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MISURE PRECAUTELARI

 Arresto

 Fermo

MISURE CAUTELARI PERSONALI

 Misure coercitive

 Misure interdittive

MISURE CAUTELARI REALI

 MEZZI DI PROVA

 Strumenti necessari affinchè da una fonte di prova sia ricavata la prova. La loro sede

naturale di esperimento è il dibattimento o quella fase anticipata che è incidente

probatorio. Oggetto: solo fatti idonei a accertare l’imputazione, la punibilità e a

 determinare la pena irrogabile e le eventuali responsabilità civili.

Nessuna costrizione morale per la sua escussione. Diritto di

 autodeterminarsi in modo libero

Diritto alla prova : il meccanismo probatorio è nelle mani delle parti del

 14

processo cioè a quelle private e al P.M. che in quanto organo

dell’accusa deve svolgerla sia contro ma anche a favore dell’imputato.

Onere probatorio spetta all’accusa. (Disposizioni per prevenire l’usura

delle fonti di prova in reati di criminalità e violenza sessuale)

Inutilizzabilità delle prove illegittimamente assunte

 Atipicità della prova. Non sussiste un elencazione tassativa, ma possono

 essere usate in dibattimento prove che non sono disciplinate dal

legislatore a patto che non siano in violazione e che siano utili

Principio del libero convincimento del giudice, deve darne conto nella

 motivazione quando valuta e decide dunque sull’utilizzazione della

stessa. Difetto in questo senso di motivazione ricorribile in cassazione.

Criteri di valutazione: indizi probatori solo se plurimi, gravi, precisi e

 concordanti CHIAMATA DI CORREO

(Articolo 193 comma 2 e 3)

Dichiarazioni rese dal un imputato contro altri coimputati o imputati in procedimenti

connessi o collegati a quello per cui si procede.

Valutate attentamente dal giudice circa la loro utilizzabilità. Tre requisiti

1. Attendibilità del dichiarante: personalità, temperamento, rapporti

2. Riscontri intrinseci alla dichiarazione: precisione, spontaneità,

verosomiglianza, concordanza

3. Riscontri estrinseci: fatti esterni che colleghino in modo oggettivo il

fatto dichiarato al soggetto a cui è attribuito. Elementi oggettivi

corroboranti.

a) TESTIMONIANZA articolo 194

Oggetto. Fatti utilizzabili dal giudice per formare il suo convincimento.

 Mezzo tipico di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti.

Principio di oralità e pubblicità. (cross examination). Fatti determinati e

specifici (No voci di corridoio). Luogo della sua assunzione è il dibattimento

o incidente probatorio. Nella fase delle indagini il P.M. e la P.G. procedono

ad assumere informazioni dalle persone informate utili ai fini investigativi,

ma non utilizzabili in dibattimento.

Alla testimonianza della persona offesa sulla responsabilità penale di un altro

non si applicano gli accertamenti dell’articolo 192.3 poiché l’attendibilità

della dichiarazione si desume dalla qualità soggettiva di chi offre la

dichiarazione. Si deve tuttavia procedere agli accertamenti in ordine

articolo 190: diritto alla prova

14 all’attendibilità personale e ai riscontri intrinseci. Più stringenti e penetranti

rispetto a quelli a cui vengono sottoposti i testimoni in genere.

Testimonianza indiretta

 15

Ipotesi in cui il testimone trae la conoscenza del fatto oggetto della sua

testimonianza da terze parti. Deve essere ordinata dalla parte la citazione

a giudizio del terzo che ha diretta conoscenza del fatto, all’inerzia delle

parti sopperisce d’ufficio il giudice. Inutilizzabile la dichiarazione nel caso

in cui non si sia presentato nel giudizio il terzo, salvo morte infermità o

irreperibilità (cause tassative). Proibito utilizzare la testimonianza indiretta

per aggirare gli ostacoli rappresentati da segreto professionale o d’ufficio.

Avvalersi della testimonianza dei cosiddetti confidenti di polizia, ma i

verbali che contengono tali informazioni non sono suscettibili di poter

essere utilizzate in dibattimento, ma solo a fini investigativi delle indagini

che si stanno conducendo, neppure per ordinanze cautelari o per

decreto di intercettazione.

Divieto per la polizia giudiziaria di deporre sulle dichiarazioni ricevute

16

dai testimoni quando sono state assunte come deposizioni di persone

informate, contenuto in denunce, querele o in ragione delle sommarie

informazioni ricevute da persone informate.

Capacità

 Appartiene a qualsiasi persona, quella che varia è la capacità di

intendere e volere che porta a una valutazione diversa circa l’attendibilità

delle dichiarazioni rese.

Incompatibilità

 Per ragione di interesse: responsabile civile e civilmente obbligato. La

parte civile può assumere la qualità di testimone ma le sue dichiarazioni

saranno valutate in modo ancor più stringente.

Per precedenti incarichi: chi abbia svolto il ruolo di difensore, P.M.

