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SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
È una società di persone che però si differenzia da SS e SNC per la contemporanea presenza di due categorie di
soci (anche se in generale la sua disciplina è modellata su quella della SNC):
a) soci accomandatari --- che rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono
di regola gli amministratori della società.
b) soci accomandanti --- che rispondono limitatamente a quanto conferito (non sono quindi esposti al
–
fallimento personale) sono obbligati quindi solo nei confronti della società ad effettuare i conferimenti
promessi e i creditori non hanno azione diretta nei loro confronti (nemmeno nei limiti del conferimento
promesso e non ancora eseguito). COSTITUZIONE
ma l’atto costitutivo dovrà in più
Per la costituzione della SAS valgono le stesse regole dettate per la SNC ---
indicare gli appartenenti alle due categorie di soci.
dell’atto costitutivo nel registro delle imprese è, come nella SNC, causa di –
La mancata iscrizione irregolarità si
–
avrà così una SAS-irregolare anche nella irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro
quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Per la SAS-irregolare vale la stessa disciplina della SNC-irregolare (che riprende quella della SS), ed in particolare:
- I creditori sociali possono agire nei confronti dei soci che sono illimitatamente responsabili e questi hanno
l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni su cui possono
agevolmente soddisfarsi (viene meno l’automatico beneficio di preventiva escussione operante nella SNC e
nella SAS regolari).
- I creditori personali del socio possono chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del loro
–
debitore ma devono dimostrare che i beni di questi siano insufficienti a soddisfarli.
- Si presume che tutti i soci (anche accomandanti) che agiscano per la società abbiano la rappresentanza
sociale anche in giudizio.
Una deviazione dalla disciplina della collettiva si ha con la formazione della ragione sociale --- deve essere
(più l’indicazione del tipo sociale: SAS) –
formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari è vietato
inserire il nome di uno dei soci accomandanti (per evitare che i terzi si affidino erroneamente sulla responsabilità
– comporta che l’accomandante inserito nella ragione sociale
personale di questi) la violazione perde la
responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e di fronte ad ogni creditore.
>> Conferimenti
Dato che non c’è –
specifica disposizione riguardo ai conferimenti si ritiene che trova piena applicazione la
disciplina dettata per le altre società di persone, così sintetizzata: –
- Contratto sociale può stabilire convenzionalmente i conferimenti in caso di silenzio però si applica la
legge ed i conferimenti vanno fatti in denaro ed in parti uguali
- Possono essere conferiti, oltre al denaro, anche beni in proprietà ed in godimento, crediti ed anche le
prestazioni d’opera. ATTIVITA’ SOCIALE
–
Art. 2318 i soci accomandatari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci della SNC ma solo a loro può essere
conferita l’amministrazione – entro i limiti dell’oggetto sociale
della società (potere di gestione e di rappresentanza
–
e da esperire con la diligenza del mandatario dovere di tenere la contabilità, redigere il bilancio e provvedere alle
–
varie iscrizioni necessarie responsabilità verso la società e i soci per i danni loro arrecati). 17
I soci accomandanti hanno però una serie di diritti e poteri di carattere amministrativo in senso lato:
a) Hanno diritto di concorrere (anche se in posizione non paritetica) con gli accomandatari alla nomina e
degli amministratori, ma solo se l’atto costitutivo prevede la loro designazione con
revoca atto separato (in
di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti
quanto è necessario il consenso – è poi necessaria l’unanimità per la
che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto)
dell’amministratore nominato in
revoca atto costitutivo.
b) Per il tramite di una procura speciale per singoli affari possono compiere atti in nome della società (ma
devono essere predeterminati gli affari per i quali l’accomandante ha potere di rappresentanza).
– d’opera
c) Sotto la direzione degli amministratori possono effettuare prestazioni manuale o intellettuale.
Se l’atto costituivo lo consente –
d) possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni ed avere
(senza ostacolare l’amministrazione).
poteri di controllo
e) Hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, di
controllarne l’esattezza e di concorrere alla sua approvazione.
Al di la di questi confini (entro cui gli accomandanti possono cooperare all’amministrazione) scatta il divieto di
– –
immistione Art. 2320 per il quale gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o
concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari.
La violazione comporta: – per cui l’accomandante risponde per
1. La perdita della responsabilità limitata tutte le obbligazioni sociali
nei confronti di tutti i creditori, con la conseguenza che in caso di fallimento della società anche lui fallisce
–
come gli accomandatari ma non diventando un accomandatario, se paga i creditori sociali ha azione di
regresso verso la società e gli accomandatari (mentre questi non possono fare lo stesso, al massimo
possono richiedere il risarcimento dei danni).
