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CAPITOLO II – LA GIURISDIZIONE

La è l’ nella quale si la . La giurisdizione è

GIURISDIZIONE ATTIVITÀ ESTRINSECA FUNZIONE GIUDIZIARIA

espressione della sovranità di un ordinamento giuridico: essa si concreta nell’ del dei

ESERCIZIO POTERE

di in le . Dando attuazione al diritto oggettivo la

GIUDICI APPLICARE CASI CONCRETI NORME GIURIDICHE

giurisdizione assicura l’effettività dell’ordinamento giuridico. La di tale di

PECULIARITÀ FORMA

del risiede nelle con le quali la è : essa si

APPLICAZIONE DIRITTO MODALITÀ GIURISDIZIONE ESERCITATA

attua necessariamente attraverso un . Per si intende l’ degli di un

GIUDIZIO GIUDIZI INSIEME ATTI

, disciplinato da norme primarie di diritto pubblico (norme processuali), in cui sono sempre

PROCEDIMENTO

coinvolte almeno due parti in lite tra loro e destinato a concludersi, in esito ad un contraddittorio che si

svolge davanti ad un giudice, con una decisione suscettibile di divenire, al ricorrere di alcune condizioni,

irrevocabile (cosa giudicata), ossia in grado di stabilire un assetto definitivo delle rispettive situazioni

giuridiche dei litiganti, in relazione alla controversia sottoposta alla valutazione del giudicante.

Alla nozione di giudizio è coessenziale quella di , cioè di una (giudice monocratico) o più

GIUDICE FIGURA

(giudice collegiale), normalmente dei funzionari, investite della . Nel

PERSONE FISICHE POTESTAS IUDICANDI

nostro ordinamento ogni giudice deve essere indefettibilmente , e .

TERZO INDIPENDENTE IMPARZIALE

Affinché sia assicurata la della è, inoltre, necessario che le del

CORRETTEZZA DECISIONE REGOLE

siano , cioè la garanzia del tra le parti e la possibilità di

PROCESSO GIUSTE ASSICURINO CONTRADDITTORIO

una della , affidata ad un altro giudice. Tutti i concetti appena esposti sono enunciati dal

VERIFICA DECISIONE

comma 1 dell’art. 111 Cost. secondo cui: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

regolato dalla legge”. L’ della anche la delle

ESERCIZIO GIURISDIZIONE GARANTISCE TUTELA SITUAZIONI

delle che si siano rivolte ad un giudice per risolvere un conflitto tra di esse insorto. La

GIURIDICHE PARTI

funzione giurisdizionale è variamente qualificata a seconda dell’area materiale al quale appartengono le

norme prevalentemente applicate dai giudici: si distingue cosi la giurisdizione civile da quella penale,

amministrativa, contabile tributaria e militare. Nel nostro sistema oltre ai magistrati però dobbiamo ricordare

che la giurisdizione può essere esercitata anche da giudici privati denominati arbitri. Si distinguono dunque

varie giurisdizioni: quella che è esercitata dai magistrati istituiti e regolati dalle norme

ORDINARIA

dell’ordinamento giudiziario; quella ; quella contabile; quella tributaria e quella militare. Di

AMMINISTRATIVA

tali giurisdizioni quella ha le , e assume la valenza di giurisdizione di

ORDINARIA PIÙ VASTE ATTRIBUZIONI

carattere , alla quale spetta la di tutte le a una

RESIDUALE COGNIZIONE CONTROVERSIE NON ASSEGNATE

. In questo senso la giurisdizione ordinaria è generale rispetto alle altre speciali.

DIVERSA MAGISTRATURA

Giurisdizione amministrativa e giustizia amministrativa

Con l’espressione si individua quella della

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PARTE FUNZIONE

dello Stato esercitata, secondo le norme del Codice del processo amministrativo (c.p.a.

