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DIRITTO SOCIETARIO

(Prof. Marasà)

NOZIONE DI SOCIETA’

– con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di

Art. 2247

un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

escluderebbe la possibilità di costituire

La definizione dettata dall’articolo società unipersonali (e quindi non

contrattuali in quanto costituite per atto unilaterale) ma tale possibilità è stata prevista:

- per le SRL con il d.lgs. 88/1993

- per le SPA con la riforma delle società (d.lgs. 6/2003)

Le società sono enti associativi caratterizzati per la contemporanea presenza di tre elementi:

a) conferimenti dei soci

esercizio in comune di un’attività economica (scopo-mezzo)

b)

c) lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine)

a) Conferimenti

Sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano destinando stabilmente parte della propria

ricchezza personale all’attività comune – con l’obiettivo di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo

svolgimento dell’attività di impresa.

Effettuando i conferimenti il socio si espone al rischio di non ricevere alcuna remunerazione e di perdere tutto o

parte di quanto conferito.

Lo Art. 2247 parla di beni e servizi che possono essere conferiti e quindi: denaro, beni in natura anche solo in

godimento e prestazioni lavorative manuali o intellettuali purché siano suscettibili di valutazione economica.

Quanto disposto da questo articolo però non trova generale applicazione in quanto si scontra con quanto disposto in

maniera specifica per le singole tipologie di società (ad esempio nella SPA i conferimenti devono essere fatti in

denaro a meno di diversa disposizione in atto costitutivo e comunque non possono essere oggetto di conferimento

prestazioni d’opera o di servizi – Art. 2342). –

I conferimenti (eseguiti o promessi) vanno a determinare il Patrimonio sociale iniziale (attivo patrimoniale) è il

complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società costituito inizialmente dai

conferimenti dei soci e successivamente subisce variazioni derivanti dalle vicende economiche della società. La sua

consistenza economica è accertata annualmente dalla redazione del bilancio di esercizio. Mentre si definisce

Patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale ha funzione di garanzia rispetto ai creditori sociali:

- Garanzia principale (se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col loro patrimonio)

- Garanzia esclusiva (se per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio sociale)

– cifra numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti risultante dall’atto

Capitale sociale nominale

costitutivo della società.

Rima immutato durante tutta la vita della società a meno di modifiche dell’atto costitutivo (nuovi conferimenti che

lo aumentano o riduzioni derivanti da perdite subite).

Assolve a due funzioni: –

- Funzione vincolistica il capitale sociale indicando il valore dei conferimenti rappresenta ciò che i soci si

dall’attività di impresa e quindi quanto non può essere liberamente

sono impegnati a non distogliere –

ripartito per tutta la durata della società quindi i soci possono ripartirsi solo la parte di patrimonio netto

che eccede l’ammontare del capitale sociale. Il capitale sociale (iscritto nelle passività di bilancio) indica la

stabilmente all’attività

frazione del patrimonio netto che non può essere distribuita ed è quindi vincolata

sociale (capitale reale) e va a rappresentare un margine di garanzia patrimoniale supplementare per i

1

creditori che sanno che, per soddisfare i propri crediti, possono fare affidamento su un attivo patrimoniale

eccedente le passività per un valore almeno corrispondente all’ammontare del capitale sociale.

- Funzione organizzativa a) è il termine di riferimento per accertare periodicamente tramite bilancio se la

società ha conseguito utili o ha subito perdite - vi è un utile se dal bilancio risulta che le attività superano le

passività aumentate del capitale sociale nominale e solo se esiste questo scarto è possibile distribuire

risorse ai soci a titolo di utili (dato che in caso di perdita non c’è la possibilità di distribuzione); b) usato

come base di misurazione per il diritto di voto in assemblea e per le quote di dividendi.

b) Esercizio in comune di attività economica (scopo-mezzo)

L’esercizio in comune di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica (produttiva in quanto deve

essere condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi: attività di

– si ritrova nell’oggetto

impresa) sociale che definisce la specifica attività che i soci si propongono di svolgere.

Questa si deve ritrovare nell’atto costitutivo (e può comunque essere modificata nel corso del tempo).

>> Società e impresa

L’attività della società presenta di regola tutti i caratteri propri dell’attività di impresa – è attività produttiva ed è

attività che tendenzialmente è esercitata in modo professionale ed organizzato.

Quindi di regola le società sono titolari di un’attività di impresa.

 Però lo strumento società può essere utilizzato anche per fare attività produttiva a carattere non

imprenditoriale è il caso delle società occasionali e delle società tra professionisti

 Società occasionali

L’art. 2247 sul contratto di società, non richiede il requisito di professionalità (richiesto per essere imprenditore)

per costituire una società --- quindi sono fattibili anche società non professionali (occasionali) che non si basano

su un’impresa >> quindi vi si applicano le norme sulle società (rispetto al tipo prescelto) ma non quelle

dell’impresa (soprattutto in tema di fallimento).

