Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Riassunto esame Diritto Processuale Civile, prof. Trisorio, libro consigliato Il Processo Civile nello Stato Democratico, Cipriani - Parte speciale Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie

Il procedimento cautelare deve essere molto più snello e rapido rispetto a quello ordinario, senza però compromettere le garanzie di un procedimento giurisdizionale. Già nel vecchio codice si avvertiva l'esigenza di bilanciare efficienza e garanzie. Il codice del 1865 non prevedeva la categoria dei provvedimenti di urgenza, che furono ammessi solo con il codice del 1940.

Si discuteva sui rimedi avverso il decreto con il quale si accoglieva o si rigettava inaudita altera parte, la domanda di sequestro. Per il decreto di accoglimento non c'erano problemi, invece per il decreto di rigetto c'era chi voleva un rimedio e chi no, la legge non lo prevedeva e poi l'istante poteva riproporre ricorso al giudice che l'aveva rigettato.

L'equilibrio tra efficienza e garanzia subì una svolta con l'entrata in vigore del codice del 1940, che è di tipo...

pubblicistico e che introdusse una nuova misura cautelare: l'art. 700 c.p.c. (si può chiedere l'applicazione di un procedimento d'urgenza se si percepisce che il proprio diritto possa subire un pregiudizio irreparabile e imminente, durante il decorso del tempo per far valere questo diritto con un procedimento ordinario. Ma i sequestri duravano fino al giudizio e si allungò perciò la durata dei provvedimenti cautelari. La tutela cautelare portò così a non attuare la semplificazione del processo tanto cercata. Nonostante ci fossero abusi per quanto riguarda l'art. 700 c.p.c. non si ammise l'ammissibilità di un mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti di urgenza. Nel 1990 il legislatore dettò una nuova disciplina, prevedendo un procedimento cautelare uniforme (domanda proposta con ricorso; il giudice può, o accogliere con decreto inaudita altera parte o convocare le parti e decidere con

ordinanzareclamabile).Era comunque ammesso solo reclamo avverso il provvedimento di accoglimento (enon per quello di rigetto), così si sottopose la questione alla Corte Costituzionale,essa affermò che in base al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), era ammessoreclamo anche avverso il provvedimento di rigetto e avverso ogni provvedimentocautelare (il legislatore del 2005 lo prevede nell’art. 669 terdecies).

Paragrafo 6 → due problemi

L’intervento della Corte Costituzionale ha fatto perdere il carattere dellastrumentalità al procedimento cautelare.

Il procedimento cautelare, a differenza di quello definitivo, presuppone unacognizione sommaria, ma non è proprio così perché in sede cautelare vi è piùapprofondimento.

Negli ultimi tempi la Corte di Cassazione ha escluso ogni suo controllo sulprocedimento cautelare.

Cap.4 – il processo civile italiano tra revisionisti e negazionisti

In Italia solo due studiosi e

Cioè Monteleone e Cipriani sostengono il carattere autoritario del cpc del 1940 che privilegia il ruolo del giudice a scapito delle parti, tanto che sono stati definiti revisionisti dai loro avversari (es. Proto Pisani), che invece possiamo definire negazionisti perché negano tale autoritarismo nel cpc del 1940 o comunque se anche lo intravedono si trincerano dietro un "non possumus" modificare.

Cap.5 – il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan

Questo saggio si occupa della polemica tra Verde ex vicepresidente del CSM e Cipriani. Verde difende il cpc del 1940 e nega la sua sostanza autoritaria contestando Cipriani; Cipriani sostiene il contrario e contesta Verde.

Cap. 6 – il processo civile e l’avvocatura nell’Italia del terzo millennio

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Trisorio Liuzzi Giuseppe.