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LA COSTITUZIONE DELLA S.P.A.:
Le società di capitali hanno la denominazione sociale che può essere formata in
qualunque modo si voglia e ci deve essere S.P.A. Il capitale sociale è composto da un
minimo obbligatorio ossia 50.000, l'atto fondante della società è l'ATTO COSTITUTIVO
e si compone di 3 fasi: 1)stipulazione del contratto sociale, inoltre è necessario che sia
sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano rispettate le disposizioni in materia di
conferimenti e che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto,
dopo di che si passa alla seconda fase 2) controllo da parte del notaio rogante e l'atto
costitutivo deve prima del controllo essere depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese dove ha la sede la società 3)iscrizione nel registro delle imprese nel comune in
cui la società ha la propria sede o la sede secondaria ed in seguito a questo acquista
personalità giuridica. Inoltre vi è lo statuto della società che indica le norme di
funzionamento interno della società, sono considerati dalle legge come un unico
documento anche se sono atti separati e nel caso di divergenza tra i due atti prevalgono le
disposizioni statutarie.
Ex art.2331 se prima della iscrizione nel registro delle imprese vengono contratte
obbligazioni sono responsabili i soci fondatori è una volta che la società viene ad esistere
può ratificare e liberare questi soggetti.
La società per azioni può essere costituita anche per atto unilaterale, vale anche per essa
l'autonomia patrimoniale perfetta affinché ex art.2362 si possa costituire una società per
azioni con un unico socio. Il socio unico perde la responsabilità limitata quando non
vengono rispettate le disposizioni sui conferimenti che devono essere messi
immediatamente ed in modo completo(100%) nella società e sulla pubblicità quando da
pluripersonale diventa unipersonale e non viene comunicato nel registro delle imprese.
LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI:
La nullità della s.p.a. rappresenta una disciplina speciale in quanto si applica solo dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese e non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in suo
nome ed è disciplinata dall'art.2332 e le cause di nullità sono: 1)MANCANZA DELLA
FORMA DELL'ATTO PUBBLICO NELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
SOCIALE 2) ILLICEITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE, questo può essere un'attività
commerciale o agricola e il socio dissenziente ad una delibera di modificazione
dell'oggetto sociale può chiedere il recesso dalla società. Per quanto riguarda il
compimento di un atto estraneo all'oggetto sociale, nei rapporti interni si crea una
irregolarità ovvero una invalidità dell'atto della delibera assembleare è una responsabilità
per chi l'ha compiuto. Per quanto riguarda i rapporti esterni invece, l'atto irregolare è
considerano non opponibile ai terzi.3) MANCANZA DELLA DENOMINAZIONE
SOCIALE, DEI CONFERIMENTI, DEL CAPITALE SOCIALE O DELL'OGGETTO
SOCIALE. La nullità, può essere evitata se i soci eliminano la causa di nullità e ne fanno
pubblicità presso il registro delle imprese, al contrario i terzi potranno rivalersi sui soci e
la dichiarazione di nullità da iniziò automaticamente alla fase di liquidazione.
I PATTI PARASOCIALI sono degli accordi che vengono stipulati tra due o più soci e
possono riguardare momenti diversi della gestione della società, per esempio riguardano
l'esercizio del diritto di voto in assemblea, la circolazione delle azioni ecc... e non
comportano efficacia nei confronti della società ma vincolano soltanto i rapporti tra chi li
ha stipulati con la sanzione del risarcimento del danno da parte di chi non ha rispetto i
patti. Per quanto riguarda la società non quotata, la norma indica 3 ipotesi di patti
parasociali e sono: i sindacati di voto(si esprimono sul diritto di voto in assemblea)
sindacati di blocco(sulla limitazione della trasferibilità delle azioni) e i patti di controllo. I
patti parà sociali durano in genere per 5 anni e il socio può recedere quando vuole. Il
patto parà sociale va letto in assemblea è iscritto nel registro delle imprese! Se non viene
fatta comunicazione del patto para sociale in assemblea, la sanzione è la sospensione del
diritto di voto.
I CONFERIMENTI:
I conferimenti possono essere in denaro, in natura o di crediti(devono essere suscettibili
di valutazione economica) ma non possono essere conferite prestazioni di opere e
servizi(esse possono essere acquisite mediante emissione di azioni con prestazioni
accessorie [previste nell'atto costitutivo che ne stabilisce il contenuto, la durata, la
modalità, il compenso e le sanzioni in caso di inadempimento]e mediante emissione di
strumenti finanziari)e se l'atto costitutivo non dice nulla l'art.2342 stabilisce che devono
essere fatti in denaro e bisogna versare subito il 25%, il restante 75% è rimesso alla
volontà delle parti, possono farlo subito o quando lo richiedono gli amministratori.
