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INDICAZIONE GEOGRAFICA

L’Indicazione Geografica rappresenta il collegamento fra prodotto tipico e

nome geografico sulla base del quale al prodotto è applicabile un

meccanismo di tutela: è perciò un segno distintivo che esprime questo

legame e lo certifica agli occhi dei consumatori. Le Indicazioni Geografiche,

in quanto diritti di proprietà intellettuale, beneficiano di strumenti di tutela

che intervengono su più fronti: permettono di difendere da abusi e

contraffazioni prodotti che godono di una particolare reputazione e

determinate caratteristiche, garantendo tutela legale contro tentativi di

imitazione; forniscono strumenti ai consumatori per distinguere i prodotti a

Indicazione Geografica da altri prodotti similari presenti sul mercato;

preservano il valore economico dei prodotti a Indicazione Geografica

mantenendone la permanenza sul mercato; favoriscono la salvaguardia del

patrimonio collettivo di un territorio nella conservazione dei metodi di

produzione e materie prime peculiari.

Quando le produzioni a Indicazione Geografica si affermano sui mercati, è

indubbio che il valore maggiore risiede nel marchio collettivo più che nei

brand delle singole aziende produttrici. Ma al di là degli studi analitici e delle

analisi di settore, un’evidente conferma del riconoscimento del valore del

marchio, si riscontra nel fatto che gli istituti di credito sono ben disposti ad

accettare stock di prodotti certificati come garanzia ai prestiti erogati a

favore degli operatori del comparto. L’Unione europea ha rivolto con

attenzione lo sguardo verso la qualità agroalimentare – divenuta nel tempo

uno dei pilastri della Politica agricola comune (PAC) – alla fine degli anni

Ottanta dello scorso secolo, quando la Commissione europea approvava il

“Libro verde sul futuro del mondo rurale” del 1988, incentrato sul ruolo del

mondo agricolo in tema di qualità alimentare, preservazione dell’ambiente e

dell’ecosistema. Negli anni successivi altri importanti interventi normativi

hanno segnato la graduale evoluzione delle politiche di qualità UE nel settore

agroalimentare, che oggi rappresentano il sistema di tutela e valorizzazione

dell’autenticità dei prodotti agroalimentari di qualità più avanzato a livello

internazionale.

I prodotti agroalimentari europei sono assoggettati a una vasta gamma di

norme: sicurezza alimentare; commercializzazione, etichettatura; Sistemi

europei di Qualità.

Prodotti da agricoltura biologica

L’Unione europea ha fissato i principi e le norme per la produzione biologica,

compiendo un primo importante passo con il Regolamento CEE 2092/1991

che ha fornito standard minimi comuni per la produzione biologica di

prodotti vegetali. Oggi l’agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento

UE 834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura, che stabilisce gli

obiettivi, i principi e le norme tecniche per la produzione biologica vegetale,

animale e per i prodotti trasformati, oltre ai criteri per il controllo e per la

certificazione. Un’ulteriore innovazione normativa ha riguardato il vino con il

Regolamento di esecuzione UE 203/2012 che ha stabilito le norme tecniche

di produzione, estendendole all’intero processo di vinificazione, mentre prima

della sua approvazione il biologico era applicabile solo alle uve utilizzate.

Sistemi di Qualità Nazionali

I Sistemi di Qualità Nazionali prevedono la possibilità per ogni Stato membro

di riconoscere dei prodotti con caratteristiche specifiche, purché siano

conformi ai requisiti stabiliti all’Art. 16 del Reg. UE 1305/2013 e prevedano

disciplinari di produzione vincolanti.

Le indicazioni geografiche food

Si tratta di prodotti con un fortissimo legame con il territorio (DOP e IGP) o

con le tecniche di produzione (STG). In questo gruppo sono compresi anche i

prodotti agricoli non alimentari. Con la nascita e lo sviluppo dell’Unione

europea il tema della tutela delle denominazioni è stato esteso con membri

prima con il Reg. CEE 2081/1992, poi con il Reg. CE 510/2006 e infine con il

Reg. UE 1151/2012.

Le indicazioni geografiche wine

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di vino

contraddistinta da una data provenienza delle uve e da caratteristiche

specifiche del prodotto finito, codificate in un disciplinare approvato a livello

comunitario. Con l’entrata in vigore del Reg. CE 479/2008, poi abrogato dal

Reg. CE 491/2009 che modifica il Reg. CE 1234/2007, è stata riformata

l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) attraverso

l’introduzione delle protezioni comunitarie dei vini come DOP o IGP, creando

così un quadro omogeneo per la protezione delle denominazioni di origine

vitivinicole e agroalimentari. Il decreto legislativo 61/2010, oggi sostituito dalla

