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LEZIONE XXVII: LE S.P.A.:I CONTROLLI NEL SISTEMA TRADIZIONALE

1 Il sistema dei controlli nel sistema tradizionale delle s.p.a.

La questione dei controlli nasce dalla circostanza che i soci, particolarmente quelli di minoranza, non

hanno incentivi adeguati per esercitarli e spesso non ne hanno neppure la competenza tecnica.

È quindi necessario che la funzione di controllo sulla correttezza dell’operato dei gestori e sulla sua

corrispondenza all’interesse dei soci venga in gran parte assegnata a un organo a ciò specificamente

deputato.

In Italia questo organo è, da oltre un secolo, il collegio sindacale, al quale sono stati affidati compiti

molto estesi di controllo sia sull’amministrazione, sia sulla regolare tenuta della contabilità.

Complessivamente tale impostazione non ha dato risultati eccellenti.

Si è quindi avviato un processo di profonda revisione del sistema che ha interessato dapprima le

società con azioni quotate e poi tutte le s.p.a.

Si è così operata la scissione tra controllo sull’amministrazione, affidato al collegio sindacale, e con-

trollo contabile, assegnato a un revisore contabile esterno.

A fianco di questi controlli è poi rimasto, sia pure assai depotenziato rispetto al passato, quello

dell’autorità giudiziaria.

2 Le funzioni del collegio sindacale

Funzione specifica del collegio sindacale è di vigilare:

sull’osservanza della legge

- e dello statuto, rappresenta un controllo di pura legittimità e

riguarda ogni aspetto della vita sociale;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

- amministrativo e contabile adottato dalla

società e sul concreto funzionamento. In talune ipotesi di carattere sostitutivo degli amministratori.

Eccezionalmente, nelle sole S.p.a. che non siano qualificate come enti di interesse pubblico, lo statuto può

prevedere che il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale dei conti a condizione che la società non

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Nelle società con azioni quotate si aggiungono la vigilanza 1) sull’adeguatezza delle diposizioni impartite alle

società controllante quotata tutte le notizie necessarie per adeguarsi agli obblighi di informazioni al pubblico

previsti dalla legge, 2) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Il cuore delle funzioni del collegio sindacale è rappresentato dal controllo sull’osservanza della legge e dello

di corretta amministrazione. (controllo sintetico sull’attività).

statuto e dalla vigilanza sul rispetto dei principi

Questa vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto rappresenta un controllo di pura legittimità.

Principi di corretta amministrazione, cioè se gli amministratori nello svolgimento della loro attività si atten-

gono o no ai criteri di diligenza prescritti dalla legge. Si tratta dunque di una verifica di conformità delle

decisioni e delle azioni amministrative al paradigma dell’amministratore, prendete, ragionevole.

2.2 Composizione e nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale, nelle s.p.a. non quotate, si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci,

devono inoltre essere nominati 2 sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revi-

dell’economia.

sori contabili istituito presso il ministero

Qualora il collegio sindacale svolga il controllo contabile, tutti i sindaci devono essere iscritti nel

registro dei legali dei conti.

Nelle s.p.a. quotate la legge si limita a stabilire il numero minimo dei componenti del collegio: 3

membri effettivi e 2 supplenti.

Leonardo Saviane dall’ufficio:

Non possono essere eletti alla carica di sindacato e, se eletti, decadono

trovano nelle condizioni previste dall’art.

- coloro che si 2382 c.c. (perdita della capacità di

ecc…);

agire, per interdizione, inabilitazione, condanna,

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;ù

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la

controllano da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione

d’opera retribuita. del registro dei revisori contabili sono causa di decadenza dall’uf-

La cancellazione o la sospensione

ficio di sindaco.

Nella disciplina del codice civile non sono previsti limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci.

Tuttavia, al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti

all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Per le società con azioni quotate, invece, la Consob stabilisce limiti al cumulo degli incarichi di am-

ministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo possono assumere.

La nomina dei sindaci spetta all’assemblea con sistema maggioritario. Fanno eccezione a questo prin-

cipio: la nomina dei primi sindaci nell’atto costitutivo;

-

- la possibilità che lo statuto preveda la nomina di un sindaco da parte dei portatori degli

strumenti finanziari;

- la possibilità che la legge o lo statuto permettano di nominare uno o più sindaci allo Stato o

a enti pubblici. Nelle società con azioni quotate un membro effettivo va eletto dalla minoranza.

La nomina dei sindaci e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori,

nel registro delle imprese.

I sindaci restano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approva-

zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Sono cause di cessazione:

- la scadenza del termine;

- la morte; parte dell’assemblea

- la revoca da che è possibile solo per giusta causa e va approvata con

decreto dal tribunale;

- la rinunzia del sindaco;

- la decadenza qualora si verifichi in corso di carica una causa di ineleggibilità.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I

nuovi sindaci restano in carica fino all’assemblea successiva, la quale provvede alla sostituzione de-

finitiva. Per evitare che una determinazione ex post del compenso possa essere strumento di premio

o castigo, la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall’assemblea all’atto della

periodo di durata del loro ufficio.

nomina per l’intero

2.3 Doveri e poteri dei sindaci nel collegio sindacale

Al fine di svolgere la loro funzione di vigilanza i sindaci hanno una serie di poteri che, essendo loro

attribuiti per la tutela di interesse altrui, si configurano anche come doveri:

anzitutto i sindaci devono partecipare alle assemblee nonché alle riunioni del consiglio di ammini-

strazione e del comitato esecutivo;

in secondo luogo il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento

a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

Leonardo Saviane

il collegio può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito

ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.

Inoltre il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestiva-

mente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti

in qualsiasi momento i sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo; il collegio sindacale può convocare l’assemblea qualora nell’esecuzione del suo incarico

ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci di società con azioni

non quotate, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di loro dipendenti e

ausiliari; l’organo amministrativo, peraltro, può rifiutare a questi soggetti l’accesso a informazioni

riservate.

Il collegio sindacale deve indagare sulle denunzie presentate dai soci. In particolare:

ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenerne

all’assemblea;

conto nella relazione

se però la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale (1/50 nelle s.p.a.

aperte), il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue

all’assemblea.

condizioni ed eventuali proposte

2.4 Gli strumenti di reazione dei sindaci

Il collegio sindacale deve predisporre annualmente una relazione che va depositata presso la sede

sociale nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

nell’espletamento dei suoi compiti ravvisi il fondato sospetto che gli amministratori, in vio-

Qualora

lazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno

alla società o a una o più società controllate, il collegio sindacale è legittimato a presentare al tri-

bunale la relativa denunzia.

Inoltre, il collegio sindacale, con la maggioranza di dei suoi componenti, può promuovere l’azione di

responsabilità contro gli amministratori in tutte le s.p.a.

Infine, per le sole società con azioni quotate in Italia, il collegio sindacale è tenuto a comunicare senza

indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.

2.5 Il funzionamento dei sindaci assegnati poteri individuali, l’organo sindacale opera

Salvo i casi sopra ricordati in cui ai sindaci sono

collegialmente.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea; e nelle società con azioni quotate deve

essere scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Le riunioni del collegio devono avvenire almeno ogni 90 giorni e possono svolgersi anche con mezzi

di telecomunicazione.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei sindaci e le delibere

assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni deve redigersi verbale.

2.6 La responsabilità dei sindaci

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura

dell’incarico.

A loro carico sono previste:

Leonardo Saviane l’obbligo di verità nelle loro attestazioni oppure

la c.d. responsabilit&

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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erika.sartor di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.