CAPITOLO II – LA GIURISDIZIONE
La è l’ nella quale si la . La giurisdizione è
GIURISDIZIONE ATTIVITÀ ESTRINSECA FUNZIONE GIUDIZIARIA
espressione della sovranità di un ordinamento giuridico: essa si concreta nell’ del dei
ESERCIZIO POTERE
di in le . Dando attuazione al diritto oggettivo la
GIUDICI APPLICARE CASI CONCRETI NORME GIURIDICHE
giurisdizione assicura l’effettività dell’ordinamento giuridico. La di tale di
PECULIARITÀ FORMA
del risiede nelle con le quali la è : essa si
APPLICAZIONE DIRITTO MODALITÀ GIURISDIZIONE ESERCITATA
attua necessariamente attraverso un . Per si intende l’ degli di un
GIUDIZIO GIUDIZI INSIEME ATTI
, disciplinato da norme primarie di diritto pubblico (norme processuali), in cui sono sempre
PROCEDIMENTO
coinvolte almeno due parti in lite tra loro e destinato a concludersi, in esito ad un contraddittorio che si
svolge davanti ad un giudice, con una decisione suscettibile di divenire, al ricorrere di alcune condizioni,
irrevocabile (cosa giudicata), ossia in grado di stabilire un assetto definitivo delle rispettive situazioni
giuridiche dei litiganti, in relazione alla controversia sottoposta alla valutazione del giudicante.
Alla nozione di giudizio è coessenziale quella di , cioè di una (giudice monocratico) o più
GIUDICE FIGURA
(giudice collegiale), normalmente dei funzionari, investite della . Nel
PERSONE FISICHE POTESTAS IUDICANDI
nostro ordinamento ogni giudice deve essere indefettibilmente , e .
TERZO INDIPENDENTE IMPARZIALE
Affinché sia assicurata la della è, inoltre, necessario che le del
CORRETTEZZA DECISIONE REGOLE
siano , cioè la garanzia del tra le parti e la possibilità di
PROCESSO GIUSTE ASSICURINO CONTRADDITTORIO
una della , affidata ad un altro giudice. Tutti i concetti appena esposti sono enunciati dal
VERIFICA DECISIONE
comma 1 dell’art. 111 Cost. secondo cui: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge”. L’ della anche la delle
ESERCIZIO GIURISDIZIONE GARANTISCE TUTELA SITUAZIONI
delle che si siano rivolte ad un giudice per risolvere un conflitto tra di esse insorto. La
GIURIDICHE PARTI
funzione giurisdizionale è variamente qualificata a seconda dell’area materiale al quale appartengono le
norme prevalentemente applicate dai giudici: si distingue cosi la giurisdizione civile da quella penale,
amministrativa, contabile tributaria e militare. Nel nostro sistema oltre ai magistrati però dobbiamo ricordare
che la giurisdizione può essere esercitata anche da giudici privati denominati arbitri. Si distinguono dunque
varie giurisdizioni: quella che è esercitata dai magistrati istituiti e regolati dalle norme
ORDINARIA
dell’ordinamento giudiziario; quella ; quella contabile; quella tributaria e quella militare. Di
AMMINISTRATIVA
tali giurisdizioni quella ha le , e assume la valenza di giurisdizione di
ORDINARIA PIÙ VASTE ATTRIBUZIONI
carattere , alla quale spetta la di tutte le a una
RESIDUALE COGNIZIONE CONTROVERSIE NON ASSEGNATE
. In questo senso la giurisdizione ordinaria è generale rispetto alle altre speciali.
DIVERSA MAGISTRATURA
Giurisdizione amministrativa e giustizia amministrativa
Con l’espressione si individua quella della
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA PARTE FUNZIONE
dello Stato esercitata, secondo le norme del Codice del processo amministrativo (c.p.a.
