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PROCESSOR, AS A BARGAINING AGENTS e AS MARKETING AGENTS
Il primo provvedeva alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto conferito dagli aderenti ed operava come un avere propria impresa e agiva sul mercato liberamente nel rispetto della disciplina della concorrenza. Il secondo si limitava solo alla negoziazione collettiva ed era il rappresentante dei produttori. L'associazione era alienante e potevano spuntare prezzi migliori se la quantità era maggiore e quindi l'acquirente era avvantaggiato. Il terzo provvedeva come mandataria alla vendita stessa del prodotto per conto degli aderenti in modo concentrato. Poteva stipulare infatti uno o più contratti con i terzi per l'intera produzione in cui interagiva come venditrice. Attuavano la concentrazione dell'offerta e potevano agire per conto o il nome dei propri soci oppure per conto o il nome proprio.
CONCORRENZA SUL PIANO COMUNITARIO: È basata su un pilastro fondamentale, ossia quello dell'esperienza.
giuridica ispirata aquella americana e disciplinata dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'articolo 102 vieta i monopoli delle aziende con posizione dominante. Cerca l'articolo 101 invece nel primo paragrafo proibisce tutti gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto effetto di impedire o falsare il gioco della concorrenza sul mercato. Il produttore infatti è stata introdotta una disciplina antitrust, gli accordi tra i produttori sono dichiarati nulli e la nullità può essere fatta valere da chiunque, a meno che tali accordi servano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, riservando però all'utilizzatore una congrua parte dei guadagni. Questo perché gli accordi sono considerati illeciti poiché intralciano il funzionamento del libero mercato, soprattutto quelli sulla fissazione del prezzo. La corte di giustizia distingue due ipotesi di restrizione della concorrenza per
effetto qualora incida negativamente sulla concorrenza stessa per oggetto quando è la funzione propria dell'accordo. Il paragrafo tre articolo infatti permette di disattendere il divieto di accordi fra imprese ea condizione che contribuiscano a migliorare l'efficienza produttiva del settore distribuiscono ai consumatori parte dei benefici siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della Pac e elimino la concorrenza per larga parte dei prodotti oggetto dell'accordo. Il lavoro per il settore agricolo Emerge chiaramente dall'articolo 42 del TFUE offre al consiglio e al parlamento di stabilire la misura in cui le regole generali sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli considerando la preminenza degli obiettivi della Pac su quelli della concorrenza. L'opportunità di deroga dell'art.42 è declinata nei regolamenti istitutivi della Pac tra cui l'ultimo è quello del 2013 OCM unica. ha vari articoli
dal 206 208 sono quelli introduttivi mentrele deroghe sono contenute negli articoli 209 e 210. Nel 209 è contenuta una derogagenerale per l'agricoltura al divieto di accordi restrittivi della concorrenza il ricorso aquesta può essere fatto autonomamente dei produttori se ne soddisfino le condizioni.L'articolo 101 non si applica in due circostanze : qualora le pratiche restrittive sianol'unico mezzo utile al conseguimento di tutti gli obiettivi della Pac; oppure qualora lepratiche restrittive tra agricoltori e le loro associazioni riconosciute nella misura in cuiriguardino la produzione o vendita dei prodotti o ancora l'uso di impianti comuni perstoccaggio manipolazione e trasformazione dei prodotti a meno che non sianocompromessi gli obiettivi della Pac e non comportino l'obbligo di fissare prezzi identiciin base ai quali la concorrenza è esclusa. Infatti dal 2017 è possibile richiedere unparere preventivo alla commissione. LimiteIl vincolante della disciplina è la fissazione dei prezzi (price fixing) che nel corso del tempo è stato allentato dal legislatore. Un esempio lampante è il pacchetto latte del 2012. Il paragrafo tre di tale articolo chiarisce le ragioni alla base della restrizione: in Europa gli accordi in materia di prezzi sono ritenuti illeciti poiché incidono negativamente sulla concorrenza. Infatti, secondo il principio di libera concorrenza, ogni operatore deve scegliere autonomamente le condizioni da riservare alla clientela, nonché la condotta da eseguire sul mercato. Per questo c'è divieto di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni utili tra i competitori. Tale limite vale solo per gli accordi posti in essere da associazioni riconosciute che svolgono attività normativa, quelle con funzione operativa non sono soggette a tale divieto poiché vendono al miglior prezzo i prodotti. L'articolo 206 detta le norme sulla concorrenza e si applica ai.
