Diritto commerciale – Capitolo 1 Nicolò S.
La definizione di imprenditore
La definizione di imprenditore al fine della è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata.
Art. 2082: imprenditore → produzione e dello scambio di beni o di servizi. Tutti gli imprenditori sono soggetti allo statuto generale dell’imprenditore.
La definizione di impresa si ottiene indirettamente dalla definizione di imprenditore: qualsiasi attività economica organizzata al fine della produzione. La nozione comunitaria di impresa non prevede l’obiettivo di produrre utili, ma solamente il raggiungimento dell’economicità.
L’impresa, essendo un tipo di azienda, implica una serie di attività:
- Attività economica: cioè l’attività produttiva che si presenta di per sé idonea a coprire i costi della produzione attraverso la vendita di prodotti o servizi. Ciò esclude alcuni tipi di aziende come gli istituti non profit che sono enti a fondo perduto, ovvero richiedono il costante apporto di mezzi finanziari. Non si considera imprenditore chi produce b/s a titolo gratuito o ad un prezzo politico.
- Attività professionale: richiama il concetto di continuità, stabilità, un esercizio abituale e non occasionale dell’attività esercitata. Anche se:
- Non richiede che l’attività sia svolta in modo continuato e senza interruzioni;
- Non richiede che sia l’attività unica o principale dell’imprenditore; quando questo comporta il compimento di molteplici operazioni e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
Si può considerare un’impresa anche un’organizzazione che compie unico affare.
Si può considerare imprenditore anche chi produce b/s ad uso o consumo personale (impresa per conto proprio). Dall’imprenditore si differenzia il libero professionista, che esercita invece un’attività personale, non organizzata.
- Attività organizzata: richiede l’impiego e l’utilizzo di capitale e lavoro. Il libero professionista che si limita a svolgere la propria attività non è mai imprenditore anche quando si avvale di vari collaboratori e di mezzi materiali. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui.
- Attività a scopo di lucro: non è un requisito essenziale quello di ottenere un guadagno. Non viene menzionato nel codice lo scopo del profitto, poiché altrimenti sarebbe in contraddizione l’esistenza di società mutualistiche, cooperative e mutue assicuratrici, e le imprese pubbliche.
Classificazione delle imprese
Le imprese vengono classificate in base:
All’oggetto dell’impresa
Impresa agricola - Imprenditore agricolo: Art. 2135 è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano attività connesse le attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.
Il riferimento al ciclo biologico è la chiave di volta della definizione di imprenditore agricolo. La cura e lo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale o vegetale, o di una sua fase necessarie deve costituire l’oggetto delle attività e le modalità di produzione dell’imprenditore agricolo non debbono comportare una alterazione di questo ciclo biologico naturale.
Le attività connesse, cioè di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, sono quelle attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale.
Il soggetto che esercita l’attività connessa deve essere un imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina dell’imprenditore in generale, esonerato dalla disciplina propria dell’imprenditore commerciale.
Impresa commerciale - Imprenditore commerciale: Art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti categorie di attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di b/s;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie alle precedenti: agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione, pubblicità.
Statuto tipico dell’imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili e fallimento.
Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.
Impresa civile - Imprenditore civile: se svolge tutte quelle attività che non rientrano nella categoria industriale o agricola. Le imprese civili sono tipicamente quelle imprese che si occupano di servizi, o che non presentino il requisito della industrialità, come case di cura, spettacoli teatrali, pratiche giudiziarie, e che si occupano della vendita di beni propri e di attività di finanziamento, attività di erogazione del credito mediante patrimonio netto.
Impresa artigiana – Artigiano: rientra nella categoria dei piccoli imprenditori. È artigiana l’impresa la cui attività prevalente consiste nella produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, esercitata fuori dal settore agricolo e commerciale dalla quale però si differenzia per le modalità organizzative, prevalenza nell’organizzazione aziendale del lavoro del titolare e dei suoi famigliari.