Per quanto riguarda i conferimenti in natura, essi vanno conferiti integralmente fin da
subito e possono essere beni mobili/immobili/mobili registrati ma deve essere funzionale
all'interesse sociale ed il problema principale ė quello di stabilire la valutazione del
conferimento in natura in quanto una sopravvalutazione del bene conferito può
danneggiare sia i creditori sociali che sia gli altri soci in quanto gli spetterebbero più
azioni e quindi più poteri e più utili rispetto a quelli che spetterebbero effettivamente.
È però concesso che ad un socio spettino più azioni rispetto a quelle che gli spetterebbero
realmente in base al valore del bene conferito in quanto quel bene è di fondamentale
importanza al fine dell'attività a patto che ad un altro socio stia bene ricevere meno azioni
di quelle che gli spetterebbero.
LA RELAZIONE GIURATA DI STIMA: chi conferisce beni in natura o crediti, deve
conferire una relazione giurata di stima fatta da un perito designato dal tribunale, la
relazione deve contenere l'individuazione del bene o del credito e l'attestazione che il loro
valore sia quanto meno pari a quello da essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale.
il valore del bene può aumentare o diminuire, se il valore del bene diminuisce il socio può
fare un conguaglio o può chiedere la liquidazione della quota oppure la partecipazione
può essere adeguata al nuovo valore del conferimento con la conseguenza che diminuirà
anche il capitale sociale.
I beni in natura che non necessitano della relazione di stima sono gli strumenti finanziari,
per i quali si fa una media ponderata tra le oscillazioni di valore di mercato negli ultimi
sei mesi, inoltre vi sono beni in natura il cui valore risulti da un bilancio approvato da non
oltre un anno ed è stato sottoposto a revisione legale ed infine per i beni in natura per cui
vi è stata una valutazione precedente di non oltre sei mesi fatta da un esperto
indipendente dotato di professionalità. Gli amministratori sono responsabili di controllare
che la valutazione abbia seguito uno dei modi previsti dalla legge e che non si siano
verificate circostanze eccezionali o rilevanti ma non sono restano sabini nel caso in cui
nonostante sia stat seguita una procedura corretta, sia stato determinato un valore
sbagliato.
IL SOCIO MOROSO: è il socio che si è impegnato ad eseguire un conferimento ma non
lo ha fatto, in questo caso decorsi i 15 gg dalla pubblicazione di una diffida sulla gazzetta
ufficiale degli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione
del conferimento, possono offrire le azioni agli altri soci ed in alternativa possono
vendere le azioni per rischio e per conto del socio, se le azioni non si vendono allora
potranno dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme già riscosse e le azioni non
vendute devono essere estinte con al conseguente riduzione del capitale sociale. Infine il
socio moroso non può esercitare il diritto di voto.
LE AZIONI:
Ex art.2346, le azioni sono le forme di partecipazioni dei soci nella s.p.a. e sono un
frazionamento del capitale sociale di identico ammontare. Le azioni si caratterizzano per
un principio di autonomia in quanto non sono legate alla persona del socio perché ogni
socio può detenere un numero di azioni tra loro separate e indivisibili. Un titolo azionario
invece può essere rappresentativo di una o più azioni, per raggruppare più azioni in un
unico certificato è necessario una modifica dell'atto costitutivo che modifiche il valore
nominale delle azioni. Le azioni possono essere nominative o azioni al portatore, in Italia
solamente le azioni di risparmio possono essere al portatore.
Le azioni intese come partecipazione conferiscono agli azionisti due tipologie di diritti, i
diritti patrimoniali e quelli corporativi. Per ogni azione si ha un diritto di voto, sono
assegnate in modo proporzionale ai conferimenti anche se lo statuto può prevedere una
diversa assegnazione delle azioni. Se vi è una comproprietà di azioni si nomina un
rappresentante comune. Inoltre sono tutte uguali, o meglio attribuiscono uguali diritti,
anche se è una uguaglianza relativa perché ci possono essere categorie speciali di azioni
creato con lo statuto che fanno nascere diritti che danno vita a privilegi
patrimoniali/corporativi. Possiamo riassumere dicendo che le azioni conferiscono uguali
diritti solamente all'interno della stessa categoria di azioni. Nel caso di azioni pignorate,
sequestrate o su cui vi è un usufrutto il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, al
custode e all'usufruttuario ed in caso di aumento di capitale gratuito, il pegno l'usufrutto e
il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Le azioni speciali che possono essere create con lo statuto sono: 1)azioni privilegiate
negli utili 2) azioni postergate nelle perdite per cui un socio parteciperà alle perdite solo
dopo che un altro socio abbia perso tutto il suo investimento(divieto assoluto del patto
leonino) 3) azioni privilegiate negli utili correlate ai risultati di una attività sociale in un
determinato settore 4) azioni privilegiate in sede di liquidazione 5) azioni senza diritto di
voto o con diritto di voto limitato a determinati argomenti o con diritto di voto
subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.(il valore
delle azioni a voto limitato non può complessivamente superare la met