GIURISDIZIONALE

104/2010) dai , ossia dai e dal di . La

GIUDICI AMMINISTRATIVI TAR CONSIGLIO STATO GIUSTIZIA

ha un : essa si riferisce genericamente agli istituti giuridici e agli

AMMINISTRATIVA DUPLICE SIGNIFICATO

organi preordinati alla risoluzione di conflitti tra i privati e le amministrazioni o tra le amministrazioni; in una

prima accezione, si intende l’ dei predisposti alla di tra i e

INSIEME RIMEDI RISOLUZIONE CONFLITTI PRIVATI

le le ; in una seconda accezione si intende, invece, l’

AMMINISTRAZIONI O TRA AMMINISTRAZIONI INSIEME

dei predisposti dall’ordinamento per la delle incise

RIMEDI TUTELA SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

dall’ dei . In base a questo secondo significato rientrano nell’ambito della

ESERCIZIO POTERI AMMINISTRATIVI

sia i sia quelli di

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RIMEDI PROPRIAMENTE GIURISDIZIONALI AUTOTUTELA

. L’ , che può essere considerata una forma di ADR

CONTENZIOSA AUTOTUTELA CONTENZIOSA

(administrative dispute resolution), si in , ad di ,

ESTRINSECA PROCEDIMENTI ISTANZA PARTE NON

, e però caratterizzati dalla presenza di un più o meno strutturato,

GIURISDIZIONALI CONTRADDITTORIO

attraverso i quali la i con , a causa dell’adozione di propri

PA RISOLVE CONFLITTI INSORTI ALTRI SOGGETTI

atti o comunque in relazione all’esercizio di propri poteri, anche attraverso comportamenti commissivi od

omissivi. In questi casi la si fa dunque della sua ed esercita una

PA GIUDICE ATTIVITÀ FUNZIONE

. Le di procedimenti di sono i

GIUSTIZIALE PRINCIPALI FIGURE AUTOTUTELA CONTENZIOSA RICORSI

(in opposizione, gerarchico proprio e improprio, il ricorso straordinario a PdR e al

AMMINISTRATIVI

Presidente della regione siciliana). Di tali procedimenti quello per ha assunto, in

RICORSO STRAORDINARIO

forza di alcune recenti modifiche legislative, molto a quelle di un e gli

CARATTERISTICHE SIMILI PROCESSO

stessi giudici superiori concordano sul punto della progressiva giurisdizionalizzazione del ricorso

straordinario.

Principi costituzionali sulla giurisdizione in generale

Tra i sulla in , un posto di

PRINCIPI COSTITUZIONALI GIURISDIZIONE GENERALE ASSOLUTO RILIEVO

occupano quelli ricavabili dai dell’ secondo cui:

PRIMI 3 COMMI ART. 24 COST.

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

giurisdizione”.

Il fondamentale dell’art. 24 Cost. si comprende, innanzitutto, nell’affermazione, del

VALORE GIURIDICO

comma 1, di un universale di alla (cd. di ) al

DIRITTO ACCESSO TUTELA GIURISDIZIONALE DIRITTO AZIONE

fine di ottenere di qualunque dall’ , sia essa un

PROTEZIONE PRETESA RICONOSCIUTA ORDINAMENTO

o un (peraltro l’art. 24 Cost. insieme agli artt. 103 e 113 Cost.

DIRITTO SOGGETTIVO INTERESSE LEGITTIMO

costituzionalizza la coesistenza di tali differenti posizioni soggettive). Nell’art 24, dunque, la giurisdizione si

rivolge al versante soggettivo di chi si allo per e di essa si coglie

RIVOLGE STATO RICEVERE TUTELA

l’ulteriore dimensione di essenziale della dell’ordinamento e del canone di

GARANZIA DEMOCRATICITÀ

(art. 3 Cost.); nonché di pilastro dello di . Un diretto del

EGUAGLIANZA STATO DIRITTO COROLLARIO DIRITTO

di alla è il , anch’esso desumibile dal comma 1

ACCESSO TUTELA GIURISDIZIONALE PRINCIPIO DISPOSITIVO

dell’art. 24 Cost. con l’eccezione del processo penale e di quello contabile di responsabilità, la scelta di