L’artigianato si configura quindi come una forma speciale di industria. Infatti è artigiano colui che esercita personalmente e professionalmente, e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Quindi le caratteristiche di un’impresa artigiana sono:
- La produzione di beni o servizi;
- Il requisito della manualità;
- Requisito della professionalità: attività continuativa, non occasionale;
- La partecipazione al lavoro del titolare dell’impresa come ruolo guida delle attività, funzione formativa per gli apprendisti;
- Organizzazione spesso di tipo familiare → favore fiscale della non applicazione delle aliquote fiscali sugli utili;
- La prevalenza del fattore lavoro sul capitale: ciò comporta il favore legislativo in caso di fallimento;
- Sono state esentati dalla procedura gli imprenditori individuali artigiani ma anche le società artigiane che abbiano dimensioni al di sotto dei parametri quantitativi stabiliti dalla norma per la determinazione del piccolo imprenditore;
- Requisiti oggettivi: per l’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge dello Stato. Si tratta di attività ad accesso controllato: estetisti, parrucchieri, personal trainer;
- Criteri quantitativi sulla dimensione dell’impresa artigiana fissati dalla legge;
- Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, comprese le SNC, SRL unipersonali, le cooperative, e nella sezione speciale del registro delle imprese, efficacia costitutiva.
L’impresa artigiana è esercitabile anche in forma di società in nome collettivo o di società cooperativa. In questi casi però è necessario che la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e che il lavoro abbia dimensione dominante rispetto al capitale.
Può essere esercitata in forma associata anche da società a responsabilità limitata con unico socio e da società in accomandita semplice, con delle condizioni aggiuntive: che il socio unico di società a responsabilità limitata artigiana non può essere socio unico di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice e viceversa.
Per quanto riguarda le SRL artigiane pluripersonali, l’iscrizione all’albo è facoltativa. Esse debbono rispettare i limiti dimensionali prescritti per le società artigiane, la maggioranza dei soci deve svolgere lavoro personale e manuale. Questa maggioranza deve inoltre detenere la maggioranza del capitale sociale, la maggioranza dei voti negli organi deliberanti della società.
Impresa famigliare: disciplina degli imprenditori individuali. Favori fiscali.
Impresa coniugale.
Alla dimensione dell’impresa
Impresa medio-grande: sono soggette allo statuto generale dell’imprenditore commerciale: iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili e fallimento.
Impresa piccola: Art. 2083. Piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Presenza di organizzazione di capitali e lavoro meramente strumentale all’attività lavorativa dell’imprenditore. Sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Alla natura del soggetto che esercita l’impresa
- Impresa individuale: imprese esercitata da un unico soggetto che possiede i diritti di proprietà.
- Società: si formano quando l’attività di impresa viene condivisa da 2 o più soggetti.
- Imprese pubbliche: si configurano quando l’imprenditore è un soggetto di natura pubblica come un ente di diritto pubblico, un organo dell’amministrazione pubblica. Anche lo Stato può esercitare attività di impresa.
Ve ne sono di 3 tipi:
- Aziende autonome: risalgono al primo ‘900, nazionalizzazione delle ferrovie, autonomia imprenditoriale e finanziaria assai limitata. Svolgono attività economiche accessorie alla finalità primaria dell’azienda, cioè erogano servizi pubblici. Appartengono alla pubblica amministrazione. Stanno venendo sostituite da società a partecipazione pubblica. Impresa-organo.
- Enti pubblici economici: godono di personalità giuridica e da autonomia patrimoniale perfetta. Assumono la qualità di imprenditore in quanto l’attività economica è l’obbiettivo principale dell’impresa. Imprese-enti. Sottoposti quindi allo statuto generale dell’imprenditore e allo statuto dell’imprenditore commerciale: obbligo delle scritture contabili, registrazione nel registro delle imprese, rappresentanza commerciale.
- Società di diritto privato a partecipazione pubblica: società che hanno di pubblico solo la provenienza del capitale. Svolgono attività d’impresa privata con capitale pubblico.
Tutti questi tipi di imprese pubbliche sono sottratte alla procedure del fallimento e del concordato preventivo. Sono sottoposti invece alla liquidazione coatta amministrativa.
Imprese soggette a registrazione nel registro delle imprese
Imprese commerciali e tutte quelle imprese che svolgono le seguenti attività, Art. 2195:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Altri attività ausiliarie delle precedenti.
Società regolate dalla disciplina del Titolo V nei capi III e seguenti, cioè:
- Società in nome collettivo;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società cooperative;
- Società semplici o individuali: l’iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia. Cioè efficacia normativa.
Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
- Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi aventi attività esterna;
- I gruppi europei di interesse economico;
- I piccoli imprenditori, agricoltori, artigiani, piccoli commercianti, non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. È prevista l’iscrizione in una sezione speciale del registro, efficacia normativa per pubblicità legale.
Il registro delle imprese
Le imprese soggette a registrazione sono assoggettate al regime della pubblicità legale, il cui scopo è quello di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alle imprese.
A questo scopo il codice civile prevede l’istituzione del registro delle imprese, tenuto da un apposito ufficio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. L’ufficio, reso operante nel 1993, è retto da un conservatore, nominato dalla giunta della Camera di commercio.
L’art. 2189 e successivi regolano le modalità e gli effetti delle iscrizione. Le iscrizioni sono fatte nell’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione l’impresa ha sede e negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l’iscrizione è avvenuta.
Se vengono istituite sedi secondarie dell’impresa con una rappresentanza stabile, l’iscrizione della sede secondaria deve essere effettuata nell’ufficio del luogo dove si trova la sede principale, sia in quello del luogo dove si trova la sede secondaria.
L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato o d’ufficio. L’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. È prevista infine l’iscrizione delle modificazioni degli atti, nonché della cessazione dell’impresa e il nome degli institori e dei procuratori.
L’iscrizione nel registro delle imprese ha normalmente efficacia dichiarativa. Ovvero i fatti iscritti si presumono noti ai terzi. I fatti non iscritti si presumono ignoti ai terzi a meno che non si provi che il terzo ne era a conoscenza.
In alcuni casi eccezionali l’iscrizione ha efficacia costitutiva, ovvero attraverso l’iscrizione viene acquistata la capacità giuridica delle imprese, ovvero si può considerare costituita la società.
- Iscrizione delle società di capitali: SPA, SRL, SAPA;
- Iscrizione delle società cooperative;
- Iscrizione fusione e scissione società.
In alcuni casi l’iscrizione ha efficacia o pubblicità parzialmente costitutiva:
- Riduzione del capitale sociale per rimborso ai soci delle quote o azioni pagate. La delibera di riduzione può essere eseguita solo dopo 3 mesi dalla sua iscrizione, sempreché nessun creditore sociale ne faccia opposizione.
Imputazione dell’attività di impresa – Acquisto della qualità di imprenditore
È necessario individuare il soggetto che esercita l’attività di impresa affinché possa essere definito su chi ricade la responsabilità e quindi il rischio in senso giuridico dell’attività.
La qualità di imprenditore viene acquistata nel momento in cui avviene la spendita del nome per esercitare l’attività d’impresa. Si diventa imprenditori in seguito all’imputazione dell’attività di impresa.
L’imputazione può avvenire secondo 2 modalità:
- Per esercizio diretto dell’attività d’impresa: viene attribuita la responsabilità a chi spende il proprio nome nell’esercizio dell’impresa. Coincidenza fra chi spende il proprio nome e l’imprenditore vero e proprio.
- Per esercizio indiretto dell’attività d’impresa: viene attribuita la responsabilità solidale, non solo a chi spende il proprio nome, ma anche all’imprenditore occulto. Si tratta di esercizio di impresa per interposta persona. Ciò normalmente viene fatto per:
- Per aggirare il divieti di legge, es. divieto per gli impiegati dello Stato di esercitare attività imprenditoriale;
- Per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio personale.
Se ci sono prestanomi la responsabilità ricade sia su questi sia gli effettivi imprenditori o soci occulti.
L’articolo 2208 prevede la responsabilità solidale dell’institore e dell’imprenditore per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa compiuti dal primo in nome proprio.
Capacità e impresa
La capacità all’esercizio di attività d’impresa si acquista con la piena capacità di agire, 18 anni, e si perde con interdizione o inabilitazione.
La legge prevede una serie di casi nei quali si verifica una dissociazione tra la titolarità e l’esercizio dell’impresa.
- Sequestro giudiziario: impresa esercitata dal custode nominato dal giudice.
- Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito: curatore nominato dal giudice.
- Amministrazione giudiziaria: amministratore giudiziario.
- Commissariamento delle società
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