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ISTITUZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO, Tesauro – PARTE SPECIALE (2)
CAPITOLO TERZO, SEZIONE SECONDA: REDDITI D’IMPRESA
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
(appunti) si tratta di spese e costi che concorrono a formare il reddito imponibile di un periodo d’imposta.
Sono elemento fondamentale del reddito perché rientrano nella nozione di reddito come grandezza
netta: ricavi e proventi conseguiti – costi e spese sostenuti (per realizzare quei ricavi).I ricavi sono tassati
praticamente in ogni caso, mentre i costi sono deducibili sono al ricorrere di determinati prerequisiti:
previa imputazione dei costi a CE (o principio di effettività) e inerenza. Anche i costi rientrano nel principio
di derivazione: il reddito imponibile è ottenuto partendo dal reddito indicato a CE (si applica la disciplina
tributaria solo per quanto disponga diversamente dal Codice civile).
La deduzione dei componenti negativi dal reddito imponibile è soggetta sia a regole generali, che a regole
specifiche previste per alcune componenti reddituali.
REGOLE GENERALI
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PRINCIPIO DI COMPETENZA TEMPORALE DEI COSTI: consiste nell’individuare il periodo d’imposta
in cui questi concorrono a formare il reddito.I costi sono contabilizzati nell’esercizio in cui si
conseguono i ricavi che i costi hanno contribuito a formare.
PRINCIPIO DI PREVIA-IMPUTAZIONE DEI COSTI A CE (o principio dell’effettività): sono deducibili
solo i costi che risultano/che sono indicati nel conto economico. La registrazione dei costi nelle
scritture contabili permette di verificarne la documentazione e di conseguenza l’inerenza
all’attività dell’impresa.In caso di verifica fiscale, i documenti disponibili all’azienda devono
dimostrare che i costi dedotti in esercizi precedenti sono stati effettivamente sostenuti ed erano
inerenti.
Il principio di previa-imputazione vale anche per costi stimati (es. ammortamenti). Deroghe al
principio di previa-imputazione:
Prima deroga: sono deducibili i costi iscritti nel conto economico di esercizi precedenti,
quando la loro deducibilità è rinviata al futuro (anche se non sono iscritti nel bilancio
dell’esercizio successivo in cui diventano deducibili).
Seconda deroga: spese e altri componenti negativi che non sono imputabili a conto
economico, ma che sono comunque deducibili per disposizioni di legge fiscale.
Terza deroga: riguarda i costi “neri”, che hanno contribuito a formare ricavi “neri”. Per
essere deducibili, il contribuente deve essere in grado di dimostrarne l’esistenza con
elementi precisi e certi.
PRINCIPIO DI INERENZA: un costo è deducibile solo se inerente all’attività dell’impresa. L’inerenza
si riferisce al collegamento tra costo sostenuto e attività svolta dall’impresa per conseguire
reddito d’impresa.
Costi non inerenti (es. somme dovute a titolo di sanzione; spese per il consumo personale o
familiare) non hanno contribuito a produrre il reddito, ma sono solo una delle possibili
destinazioni del
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Scienze giuridiche
IUS/12 Diritto tributario
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