Non si ha società occasionale quando due o più soggetti realizzano un affare che si risolve in un unico atto (o in

requisito di “attività” (serie di atti coordinati) necessario per la

più atti non coordinati) dato che difetta del

società. – quando vi è l’esercizio in comune di un’attività

Si ha società occasionale (senza impresa) oggettivamente non

duratura che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati senza predisporre un apparato

produttivo complesso.

 Società tra professionisti

L’attività intellettuale dei professionisti – non è attività di impresa.

vietava l’esercizio in forma associata

Nel 1997 è stata parzialmente abrogata la legge che delle professioni

– –

intellettuali e nel 2001 è stata ammessa la costituzione di società tra avvocati nel 2006 è stata consentita la

prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone oppure la creazione di

associazioni tra professionisti.

Questi dati normativi però non risolvono l’interrogativo se sia possibile la costituzione di società tra

professionisti.

Intanto è opportuno tenere distinti alcuni fenomeni associativi o societari (ammissibili) in cui sono comunque

coinvolti i professionisti ma che non sono vere e proprie società per l’esercizio in comune di attività

professionale, è il caso di:

- Assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti.

– per l’acquisto e gestione in comune di beni

- Società di mezzi tra professionisti società costituita

strumentali all’esercizio della professione (che però viene svolta individualmente dai professionisti).

- Società di servizi imprenditoriali società (società di engineering, società di revisione contabile) che

offrono al mercato servizi complessi che necessitano anche dell’apporto di prestazioni professionali – ma

non si esauriscono con l’attività propria delle professioni intellettuali (queste hanno più carattere

strumentale). 2

hanno quindi come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività

Società tra professionisti ---

professionale i cui incarichi sono assunti dalla società che giuridicamente si obbliga ad eseguire le prestazioni

professionali servendosi dei propri soci che sono obbligati verso la società comune a prestare la propria

attività intellettuale.

Le professioni si distinguono in:

– alle quali non è prescritta l’iscrizione ad un albo

- Professioni non protette --- per queste si ammette senza

limitazioni l’utilizzo della società (tutti i tipi).

– per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo

- Professioni protette --- dovrebbero essere inammissibili dato

che queste professioni hanno carattere fortemente personale della prestazione che mal si concilia con la

società che invece è ente impersonale la creazione di una società infatti porta a spersonalizzare le

prestazioni professionali che non sono più riferite ai soci ma alla società che stipula il contratto con il terzo;

cosa che altera anche il regime della responsabilità che non ricade più sul professionista ma sulla società

come centro autonomo di imputazione

L’abrogazione operata nel 1997 non basta a rendere legittima la costituzione di società tra professionisti (di

– che permetterà di conciliare l’attività

professioni protette) è necessario uno statuto (in fase di elaborazione)

personale con la relativa responsabilità nei confronti del cliente.

l’unica deroga (ben strutturata) al divieto di costituire società tra professionisti.

Società tra avvocati --- rappresenta

– in comune esclusivamente un’attività professionale di: rappresentanza, assistenza e difesa in

Oggetto esercita

giudizio, nonché di consulenza legale.

– – tutti i soci devono essere avvocati iscritti all’albo –

Costituzione (segue la disciplina della SNC) la ragione

sociale è costituita da almeno il nome di un avvocato (a cui segue s.t.p.) deve essere iscritta nel registro delle

imprese ma in una sezione speciale e l’iscrizione ha solo funzione di pubblicità notizia.

Invalidità le cause di invalidità sono quelle previste per la disciplina generale del contratto (contrario a norme

imperative, mancanza di uno dei requisiti del contratto, illiceità del motivo o oggetto impossibile o illecito

incapacità delle parti o consenso viziato da errore, violenza o dolo).

dell’invalidità –

Effetti (riprendono quelli della nullità delle SPA):

La dichiarazione di nullità o di annullamento non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della

- società.

- Resta ferma la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni anteriori.

Procedimento di liquidazione con nomina dei liquidatori che porteranno la società all’estinzione dopo aver

- soddisfatto i creditori e ripartito il residuo tra i soci

L’invalidità non può essere pronunciata se nel frattempo è stata eliminata la causa

- – disciplina volta a conciliare l’esercizio della professione in forma societaria con la conservazione

Responsabilità –

della personalità della prestazione solo il socio o i soci incaricati sono personalmente ed illimitatamente

per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico –

responsabili con questi risponde in solido la società

con il proprio patrimonio.

c) Scopo di divisione degli utili (scopo-fine)

delineato dall’Art. 2247 –

Lo scopo-fine fa riferimento allo scopo lucrativo ossia quello di conseguire utili (lucro

oggettivo) e di dividerlo tra i soci (lucro soggettivo). – –

Le società cooperative devono però perseguire per legge Art. 2511 lo scopo mutualistico ossia quello di fornire

direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle presenti sul mercato.

