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Riassunto diritto commerciale e societario italiano ed europeo

Introduzione

Il diritto commerciale: il nostro paese ha un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato. Modello che presuppone la libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e distribuzione per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività, di svolgere cioè attività d’impresa, e libertà di competizione economica fra quanti sul mercato operano secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale. Sono però libertà relative in quanto coordinate e controllate dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.

Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. Il diritto commerciale viene definito speciale in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori. Viene anche definito diritto tendente all’uniformità internazionale, per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi a economia di mercato e per la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali che contraddistingue la moderna civiltà industriale.

Evoluzione storica del diritto commerciale

La formazione di un sistema organico di diritto commerciale risale alla fine del medioevo, epoca in cui tramonta il sistema feudale basato su un’economia di pura sussistenza. In questo contesto politico sociale nasce il diritto commerciale: un diritto degli affari mercantili distinto dal diritto comune, che era allora il diritto romano e il diritto canonico. Nasce anche il fallimento, che chiama tutti i creditori a partecipare proporzionalmente alle perdite causate dall’insolvenza commerciale.

Esso è un diritto speciale perché dotato di proprie fonti, statuti mercantili, e di propri organi di giustizia, distinti rispetto a quelli su cui si fonda il diritto comune. È un diritto speciale perché è basato su regole e principi propri diversi da quelli del diritto civile e che caratterizzano sia la disciplina dei singoli atti mercantili, sia la disciplina dell’attività mercantile globalmente considerata.

Con le scoperte geografiche del 400 e del 500 gli scambi mercantili subiscono uno sviluppo per l’apertura di nuovi mercati. Per finanziare le grandi spedizioni nascono le compagnie, compagnie delle Antille Olandesi, ovvero un insieme di soggetti che mettevano insieme del capitale per finanziare le spedizioni. Se si voleva smobilizzare in anticipo la propria quota, lo si poteva fare cercando dei soggetti disposti a darti il valore di quello che avevi investito al suo interno, embrione della società di capitali.

Nel contempo la formazione in Europa degli Stati monarchici a base nazionale, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, e l’affermarsi della politica interventista dello Stato nella vita economica, periodo mercantilista, segna la fine dell’autonomia normativa delle corporazioni mercantili. Il diritto commerciale diventa diritto statuale nazionale, la giurisdizione mercantile passa ai tribunali dello Stato pur restando distinta da quella civile per la formazione di tribunali speciali di commercio.

È proprio in questo periodo che compaiono le società per azioni: le grandi compagnie coloniali olandesi e inglesi nelle quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e della divisione del capitale in azioni. Nasce lo Stato liberale, dove sono soppressi i privilegi di classe e si afferma il principio della libertà di iniziativa nel campo economico.

Si modella anche la prima codificazione dell’Italia unificata, seguendo il modello realizzato in Francia della codificazione napoleonica, vengono emanati 2 distinti codici di diritto privato: il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1865, poi sostituito da quello del 1882. Il diritto privato si presenta frazionato in due distinti sistemi normativi autonomi: il codice civile che regola i rapporti civili, il codice di commercio che regola gli atti di commercio e l’attività dei commercianti. Il diritto commerciale raggiunge la massima espansione, regola la maggior parte dei rapporti sociali e domina lo svolgimento dell’intero ciclo economico dal produttore al consumatore prevalendo sul diritto civile.

La duplicazione delle fonti di diritto privato, codice civile e codice di commercio, è finita con la riforma legislativa del 1942. Un unico codice civile, quello attualmente vigente, prende il posto sia al codice civile del 1865 sia al codice di commercio del '82.

L’imprenditore

Il sistema legislativo: nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Il codice civile distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori in base a 3 criteri:

  • Dell’impresa, distinzione fra imprenditore non commerciale, agricolo, e imprenditore commerciale.
  • Dimensione dell’impresa, piccolo imprenditore o non piccolo, medio grande.
  • Natura del soggetto che esercita l’impresa, impresa individuale, privata, o impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono disciplinati dallo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Gli imprenditori sono anche disciplinati dalla tutela della concorrenza e del mercato. L’imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche ad un ulteriore e specifico statuto, integrativo di quello generale. Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento, le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Il piccolo imprenditore e quello agricolo non falliscono anche se esercitano attività commerciali. Essi però devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Statuto generale dell’imprenditore

  • Norme sull’azienda e segni distintivi, marchio, insegna, ditta.
  • Disciplina dei consorzi.
  • Alcune norme in tema di conclusione e interpretazione dei contratti.
  • Tutela dei consumatori: norme volte a tutelare i consumatori.

4 aree della disciplina dello statuto dell’imprenditore commerciale:

  • Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, art 2195cc.
  • Obbligo di tenere le scritture contabili, art 2214cc.
  • Disciplina speciale della cd rappresentanza commerciale, art 2203cc.
  • Soggezione al fallimento e procedure concorsuali, art 1 fall.

La nozione generale di imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente, esercizio abituale e non occasionale, non necessariamente in modo continuativo, un’attività, serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria, economica, metodo economico, organizzata, impiego coordinato di fattori produttivi, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L’articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. Da questo articolo si ricava che l’impresa è attività sia da uno specifico scopo, produzione o scambio di beni o servizi, sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità.

