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Strutture e funzioni dell'organo amministrativo

Struttura: nel sistema tradizionale la spa non quotata può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, che formano il Cda (più amministratori, con al suo interno un presidente). Alle società quotate è imposta l'amministrazione pluripersonale, allo scopo di consentire la nomina di almeno 1 amministratore da parte dei soci di minoranza e di almeno un amministratore indipendente (esterno alla società, quindi non è socio). Il numero dei componenti del Cda può essere in ogni caso liberamente determinato dallo statuto. Il Cda può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati, che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.

Funzioni: gestione dell'impresa. Gli amministratori sono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa e a essi spetta compiere tutte le operazioni.

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge (potere gestorio). All'assemblea essi hanno la rappresentanza generale della società, ovvero il potere di manifestare all'esterno la volontà sociale (potere di rappresentanza), ponendo in essere atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale (potere di attuazione). Gli amministratori danno impulso all'attività dell'assemblea, la convocano e ne fissano l'ordine del giorno, danno attuazione alle delibere della stessa ed hanno il potere/dovere di impugnare quelle che violino la legge o l'atto costitutivo. Gli amministratori devono curare la tenuta dei libri e scritture contabili della società, devono redigere annualmente il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Devono provvedere agli adempimenti pubblicitari.rischio, la nomina degli amministratori può essere effettuata anche da parte degli investitori o dei soci che detengono una quota significativa di capitale sociale. Cessazione della carica: gli amministratori possono cessare dalla carica per diverse ragioni, come la scadenza del mandato, la revoca da parte dell'assemblea o la dimissione volontaria. In caso di revoca, l'assemblea deve motivare la decisione e può farlo solo per giusta causa. Gli amministratori possono essere rieletti per un nuovo mandato, ma non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi, salvo diversa disposizione dello statuto. In conclusione, gli amministratori hanno importanti responsabilità nella gestione della società e devono agire nell'interesse della stessa. La loro nomina avviene nell'atto costitutivo o dall'assemblea ordinaria, e la cessazione della carica può avvenire per diverse ragioni.rischio è possibile riconoscere diritti speciali di nomina allo Stato o enti pubblici, mediante attribuzione agli stessi di strumenti finanziari partecipativi o azioni speciali (si deve tenere presente che vale il limite numerico di un solo amministratore). Nelle società quotate almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza. Almeno un componente del consiglio di amministrazione (due se il consiglio è composto da più di 7 membri) deve essere un amministratore indipendente, ovvero in possesso di requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ed eventuali requisiti ulteriori previsti dallo statuto. L'equilibrio fra uomini e donne Lo statuto deve prevedere modalità di nomina volte ad assicurare nella composizione dell'organo amministrativo, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli eletti. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto, però può anche limitarsi ad indicare il.

numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l'assemblea che procede alla nomina a ssare di volta in volta il numero degli amministratori.

Requisiti: gli amministratori possono essere soci o non soci, devono avere speci ci requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, sono richiesti da leggi speciali per l'amministratore di società che svolgono determinate attività o possono essere previsti dallo statuto.

Non può essere nominano amministratore (in quando deciderebbero o sarebbero ineleggibili):

  • interdetti, inabilitati, bene ciario dell'amministratore di sostegno
  • fallito
  • interdetti ai pubblici u ci o incapaci ad esercitare u ci direttivi.

Sono previste numerose cause di incompatibilità da leggi speciali (impiegati civili dello Stato, membri del parlamento, avvocati), tali soggetti devono scegliere tra l'uno o l'altro u cio, non rendono invalida la delibera di nomina.

Durata: la nomina degli

amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a 3 esercizi, sono rieleggibili se l'atto costitutivo non dispone diversamente. Cessazione dall'ufficio: sono cause di cessazione dall'ufficio prima della scadenza del termine: - la revoca da parte dell'assemblea che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa. - La rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori. - Decadenza dall'ufficio (per cause di ineleggibilità). - Morte. Clausola "cade uno cadono tutti": se vi sono 5 membri, ed uno ha particolari qualità o con presenza importante per il funzionamento del Cda, nel caso in cui la sua carica venga a meno, tutti gli altri membri del Cda decadono. Vi è quindi lo scioglimento anticipato anche se uno solo di essi si trova in tale situazione. Decorrenza: la cessazione degli amministratori avviene dalla data di delibera dell'assemblea.amministratori per scadenza del termine ha e etto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori scaduti rimangono in carica con pienezza di poteri no all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori. Le dimissioni dell'amministratore hanno e etto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, in caso contrario hanno e etto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Sostituzione degli amministratori: quando viene meno la carica degli amministratori prima della scadenza ordinaria del termine. 1. Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva

1. L'assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.

2. Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea non si dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti e di nuovi amministratori scadono con quelli in carica all'atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o assemblea.

3. Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocato ad urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Pubblicità: nomina e cessazione della carica (30gg) degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro.

delleimprese. Una volta nominati gli amministratori, entro 30gg dalla notizia della nomina devono iscriversi nel registro delleimprese (personalmente). Devono indicare le loro generalità e il tipo di rappresentanza, e come esercitata (congiuntamente o disgiuntamente). Se vengono nominati dall'atto costitutivo, tale atto dev'essere iscritto nel registro entro 20gg, perciò gli amministratori saranno iscritti in automatico. 4. Compenso. Divieti. Compenso: gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività, può consistere anche in partecipazione agli utili della società o attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock option). Modalità e misura del compenso sono determinati dall'atto costitutivo o assemblea nell'atto della nomina. Per gli amministratori investiti di particolari cariche (amministratore delegato) la remunerazione è stabilita dallo stesso Cda.

Sentito il parere del collegio sindacale. Nelle società quotate il Cda sottopone una volta all'anno all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, una relazione sulla remunerazione, nella quale si illustra la politica della società in tema di compensi, si indicano le remunerazioni spettanti a quella già corrisposte ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, direttori generali, dirigenti corresponsabilità strategiche. L'assemblea delibera sulla relazione con un voto non vincolante.

Divieto di concorrenza: gli amministratori di S.p.A. non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio altrui, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva l'autorizzazione dell'assemblea. Tale autorizzazione può essere concessa anticipatamente.

con clausola generale contenuta nell'atto costitutivo. Inosservanza del divieto espone l'amministratore a revoca d'ufficio per giusta causa e al risarcimento dei eventuali danni arrecati alla società. 5. Consiglio di amministrazione La S.p.A. può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori. L'amministratore unico esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell'organo amministrativo. Più amministratori costituiscono il Cda, retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già stato nominato dall'assemblea. In questo caso l'attività è esercitata collegialmente, le decisioni devono essere adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci. Lo statuto può prevedere che le riunioni del Cda avvengono anche mediante mezzi di telecomunicazione. Presidente: se lo statuto non prevede diversamente, il Cda è convocato dal presidente.

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dello stesso, il quale ssal'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede a nché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sullematerie iscritte all'ordine del giorno.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
138 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frencyba0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Beltrami Pierdanilo Adriano.