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C. I CONFERIMENTI
18. Conferimenti e capitale sociale
I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale, che forma il capitale di rischio della società, di regola il valore del patrimonio iniziale esprime la cifra del capitale sociale nominale (valore in denaro). Questo a sua volta individua la frazione ideale del patrimonio netto (capitale reale).
A differenza della scarna disciplina dettata in tema di conferimenti nella società di persone, per la s.p.a. questa è, invece, molto dettagliata e ciò per assicurare l'effettiva formazione (effettività dei conferimenti ed effettività del loro valore) ed integrità del capitale sociale che, a diversamente dalla s.d.p., è l'unico fondo da cui possono attingere i creditori sociali.
19. I conferimenti in denaro
Art. 2342. Conferimenti.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.compito di richiedere, in ogni momento (né sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti nell'atto cost.), ai soci il capitale non versato qualora ciò appaia utile o necessario. Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale. Le azioni corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato ("azioni non liberate") sono soggette ad un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati. Art. 2344. Mancato pagamento delle quote. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza diArt. 2354. Titoli azionari.
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
Sono le azioni corrispondenti a porzioni di capitale ancora non versato.
Spetta agli amministratori il
Offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
20. I conferimenti diversi dal denaro
Diversamente da quanto previsto nella s.d.p. non tutte le entità economiche diverse dal denaro possono formare oggetto di conferimento al capitale sociale.
Art. 2342. Conferimenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Inoltre lo stesso art. al 3° c.
stabilisce: Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 (si applicano quindi le norme sulla s.d.p.). Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. (ciò esclude che possano essere dati a titolo di conferimento cose generiche, future o altrui). Possono essere dati in conferimento diritti di godimento e beni immateriali (es. know-how). (segue): la valutazione
Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o procedere dalla società.socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. Tuttavia:- Art. 2343-ter ( ) Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
- al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
- al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima.
dotato di adeguata e comprovata professionalità. ( )Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa3 )riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (Art. 2343-quater (1) Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazioneGli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul
per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
22. Gli acquisti potenzialmente pericolosi
L'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere in passato eluso attraverso un semplice espediente. Chi intendeva conferire un bene in
natura figurava nell'atto costitutivo come un socio che si era obbligato a conferire denaro;