento a produrre effetti giuridici, incidenti su interessi propri o altrui;

 L’atto materiale è l’azione, incidente su interessi propri o altrui nel mondo reale, da cui possono

discendere effetti giuridici meramente legali.

L’art. 2082 non richiede espressamente che l’attività produttiva sia rivolta al mercato e perciò, si

discute se possa essere considerato giuridicamente imprenditore chi svolge una determinata attività

per autoconsumo: la c.d. impresa per conto proprio. La risposta negativa è prevalente e parrebbe

quasi scontata. Tuttavia, appare preferibile ritenere che per l’acquisto della qualità di imprenditore

sia sufficiente l’oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato dei beni prodotti,

indipendentemente dalle intenzioni del soggetto e dell’effettiva sorte che i beni avranno. Perché sia

un’attività di impresa, deve essere:

 Esercitata professionalmente

 Economica

 Organizzata

Economica…

L’aggettivo “economico”, non riguarda il suo contenuto (in effetti, qualsiasi attività diretta alla

produzione o allo scambio di beni o di servizi è economica in questo senso), ma le sue modalità di

attuazione. Si sostiene che un’attività può essere qualificata come impresa solo se svolta con

metodo economico, cioè con modalità che consentano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi

(se è in perdita rimane comunque un’impresa). Questa precisazione ha due importanti effetti:

 Per un verso chiarisce che, benché normalmente le imprese siano in fatto caratterizzate dallo

scopo di realizzare un lucro oggettivo e di ripartirlo in favore dei titolari dell’attività (c.d. lucro

soggettivo), nessuno di questi due presupposti è necessario per la nozione giuridica di impresa.

Ne consegue che possono essere imprenditori le associazioni (enti per i quali la legge comunque

impedisce la distribuzione dell’utile fra gli associati), le cooperative c.d. “pure”, le imprese

pubbliche (come quelle di erogazione di gas e acqua) ecc… ;

 Per un altro verso, invece, esclude dall’area giuridica dell’impresa tutte quelle attività svolte

istituzionalmente in perdita: per esempio la beneficenza. Non vi sono quindi ragioni di principio

per escludere dal terreno dell’impresa l’attività non-profit. Il generale divieto di distribuire utili

e il non perseguimento di uno scopo di guadagno, tanto a livello professionale che di ente, non

impedisce agli enti ONLUS, sia pure in via strumentale al raggiungimento dei loro scopi ideali,

di svolgere un’attività corrispondente a quella delineata nell’art. 2082, con modalità tendenti

all’equilibrio gestionale: quando ciò accade, l’ente non-profit diviene imprenditore. Le imprese

sociali sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale

un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a

realizzare finalità di interesse generale. Esse non possono distribuire utili tra i partecipanti, ma

devono reinvestirli nello svolgimento dell’attività istituzionale o a incremento del patrimonio,

ciò non toglie che siano qualificate imprese.

Professionale…

Svolgere professionalmente un’attività significa esercitarla in modo abituale e non occasionale. Non

è richiesto che si tratti dell’occupazione esclusiva, e neppure di quella principale del soggetto in

questione, non deve trattarsi di una qualunque serie coordinata di atti di carattere saltuario, ma di

una attività sistematica e ripetuta nel tempo, anche se eventualmente stagionale (per esempio, la

gestione di uno stabilimento balneare). La stagionalità non esclude la continuità. L’