in è e rimessa esclusivamente all’interessato. A livello di disciplina di

AGIRE GIUDIZIO LIBERA RANGO

, l’art. 24 Cost comporta una strutturazione dei processi secondo i della e

PRIMARIO PRINCIPI DOMANDA

dell’ di . Caratteristico è proprio il in cui è totalmente

IMPULSO PARTE GIUDIZIO AMMINISTRATIVO ASSENTE

qualunque di . Dal comma 2 e 3 dell’art. 24 Cost. si ricava rispettivamente il

FORMA INIZIATIVA UFFICIOSA

alla in e e sulla ai .

DIRITTO INVIOLABILE DIFESA OGNI STATO GRADO TUTELA ASSICURATA NON ABBIENTI

Il primo è con al in , la proiezione speculare del diritto di

RIFERIMENTO SOGGETTO EVOCATO GIUDIZIO

azione e individua un del cd. ; mentre il secondo costituisce

ELEMENTO ESSENZIALE GIUSTO PROCESSO

invece una specifica del di di cui all’art. 3 comma 2

DECLINAZIONE CANONE EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Cost. La predicata inviolabilità del diritto alla difesa ne segnala la natura di principio supremo

dell’ordinamento, in raccordo con l’art. 2 Cost. non suscettibile di revisione costituzionale.

Di recente, l’art. 24 Cost. interpretato in con l’art. 3 Cost ha assunto anche il

COMBINATO DISPOSTO

differente e più intenso significato di “ a una ”. Secondo tale nuova

DIRITTO GIURISDIZIONE EFFETTIVA

accezione si ritiene più che lo a il di alla

NON SUFFICIENTE STATO ASSICURI TUTTI DIRITTO ACCEDERE

, ma occorre altresi che l’ sia per gli . Strettamente

GIURISDIZIONE ACCESSO REALMENTE UTILE INTERESSATI

a questa della vi sono poi sul piano della

CONNESSI NUOVA CONCEZIONE FUNZIONE GIURISDIZIONALE

concreta configurazione dei rimedi processuali: il di e sul piano dei rapporti tra

PRINCIPIO CONCENTRAZIONE

le varie giurisdizioni nazionali, quello di delle enunciato dalla Corte Cost.

UNITÀ FUNZIONALE GIURISDIZIONI

con la sentenza 204/2004. La Corte ha, inoltre, spiegato come l’art. 24 dia fondamento anche al PRINCIPIO

della della . Allo stesso modo la stessa Corte ha chiarito come dall’art. 24 Cost.

PIENEZZA GIURISDIZIONE

promani l’ di a tutte le alla cognizione della

ESIGENZA GARANTIRE SITUAZIONI GIURIDICHE AFFIDATE

, la di , assicurata dai rimedi esperibili avanti

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA MEDESIMA PIENEZZA TUTELA

la . Altri sulla giurisdizione si ricavano dall’art. 101 Cost.

GIURISDIZIONE ORDINARIA PRINCIPI GENERALI

secondo il quale la è in nome del e i sono

GIUSTIZIA AMMINISTRATA POPOLO GIUDICI SOGGETTI SOLTANTO

alla evidenziando il tra l’ della e la

LEGGE COLLEGAMENTO ESERCIZIO FUNZIONE GIURISDIZIONALE

. Si ricava infatti che se l’ della è

SOVRANITÀ POPOLARE ESERCIZIO FUNZIONE GIURISDIZIONALE

espressione di sovranità, allora tale esercizio potrà mai entrare in con le di

NON CONFLITTO FONTI RANGO

, che della volontà popolare sono la principale e più evidente manifestazione.

