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III) Sono questioni di procedibilità la querela, la richiesta e l'autorizzazione, nonché la presenza del colpevole nel territorio dello Stato.
La querela (art. 336 c.p.p.) è una dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela può essere sia scritta che orale e il suo contenuto non deve seguire delle forme prestabilite, purché sia chiara la volontà che si proceda penalmente.
Il decreto è emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.
L'inutile decorso del termine previsto per la presentazione della querela (di 3 o 6 mesi) implica automaticamente la decadenza dall'esercizio del potere di querela, ma la venuta meno del potere di presentare querela può aversi anche prima del decorso del termina finale a seguito di rinuncia espressa o tacita (art. 339 c.p.p.).
La querela
può perdere i suoi effetti di condizione di procedibilità in forza di una manifestazione di volontà espressa della persona offesa di non voler dare un seguito penale al fatto illecito: la remissione (art. 340 c.p.p.). La remissione della querela può avvenire in qualunque momento prima della sentenza definitiva e implicare l'annullamento di interi gradi del processo. Istanza e richiesta Oltre alla querela, sono condizioni di procedibilità l'istanza e la richiesta. L'istanza (art. 341 c.p.p.) è riservata alla persona offesa dal reato e segue le forme della querela. Si risolve in una dichiarazione irrevocabile con la quale viene manifestata la volontà di procedere per delitti comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero. La richiesta (art. 342 c.p.p.) è irrevocabile ed è riservata al Ministro della giustizia da presentare al pubblico ministero. Presuppone o un delitto punibile a querela in danno delPresidente della Repubblica o un delitto politico commesso all'estero ma punibile in Italia. L'autorizzazione a procedere. Altra condizione di procedibilità è l'autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.): quando è richiesta questa condizione di procedibilità, il pubblico ministero deve attivarsi per realizzare la richiesta, mentre in assenza di richiesta e in attesa dell'autorizzazione sono vietati tutti gli atti più significativi dell'indagine. L'autorizzazione a procedere non può essere revocata una volta concessa. Se rifiutata, gli atti d'indagine compiuti sono inutilizzabili. L'art. 68 Cost. prevede l'autorizzazione a procedere ad acta per i parlamentari: l'articolo legittima il pubblico ministero alle indagini sui parlamentari con il solo limite della necessità di autorizzazione per il compimento di singoli atti specifici. L'attività ad iniziativa della polizia.
Tra i soggetti obbligati a riferire al pubblico ministero la notizia di reato, un posto preminente compete alla polizia giudiziaria, che ha un ruolo fondamentale nelle indagini preliminari: di propria iniziativa, la polizia giudiziaria può ricercare la notizia di reato (art. 330 c.p.p.) e cose e tracce relative al reato, compiere operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche avvalendosi di persone idonee (art. 348 c.p.p.), nonché compiere atti tipici.
Gli atti tipici sono atti normativamente previsti e regolati. Tra questi rientrano: l'identificazione dell'indagato e delle persone offese dal reato e i possibili testimoni (art. 349 c.p.p.); la raccolta di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.) per sopperire alle esigenze di tipo pratico che non consentono l'immediato intervento del pubblico ministero; l'assunzione di informazioni dall'indagato che non si trovi in stato di
- arresto o fermo con la presenza del difensore;
- la perquisizione (art. 352 c.p.p.) da convalidare da parte del pubblico ministero entro quarantotto ore;
- il sequestro di plichi sigillati o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.);
- accertamenti e rilievi urgenti sullo stato delle cose e dei luoghi o sulle persone (art. 354 c.p.p.).
L'attività del pubblico ministero delegata alla polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (artt. 55, co. 2 e art. 59, co. 3, c.p.p.). Il pubblico ministero può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine o di atti specificamente delegati (artt. 327 e 370 c.p.p.): sono delegabili alla polizia giudiziaria gli interrogatori e i confronti ai quali partecipi la persona sottoposta alle indagini in stato di libertà (art. 370 c.p.p.), le perquisizioni e i sequestri.
In ogni caso, l'atto delegato alla polizia
La giustizia deve essere compiuta nel rispetto delle stesse norme che vincolano il pubblico ministero per quel che riguarda la presenza del difensore e i termini previsti (art. 370, co. 2 ter, c.p.p.).
