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MISURE PRECAUTELARI
Arresto
Fermo
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Misure coercitive
Misure interdittive
MISURE CAUTELARI REALI
MEZZI DI PROVA
Strumenti necessari affinchè da una fonte di prova sia ricavata la prova. La loro sede
naturale di esperimento è il dibattimento o quella fase anticipata che è incidente
probatorio. Oggetto: solo fatti idonei a accertare l’imputazione, la punibilità e a
determinare la pena irrogabile e le eventuali responsabilità civili.
Nessuna costrizione morale per la sua escussione. Diritto di
autodeterminarsi in modo libero
Diritto alla prova : il meccanismo probatorio è nelle mani delle parti del
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processo cioè a quelle private e al P.M. che in quanto organo
dell’accusa deve svolgerla sia contro ma anche a favore dell’imputato.
Onere probatorio spetta all’accusa. (Disposizioni per prevenire l’usura
delle fonti di prova in reati di criminalità e violenza sessuale)
Inutilizzabilità delle prove illegittimamente assunte
Atipicità della prova. Non sussiste un elencazione tassativa, ma possono
essere usate in dibattimento prove che non sono disciplinate dal
legislatore a patto che non siano in violazione e che siano utili
Principio del libero convincimento del giudice, deve darne conto nella
motivazione quando valuta e decide dunque sull’utilizzazione della
stessa. Difetto in questo senso di motivazione ricorribile in cassazione.
Criteri di valutazione: indizi probatori solo se plurimi, gravi, precisi e
concordanti CHIAMATA DI CORREO
(Articolo 193 comma 2 e 3)
Dichiarazioni rese dal un imputato contro altri coimputati o imputati in procedimenti
connessi o collegati a quello per cui si procede.
Valutate attentamente dal giudice circa la loro utilizzabilità. Tre requisiti
1. Attendibilità del dichiarante: personalità, temperamento, rapporti
2. Riscontri intrinseci alla dichiarazione: precisione, spontaneità,
verosomiglianza, concordanza
3. Riscontri estrinseci: fatti esterni che colleghino in modo oggettivo il
fatto dichiarato al soggetto a cui è attribuito. Elementi oggettivi
corroboranti.
a) TESTIMONIANZA articolo 194
Oggetto. Fatti utilizzabili dal giudice per formare il suo convincimento.
Mezzo tipico di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti.
Principio di oralità e pubblicità. (cross examination). Fatti determinati e
specifici (No voci di corridoio). Luogo della sua assunzione è il dibattimento
o incidente probatorio. Nella fase delle indagini il P.M. e la P.G. procedono
ad assumere informazioni dalle persone informate utili ai fini investigativi,
ma non utilizzabili in dibattimento.
Alla testimonianza della persona offesa sulla responsabilità penale di un altro
non si applicano gli accertamenti dell’articolo 192.3 poiché l’attendibilità
della dichiarazione si desume dalla qualità soggettiva di chi offre la
dichiarazione. Si deve tuttavia procedere agli accertamenti in ordine
articolo 190: diritto alla prova
14 all’attendibilità personale e ai riscontri intrinseci. Più stringenti e penetranti
rispetto a quelli a cui vengono sottoposti i testimoni in genere.
Testimonianza indiretta
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Ipotesi in cui il testimone trae la conoscenza del fatto oggetto della sua
testimonianza da terze parti. Deve essere ordinata dalla parte la citazione
a giudizio del terzo che ha diretta conoscenza del fatto, all’inerzia delle
parti sopperisce d’ufficio il giudice. Inutilizzabile la dichiarazione nel caso
in cui non si sia presentato nel giudizio il terzo, salvo morte infermità o
irreperibilità (cause tassative). Proibito utilizzare la testimonianza indiretta
per aggirare gli ostacoli rappresentati da segreto professionale o d’ufficio.
Avvalersi della testimonianza dei cosiddetti confidenti di polizia, ma i
verbali che contengono tali informazioni non sono suscettibili di poter
essere utilizzate in dibattimento, ma solo a fini investigativi delle indagini
che si stanno conducendo, neppure per ordinanze cautelari o per
decreto di intercettazione.
Divieto per la polizia giudiziaria di deporre sulle dichiarazioni ricevute
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dai testimoni quando sono state assunte come deposizioni di persone
informate, contenuto in denunce, querele o in ragione delle sommarie
informazioni ricevute da persone informate.
Capacità
Appartiene a qualsiasi persona, quella che varia è la capacità di
intendere e volere che porta a una valutazione diversa circa l’attendibilità
delle dichiarazioni rese.
Incompatibilità
Per ragione di interesse: responsabile civile e civilmente obbligato. La
parte civile può assumere la qualità di testimone ma le sue dichiarazioni
saranno valutate in modo ancor più stringente.
Per precedenti incarichi: chi abbia svolto il ruolo di difensore, P.M.