GIURISDIZIONALE
104/2010) dai , ossia dai e dal di . La
GIUDICI AMMINISTRATIVI TAR CONSIGLIO STATO GIUSTIZIA
ha un : essa si riferisce genericamente agli istituti giuridici e agli
AMMINISTRATIVA DUPLICE SIGNIFICATO
organi preordinati alla risoluzione di conflitti tra i privati e le amministrazioni o tra le amministrazioni; in una
prima accezione, si intende l’ dei predisposti alla di tra i e
INSIEME RIMEDI RISOLUZIONE CONFLITTI PRIVATI
le le ; in una seconda accezione si intende, invece, l’
AMMINISTRAZIONI O TRA AMMINISTRAZIONI INSIEME
dei predisposti dall’ordinamento per la delle incise
RIMEDI TUTELA SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
dall’ dei . In base a questo secondo significato rientrano nell’ambito della
ESERCIZIO POTERI AMMINISTRATIVI
sia i sia quelli di
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RIMEDI PROPRIAMENTE GIURISDIZIONALI AUTOTUTELA
. L’ , che può essere considerata una forma di ADR
CONTENZIOSA AUTOTUTELA CONTENZIOSA
(administrative dispute resolution), si in , ad di ,
ESTRINSECA PROCEDIMENTI ISTANZA PARTE NON
, e però caratterizzati dalla presenza di un più o meno strutturato,
GIURISDIZIONALI CONTRADDITTORIO
attraverso i quali la i con , a causa dell’adozione di propri
PA RISOLVE CONFLITTI INSORTI ALTRI SOGGETTI
atti o comunque in relazione all’esercizio di propri poteri, anche attraverso comportamenti commissivi od
omissivi. In questi casi la si fa dunque della sua ed esercita una
PA GIUDICE ATTIVITÀ FUNZIONE
. Le di procedimenti di sono i
GIUSTIZIALE PRINCIPALI FIGURE AUTOTUTELA CONTENZIOSA RICORSI
(in opposizione, gerarchico proprio e improprio, il ricorso straordinario a PdR e al
AMMINISTRATIVI
Presidente della regione siciliana). Di tali procedimenti quello per ha assunto, in
RICORSO STRAORDINARIO
forza di alcune recenti modifiche legislative, molto a quelle di un e gli
CARATTERISTICHE SIMILI PROCESSO
stessi giudici superiori concordano sul punto della progressiva giurisdizionalizzazione del ricorso
straordinario.
Principi costituzionali sulla giurisdizione in generale
Tra i sulla in , un posto di
PRINCIPI COSTITUZIONALI GIURISDIZIONE GENERALE ASSOLUTO RILIEVO
occupano quelli ricavabili dai dell’ secondo cui:
PRIMI 3 COMMI ART. 24 COST.
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione”.
Il fondamentale dell’art. 24 Cost. si comprende, innanzitutto, nell’affermazione, del
VALORE GIURIDICO
comma 1, di un universale di alla (cd. di ) al
DIRITTO ACCESSO TUTELA GIURISDIZIONALE DIRITTO AZIONE
fine di ottenere di qualunque dall’ , sia essa un
PROTEZIONE PRETESA RICONOSCIUTA ORDINAMENTO
o un (peraltro l’art. 24 Cost. insieme agli artt. 103 e 113 Cost.
DIRITTO SOGGETTIVO INTERESSE LEGITTIMO
costituzionalizza la coesistenza di tali differenti posizioni soggettive). Nell’art 24, dunque, la giurisdizione si
rivolge al versante soggettivo di chi si allo per e di essa si coglie
RIVOLGE STATO RICEVERE TUTELA
l’ulteriore dimensione di essenziale della dell’ordinamento e del canone di
GARANZIA DEMOCRATICITÀ
(art. 3 Cost.); nonché di pilastro dello di . Un diretto del
EGUAGLIANZA STATO DIRITTO COROLLARIO DIRITTO
di alla è il , anch’esso desumibile dal comma 1
ACCESSO TUTELA GIURISDIZIONALE PRINCIPIO DISPOSITIVO
dell’art. 24 Cost. con l’eccezione del processo penale e di quello contabile di responsabilità, la scelta di
in è e rimessa esclusivamente all’interessato. A livello di disciplina di
AGIRE GIUDIZIO LIBERA RANGO
, l’art. 24 Cost comporta una strutturazione dei processi secondo i della e
PRIMARIO PRINCIPI DOMANDA
dell’ di . Caratteristico è proprio il in cui è totalmente
IMPULSO PARTE GIUDIZIO AMMINISTRATIVO ASSENTE
qualunque di . Dal comma 2 e 3 dell’art. 24 Cost. si ricava rispettivamente il
FORMA INIZIATIVA UFFICIOSA
alla in e e sulla ai .