PRIMARIO

1- In questa prima accezione, la dei alla rimanda al per i giudici di

SOGGEZIONE GIUDICI LEGGE DIVIETO

gli e valore di , e il divieto riguarda anche le fonti di rango

DISAPPLICARE ATTI AVENTE FORZA LEGGE

superiore. Ai giudici è, invece, riconosciuta la di le di

POTESTÀ NON APPLICARE FONTI RANGO

come i regolamenti e le altre fonti secondarie, qualora si pongano in con la

INFERIORE CONTRASTO

: sotto questo profilo, pertanto, la soggezione dei giudici alla legge ribadisce il primato della

LEGGE

legalità;

2- In una seconda accezione, il principio risulta connotato in relazione all’ . Questa

AVVERBIO SOLTANTO

limitazione della soggezione alla legge, fonda l’ istituzionale e funzionale dei da

INDIPENDENZA GIUDICI

ogni altro potere, rendendoli un potere dello Stato.

Altri di sulla giurisdizione sono dettati dai commi 1 e 2 e 6 dell’art. 111

PRINCIPI CARATTERE GENERALE

Cost. I primi due commi di tale disposizione, inseriti con la Legge Costituzionale 2/1999, sanciscono per

tutte le giurisdizioni, il del , delineandone i tratti indefettibili.

PRINCIPIO GIUSTO PROCESSO

Art. 111 Cost: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolte nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La del è così :

GIUSTIZIA PROCESSO ASSICURATA

- Sul , dalla delle (minimali) indicate nel comma 2;

PIANO SOSTANZIALE PRESENZA GARANZIE

- Sul , dalla alla della disciplina prevista dal comma 1.

PIANO FORMALE RISERVA ASSOLUTA LEGGE

In base alle indicazioni provenienti dal comma 2 dell’art. 111 Cost. può dunque considerarsi solo il

GIUSTO

la cui disciplina poggi sul di delle , sulla possibilità di un

PROCESSO PRINCIPIO PARITÀ PARTI EFFETTIVO

tra le stesse e sulla della della controversia da parte di un

CONTRADDITTORIO GARANZIA TRATTAZIONE

e . Il di ovviamente va nel senso della

GIUDICE TERZO IMPARZIALE PRINCIPIO PARITÀ NON INTESO

di un’ tra i e le delle : sono difatti

NECESSITÀ ASSOLUTA SIMMETRIA POTERI FACOLTÀ PROCESSUALI PARTI

e vigono , a seconda della concretamente da

AMMESSE DISCIPLINE DIFFERENZIATE POSIZIONE ASSUNTA

una parte nell’ambito di un giudizio e in ragione altresi delle caratteristiche strutturali di ogni modello di

processo. Analoghe considerazioni valgono per il del : è

PRINCIPIO CONTRADDITTORIO NON NECESSARIO

che il sia sempre effettivamente in ogni fase e grado del giudizio; tuttavia, è

CONTRADDITTORIO ATTUATO

che ad ogni sia comunque assicurata la nel corso del processo, di

INDISPENSABILE PARTE FACOLTÀ

le dell’ . La attiene i rapporti tra il giudice e le parti: è il

CONTRASTARE DEDUZIONI ALTRA TERZIETÀ TERZO

che si trova in una di e di rispetto al da

GIUDICE POSIZIONE NEUTRALITÀ EQUIDISTANZA CONFLITTO

dirimere. L’ invece esige che in relazione ad ogni concreta il si

IMPARZIALITÀ CONTROVERSIA GIUDICE NON

trovi in una di o di di . Gli

CONDIZIONE SOGGETTIVA INCOMPATIBILITÀ CONFLITTO INTERESSE ISTITUTI

principali finalizzati a l’ del giudice sono l’ e la .

GARANTIRE IMPARZIALITÀ ASTENSIONE RICUSAZIONE

Altro principio scolpito dall’art. 111 Cost. comma 6 è quello della di tutti i

NECESSARIA MOTIVAZIONE

. Da un punto di vista generale, la serve innanzi tutto a

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI MOTIVAZIONE

che il Popolo titolare della sovranità e in nome del quale è amministrata la giustizia, sia messo