Organizzata…

Dall’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’impresa”; più in generale si dice che l’imprenditore coordina una serie di fattori della

produzione (personale, impianti, materie prime, risorse finanziarie, ecc…). I fattori da organizzare

sono il lavoro altrui e il capitale. Il capitale può essere capitale proprio/di rischio e capitale di

credito; non è necessario averli entrambi. Organizzazione significa appunto coordinamento dei

fattori della produzione. Per aversi il minimum richiesto dall’art. 2082 c.c., tuttavia, basta anche

solo uno di questi elementi. Problematica è l’ipotesi in cui il soggetto si limiti a organizzare il

proprio lavoro personale, alcuni strumenti neutri (telefono, computer, ecc…) e magari utensili

strettamente necessari allo svolgimento del proprio lavoro. L’art. 2083 qualifica come “piccolo”

l’imprenditore che organizzi l’attività con il lavoro prevalente proprio e dei propri familiari; a

contrario se ne deduce che l’imprenditore medio-grande non può essere auto organizzato poiché sul

lavoro proprio o della famiglia devono prevalere gli altri fattori della produzione che egli si procura

e coordina, lucrando la differenza tra i ricavi dell’attività organizzata e la remunerazione da lui

promessa per i diversi fattori della produzione: stipendi, interessi canoni ecc… . Il codice civile ci

dimostra che esiste una differenziazione tipologica tra l’attività dell’imprenditore, del lavoratore

subordinato e del lavoratore autonomo.

Sorgono due problemi:

 E’ imprenditore chi svolge attività di autoconsumo rispettando l’art. 2082? Sì perché entra in

contatto con i terzi instaurando un rapporto. Non è necessario immettere un prodotto sul

mercato.

 E’ imprenditore chi svolge attività illecite rispettando l’art. 2082? Le regole per la tutela dei

consumatori trovano applicazione, le regole per la tutela dell’imprenditore no.

L’impresa familiare (Art. 230-bis)

L’art. 230-bis regolamenta i rapporti interni all’impresa ogni qualvolta un familiare

dell’imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nell’impresa stessa, senza ricevere uno

specifico inquadramento giuridico. E’ un’impresa in cui prevale il lavoro proprio e dei propri

familiari rispetto ad altri fattori. La finalità dell’istituto è quella di tutelare quei familiari che non

si vedono riconosciuti adeguati diritti dell’imprenditore. I familiari specificamente tutelati sdal

legislatore sono quelli appartenenti al nucleo più ristretto: il coniuge (anche separato); i parenti

entro il terzo grado (compresi figli adottivi e naturali); gli affini entro il secondo grado. Sul piano

dei diritti patrimoniali, detti familiari, che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro

nella famiglia o nell'impresa familiare, hanno diritto:

 Al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;

 Alla partecipazione agli utili (non alle perdite) e agli incrementi dell'impresa familiare in

rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

 Alla partecipazione alle decisioni (assunte a maggioranza per teste) concernenti l'impiego degli

utili e degli incrementi, nonché relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla

cessazione dell’impresa.

Il capo dell’impresa decide e compie in piena autonomia gli atti di gestione ordinaria. Sono cause di

perdita della “quota di partecipazione” la morte, il recesso, la cessazione del rapporto familiare,

l’impossibilità sopravvenuta di prestare il proprio lavoro. La quota non può essere ceduta a estranei,

ma solo ad altri membri della famiglia nucleare con il consenso di tutti gli altri (fra quelli che

concretamente partecipano all’impresa familiare). In caso di divisione ereditaria o di trasferimento

d’azienda, i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda (in misura

proporzionale alla loro quota). Alla cessazione dell’attività lavorativa per qualsiasi motivo e in caso

di alienazione dell’azienda (per la quale non sia esercitata la prelazione), ogni partecipante ha diritto

di essere liquidato in denaro (anche in più annualità).

L’impresa familiare è un’impresa individuale e non collettiva e non è una società. L’imprenditore

è l’unico responsabile dei debiti assunti nel suo esercizio nonché il destinatario delle norme

correlate a tale qualificazione. Nel contempo i creditori personali dei partecipanti all’impresa non

possono pignorare i beni dell’impresa e neppure la quota di partecipazione del loro debitore, ma

unicamente gli utili che questo dovesse conseguire. I familiari hanno alcuni diritti nei confronti del

loro congiunto cui è imputata l’impresa, ma non ne diventano soci. Per cui hanno diritto al solo

risarcimento se il pater familias non osserva l'obbligo, ma non sono passibili di fallimento.

Impresa o azienda coniugale Art. 177 – Oggetto della comunione

“Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad

esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della

comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,

non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite

da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”

Si caratterizza per essere gestita da entrambi i coniugi. Ne esistono due tipologie:

 Secondo l’art. 177 rientrano nella comunione legale dei beni tra coniugi (salvo che questi abbia

optato per il regime della separazione dei beni o per un regime di comunione convenzionale) “le

aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”. In questo caso si tende a

ritenere che la fattispecie corrisponda a un particolare tipo di impresa collettiva sottratta alle

norme sulla società di fatto;

 L’art. 177 secondo comma precisa invece che, “qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno

dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli

utili e gli incrementi”. Qui è invece prevalente la tesi che l’impresa sia individuale, ossia che ne

rimanga titolare il coniuge cui apparteneva l’azienda prima del matrimonio.

In entrambe le ipotesi, l’amministrazione dei beni ricadenti nella comunione e la rappresentanza in

giudizio per gli atti ad essi relativi spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, fatti eccezione per gli

atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per gli atti con cui si concedano o acquistino diritto di

godimento, per i quali è necessario invece il consenso di entrambi.

Qualora in linea generale tale soluzione appaia inadeguata a una gestione efficiente dell’impresa

“uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività

d’impresa”. Dall’applicazione delle norme sulla comunione legale dei beni deriva che i beni della

comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, ma anche che,

laddove tali beni risultassero insufficienti a soddisfare i debiti comuni, i creditori possono agire in

via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella sola “misura della metà del credito”

(art. 190). Anche nel primo tipo di impresa coniugale (collettiva) i coniugi possono godere del

beneficio di una responsabilità parzialmente limitata, a differenza di quanto discenderebbe

dall’applicazione della disciplina sulle società personali, la quale prevede tendenzialmente la

responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni comuni.

Art. 2083 – Il piccolo imprenditore

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e

coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e

dei componenti della famiglia.”

Il piccolo imprenditore (Art. 2083)

Per esclusione, tutti gli imprenditori che non rientrano in questa definizione sono qualificabili come

medio/grandi. L’elemento caratterizzante del piccolo imprenditore è la locuzione “prevalentemente

con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Con tale requisito si intende che il lavoro

personale dell’imprenditore e dei suoi familiari rimane comunque prevalente rispetto

all’organizzazione di beni e al lavoro altrui. All’imprenditore qualificato come piccolo non si

applicano, a prescindere dal tipo di attività svolta, lo statuto dell’imprenditore commerciale. Le tre

figure espressamente indicate dall’art. 2083 c.c. (coltivatore diretto, artigiano e piccolo

commerciante) sono menzionate solo esemplificativamente e comunque rientrano nel concetto di

piccolo imprenditore se e solo se rispettano il requisito generale indicato nell’ultima parte della

norma: la prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari sugli altri fattori della produzioni

utilizzati nello svolgimenti dell’attività. Va considerato anche l’art. 2082, in quanto il piccolo

imprenditore è un imprenditore ma se manca l’organizzazione è un lavoratore autonomo e non un

imprenditore.

Il lavoratore autonomo Art. 2222 – Il contratto d’opera

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si

applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro

IV.

L’attività del lavoratore autonomo è definita dall’art. 2222, che definisce il contratto d’opera.

La differenza sostanziale sta nel requisito dell’organizzazione. Mediante la prescrizione “con lavoro

prevalentemente proprio” l’articolo non ammette che il lavoratore autonomo si avvalga di ausiliari,

se non in via secondaria.

Assoggettamento al fallimento (Art. 1 l. fall.)

Oggi l’art. 1 l. fall. indica i tre parametri che non devono essere superati dall’imprenditore

commerciale affinché possa sottrarsi al fallimento. Ha imposto allo stesso l’onere di provare il

Art. 1 l. fall. – Imprese soggette al fallimento

“Sono soggetti alle

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erika.sartor di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.
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