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INDICAZIONE GEOGRAFICA
L’Indicazione Geografica rappresenta il collegamento fra prodotto tipico e
nome geografico sulla base del quale al prodotto è applicabile un
meccanismo di tutela: è perciò un segno distintivo che esprime questo
legame e lo certifica agli occhi dei consumatori. Le Indicazioni Geografiche,
in quanto diritti di proprietà intellettuale, beneficiano di strumenti di tutela
che intervengono su più fronti: permettono di difendere da abusi e
contraffazioni prodotti che godono di una particolare reputazione e
determinate caratteristiche, garantendo tutela legale contro tentativi di
imitazione; forniscono strumenti ai consumatori per distinguere i prodotti a
Indicazione Geografica da altri prodotti similari presenti sul mercato;
preservano il valore economico dei prodotti a Indicazione Geografica
mantenendone la permanenza sul mercato; favoriscono la salvaguardia del
patrimonio collettivo di un territorio nella conservazione dei metodi di
produzione e materie prime peculiari.
Quando le produzioni a Indicazione Geografica si affermano sui mercati, è
indubbio che il valore maggiore risiede nel marchio collettivo più che nei
brand delle singole aziende produttrici. Ma al di là degli studi analitici e delle
analisi di settore, un’evidente conferma del riconoscimento del valore del
marchio, si riscontra nel fatto che gli istituti di credito sono ben disposti ad
accettare stock di prodotti certificati come garanzia ai prestiti erogati a
favore degli operatori del comparto. L’Unione europea ha rivolto con
attenzione lo sguardo verso la qualità agroalimentare – divenuta nel tempo
uno dei pilastri della Politica agricola comune (PAC) – alla fine degli anni
Ottanta dello scorso secolo, quando la Commissione europea approvava il
“Libro verde sul futuro del mondo rurale” del 1988, incentrato sul ruolo del
mondo agricolo in tema di qualità alimentare, preservazione dell’ambiente e
dell’ecosistema. Negli anni successivi altri importanti interventi normativi
hanno segnato la graduale evoluzione delle politiche di qualità UE nel settore
agroalimentare, che oggi rappresentano il sistema di tutela e valorizzazione
dell’autenticità dei prodotti agroalimentari di qualità più avanzato a livello
internazionale.
I prodotti agroalimentari europei sono assoggettati a una vasta gamma di
norme: sicurezza alimentare; commercializzazione, etichettatura; Sistemi
europei di Qualità.
Prodotti da agricoltura biologica
L’Unione europea ha fissato i principi e le norme per la produzione biologica,
compiendo un primo importante passo con il Regolamento CEE 2092/1991
che ha fornito standard minimi comuni per la produzione biologica di
prodotti vegetali. Oggi l’agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento
UE 834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura, che stabilisce gli
obiettivi, i principi e le norme tecniche per la produzione biologica vegetale,
animale e per i prodotti trasformati, oltre ai criteri per il controllo e per la
certificazione. Un’ulteriore innovazione normativa ha riguardato il vino con il
Regolamento di esecuzione UE 203/2012 che ha stabilito le norme tecniche
di produzione, estendendole all’intero processo di vinificazione, mentre prima
della sua approvazione il biologico era applicabile solo alle uve utilizzate.
Sistemi di Qualità Nazionali
I Sistemi di Qualità Nazionali prevedono la possibilità per ogni Stato membro
di riconoscere dei prodotti con caratteristiche specifiche, purché siano
conformi ai requisiti stabiliti all’Art. 16 del Reg. UE 1305/2013 e prevedano
disciplinari di produzione vincolanti.
Le indicazioni geografiche food
Si tratta di prodotti con un fortissimo legame con il territorio (DOP e IGP) o
con le tecniche di produzione (STG). In questo gruppo sono compresi anche i
prodotti agricoli non alimentari. Con la nascita e lo sviluppo dell’Unione
europea il tema della tutela delle denominazioni è stato esteso con membri
prima con il Reg. CEE 2081/1992, poi con il Reg. CE 510/2006 e infine con il
Reg. UE 1151/2012.
Le indicazioni geografiche wine
Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di vino
contraddistinta da una data provenienza delle uve e da caratteristiche
specifiche del prodotto finito, codificate in un disciplinare approvato a livello
comunitario. Con l’entrata in vigore del Reg. CE 479/2008, poi abrogato dal
Reg. CE 491/2009 che modifica il Reg. CE 1234/2007, è stata riformata
l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) attraverso
l’introduzione delle protezioni comunitarie dei vini come DOP o IGP, creando
così un quadro omogeneo per la protezione delle denominazioni di origine
vitivinicole e agroalimentari. Il decreto legislativo 61/2010, oggi sostituito dalla
Legge 12 dicembre 2016 , n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino”, con la quale è stata
revisionata a livello nazionale la precedente legge 164/1992 sulle
denominazioni di origine dei vini, ha stabilito che i vini DOCG e DOC
confluissero nella categoria dei vini DOP, mentre i vini IGT venissero
identificati attraverso l’acronimo già previsto per gli analoghi prodotti
alimentari (IGP). Tuttavia la legge prevede che possano continuare ad
essere utilizzate le menzioni DOCG, DOC, IGT a seguito della consuetudine
del loro utilizzo nel linguaggio comune. La nuova normativa rende più forte il
legame tra le caratteristiche del vino e la sua origine geografica,attraverso
l’esplicitazione nel disciplinare di produzione degli elementi che
caratterizzano il vincolo con il territorio; l’obbligo di far coincidere le zone di
vinificazione e di imbottigliamento; la perdita del diritto di rivendicazione di
una determinata denominazione per i mosti e i vini atti a divenire DOP o IGP
che dovessero fuoriuscire dalla specifica zona di produzione. Oggi la
normativa comunitaria in materia di Indicazioni Geografiche dei vini è
confluita nel Reg. UE 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli.
