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LE SOCIETA’ COOPERATIVE
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Società lucrative scopo di lucro
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Società consortili scopo consortile
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Società cooperative società a capitale variabile con scopo mutualistico prevalente o non prevalente
Cosa differenzia la società cooperativa dalle altre società, in particolare quelle di capitali?
• Lo scopo mutualistico: ovvero lo scopo della società è quello di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai
membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato. I soci
esso consiste in un risparmio di spesa
partecipando alla cooperativa ottengono il vantaggio cooperativo:
acquistando i prodotti o servizi della cooperativa, oppure una maggiore remunerazione se invece i prodotti o i
servizi vengono ceduti. Il vantaggio cooperativo si realizza con il meccanismo dei ristorni, cioè attraverso una
remunerazione differita o una periodica attribuzione ai soci di somme risultati dalla differenza fra costi e ricavi,
non proporzionali all’entità della partecipazione sociale ma in base alla quantità e qualità dei rapporti intrattenuti
dalla società. Sebbene tutte le società sono caratterizzate dallo scopo mutualistico vi è una distinzione fra:
Società cooperative a mutualità prevalente:
o Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei
soci;
Si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentata del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;
Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore al 2% rispetto al massimo previsto per i dividendi;
Divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
Obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale in caso di scioglimento della società, ad
esclusione del capitale sociale e dei dividendi, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo
della cooperazione;
Iscrizione nell’albo tenuto a cura del Ministero delle attività produttive;
non soddisfano i requisiti sopra elencati. Sono iscritte in
Società cooperative a mutualità non prevalente:
o una sezione diversa dell’albo del Ministero. Possono trasformarsi in un altro tipo di società lucrativa o in
consorzio.
• Il capitale variabile: a differenza della SPA che è una società a capitale fisso il cui ammontare può essere
modificato solo con una modifica dell’atto costitutivo, la società cooperativa è una società a capitale variabile.
L’aumento o la riduzione del capitale sociale non comporta modificazioni dell’atto costitutivo, nemmeno se
l’aumento è dovuto all’ammissione di un nuovo socio. La legge ad ogni modo consente che la società possa
deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costituivo.
La disciplina applicabile
Nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio. Esse sono
organizzate secondo la forma societaria della SPA, con delle opportune modificazioni, oppure secondo la forma
societaria della SRL se il numero dei soci cooperatori è inferiore a 20, o quando l’attivo dello stato patrimoniale non
supera 1 milione di €. Anche le società cooperative possono emettere azioni e obbligazioni.
Possono essere redatti dei regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività
mutualistica: sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste dalle
assemblee straordinarie.
La costituzione della società cooperativa
Per la costituzione di una società cooperativa è previsto un numero minimo di:
• 9 soci (persone fisiche o giuridiche), se viene costituita nella forma societaria della SPA.
• (persone fisiche) se viene costituita nella forma societaria della SRL. Nel caso in cui l’oggetto sociale
3 soci
consista nello svolgimento di un’attività agricola possono assumere la qualità di soci anche le società
semplici. in quanto i soci cooperatori
Per entrare a far parte di una società cooperativa sono necessari dei requisiti soggettivi,
devono essere portatori di interessi omogenei. La perdita dei requisiti determina l’uscita dalla società anche
attraverso l’esclusione. 1
La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve stabilire le regole per lo
svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la proprietà anche con terzi. L’atto
costituivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro
valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i
conferimenti;
7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese.
• La società cooperativa acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese;
• Non è configurabile una società cooperativa irregolare;
• Le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione;
• È vietata l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione della società.
Per quanto riguarda la nullità, il codice civile non prescrive le cause di nullità, ma solamente gli effetti della
dichiarazione di nullità:
‐ L’efficacia degli atti compiuti dalla società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non viene meno;
‐ I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non siano stati soddisfatti i creditori
sociali;
‐ La sentenza di nullità nomina i liquidatori e quindi si risolve in una causa di scioglimento della società.
‐ La nullità è sanata se viene rimossa la causa di nullità ed è effettuata la pubblicità nel registro delle imprese.
Le azioni e le quote
Il capitale sociale delle società cooperative è suddiviso in azioni (SPA) oppure in quote (SRL).
L’emissione delle azioni comporta l’applicazione della disciplina dei titoli azionari. Il valore nominale di ciascuna
quota o azione non può essere inferiore a 25€, né superiore a 500€ per le azioni.
Lo statuto può prevedere l’emissione di strumenti finanziari e obbligazioni.
Nessuna persona fisica può possedere una quota superiore a 100.000€, né tante azioni il cui valore nominale superi
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tale somma i valori vengono aggiornati ogni triennio. Solo nelle società cooperative con più di 500 soci l’atto
costitutivo può elevare tale limite sino al 2% del capitale sociale.
Con la sottoscrizione della quota o delle azioni il socio assume l’obbligo di conferimento. Il socio che non esegua in
tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può previa intimazione degli amministratori
essere escluso dalla società.
Categorie dei soci
Vi sono 3 categorie di soci:
1. Soci cooperatori: detengono azioni ordinarie. In assemblea hanno il diritto ad un voto indipendentemente
dalla quota conferita.
2. Soci sovventori: posseggono azioni nominali trasferibili privilegiate nella ripartizione degli utili e nella
liquidazione della quota. Non possono superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.
3. Portatori di azioni di partecipazione cooperativa: detengono azioni di risparmio, senza diritto di voto ma
con privilegi patrimoniali.
4. Soci finanziatori 2
L’ammissione di nuovi soci
La qualità di socio, oltre con la partecipazione alla costituzione della società, oltre che con l’acquisto della
partecipazione sociale attraverso una normale vicenda traslativa, si può acquistare attraverso il meccanismo
dell’ammissione. Principio della porta aperta. L’ammissione di nuovi soci avviene, su domanda degli interessati, con
deliberazione del CDA. Il nuovo socio deve versare oltre all’importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo
determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.
L’atto costitutivo può prevedere l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale per un periodo
di tempo massimo di 5 anni. Trascorso tale termine acquistano lo status di soci cooperatori a tutti gli effetti.
L’entrata e l’uscita dei soci non richiede una modifica dell’atto costitutivo.
La perdita della qualità di socio
La qualità di socio si può perdere per:
• Trasferimento delle quote o delle azioni: Dato il carattere personale delle partecipazioni, l’atto costitutivo
può vietare la cessione delle quote o delle azioni: in questo caso al socio è concesso il diritto di recesso
esercitabile due anni dopo l’ingresso della società. Le quote o le azioni dei soci, anche se non vi è alcun
divieto imposto dall’atto costitutivo, non possono comunque essere cedute se la cessione non è autorizzata
dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve com