Cap. I. Introduzione
Il processo penale è formato da una serie di norme con cui lo Stato autolimita il proprio potere di imperio dandosi delle regole che sarà tenuto a rispettare per individuare i cittadini sospettati di aver commesso dei reati. Tutto ciò dà vita al principio di uguaglianza.
L’attività del giudice e delle parti, per essere rilevante, deve sempre svolgersi nel pieno rispetto delle regole: è questo il nucleo del principio del giusto processo.
Processo penale e Costituzione
Le norme di procedura penale devono sempre seguire le norme costituzionali. L’art. 2 della legge delega per il codice di procedura penale (l. 16/2/1987, n. 81) specificava che “il codice di procedure penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti delle persona e al processo penale”.
- L’art. 3 Cost. sancisce l’uguaglianza formale (co. 1) e l’uguaglianza sostanziale (co. 2) davanti alla legge di tutti i cittadini indipendentemente da sesso, razza, lingua; questo articola prevede anche che situazioni simili debbano essere trattate in modo simile;
- L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale anche contro la “violenza fisica e morale” sulle persone già sottoposte a restrizioni della libertà personale. Ciò esclude ogni forma di tortura nei confronti dei detenuti e qualsiasi pressione o strumentalizzazione degli strumenti processuali. Il diritto di libertà personale subisce limitazioni solo “nei casi e nei modi previsti dalla legge” (riserva di legge) e per “atto dell’autorità giudiziaria” (riserva di giurisdizione) che deve essere adeguatamente “motivato” (obbligo di motivazione);
- L’art. 14 Cost. proclama l’inviolabilità del domicilio contro atti invasivi dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, come ispezioni e perquisizioni, possibili solo con riserva di giurisdizione e obbligo di motivazione. Sono previste delle limitazioni anche per tutelare la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15);
- L’art. 24 Cost. tutela il diritto di difesa, garantendo a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, attraverso l’inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento. Prevede l’istituto del gratuito patrocinio per i non abbienti per assicurare mezzi per agire e difendersi in giudizio;
- L’art. 25 Cost. indica i requisiti costituzionali del giudice, che deve essere naturale, precostituito per legge, terzo e imparziale;
- L’art. 27 Cost. tutela il principio di non colpevolezza, per cui l’imputato può essere considerato colpevole solo dopo una sentenza diventata definitiva, e questo principio è considerato una fondamentale regola di civiltà giuridica;
- L’art. 68, co. 2 e 3 Cost. tutela gli altri diritti da prevaricazioni del potere giudiziario;
- L’art. 79 Cost. prevede atti di clemenza come amnistia e indulto;
- L’art. 101 Cost. garantisce alla magistratura, senza alcuna distinzione tra funzioni, la soggezione soltanto alla legge e l’autonomia e l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato, senza subire condizionamenti e pressioni;
- L’art. 111 Cost. prevede che tutti i provvedimenti devono essere motivati e che e sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale sono suscettibili di controllo, almeno per violazione di legge, da parte della Corte di Cassazione. Questa norma ha fatto sì che i principi del giusto processo siano posti in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle altre norme processuali;
- L’art. 112 Cost. garantisce l’obbligatorietà dell’azione penale, che non comporta l’obbligo per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale ogni volta che venga a conoscenza di un reato, ma va bilanciato con il fine di evitare processi superflui;
- L’art. 117 stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato ed alle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La terzietà e l’imparzialità dei giudici sono una specie di “corredo deontologico” imprescindibile, e insieme all’essere precostituito e naturale sono le caratteristiche stesse del giudice.
Il contraddittorio consiste nell’alternanza delle ragioni delle parti contrapposte che devono avere in ogni caso pari opportunità: questo principio è detto parità delle armi e impone che le parti siano in grado di fronteggiarsi attivamente, collocate su posizioni omogenee nell’attività di formazione della prova. Questi principi devono essere garantiti dal principio del giusto processo, il quale tutela anche il diritto alla prova e alla prova contraria e il diritto di sottoporre a un giudice superiore e imparziale ogni decisione di merito.
Negli ultimi anni ha avuto sempre più rilievo il processo in pubblica udienza: la Corte EDU ha ritenuto che la procedura in camera di consiglio, cioè non in pubblico, sia incompatibile con l’importanza del processo stesso e gli effetti dello stesso, che impongono un controllo pubblico. La Corte EDU ha avuto anche un ruolo fondamentale nella crescita del principio del ne bis in idem, considerato incompatibile con lo standard europeo del giusto processo: il divieto del ne bis in idem tutela l’individuo contro la possibilità di essere sanzionato due volte per lo stesso reato ed alla possibilità di essere sottoposto una seconda volta a processo per un fatto per il quale si è già stati giudicati.
La successione delle norme procedurali nel tempo
La successione delle norme procedurali nel tempo, delle norme che riguardano il trattamento dell’imputato in stato di limitazione della libertà personale per misure cautelari e le norme di competenza del giudice è guidata dal principio del tempus regit actum, cioè ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica. La successione nel tempo delle norme in materia di libertà personale segue il principio del trattamento più favorevole.
Cap. II. L’adattamento del diritto interno alle fonti europee
Decisioni quadro e direttive
Le fonti UE fanno oramai parte del nostro ordinamento; più complessa è la situazione delle decisioni quadro, che sono decisioni vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta. Tuttavia, l’obbligo per il giudice nazionale di attenersi alla decisione quadro trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, e in particolare in quelli della certezza del diritto e di non retroattività.
La direttiva comunitaria, invece, non potrebbe avere come effetto, indipendente da una legge statale, la determinazione o l’aggravamento della responsabilità penale delle persone che agiscono in violazione di disposizioni di legge. Il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.
La cooperazione internazionale in materia penale
La cooperazione processuale tra Stati segue il principio del mutuo riconoscimento; per facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia, il Parlamento e il Consiglio europeo possono adottare strumenti procedurali comuni che possono disciplinare il mutuo riconoscimento nell’ammissibilità delle prove tra gli Stati membri, l’espletarsi dei diritti e delle garanzie individuali nel procedimento penale, i diritti delle vittime del reato. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono inoltre stabilire delle norme minime comuni relative alla definizione di reati quali terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. La cooperazione prevede anche il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
I rapporti tra norme CEDU e diritto interno dopo il Trattato di Lisbona
Con il Trattato di Lisbona si ha una nuova interpretazione dei rapporti tra norme CEDU e ordinamento interno, secondo cui la concezione delle norme interposte non sarebbe più attuale e applicabile. Questo perché la CEDU contiene dei diritti ormai “comunitarizzati”, in quanto sia riconosciuti come principi dell’UE che come principi parificati a quelli del Trattato di Lisbona.
In ambito italiano, la Corte costituzionale ha affermato la soggezione del diritto nazionale al rispetto della clausole della CEDU, ritenendole “norme interposte” e quindi sub-costituzionali: nel caso di contrasto interpretativo tra norme interposte e legge nazionale, si deve rimettere la questione alla Corte costituzionale.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di Giustizia ha assunto il ruolo di giudice supremo per i diritti fondamentali dell’Unione, rafforzato anche grazie all’adesione dell’Unione alla CEDU. La Corte di giustizia ha il compito di assicurare il rispetto dei diritti nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati e delle disposizioni europee: questo fine può essere raggiunto tramite il rinvio dai giudici interni di ciascun Stato membro alla Corte per dubbi sull’applicazione del diritto UE.
La competenza pregiudiziale della Corte è sancita dall’art. 19 TUE ed all’art. 267 TFUE e ha ad oggetto la pronuncia sull’interpretazione dei Trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Il rinvio pregiudiziale da parte del giudice interno è obbligatorio quando si tratta di un organo di ultima istanza; è facoltativo per tutti gli altri giudici nazionali. La procedura viene attivata su richiesta delle giurisdizioni nazionali ed è il giudice interno a potere o a dovere domandare alla Corte di pronunciarsi su una determinata questione.
In Italia, sono organi legittimati a proporre la questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia la Corte costituzionale, una delle parti processuali e il giudice. Quest’ultimo è tenuto all’apprezzamento di rilevanza o pertinenza della questione di interpretazione o validità ai fini della risoluzione della controversia e, se non è un giudice di ultima istanza, anche la necessità della pronuncia della Corte di Giustizia. Se il giudice è giudice di ultima istanza, il rinvio pregiudiziale è obbligatorio. Se la questione è stata già decisa dalla Corte, o non è pertinente, il rinvio può essere evitato o negato.
Nel caso di accertamento di validità degli atti comunitari, il rinvio è obbligatorio se il giudice è di ultima istanza. L’attivazione del procedimento avviene attraverso la pronuncia di un’ordinanza con la quale si riferiscono i termini e i motivi dell’istanza con cui è stata rilevata la questione, si dispone poi la trasmissione immediata degli atti alla Corte di giustizia sospendendo il processo in corso. Il giudice nazionale deve indicare i motivi della richiesta e il nesso tra disposizioni europee e legge nazionale per permettere alla Corte di giustizia un’interpretazione conforme al diritto del singolo Stato. Il rinvio alla Corte di Giustizia presuppone che la questione interpretativa riguardi norme dell’Unione. Il quesito deve essere posto in termini sufficientemente precisi, e la decisione della Corte vincolerà non solo il giudice del grado in cui si trova il processo al momento del rinvio, ma anche i giudici dei gradi successivi.
Cap. III. I protagonisti del processo
Processo e procedimento
Il processo penale è una serie di atti, compiuti da determinati soggetti, che conduce alla sentenza. Il processo penale ha una natura procedimentale, proprio per questo i termini processo e procedimento sembrano confondersi.
Il procedimento in senso stretto è costituito dagli atti che precedono l’azione penale, mentre il processo riguarda gli atti successivi all’azione penale che coincidono con l’intervento giurisdizionale. La fase delle indagini preliminari è la fase del procedimento in senso stretto e precede l’azione penale, mentre le fasi processuali sono l’udienza preliminare e il giudizio e coincidono con il processo. Il giudizio può essere diviso in: dibattimento di primo grado, giudizio d’appello e giudizio in cassazione. Il procedimento in senso lato coincide con i modelli legali degli atti processuali (fattispecie), la loro sequenza e il profilo soggettivo.
Giusto processo e verità giudiziale
È errato ritenere che ci sia una Verità assoluta in ambito processuale. Il concetto di verità è limitato dagli enunciati fattuali e ne viene fornita una definizione solo nominale: la verità che si può raggiungere nel processo non riguarda i fatti, ma la descrizione dei fatti (concezione semantica della verità). La questione della verità assoluta è strettamente collegata con quella della giustizia assoluta, cioè quella che può affermare una verità inconfutabile.
Questi temi sono preponderanti nelle diverse concezioni di processo: il processo inquisitorio e il processo accusatorio. Il modello inquisitorio aspira al raggiungimento della verità assoluta ricorrendo a mezzi non legali e non rispettando le regole; si basa sull’assenza di garanzie e di tutele, è un processo fortemente repressivo. Il modello accusatorio si basa su enunciati giuridici e su un procedimento predeterminato, connotato da regole e forme dirette ad assicurare la giustizia ma anche il rispetto dei diritti fondamentali. In questo modello il rispetto delle regole è fondamentale per il conseguimento della verità.
Il principio di legalità
L’art. 111, co. 1, Cost. stabilisce che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Si tratta di un principio di garanzia per l’imputato, dal quale deriva che la disciplina del codice non può essere interpretata in malam partem, cioè a svantaggio dei diritti dell’imputato. Il principio di legalità viene ribadito anche nella CEDU.
Parti e soggetti
Il processo penale segue una forma triangolare, secondo l’art. 111, co. 2, Cost.: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Questa raffigurazione del processo permette di vedere l’imputato e il pubblico ministero come parti, mentre il giudice come soggetto (perché egli deve essere terzo e imparziale).
Bisogna tracciare una differenza tra parti e soggetti del processo. La parte è legata all’azione, sia attiva che passiva: le parti sono i soggetti che esercitano o subiscono l’azione penale. Le parti eventuali sono legate all’esercizio dell’azione civile in sede penale per ottenere il risarcimento del danno: parte eventuale è la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. I soggetti sono coloro i quali hanno il potere/dovere di iniziativa nel compimento di atti processuali: essi sono le parti, la persona offesa dal reato, gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, la polizia giudiziaria. Le persone che partecipano al procedimento sono coloro che svolgono un ruolo nel procedimento: ad es. i testimoni, i periti, i consulenti tecnici.
La giurisdizione penale
La giurisdizione è la funzione del giudicare, cioè dello stabilire quale legge applicare al caso concreto. La funzione giurisdizionale è esercitata da organi giurisdizionali, i giudici, soggetti soltanto alla legge (art. 101, co. 2, Cost.) per garantire la loro massima indipendenza dagli altri poteri dello Stato e da qualsiasi altro soggetto. La funzione giurisdizionale è indeclinabile, nel senso che il giudice non può rifiutarsi di emanare la decisione dopo l’esercizio dell’azione penale, perché l’attuazione della legge penale e del dovere di punire avviene solamente con le forme giurisdizionali, secondo il principio nullum crimen, nulla poena sine iudicio. L’applicazione della legge deve rispettare l’equità processuale.
La giurisdizione penale dà al giudice anche il potere/dovere di conoscere ogni questione da cui dipende la decisione sull’imputazione, questione che viene risolta incidentalmente senza efficacia vincolante in altri processi: sono le c.d. questioni pregiudiziali che il giudice deve risolvere per giungere alla decisione di merito. Quando la questione riguarda lo stato di famiglia o di cittadinanza, si presenta seria, pende una causa civile, il giudice penale può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile: la sospensione è facoltativa, ma se viene scelta la sentenza civile sarà vincolante per il giudice penale. In tutte le altre ipotesi di questioni serie diverse da quelle dello stato di famiglia o di cittadinanza, la decisione assunta nella sede civile o amministrativa non sarà vincolante in quella penale. La giurisdizione può anche essere vista come un diritto fondamentale dell’imputato, cioè il diritto alla giurisdizione o il diritto a un processo celebrato.
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