L’attività produttiva

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. È un’attività produttiva di nuova ricchezza. Può costituire attività di impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa, case di cura, imprese di pubblici spettacoli teatrali o sportivi. Non è impresa l’attività di mero godimento ovvero che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, proprietario di immobili.

È attività di godimento e produttiva, di servizi, l’attività del proprietario di un immobile che adibisce lo stesso ad albergo, pensione o residence. Godimento: può essere diretto, utilizzo il bene, ovvero utilizzo il mio appartamento, o indiretto, do in locazione un appartamento. Se ho un appartamento da dare in locazione non sono imprenditore, se invece ne ho 10 vengo classificato come imprenditore. La prestazione locativa è accompagnata dall’erogazione di servizi collaterali, pulizia locali, cambio biancheria, che eccedono al mero godimento del bene.

È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, nella forma della circolazione di beni e del denaro, l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, con scopo di investimento o speculazione o nella concessione di finanziamenti a terzi. Sono certamente imprese commerciali le società finanziarie, società che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Chi svolge un’attività di impresa violando la legge non potrà però avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.

Organizzazione: impresa e lavoro autonomo

È tipico che l’imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e beni strumentali. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui autonome o subordinate. Un esempio è una gioielleria gestita dal solo titolare, che può operare senza alcun dipendente. Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto da beni mobili ed immobili, locali, macchinari, mobili, vi possono essere anche solo mezzi finanziari propri o altrui, attività di finanziamento o investimento.

Perciò la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi, capitale e lavoro proprio, non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo per cui fin quando non si può ritenere superata la soglia della semplice auto-organizzazione del proprio lavoro, non si diventa imprenditori. Vi deve essere un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale per aversi impresa, sia pur piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Economicità dell’attività a scopo di lucro

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità cioè che consentono la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico. Non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, una mensa o un ospizio per poveri.

È imprenditore chi gestisce i servizi con metodo economico, copertura di costi con ricavi, anche se ispirato ad un fine pubblico o ideale. È sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi, metodo economico, o ulteriore necessario che la modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti costi, metodo lucrativo? È sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi, metodo economico. La nozione di imprenditore è nozione unitaria ed implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. L’impresa pubblica non è preordinata alla realizzazione di un profitto, è però tenuta ad operare secondo criteri di economicità.

Le imprese private, con riferimento alle società cooperative la cui attività d’impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico e non lucrativo. Significativa è la figura dell’impresa sociale che per definizione è un’impresa che esercita un’attività di interesse generale senza scopo di lucro. L’impresa pubblica, cooperativa e sociale dimostrano che requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

Imprese e professioni intellettuali

Chi svolge una professione intellettuale non è mai in quanto tale imprenditore. I professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore. Essi svolgono 2 attività:

  • Intellettuale, dal medico.
  • Attività di impresa, dalla clinica.

L’art 2238 del codice civile stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera o un professore titolare di una scuola privata nella quale insegna. In questi casi siamo in presenza di 2 attività: intellettuale e di impresa, perciò vi saranno applicazioni nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale sia per la disciplina di impresa.

Nel 1942 il legislatore ha introdotto per le professioni intellettuali uno specifico statuto: potere disciplinare degli ordini professionali, divieto di esercizio per i non iscritti agli albi professionali, esecuzione personale della prestazione, particolare criterio di determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In questo contesto di diversità si inserisce anche l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi, sottrazione al fallimento, ma anche con i suoi svantaggi, inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi della concorrenza sleale.

Le categorie di imprenditori

Imprenditore agricolo e commerciale

Il ruolo della distinzione

Imprenditore agricolo e commerciale sono due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, poi accentuato dalla legislazione speciale, nazionale e comunitaria, attraverso una serie di incentivi e agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.

L’imprenditore agricolo: le attività essenziali, art 2135cc

È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Le attività agricole possono essere distinte in 2 categorie:

  • Attività agricole per connessione.
  • Attività agricole essenziali.

Vi sono 2 scuole di pensiero:

  • Giuscommercialisti: sostenevano che per poter essere imprenditore agricolo è fondamentale che l’imprenditore, oltre a scontare i normali rischi e caratteristiche di un qualunque imprenditore, sia soggetto al rischio ambiente, rischio che incide sulla propria attività di coltivazione fondo, allevamento animali ovvero lavorare con cose naturali. Es: morte di animale, tempesta che rovina il raccolto.
  • Agraristi: per qualificare un imprenditore come agricolo o meno, bisogna vedere se nello svolgimento della sua attività, questo imprenditore abbia curato un prodotto naturale/biologico. Si dà rilevanza al prodotto.

Il legislatore è orientato con gli agraristi, questo perché così vi sono meno soggetti fallibili, di conseguenza meno procedure concorsuali. Il fine del legislatore è di ridurre la durata delle cause processuali.

Le attività agricole per connessione

Perché un’attività, astrattamente commerciale, possa anche essere considerata agricola per connessione, sono necessari due requisiti:

  • Soggettivo: il soggetto che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso che svolge l’attività agricola. Se vi è una cooperativa, strumento giuridico, di agricoltori che si unisce per limitare i costi, questi vengono considerati soci imprenditori agricoli per connessione.

La qualifica di imprenditori agricoli dipende quindi dalla connessione delle attività svolte con quelle agricole essenziali.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frencyba0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Beltrami Pierdanilo Adriano.
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