Giudice in una fase precedente
Legge 63/2001 ha introdotto delle modifiche circa la possibilità
dell’imputato di assumere l’ufficio di testimone. In virtù delle modifiche
introdotte è previsto che l’imputato mantiene questo stato finché
risponde della propria responsabilità, quando risponde di quella altrui
assume la veste di testimone. Occorre fare gli avvertimenti previsti
all’articolo 64.3 a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni. Può rendere
testimonianza anche il coimputato del medesimo reato se si procede
in procedimenti connessi, solo se sia intervenuta una sentenza di
proscioglimento, condanna o patteggiamento. In ogni caso le
modalità di assunzione della testimonianza : assistenza del difensore,
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non rendere dichiarazioni su fatti per i quali è intervenuta condanna e
rispetto ai quali aveva negato la responsabilità o taciuto. Le
dichiarazioni non possono essere usate in futuri giudizi e devono essere
valutate ai sensi dell’articolo 192.3.
Articolo 195: testimonianza indiretta
15 Articolo 195.4: divieto di deposizione per la P.G.
16 Articolo 197bis
17 Astensione
I prossimi congiunti.
Titolari del segreto professionale (soggetti che in virtù della loro professione
sono tenuti al segreto circa i fatti che hanno appreso esercitando
professione. Sussiste una facoltà di astensione, il giudice qualora ritenga
necessario conoscere del fatto può accertare il segreto verificando il
nesso tra fatto e professione. Ordine di deporre.)
Titolari del segreto d’ufficio (pubblici ufficiali, impiegati pubblici… hanno la
facoltà di astenersi dall’ufficio di testimone per quei fatti che vengono a
conoscere in virtù della professione e che devono rimanere segreti per
legge. È comunque sempre sindacabile dal giudice che può con ordinaza
vincere tale barriera)
Atti coperti dal segreto di stato (contenuto che riguarda la difesa militare,
l’ordine costituzionale, l’unità e la salvaguardia dello stato. Qualora il
giudice si scontri con questi atti e ritiene che sia necessario conoscerne il
contenuto deve riolgersi all’autorità politica perché si esprima sulla
necessità del segreto. 30 giorni. Se conferma il giudice non può procedere
oltre, declaratoria di inammissibilità.
Falsa testimonianza
In capo al testimone vige un obbligo di dire la verità. Se il giudice abbia
percezione che il testimone stia dicendo il falso non può disporre fin da
subito nessuna misura poiché manca una verità processuale precostituita
rispetto alla quale verificare. Alla fine ne darà comunicazione al P.M. il
testimone che si rifiuta di rispondere, informativa immediata al P.M.
b) ESAME DELLE PARTI articolo 208
Dibattimento e incidente probatorio
Inerisce alla qualità di parte processuale, più precisamente le parti private.
Facoltà di sottoporsi, qualora scelgano di sottoporsi ad esame ogni rifiuto a
rispondere sarà valutato ai fini probatori essendo in contrasto con la libera scelta
fatta. Non comporta alcun impegno a dire la verità.
c) CONFRONTI articolo 211
Mezzo di prova plurimo perché interesse più parti o più testimoni ovvero una parte e
un testimone
Eseguito in modo congiunto nel loro contraddittorio nel caso in cui abbiano reso
dichiarazioni contrastanti nel dibattimento o in incidente probatorio. Nel
dibattimento il confornto può avvenire solo dopo che i soggetti siano stati interrogati
o esaminati)
d) RICOGNIZIONI articolo 213
Mezzo di prova che mira a individuare una persona, un suono, una voce o altre
realtà sensoriali ad opera di un soggetto che ne ha già avuto visione al di fuori del
processo. (ricognizione dell’autore del reato).
Personali. Descrizione dettagliata della persona e delle circostanze in cui
si ha avuto modo di vederla. Messa tra più persone
Reali
Atipiche. Attengono ai sensi. Procedura a discrezione del giudice affinche
possa essere il più attendibile possibile.
Rispetto delle regole a pena di nullità.
e) ESPERIMENTO GIUDIZIALE articolo 218
Attività di indagine, incidente probatorio, dibattimento
Dimostrazione delle modalità in cui si è svolto il fatto-reato. Si persegue quantomeno
la verosimiglianza riproducendo la situazione originaria e le stesse modalità si
svolgimento.
Non servono qualità o competenze specifiche per assumere e intendere le risultanze.
f) PERIZIA e CONSULENZA TECNICA articolo 220
Oggetto:
svolgimento di indagini che richiedono particolari conoscenze
tecniche.
Formulazione di indizi e valutazioni che implichino certe conoscenze.
Acquisizioni di dati
Perizia collegiale
Disposta anche d’ufficio dal giudice che deve salvaguardare la ricerca della verità
nel processo.
Perito: non deve essere iscritto a un particolare albo, ma può anche essere un
soggetto di conoscenza delle parti e dotato delle conoscenze di cui si ha bisogno
Modalità di espletamento:
nomina del perito nel contraddittorio delle parti
presentazione dei quesiti su cui verte la perizia
in virtù del principio di concentrazione è privilegiata l’oralità della
perizia, richiesto che formuli il suo parere in udienza. Qualora per la
complessità abbia bisogno di maggior termine è disposto che
consegnerà una relazione peritale scritta entro il termine di 90 giorni.
Prorogabile fino a un massimo di 6 mesi.
Pubblico ufficiale
Le parti possono ricusarlo se versa in situazioni di imparzialità e non si sia astenuto
Le parti possono controllare l’attività: intervenendo sulla definizione dei quesiti d