DIRITTO INVIOLABILE DIFESA OGNI STATO GRADO TUTELA ASSICURATA NON ABBIENTI
Il primo è con al in , la proiezione speculare del diritto di
RIFERIMENTO SOGGETTO EVOCATO GIUDIZIO
azione e individua un del cd. ; mentre il secondo costituisce
ELEMENTO ESSENZIALE GIUSTO PROCESSO
invece una specifica del di di cui all’art. 3 comma 2
DECLINAZIONE CANONE EGUAGLIANZA SOSTANZIALE
Cost. La predicata inviolabilità del diritto alla difesa ne segnala la natura di principio supremo
dell’ordinamento, in raccordo con l’art. 2 Cost. non suscettibile di revisione costituzionale.
Di recente, l’art. 24 Cost. interpretato in con l’art. 3 Cost ha assunto anche il
COMBINATO DISPOSTO
differente e più intenso significato di “ a una ”. Secondo tale nuova
DIRITTO GIURISDIZIONE EFFETTIVA
accezione si ritiene più che lo a il di alla
NON SUFFICIENTE STATO ASSICURI TUTTI DIRITTO ACCEDERE
, ma occorre altresi che l’ sia per gli . Strettamente
GIURISDIZIONE ACCESSO REALMENTE UTILE INTERESSATI
a questa della vi sono poi sul piano della
CONNESSI NUOVA CONCEZIONE FUNZIONE GIURISDIZIONALE
concreta configurazione dei rimedi processuali: il di e sul piano dei rapporti tra
PRINCIPIO CONCENTRAZIONE
le varie giurisdizioni nazionali, quello di delle enunciato dalla Corte Cost.
UNITÀ FUNZIONALE GIURISDIZIONI
con la sentenza 204/2004. La Corte ha, inoltre, spiegato come l’art. 24 dia fondamento anche al PRINCIPIO
della della . Allo stesso modo la stessa Corte ha chiarito come dall’art. 24 Cost.
PIENEZZA GIURISDIZIONE
promani l’ di a tutte le alla cognizione della
ESIGENZA GARANTIRE SITUAZIONI GIURIDICHE AFFIDATE
, la di , assicurata dai rimedi esperibili avanti
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA MEDESIMA PIENEZZA TUTELA
la . Altri sulla giurisdizione si ricavano dall’art. 101 Cost.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PRINCIPI GENERALI
secondo il quale la è in nome del e i sono
GIUSTIZIA AMMINISTRATA POPOLO GIUDICI SOGGETTI SOLTANTO
alla evidenziando il tra l’ della e la
LEGGE COLLEGAMENTO ESERCIZIO FUNZIONE GIURISDIZIONALE
. Si ricava infatti che se l’ della è
SOVRANITÀ POPOLARE ESERCIZIO FUNZIONE GIURISDIZIONALE
espressione di sovranità, allora tale esercizio potrà mai entrare in con le di
NON CONFLITTO FONTI RANGO
, che della volontà popolare sono la principale e più evidente manifestazione.