L'attività di indagine del pubblico ministero
Nelle indagini preliminari, a compiere gli atti più rilevanti è il pubblico ministero, chiamato a compiere personalmente ogni attività di indagine.
Il pubblico ministero, avvalendosi dove possibile dei poteri coercitivi, compie ogni attività necessaria per verificare l'esistenza o no dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale.
Nonostante l'obbligatorietà dell'azione penale, di fatto il pubblico ministero sceglie i procedimenti di cui occuparsi, sulla base di differenti criteri. Nonostante abbia un dovere di imparzialità, il pubblico ministero rimane pur sempre una parte processuale, proprio per questo alcuni atti da lui compiuti avranno meno considerazione rispetto
agli atti compiuti dal giudice. Il pubblico ministero garantisce la legalità della procedura e il rispetto del diritto di difesa in tutti i momenti dell'indagine preliminare. Per ogni atto del pubblico ministero è prevista una documentazione mediante verbale analitico, per gli atti a utilizzazione privilegiata (cioè a utilizzo probatorio), o verbale riassuntivo. L'incidente probatorio Di regola, l'attività svolta dal pubblico ministero non ha valore probatorio, tuttavia può presentarsi la necessità di anticipare nelle indagini preliminari il momento formativo della prova: a questo serve l'incidente probatorio (Libro V, Titolo VII c.p.p.). Si chiama "incidente" perché apre nelle indagini preliminari, e comunque prima del dibattimento, una fase probatoria. L'incidente probatorio è previsto in due casi (art. 392 c.p.p.): - quando c'è fondato motivo di ritenere che una persona non potràessere esaminata in dibattimento per infermità o altro grave impedimento;- quando, per elementi concreti e specifici, c'è un fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.
Il principio generale è quello di anticipare la formazione di prove che per determinati fatti potrebbero non essere raccolte o non essere genuine o che rallenterebbero l'istruzione dibattimentale.
Il diritto di chiedere l'incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari spetta al pubblico ministero, all'indagato e al suo difensore. La richiesta deve avere indicazioni precise, a pena di inammissibilità: deve contenere la prova da assumere (testimonianza, confronto, perizia, ecc.); i fatti che ne costituiscono l'oggetto (le circostanze da provare); le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; le persone.
neiconfronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. La richiesta di incidente probatorio va depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con i documenti di supporto. La richiesta di incidente probatorio va notificata all'indagato se il richiedente è il pubblico ministero o al pubblico ministero se il richiedente è un indagato e ai difensori (art. 395 c.p.p.). Sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio è consentito presentare deduzioni entro due giorni dalla notifica della richiesta (art. 396 c.p.p.). L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta è notificata agli interessati e comunicata al pubblico ministero. La riproposizione è possibile una volta eliminati i motivi impeditivi dell'accoglimento della richiesta. L'ordinanza che accoglie la richiesta fissa l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari e stabiliscel'oggetto della prova e le persone interessate (art. 398 c.p.p.).
L'udienza si svolge in camera di consiglio, senza presenza del pubblico quindi, con il contraddittorio necessario del pubblico ministero e del difensore dell'indagato. L'indagato può essere accompagnato coattivamente se la sua presenza è necessaria.
Le prove assunte con incidente probatorio equivalgono a quelle che si formano in dibattimento e sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
I verbali, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, sono utilizzabili per le sue determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.) e sono destinate a confluire nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.).
Il ruolo del giudice per le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari è competente sulle richieste
Il giudice per le indagini preliminari è un organo monocratico, non responsabile della conduzione delle indagini e anzi formalmente estraneo ad esse. È chiamato a intervenire soltanto in casi limitati durante le indagini, come garanzia delle parti contrapposte e dei loro interessi.
Il giudice per le indagini preliminari è innanzitutto la garanzia giurisdizionale costituzionalmente imposta per tutelare diritti e libertà fondamentali; è l'autorità giurisdizionale di garanzia sulla formazione anticipata della prova tramite incidente probatorio; rappresenta la garanzia giurisdizionale sui tempi di svolgimento delle indagini.
Il giudice per le indagini preliminari continua a essere il giudice degli epiloghi delle indagini preliminari solo quando il p