Per l’obbligazione nata dall’atto di immistione è responsabile verso il terzo solo l’accomandante che ha
2. compiuto l’atto – che non avrà la possibilità di rivalersi sulla società o sugli accomandatari.
3. Può essere escluso dalla società con decisione a maggioranza degli altri soci (accomandatari ed
accomandanti).
Nella SAS-irregolare --- il divieto di immistione ha carattere assoluto nel senso che nemmeno il rilascio di una
procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali.
Trasferimento della partecipazione sociale --- la disciplina differisce rispetto alle due tipologie di soci:
>> se l’atto costitutivo non dispone diversamente il trasferimento tra
- Accomandatari vivi della quota degli
–
accomandatari avviene solo per il consenso di tutti gli altri soci (unanimità) per il trasferimento per causa
di morte serve anche il consenso degli eredi.
>> se l’atto costitutivo non dispone diversamente il trasferimento tra
- Accomandanti vivi della quota degli
–
accomandanti necessita del consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale il
trasferimento per causa di morte è libero nel senso che non serve il consenso dei soci superstiti.
SCIOGLIMENTO della SOCIETA’
– ne è prevista un’altra:
Oltre alle cause di scioglimento previste per le SS e le SNC (a f , pag.12)
g) se rimangono solo soci accomandatari o accomandanti e non viene ricostituita la categoria mancante entro
6 mesi.
Entro questi 6 mesi l’attività sociale continua normalmente solo se sono rimasti gli accomandatari – se invece sono
questi ad essere venuti meno, gli accomandanti devono nominare (anche tra loro) un amministratore provvisorio i
cui poteri sono limitati per legge al compimento degli atti di ordinaria amministrazione..
–
Se entro 6 mesi non viene ricostituita la categoria mancante inizia il procedimento di liquidazione per il quale
–
valgono le stesse regole e cadenze della SNC: nomina dei liquidatori e loro iscrizione nel registro consegna dei
– redazione dell’inventario (bilancio di apertura della –
documenti e dei beni liquidazione) esecuzione atti necessari
18
– redazione del piano di riparto (dell’eventuale residuo
per la liquidazione con pagamento dei creditori sociali
attivo) e del bilancio di chiusura della liquidazione. –
Con la cancellazione dal registro delle imprese si ha la estinzione della società dalla cancellazione, i creditori
insoddisfatti possono rifarsi sugli accomandatari e sugli accomandanti (ma solo nei limiti della loro liquidazione). 19
SOCIETA’ PER AZIONI
La SPA è una società di capitali in cui:
a) per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (2325)
b) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (2346)
Caratteri essenziali
La SPA è dotata di personalità giuridica quindi la società (qualificabile come imprenditore) è un soggetto
distinto dalle persone dei soci e quindi gode di autonomia patrimoniale perfetta.
I soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni
–
sociali per le quali risponde solo la società con il suo patrimonio i soci sono solo obbligati ad eseguire i
conferimenti promessi.
ossia basata sulla presenza di organi distinti: l’assemblea dei soci, uno di
Organizzazione corporativa gestione
–
ed uno di controllo il socio in quanto tale non ha alcun potere di amministrazione e controllo, ha solo il diritto
di concorrere alla nomina dei membri dotati di questi i quali sono distinti dalle persone dei soci e quindi
rispondono personalmente solo dei danni arrecati alla società per violazione dei propri doveri.
–
Le quote di partecipazione dei soci al capitale sono rappresentate da azioni partecipazioni omogenee di
–
uguale valore e conferenti uguali diritti determinate secondo un criterio astratto-matematico risultato della
per un’unità di misura liberamente decisa (valore dell’azione) –
suddivisione del capitale sottoscritto sono
liberamente trasferibili, il che rende più semplice lo smobilizzo del capitale investito ed il cambiamento delle
persone dei soci.
Evoluzione della disciplina –
Rispetto alla disciplina proposta dal codice civile del 1942 ci sono state molteplici riforme iniziate con la Legge
216/1974 volta a migliorare il funzionamento della SPA che fa appello sistematico al pubblico risparmio.
c’è stata una profonda rivisitazione
Con il d.lgs. 58/1998 delle società quotate e di tutti gli istituti propri (azioni di
risparmio, offerta al pubblico di prodotti finanziari, offerte pubbliche di acquisto, revisione con