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NON ABBIANO SUBITO CONDANNE.
Quando la trasmissione del suddetto fascicolo è disposta in grado d'appello, il processo è riassunto entro il termine
perentorio di 60 giorni a meno che non venga chiesta la proroga di altri 30 giorni dagli arbitri.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: è introdotta per risolvere in via "amichevole" una controversia di matrice civile, è uno
strumento alternativo per evitare l'aula giudiziaria. La procedura si fonda essenzialmente su una convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati, che consiste fondamentalmente in un accordo in cui le parti cooperano
con buona fede e lealtà per poter risolvere la controversia in termini amichevoli.
La convenzione è fatta:
-a pena di nullità
-in forma scritta
-devono esser precisati i termini per l'espletamento della procedura
-deve esser precisato l'oggetto della controversia
La procedura di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda in caso di controversie in materia di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli, e controversie con oggetto una domanda di pagamento non > ad
Euro 50.000.
In questo contesto, sarà la parte interessata a dover rivolgere alla controparte, tramite avvocato, l'invito alla stipulazione
di una convenzione di negoziazione assistita.
L'improcedibilità della domanda deve esser eccepita dal convenuto a pena di decadenza oppure rilevata d'ufficio non
oltre la prima udienza.
Qualora la negoziazione non riuscisse, si redige dichiarazione di mancato accordo.
Qualora la negoziazione riuscisse, l'accordo diviene titolo esecutivo ed è titolo per l'iscrizione all'ipoteca giudiziale.
La disciplina di negoziazione assistita è diversa a seconda che ci siano figli per quanto concerne i rapporti tra coniugi.
Difatti per poter semplificare la separazione consensuale, i coniugi non devono necessariamente rivolgersi ad
un'autorità giudiziaria ma bensì all'ufficio di stato civile.
Tale semplificazione opera sia in caso di filiazione minore che per figli maggiori portatori di gravi handicap.
Le parti possono concludere un accordo di separazione dinanzi al sindaco e dunque si produrrà lo scioglimento e la
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale accordo non può contenere trasferimenti patrimoniali.
PARTE SECONDA
Cap.1 - GLI ORGANI GIUDIZIARI
I soggetti del processo sono:
- giudice
- Parti
- [Pubblico Ministero a volte riveste le funzioni dello stato]
Sono organi giudiziari quei soggetti investiti di una funzione deputata allo svolgimento del processo e sono:
- giudice
- Cancelliere
- Ufficiale giudiziario
- Ausiliari del giudice
I principi cardine su cui si fonda l'ordinamento sono:
• PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI e vi sono:
- Giudice di pace
- Il tribunale
- La corte d'appello* 10
- La corte di cassazione*
*hanno sede a Roma, mentre gli altri 2 hanno sede su tutto il territorio nazionale
Ogni organo giudiziario si compone di 3 uffici autonomi -> cioè giudice/cancelliere/ufficiale giudiziario
• PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ DEI GRADI DI GIURISDIZIONE e troviamo 3 gradi:
I. 1° grado [di merito]
II. 2° grado [di appello]
III. 3° grado [di legittimità]
• PRINCIPIO DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE dove ogni organo ha una propria circoscrizione che si può
modificare solo per legge.
- La corte di cassazione ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica
- La corte di appello è assegnata ad un distretto
- In ogni singolo distretto ci sono più tribunali con proprio circondario
- In ogni capoluogo ci sono gli uffici del Giudice di Pace
Con il decreto del 2012, le sezioni distaccate del tribunale sono state soppresse.
IL GIUDICE: è l'organo investito del potere giurisdizionale, deve esser terzo ed imparziale.
• Per garantire l'imparzialità viene scelto tramite concorso
• è precostituito, vale a dire, che viene scelto prima che si determina l'evento
• è indipendente e insindacabile da qualsiasi altro potere dello stato
Art.51 c.p.c Astensione - Il giudice deve astenersi tassativamente se:
-ha interesse nella causa
-coniuge o parente fino al 4° grado
-è legato da vincoli di affiliazione
-ha dato consiglio nella causa o ha deposto in essa come testimone
-se è curatore, tutore o agente di una delle parti
Art.52 c.p.c Ricusazione - solo nei casi in cui l'astensione del giudice è obbligatoria, ogni parte può proporre la
ricusazione del giudice che si propone con ricorso depositato in cancelleria.
Responsabilità del giudice: questa ha subito profonde modifiche a partire dal 1988 che era previsto che l'azione
risarcitoria potesse esser esercitata in 2 ipotesi: dolo o colpa grave oppure diniego di giustizia.
[Il diniego di giustizia, consiste quando trascorso il termine per il compimento di un atto di ufficio, una parte ha
presentato l'istanza e il giudice ritarda o rifiuta di compierlo.]