PRIMARIO
1- In questa prima accezione, la dei alla rimanda al per i giudici di
SOGGEZIONE GIUDICI LEGGE DIVIETO
gli e valore di , e il divieto riguarda anche le fonti di rango
DISAPPLICARE ATTI AVENTE FORZA LEGGE
superiore. Ai giudici è, invece, riconosciuta la di le di
POTESTÀ NON APPLICARE FONTI RANGO
come i regolamenti e le altre fonti secondarie, qualora si pongano in con la
INFERIORE CONTRASTO
: sotto questo profilo, pertanto, la soggezione dei giudici alla legge ribadisce il primato della
LEGGE
legalità;
2- In una seconda accezione, il principio risulta connotato in relazione all’ . Questa
AVVERBIO SOLTANTO
limitazione della soggezione alla legge, fonda l’ istituzionale e funzionale dei da
INDIPENDENZA GIUDICI
ogni altro potere, rendendoli un potere dello Stato.
Altri di sulla giurisdizione sono dettati dai commi 1 e 2 e 6 dell’art. 111
PRINCIPI CARATTERE GENERALE
Cost. I primi due commi di tale disposizione, inseriti con la Legge Costituzionale 2/1999, sanciscono per
tutte le giurisdizioni, il del , delineandone i tratti indefettibili.
PRINCIPIO GIUSTO PROCESSO
Art. 111 Cost: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolte nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La del è così :
GIUSTIZIA PROCESSO ASSICURATA
- Sul , dalla delle (minimali) indicate nel comma 2;
PIANO SOSTANZIALE PRESENZA GARANZIE
- Sul , dalla alla della disciplina prevista dal comma 1.
PIANO FORMALE RISERVA ASSOLUTA LEGGE
In base alle indicazioni provenienti dal comma 2 dell’art. 111 Cost. può dunque considerarsi solo il
GIUSTO
la cui disciplina poggi sul di delle , sulla possibilità di un
PROCESSO PRINCIPIO PARITÀ PARTI EFFETTIVO
tra le stesse e sulla della della controversia da parte di un
CONTRADDITTORIO GARANZIA TRATTAZIONE
e . Il di ovviamente va nel senso della
GIUDICE TERZO IMPARZIALE PRINCIPIO PARITÀ NON INTESO
di un’ tra i e le delle : sono difatti
NECESSITÀ ASSOLUTA SIMMETRIA POTERI FACOLTÀ PROCESSUALI PARTI
e vigono , a seconda della concretamente da
AMMESSE DISCIPLINE DIFFERENZIATE POSIZIONE ASSUNTA
una parte nell’ambito di un giudizio e in ragione altresi delle caratteristiche strutturali di ogni modello di
processo. Analoghe considerazioni valgono per il del : è
PRINCIPIO CONTRADDITTORIO NON NECESSARIO
che il sia sempre effettivamente in ogni fase e grado del giudizio; tuttavia, è
CONTRADDITTORIO ATTUATO
che ad ogni sia comunque assicurata la nel corso del processo, di
INDISPENSABILE PARTE FACOLTÀ
le dell’ . La attiene i rapporti tra il giudice e le parti: è il
CONTRASTARE DEDUZIONI ALTRA TERZIETÀ TERZO
che si trova in una di e di rispetto al da
GIUDICE POSIZIONE NEUTRALITÀ EQUIDISTANZA CONFLITTO
dirimere. L’ invece esige che in relazione ad ogni concreta il si
IMPARZIALITÀ CONTROVERSIA GIUDICE NON
trovi in una di o di di . Gli
CONDIZIONE SOGGETTIVA INCOMPATIBILITÀ CONFLITTO INTERESSE ISTITUTI
principali finalizzati a l’ del giudice sono l’ e la .