prodotti agricoli. L'articolo 207 da la definizione di mercato rilevante ossia permette l'individuazione di individuare e definire l'ambito entro cui vi è concorrenza tra le imprese ma anche di mercato geografico che identifica il territorio in cui le regole della concorrenza sono omogenee. L'articolo 208 da la definizione di posizione dominante ossia posizione di potenza economica che danneggia la concorrenza. Gli articoli 169 e 170 e 171 si riferiscono a uno più riconosciuta che persegue gli obiettivi di concentrare l'offerta e vendere i prodotti dei suoi aderenti ammortizzando i costi di produzione un'organizzazione di produttori deve sempre conseguire entrambi gli obiettivi. Le deroghe contenute in tali articoli hanno lo scopo di garantire la possibilità di cooperazione tra le organizzazioni evitare la creazione di monopoli e rafforzare il potere contrattuale dei produttori. Per raggiungere tali scopi sono previste garanzie e soglie.
quantitative per garantire parità di condizioni a tutti gli operatorieconomici. La commissione ha redatto delle linee guida per poter applicare meglio gliPagina 6articoli, ma c'è sempre stata grande confusione e incomprensione sul testo inquestione. Le aperture di questi articoli presuppongono il rovesciamento dei rapportitra Pac e concorrenza. Infatti l'efficienza È identificata come unico obiettivo praticabiledella Pac. Dunque il coinvolgimento dell'organizzazione deve riguardare non solo lastipula dei contratti ma anche deve avere attività sul prodotto degli aderenti.L'equivoco è che in tal caso l'organizzazione agirebbe per nome e conto proprio e nonper conto degli aderenti infatti questi devono conferirle i loro prodotti. Sulla questionec'è ancora tanta confusione anche a causa delle contraddittorie interpretazioni dellacommissione.
IL CASO INDIVIA
Nel 2012 l’autorità francese garante della
Concorrenza ha sanzionato alcune pratiche giudicate anticoncorrenziali nel settore della produzione e commercializzazione dell'indivia. Tali pratiche, poste in essere da OP e AOP più diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo dell'indivia e sui quantitativi immessi sul mercato, nonché in uno scambio di informazioni strategiche.
Per contestare l'ammenda di 4 milioni di euro che era stata loro inflitta, Leo P e gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia francese sostenendo che le loro pratiche si collocavano nell'ambito della Pac. Essi sostengono che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni hanno il compito di stabilizzare i prezzi alla produzione e di adeguare la produzione alla domanda.
A seguito della decisione della corte d'appello con esito negativo e quindi a favore delle OP sanzionate e quindi che non si potesse applicare le deroghe del 101, creò pareri molto contrastanti.
Perciò la decisione finale fu rimessa alla corte di giustizia la quale prima di emanare la sentenza ascoltò il parere dell'avvocato generale. L'avvocato generale affermò che la Pac aveva la preminenza sugli obiettivi della concorrenza e che se tali intese anticoncorrenziali erano necessarie per il raggiungimento delle finalità specifiche delle OP tali intese non erano vietate tuttavia affermò che tali imprese erano valide se comunque venivano svolte nella medesima OP. Le due questioni pregiudiziali su cui la corte fu interpellata a sentenziare furono: 1) la disciplina specifica in materia di OP ortofrutticole secondo cui queste hanno come obiettivo di regolare i prezzi alla produzione e adattare la produzione alla domanda; esclude dal divieto delle pratiche anticoncorrenziali quelle che avevano messo in atto sempre che fossero a volte al perseguimento degli obiettivi loro affidati dalla normativa comunitaria. 2) la disciplina specifica delle OP Siaugualmente esclusa dalla disciplina anticoncorrenziale anche dove non sia invocabile la deroga generale (209). La corte si rifà in parte alle conclusioni dell'avvocato generale. La corte nella sentenza innanzitutto afferma che la Pac alla preminenza sugli obiettivi della concorrenza e che quindi il legislatore può escludere dall'ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che al di fuori della Pac dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali. La corte ne deduce che le pratiche adottate all'interno di un ente non riconosciuto da uno Stato membro per perseguire uno degli obiettivi delle OP e delle AOP non possono sfuggire al divieto delle intese. La corte conclude che le pratiche poste in essere tra più OP e AOP sfuggono al divieto delle intese qualora avvengano all'interno di una medesima OP o AOP riconosciuta. Dunque la corte di giustizia dichiara colpevoli gli enti coinvolti condannandoli ad una ammenda di 4.Milioni di euro.
La disciplina nazionale delle OP la troviamo nel decreto legislativo 102/2005 e si prendono in considerazione gli articoli 2 (circa la funzione operativa) 3 (circa la forma giuridica che può assumere l'op (società cooperativa, s.p.a., società consortili, consorzi delle società cooperative) + gli obblighi degli aderenti di adesione e recesso + della vendita di almeno il 50% della produzione mediante l'OP) inoltre è prevista l'iscrizione all'albo nazionale delle OP, la presenza dei soci non produttori + disciplina delle oportofrutticole.
Le OP sono regolate dall'art. 152 del decreto legislativo 102/2005. Queste organizzazioni possono essere riconosciute dagli Stati membri su richiesta. Sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153 da produttori di un settore specifico e sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:
- Trasferimento comune
Distribuzione comune
Condizionamento, etichettatura, promozione comune
Ecc