Con la L.25/07/2005 n.150 viene riformato L'ordinamento giudiziario con lo scopo di:
1. Modificare la disciplina per l'accesso alla magistratura
2. Razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari
3. Modificare l'organico della corte di cassazione e individuare la fattispecie di illecito disciplinare commesso dai
magistrati
4. Nuove forme di pubblicità per incarichi extragiudiziali
5. Riorganizzare l'ufficio del PM
Per quanto concerne gli illeciti disciplinari commessi dai magistrati, occorre ricordare che il magistrato deve esercitare
le sue funzioni con imparzialità, riservo ed equilibrio nel rispetto della dignità della persona.
Distinguiamo tra:
- illeciti disciplinari commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni
- Illeciti disciplinari commessi fuori dall'esercizio delle funzioni
Rientrano nel 1° gruppo di fattispecie:
Ingiusto danno o vantaggio
• Inosservanza del'astensione
• Grave violazione delle leggi data da ignoranza o negligenza
• Travisamento dei fatti
•
Rientrano nel 2° gruppo di fattispecie:
L'uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti
• Frequentare una persona sottoposta a procedimento
• Partecipare ad associazioni segrete
•
Il magistrato che viola i suoi doveri è sottoposto a sanzioni disciplinari tra cui->
ammonimento, censura, sospensione delle funzioni e rimozioni e sarà promossa l'azione disciplinare dal Ministero della
Giustizia e da Procuratore generale presso la corte di cassazione.
11
Il giudice può essere:
A. Monocratico, quando esercita da solo la giurisdizione (tribunale o giudice di pace)
B. Collegiale, quando sono presenti più giudici riuniti
Il giudice esercita:
- poteri di direzione e governo del processo consentendo un leale svolgimento
- Potere conciliativo
- Poteri ordinatori ed istruttori
- Potere decisorio con diverso contenuto a seconda che si tratti di
Giudice Istruttore (il quale deve risolvere tutte le questioni sorte durante la fase istruttoria)
• Collegio (che deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento)
•
Doveri del giudice:
1. LIMITI DELLA DECISIONE, egli deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può
pronunciare d'ufficio su quelle eccezioni che la legge stabilisce che possano esser proposte solo dalle parti
2. LE NORME DA APPLICARE E LA DISPONIBILITÀ DELLA PROVA, nel senso che il giudice deve porre a
fondamento le prove proposte dalle parti o dal PM.
PUBBLICO MINISTERO: è un organo dello stato istituito per garantire l'attuazione della legge da parte degli organi
giurisdizionali in quelle materie in cui rileva la necessità di garantire la tutela degli interessi generali e sociali.
Ci sono:
• PM AGENTE: che esercita la funzione in tutti i casi tassativi in cui può promuoverla come ad esempio richiedere la
nomina del curatore oppure richiedere l'interruzione o l'inabilitazione o revoca delle stesse
• PM INTERVENIENTE: e si ha nel caso di:
X) intervento obbligatorio, a pena di nullità, è previsto nelle cause che lo stesso PM può proporre per quanto riguarda
stato e capacità delle persone;
X) intervento facoltativo, è previsto per ogni altro caso di pubblico interesse.
Il PM può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali o di divorzio.
AUSILIARI DEL GIUDICE, abbiamo:
Consulente tecnico [Art.61-64 c.p.c] è un ausiliario con particolare competenza tecnica che presta assistenza al
• giudice per fornire chiarimenti in udienza di consiglio
Custode [Art.65-67 c.p.c] è colui che si occupa della conservazione dei beni sequestrati o pignorati e deve esercitare
• la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile verso le parti per i danni a lui imputabili.
Altri ausiliari previsti dall'art.68 c.p.c
interprete
• Stimatore
• Notaio
•
CANCELLIERE: è l'ufficio complementare dell'organismo giudiziario con funzioni prettamente burocratiche ed
amministrative.
Tra le funzioni troviamo:
la documentazione -> che consiste essenzialmente nella redazione dei verbali di udienza o nel contrassegnare la
• firma posta dal giudice nell'atto [la funzione principale]
rilascio di copie ed estratti autentici di documenti prodotti per la formazione del fascicolo
•
Risponde con responsabilità civile quando:
- rifiuta di compiere gli atti che gli sono legalmente richiesti
- Quando compie atto nullo con dolo o colpa grave
UFFICIALE GIUDIZIARIO: è un ufficio complementare ma con funzioni di carattere materiale.
Tra le funzioni troviamo:
Funzioni con carattere preparatorio [notificazione dell'atto di citazione e delle sentenze]
• Assistenza all'udienza
• Funzioni con carattere esecutivo
• Funzioni documentali
•
La documentazione come la ricevuta di ritorno è un atto pubblico e fa piena fede fino alla querela del falso.
Risponde con responsabilità civile quando: 12
- rifiuta di compiere gli atti che gli sono legalmente richiesti
- quando compie atto nullo con dolo o colpa grave
[come il cancelliere]
Cap.2 - LE PARTI
Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di "parte" cioè chi in proprio nome agisce o contraddice nel processo,
divenendo destinatario dei provvedimenti del giudice. Parti è "soggetto attivo e passivo".
Attore -> soggetto attivo che propone la domanda
Convenuto-> colui contro il quale la domanda viene proposta
La posizione di parte si acquista per
Effetto della proposizione della domanda