Giudice in una fase precedente

Legge 63/2001 ha introdotto delle modifiche circa la possibilità

dell’imputato di assumere l’ufficio di testimone. In virtù delle modifiche

introdotte è previsto che l’imputato mantiene questo stato finché

risponde della propria responsabilità, quando risponde di quella altrui

assume la veste di testimone. Occorre fare gli avvertimenti previsti

all’articolo 64.3 a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni. Può rendere

testimonianza anche il coimputato del medesimo reato se si procede

in procedimenti connessi, solo se sia intervenuta una sentenza di

proscioglimento, condanna o patteggiamento. In ogni caso le

modalità di assunzione della testimonianza : assistenza del difensore,

17

non rendere dichiarazioni su fatti per i quali è intervenuta condanna e

rispetto ai quali aveva negato la responsabilità o taciuto. Le

dichiarazioni non possono essere usate in futuri giudizi e devono essere

valutate ai sensi dell’articolo 192.3.

Articolo 195: testimonianza indiretta

15 Articolo 195.4: divieto di deposizione per la P.G.

16 Articolo 197bis

17 Astensione

 I prossimi congiunti.

Titolari del segreto professionale (soggetti che in virtù della loro professione

sono tenuti al segreto circa i fatti che hanno appreso esercitando

professione. Sussiste una facoltà di astensione, il giudice qualora ritenga

necessario conoscere del fatto può accertare il segreto verificando il

nesso tra fatto e professione. Ordine di deporre.)

Titolari del segreto d’ufficio (pubblici ufficiali, impiegati pubblici… hanno la

facoltà di astenersi dall’ufficio di testimone per quei fatti che vengono a

conoscere in virtù della professione e che devono rimanere segreti per

legge. È comunque sempre sindacabile dal giudice che può con ordinaza

vincere tale barriera)

Atti coperti dal segreto di stato (contenuto che riguarda la difesa militare,

l’ordine costituzionale, l’unità e la salvaguardia dello stato. Qualora il

giudice si scontri con questi atti e ritiene che sia necessario conoscerne il

contenuto deve riolgersi all’autorità politica perché si esprima sulla

necessità del segreto. 30 giorni. Se conferma il giudice non può procedere

oltre, declaratoria di inammissibilità.

Falsa testimonianza

 In capo al testimone vige un obbligo di dire la verità. Se il giudice abbia

percezione che il testimone stia dicendo il falso non può disporre fin da

subito nessuna misura poiché manca una verità processuale precostituita

rispetto alla quale verificare. Alla fine ne darà comunicazione al P.M. il

testimone che si rifiuta di rispondere, informativa immediata al P.M.

b) ESAME DELLE PARTI articolo 208

Dibattimento e incidente probatorio

Inerisce alla qualità di parte processuale, più precisamente le parti private.

Facoltà di sottoporsi, qualora scelgano di sottoporsi ad esame ogni rifiuto a

rispondere sarà valutato ai fini probatori essendo in contrasto con la libera scelta

fatta. Non comporta alcun impegno a dire la verità.

c) CONFRONTI articolo 211

Mezzo di prova plurimo perché interesse più parti o più testimoni ovvero una parte e

un testimone

Eseguito in modo congiunto nel loro contraddittorio nel caso in cui abbiano reso

dichiarazioni contrastanti nel dibattimento o in incidente probatorio. Nel

dibattimento il confornto può avvenire solo dopo che i soggetti siano stati interrogati

o esaminati)

d) RICOGNIZIONI articolo 213

Mezzo di prova che mira a individuare una persona, un suono, una voce o altre

realtà sensoriali ad opera di un soggetto che ne ha già avuto visione al di fuori del

processo. (ricognizione dell’autore del reato).

Personali. Descrizione dettagliata della persona e delle circostanze in cui

 si ha avuto modo di vederla. Messa tra più persone

Reali

 Atipiche. Attengono ai sensi. Procedura a discrezione del giudice affinche

 possa essere il più attendibile possibile.

Rispetto delle regole a pena di nullità.

e) ESPERIMENTO GIUDIZIALE articolo 218

Attività di indagine, incidente probatorio, dibattimento

Dimostrazione delle modalità in cui si è svolto il fatto-reato. Si persegue quantomeno

la verosimiglianza riproducendo la situazione originaria e le stesse modalità si

svolgimento.

Non servono qualità o competenze specifiche per assumere e intendere le risultanze.

f) PERIZIA e CONSULENZA TECNICA articolo 220

Oggetto:

 svolgimento di indagini che richiedono particolari conoscenze

tecniche.

Formulazione di indizi e valutazioni che implichino certe conoscenze.

Acquisizioni di dati

Perizia collegiale

Disposta anche d’ufficio dal giudice che deve salvaguardare la ricerca della verità

nel processo.

Perito: non deve essere iscritto a un particolare albo, ma può anche essere un

soggetto di conoscenza delle parti e dotato delle conoscenze di cui si ha bisogno

Modalità di espletamento:

 nomina del perito nel contraddittorio delle parti

presentazione dei quesiti su cui verte la perizia

in virtù del principio di concentrazione è privilegiata l’oralità della

perizia, richiesto che formuli il suo parere in udienza. Qualora per la

complessità abbia bisogno di maggior termine è disposto che

consegnerà una relazione peritale scritta entro il termine di 90 giorni.

Prorogabile fino a un massimo di 6 mesi.

Pubblico ufficiale

Le parti possono ricusarlo se versa in situazioni di imparzialità e non si sia astenuto

Le parti possono controllare l’attività: intervenendo sulla definizione dei quesiti d

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A.A. 2015-2016
27 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Corso Piermaria.