Legge 12 dicembre 2016 , n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della

vite e della produzione e del commercio del vino”, con la quale è stata

revisionata a livello nazionale la precedente legge 164/1992 sulle

denominazioni di origine dei vini, ha stabilito che i vini DOCG e DOC

confluissero nella categoria dei vini DOP, mentre i vini IGT venissero

identificati attraverso l’acronimo già previsto per gli analoghi prodotti

alimentari (IGP). Tuttavia la legge prevede che possano continuare ad

essere utilizzate le menzioni DOCG, DOC, IGT a seguito della consuetudine

del loro utilizzo nel linguaggio comune. La nuova normativa rende più forte il

legame tra le caratteristiche del vino e la sua origine geografica,attraverso

l’esplicitazione nel disciplinare di produzione degli elementi che

caratterizzano il vincolo con il territorio; l’obbligo di far coincidere le zone di

vinificazione e di imbottigliamento; la perdita del diritto di rivendicazione di

una determinata denominazione per i mosti e i vini atti a divenire DOP o IGP

che dovessero fuoriuscire dalla specifica zona di produzione. Oggi la

normativa comunitaria in materia di Indicazioni Geografiche dei vini è

confluita nel Reg. UE 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati

dei prodotti agricoli.

Indicazioni geografiche spirits

Le bevande spiritose possono essere registrate a livello comunitario solo

come IG, a differenza di quanto previsto per il Food e il Wine. Tali bevande

sono destinate al consumo umano e possiedono caratteristiche particolari,

hanno un tasso alcolemico minimo del 15% e sono prodotte o direttamente o

mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una o più bevande di

altro tipo. Le domande di registrazione delle bevande spiritose devono essere

presentate direttamente alla Commissione europea tramite lo Stato membro

d’origine del prodotto, accompagnate da una scheda tecnica riportante la

descrizione dei requisiti previsti per ottenere il riconoscimento di Indicazione

Geografica.

La registrazione - disciplinare di produzione - i controlli

La registrazione di un prodotto a DOP, IGP, STG avviene attraverso un

processo complesso che coinvolge produttori, enti nazionali e comunitari su

vari livelli, di seguito sinteticamente descritto. Il primo passaggio riguarda la

presentazione della domanda di registrazione, che può essere effettuata da

un gruppo richiedente– comitato promotore, associazione, ecc. – che opera

con i prodotti di cui si intende registrare il nome. La domanda è presentata

all’autorità nazionale del proprio stato membro, nel caso dell’Italia all’ente

regionale, e contestualmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali. Lo stato membro esamina la domanda per valutarne i requisiti che

la giustifichino e avvia una procedura nazionale di opposizione, valutando

eventuali contestazioni, superate le quali può decidere favorevolmente e

presentare la domanda alla Commissione europea. La Commissione, a sua

volta, esamina la domanda e, se ritiene soddisfatte le condizioni, pubblica

entro sei mesi il documento unico e il riferimento della pubblicazione del

disciplinare di produzione approvato.

Le norme comunitarie prevedono e richiedono che per poter beneficiare

della protezione attribuita a un’Indicazione Geografica e per poter utilizzare il

logo europeo, un prodotto agricolo o alimentare debba essere conforme a

un disciplinare di produzione..I Consorzi di tutela nascono come associazioni

volontarie, senza finalità lucrative e sono promosse dagli operatori economici

coinvolti nelle singole filiere con la precisa funzione di tutelare le produzioni

agroalimentari a Indicazione Geografica. Il Sistema dell’Unione europea sulle

DOP, IGP, STG prevede una procedura di controllo finalizzata a verificare la

conformità di un prodotto al disciplinare di produzione riconosciuto e a

monitorare l’uso dei nomi registrati sui prodotti immessi in commercio.

L’attuazione delle procedure è affidata ad un sistema di controllo che opera

su tre livelli distinti: vigilanza pubblica, controllo da parte di enti terzi,

autocontrollo dei produttori.

La vigilanza pubblica è affidata all’Autorità competente riconosciuta dalla

Commissione europea..

Il controllo da parte di enti terzi riguarda il rispetto dei requisiti del disciplinare

di produzione ed è affidato a Organismi di controllo pubblici o privati che

operano come enti di certificazione. In merito all’autocontrollo da parte dei

produttori è previsto che i Consorzi riconosciuti possano espletare funzioni di

tutela e controllo sulle produzioni attraverso specifici agenti vigilatori a loro

volta riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Gli Organismi di controllo verificano il rispetto del disciplinare di produzione e

operano come Organismi di certificazione dei prodotti. Il controllo da parte

di entità terza e indipendente viene effettuato allo scopo di accertare la

rispondenza del prodotto ai requisiti specificati, in modo da assicurare al

consumatore finale che le attese sul valore del prodotto rispondano

effettivamente a quanto dichiarato in termini di provenienza, metodologia di

ottenimento e caratteristiche specifiche di tipicità. L’Organismo di controllo

effettua queste verifiche attraverso l’applicazione del Piano dei controlli. Il

produttore ha comunque la responsabilità di rispettare il disciplinare di

produzione della denominazione e rilasciare sul mercato il prodotto

conforme alle specifiche, ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione.

Il numero delle Indicazioni Geografiche in Europa è in continua crescita: i

prodotti DOP IGP STG dei comparti Food e Wine sono quasi triplicati negli

ultimi venti anni, le nuove registrazioni di prodotti a Indicazione Geografica

degli ultimi anni, si riferiscono tutte al comparto Food, molto dinamico e in

co

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
127 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher notari22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Mercati Globali e Produzioni Agroalimentari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Mariani Angela.