Indicazioni geografiche spirits
Le bevande spiritose possono essere registrate a livello comunitario solo
come IG, a differenza di quanto previsto per il Food e il Wine. Tali bevande
sono destinate al consumo umano e possiedono caratteristiche particolari,
hanno un tasso alcolemico minimo del 15% e sono prodotte o direttamente o
mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una o più bevande di
altro tipo. Le domande di registrazione delle bevande spiritose devono essere
presentate direttamente alla Commissione europea tramite lo Stato membro
d’origine del prodotto, accompagnate da una scheda tecnica riportante la
descrizione dei requisiti previsti per ottenere il riconoscimento di Indicazione
Geografica.
La registrazione - disciplinare di produzione - i controlli
La registrazione di un prodotto a DOP, IGP, STG avviene attraverso un
processo complesso che coinvolge produttori, enti nazionali e comunitari su
vari livelli, di seguito sinteticamente descritto. Il primo passaggio riguarda la
presentazione della domanda di registrazione, che può essere effettuata da
un gruppo richiedente– comitato promotore, associazione, ecc. – che opera
con i prodotti di cui si intende registrare il nome. La domanda è presentata
all’autorità nazionale del proprio stato membro, nel caso dell’Italia all’ente
regionale, e contestualmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali. Lo stato membro esamina la domanda per valutarne i requisiti che
la giustifichino e avvia una procedura nazionale di opposizione, valutando
eventuali contestazioni, superate le quali può decidere favorevolmente e
presentare la domanda alla Commissione europea. La Commissione, a sua
volta, esamina la domanda e, se ritiene soddisfatte le condizioni, pubblica
entro sei mesi il documento unico e il riferimento della pubblicazione del
disciplinare di produzione approvato.
Le norme comunitarie prevedono e richiedono che per poter beneficiare
della protezione attribuita a un’Indicazione Geografica e per poter utilizzare il
logo europeo, un prodotto agricolo o alimentare debba essere conforme a
un disciplinare di produzione..I Consorzi di tutela nascono come associazioni
volontarie, senza finalità lucrative e sono promosse dagli operatori economici
coinvolti nelle singole filiere con la precisa funzione di tutelare le produzioni
agroalimentari a Indicazione Geografica. Il Sistema dell’Unione europea sulle
DOP, IGP, STG prevede una procedura di controllo finalizzata a verificare la
conformità di un prodotto al disciplinare di produzione riconosciuto e a
monitorare l’uso dei nomi registrati sui prodotti immessi in commercio.
L’attuazione delle procedure è affidata ad un sistema di controllo che opera
su tre livelli distinti: vigilanza pubblica, controllo da parte di enti terzi,
autocontrollo dei produttori.
La vigilanza pubblica è affidata all’Autorità competente riconosciuta dalla
Commissione europea..
Il controllo da parte di enti terzi riguarda il rispetto dei requisiti del disciplinare
di produzione ed è affidato a Organismi di controllo pubblici o privati che
operano come enti di certificazione. In merito all’autocontrollo da parte dei
produttori è previsto che i Consorzi riconosciuti possano espletare funzioni di
tutela e controllo sulle produzioni attraverso specifici agenti vigilatori a loro
volta riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Gli Organismi di controllo verificano il rispetto del disciplinare di produzione e
operano come Organismi di certificazione dei prodotti. Il controllo da parte
di entità terza e indipendente viene effettuato allo scopo di accertare la
rispondenza del prodotto ai requisiti specificati, in modo da assicurare al
consumatore finale che le attese sul valore del prodotto rispondano
effettivamente a quanto dichiarato in termini di provenienza, metodologia di
ottenimento e caratteristiche specifiche di tipicità. L’Organismo di controllo
effettua queste verifiche attraverso l’applicazione del Piano dei controlli. Il
produttore ha comunque la responsabilità di rispettare il disciplinare di
produzione della denominazione e rilasciare sul mercato il prodotto
conforme alle specifiche, ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione.
Il numero delle Indicazioni Geografiche in Europa è in continua crescita: i
prodotti DOP IGP STG dei comparti Food e Wine sono quasi triplicati negli
ultimi venti anni, le nuove registrazioni di prodotti a Indicazione Geografica
degli ultimi anni, si riferiscono tutte al comparto Food, molto dinamico e in
co