GARANTIRE

nelle condizioni per effettuare un sull’ dei , sulla loro

CONTROLLO DIFFUSO OPERATO GIUDICI EFFETTIVA

alla , e sulla del rafforzando ini tal modo anche la

SOGGEZIONE LEGGE CORRETTA APPLICAZIONE DIRITTO

legittimazione democratica delle magistrature. La poi rendendo l’ -

MOTIVAZIONE CONOSCIBILE ITER LOGICO

percorso dal giudicante per addivenire alla , consente alle stesse di

GIURIDICO DECISIONE PARTI

, in modo utile e consapevole, i propri di (impugnazione) o di

ESERCITARE DIRITTI AZIONE DIFESA

(controdeduzioni e impugnazioni incidentali). Il di è , dal momento

DOVERE MOTIVAZIONE NON ASSOLUTO

che per taluni provvedimenti le varie leggi processuali non impongono la motivazione, qualora non

espressamente prescritta.

PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

I specificamente dedicati alla sono contenuti

PRINCIPI COSTITUZIONALI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

negli artt. 100, 103, 113 e 125 Cost. Tra di essi hanno maggior rilievo gli artt. 103 e 113 Cost. i quali nel

loro insieme fondano l’ e l’ della rispetto a quella

ESISTENZA AUTONOMIA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

ordinaria. Dell’art. 100 Cost. che si occupa del di (ma anche della Corte dei Conti)

CONSIGLIO STATO

stabilendone le e le di , si evince che il CdS è un

FUNZIONI CONDIZIONI INDIPENDENZA ORGANO AUSILIARIO

del e ne conferma la di , tra loro strettamente interrelate, di

GOVERNO DUPLICITÀ FUNZIONI CONSULENZA

e di . Viene inoltre definito come “ di della

GIURIDICO AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE ORGANO TUTELA

nell’ ”, che ha funzioni di consulenza tecnico giuridico amministrativa e di

GIUSTIZIA AMMINISTRAZIONE

giurisdizione. L’art. 103 comma 1 dispone:

“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti

della P.A. degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

Con tale sono stati anche i di tra

DISPOSIZIONE COSTITUZIONALIZZATI TRADIZIONALI CRITERI RIPARTO

e , delle che vedano coinvolta una

GIUDICI ORDINARI GIUDICI AMMINISTRATIVI CONTROVERSIE P.A.

Il delineato dall’art. 103 Cost. si basa su :

RIPARTO 2 CRITERI

1- Il primo di è incentrato sulla della fatta

CARATTERE GENERALE NATURA SITUAZIONE GIURIDICA

, come interesse legittimo (giudice amministrativo) o diritto soggettivo (giudice ordinario);

VALERE

2- Il secondo criterio, al , si incentra sull’ dell’

DEROGATORIO RISPETTO PRIMO ELEMENTO APPARTENENZA

di talune a indicate dalla : in questo caso la tra le

LITI PARTICOLARI MATERIE LEGGE DISTINZIONE

intercettate dalla e pertanto il

SITUAZIONI SOGGETTIVE CONTROVERSIA NON RILEVA GIUDICE

può , anche in (e non soltanto incidentalmente), di

AMMINISTRATIVO CONOSCERE VIA PRINCIPALE

a . In altre parole, tale secondo criterio individua quella

QUESTIONI RELATIVE DIRITTI SOGGETTIVI

di del denominata “ ”. La

PARTICOLARE FORMA GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO ESCLUSIVA

Corte Costituzionale ha chiarito che la particolarità delle materie suscettibili di essere attribuite alla

giurisdizione esclusiva risiede nella circostanza che nelle controversie riconducibili a tali materie, si

registra oltre all’esercizio di un’immancabile attività autoritativi della P.A. anche una compresenza di

interessi legittimi e di diritti soggettivi, cosicché l’applicazione del generale criterio di riparto risulterebbe

essere di difficile applicazione.

L’art. 113 Cost. stabilisce invece che:

“Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi

dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per

determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della P.A nei casi e con gli effetti

previsti dalla legge stessa”

Il primo fondamentale principio ricavabile dai primi 2 commi dell’art. 113 Cost., soprattutto se letti in

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Clini Alberto.
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