Tutte le tipologie di società (tranne la società semplice) possono essere realizzate in previsione di uno scopo

consortile che consiste nel vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o

realizzazione di maggiori guadagni nelle imprese consorziate.

>> Società [vs] Associazione

Le differenze tra le due figure sono ravvisabili in due dati:

Natura dell’attività la società, a differenza dell’associazione, svolge

- --- attività produttiva condotta con

metodo economico (tendenzialmente volto allo scopo di lucro) 3

- Scopo-fine --- la società ha uno scopo-fine economico (lucrativo, consortile, mutualistico) e quindi di

– che è scopo ideale o altruistico che

autodestinazione dei risultati diverso da quello dell’associazione

porta ala eterodestinazione dei risultati.

Si pone un interrogativo possono le società costituirsi per un fine non economico (ideale o altruistico)?

Non esistono dati normativi che permettono la derogabilità statutaria dello scopo economico (quello di lucro è

derogabile dalle società consortili).

Si possono ritrovare casi di società che, per legislazione speciale, sono senza scopo di lucro oggettivo o soggettivo

(società per la gestione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, società di

gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ecc.) spesso per la prevalenza di partecipazione pubblica.

Anche le società sportive professionistiche potevano essere senza scopo di lucro soggettivo (anche se dal 1981

possono distribuire utili).

Una vistosa deroga è prevista dalla nuova disciplina dell’impresa –

sociale possono acquistare questa qualifica

tutte le organizzazioni provate che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale, attività di impresa al

fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale (definiti dalla legge) queste possono

costituirsi in uno qualsiasi dei tipi di società permane però il divieto di distribuire gli utili.

>> Società [vs] Comunione

Art. 2248 la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle

norme del titolo VII quindi solo da norme diverse da quelle della società.

 Sono quindi vietate le società di mero godimento.

Società = contratto che ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività economica produttiva

Comunione = situazione giuridica che si ha quando la proprietà (o altro diritto reale) spetta in comune a più

persone quindi ha per oggetto il semplice godimento della cosa comune.

 Anche nella comunione è prevista un’organizzazione di gruppo (assemblea + amministratore).

 Diverso però è il rapporto beni-attività, infatti:

- Società --- i beni comuni hanno la funzione strumentale allo svolgimento dell’attività sociale

- Comunione --- (inverso) è l’attività che svolge funzione servente ai beni per assicurare la loro

conservazione e consentirne il godimento individuale

 Diverso è anche il regime patrimoniale dei beni, infatti:

- Società --- i beni sono stabilmente vincolati al patrimonio sociale per tutta la durata della società

- Comunione --- non esiste questo vincolo inoltre, esattamente al contrario della società:

a) ciascun comproprietario può liberamente servirsi della cosa comune (basta che non ne alteri la

naturale destinazione e non ne impedisca l’utilizzo agli altri)

b) ciascun comproprietario può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione

c) i creditori personali dei singoli comproprietari possono liberamente aggredire anche la cosa

comune per soddisfarsi.

TIPI DI SOCIETA’ – –

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi (sono otto) modelli organizzativi previsti dalla

legge: Società Semplice Società a Responsabilità Limitata

 

Società in Nome Collettivo Società in Accomandita Per Azioni

 

Società in Accomandita Semplice Società Cooperative

 

Società Per Azioni Mutue Assicuratrici

 

Queste tipologie possono essere raggruppate in categorie in base a diversi parametri:

- Società lucrative / Società mutualistiche

- Società semplice / Società commerciali

- Società con / senza personalità giuridica >> hanno personalità giuridica le società di capitali (SPA, SRL,

SAPA) e le società cooperative mentre ne sono prive le società di persone (SS, SNC, SAS) 4

Società di capitali >> organizzazione di tipo corporativo; funzionamento organi a tipo maggioritario; socio

non ha (tranne nella SRL) alcun potere diretto di amministrazione e controllo e il suo peso è proporzionato

alla quota sottoscritta (criterio capitalistico) liberamente trasferibile

di persone >> non prevista l’organizzazione corporativa; soci a responsabilità illimitata hanno

Società

potere amministrativo; particolare rilievo della persona del socio.

- Responsabilità per le obbligazi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher smema29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto societario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Giampaolino Carlo Felice.
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