GARANTIRE IMPARZIALITÀ ASTENSIONE RICUSAZIONE
Altro principio scolpito dall’art. 111 Cost. comma 6 è quello della di tutti i
NECESSARIA MOTIVAZIONE
. Da un punto di vista generale, la serve innanzi tutto a
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI MOTIVAZIONE
che il Popolo titolare della sovranità e in nome del quale è amministrata la giustizia, sia messo
GARANTIRE
nelle condizioni per effettuare un sull’ dei , sulla loro
CONTROLLO DIFFUSO OPERATO GIUDICI EFFETTIVA
alla , e sulla del rafforzando ini tal modo anche la
SOGGEZIONE LEGGE CORRETTA APPLICAZIONE DIRITTO
legittimazione democratica delle magistrature. La poi rendendo l’ -
MOTIVAZIONE CONOSCIBILE ITER LOGICO
percorso dal giudicante per addivenire alla , consente alle stesse di
GIURIDICO DECISIONE PARTI
, in modo utile e consapevole, i propri di (impugnazione) o di
ESERCITARE DIRITTI AZIONE DIFESA
(controdeduzioni e impugnazioni incidentali). Il di è , dal momento
DOVERE MOTIVAZIONE NON ASSOLUTO
che per taluni provvedimenti le varie leggi processuali non impongono la motivazione, qualora non
espressamente prescritta.
PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
I specificamente dedicati alla sono contenuti
PRINCIPI COSTITUZIONALI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
negli artt. 100, 103, 113 e 125 Cost. Tra di essi hanno maggior rilievo gli artt. 103 e 113 Cost. i quali nel
loro insieme fondano l’ e l’ della rispetto a quella
ESISTENZA AUTONOMIA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
ordinaria. Dell’art. 100 Cost. che si occupa del di (ma anche della Corte dei Conti)
CONSIGLIO STATO
stabilendone le e le di , si evince che il CdS è un
FUNZIONI CONDIZIONI INDIPENDENZA ORGANO AUSILIARIO
del e ne conferma la di , tra loro strettamente interrelate, di
GOVERNO DUPLICITÀ FUNZIONI CONSULENZA
e di . Viene inoltre definito come “ di della
GIURIDICO AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE ORGANO TUTELA
nell’ ”, che ha funzioni di consulenza tecnico giuridico amministrativa e di
GIUSTIZIA AMMINISTRAZIONE
giurisdizione. L’art. 103 comma 1 dispone:
“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della P.A. degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
Con tale sono stati anche i di tra
DISPOSIZIONE COSTITUZIONALIZZATI TRADIZIONALI CRITERI RIPARTO
e , delle che vedano coinvolta una
GIUDICI ORDINARI GIUDICI AMMINISTRATIVI CONTROVERSIE P.A.
Il delineato dall’art. 103 Cost. si basa su :
RIPARTO 2 CRITERI
1- Il primo di è incentrato sulla della fatta
CARATTERE GENERALE NATURA SITUAZIONE GIURIDICA
, come interesse legittimo (giudice amministrativo) o diritto soggettivo (giudice ordinario);
VALERE
2- Il secondo criterio, al , si incentra sull’ dell’
DEROGATORIO RISPETTO PRIMO ELEMENTO APPARTENENZA
di talune a indicate dalla : in questo caso la tra le
LITI PARTICOLARI MATERIE LEGGE DISTINZIONE
intercettate dalla e pertanto il
SITUAZIONI SOGGETTIVE CONTROVERSIA NON RILEVA GIUDICE
può , anche in (e non soltanto incidentalmente), di
AMMINISTRATIVO CONOSCERE VIA PRINCIPALE
a . In altre parole, tale secondo criterio individua quella
QUESTIONI RELATIVE DIRITTI SOGGETTIVI
di del denominata “ ”. La
PARTICOLARE FORMA GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO ESCLUSIVA
Corte Costituzionale ha chiarito che la particolarità delle materie suscettibili di essere attribuite alla
giurisdizione esclusiva risiede nella circostanza che nelle controversie riconducibili a tali materie, si
registra oltre all’esercizio di un’immancabile attività autoritativi della P.A. anche una compresenza di
interessi legittimi e di diritti soggettivi, cosicché l’applicazione del generale criterio di riparto risulterebbe
essere di difficile applicazione.
L’art. 113 Cost. stabilisce invece che:
“Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della P.A nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa”
Il primo fondamentale principio ricavabile dai primi 2 commi dell’art. 113 Cost., soprattutto se letti in
combinato dispo
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