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Accessione
Un modo di acquisto a titolo originario disciplinato sin dalla età più antica fu anche l'accessione. Questa si verificava ogni qual volta una cosa si univa ad un'altra.
Il criterio adottato per attribuire l'appartenenza della cosa creata era diverso in relazione alla natura delle cose congiunte e al tipo di unione che si determinava.
- Assumeva rilievo il fatto che l'accessione riguardasse l'unione di una cosa mobile ad una cosa immobile. In questi casi, se l'unione realizzata era indissolubile, il proprietario del suolo acquistava la cosa ad esso acceduta.
- Se l'unione riguardava più cose mobili, occorreva tenere conto non solo della sua eventuale indissolubilità, ma anche stabilire quale dovesse essere tra i due il proprietario da privilegiare.
Se l'unione riguardava cose unite in modo fisicamente indissolubile, il proprietario della cosa principale si considerava proprietario dell'intero.
L'individuazione di quale fosse la cosa principale, i giuristi erano divisi. I Sabianiani davano prevalenza al valore e consideravano perciò principale la cosa avente maior species. I Proculiani privilegiavano il criterio della funzione.
Se la unione riguardava invece cose fisicamente dissolubili, il proprietario della cosa congiunta non perdeva il proprio diritto, e dunque la possibilità di far cessare la congiunzione e di pretendere la restituzione della cosa. La cosa creata si riteneva insomma del costruttore, che ne aveva la proprietà fino a quando essa fosse stata esistente.
INCREMENTI FLUVIALI
Una fattispecie simile a quella dell'accessione si verificava quando accadeva l'unione di più cose immobili, come poteva avvenire a seguito di eventi naturali che provocassero incrementi degli agri arcifinii lungo i quali scorresse un fiume. Tali eventi potevano consistere in un'adluvio, nella emersione di un'insila, nella costituzione di un nuovo terreno.
causa di un intervenuto mutamento del letto del fiume. Gli eventi in questione si consideravano accidenti naturali e non determinavano pretese del proprietario svantaggiato rispetto a quello avvantaggiato. CONFUSIONE E COMMISTIONE Una questione di proprietà legata alla unione di cose poteva nascere anche nel caso di mescolanza di masse solide o liquide. Quando le masse confuse erano omogenee si riteneva che nascesse un condominio di esse. Non così però per la commixtio di nummi. La mescolanza di denaro non comportava condominio, ma acquisto dei nummi commixti in favore di colui che vedeva confusi con le proprie monete altrui. SPECIFICATIO Si ha specificazione quando taluno, con il proprio lavoro, trasforma per conto proprio una materia prima altrui in un manufatto, in una cosa che abbia quindi una funzione economica nuova e diversa. La circostanza apre il problema della proprietà del manufatto. La materia trasformata può essere tale da creare una situazioneirreversibile, ma anche tale da creare una situazione invece reversibile. I giuristi romani si divisero. Secondo i Proculiani, la specificazione comportava acquisto della proprietà del manufatto in favore dello specificatore. Secondo i Sabiniani, la nuova cosa si sarebbe dovuta considerare invece del proprietario della materia prima. Alcuni giuristi difesero una posizione che stava nel mezzo: la cosa doveva considerarsi dello specificatore quando la trasformazione fosse irreversibile e del proprietario della materia quando essa fosse ancora reversibile.
Acquisto a titolo originario. Atti negoziali di trasferimento. TRADITIO, MANCIPATIO, IN IURE CESSIO. L'acquisto avveniva a titolo derivativo innanzitutto ogni volta che esso fosse conseguenza di un atto negoziale rivolto a tale scopo.
A) Per le res nec mancipi si riteneva da sempre sufficiente all'effetto che l'alienante ne compisse traditio. La traditio consisteva nella consegna di una cosa corporale effettuata dal tradens
In favore dell'accipiens. Le modalità dellatraditio dipesero, ovviamente, nel tempo dai costumi economici correnti. Lagiurisprudenza ammise perciò o negò rilevanza di traditio ai comportamentiattuati secondo che essi potessero considerarsi o meno, alla luce dei costumiosservati, inequivoco indicatore della volontà di trasferimento della cosa.Essenziale per l'effetto traslativo era l'intenzione, l'animus, di trasferire con laconsegna non solo il possesso, ma anche il dominium della cosa. La esistenzadi tale intenzione era rilevata dalla causa per cui la consegna era fatta.
Per le res mancipi, il trasferimento del dominium richiedeva il compimentodella mancipatio.
L'acquisto a titolo derivativo del dominium poteva avvenire anche attraversoun adattamento a fine negoziali delle formalità introduttive dell'azione dirivendica. Questa si esercitava in antico nelle forme della legis actiosacramento in rem, la quale
legati alla persona del titolare, anche l'appartenenza si può acquistare, a titolo derivativo, per successione. Questa può verificarsi sia mortis causa, sia inter vivos.
Acquisto della proprietà per fatti processuali. L'acquisto della proprietà può verificarsi anche in conseguenza di alcuni fatti legati allo svolgimento di un processo. Vengono in rilievo due istituti.
- Il primo riguarda l'evenienza di una pronuncia del giudice con la quale questa assegna ad uno dei condividenti la cosa comune (adiudicatio).
- L'altro consiste nell'effetto acquisitivo indiretto della litis aestimatio. Il convenuto soccombente di un'azione di rivendica che preferisca al rilascio della cosa trattenerla, pagando al vincitore della lite la summa condemnationis, diviene proprietario della cosa.
Acquisto della proprietà per usucapionem. Il possessore di una cosa altrui poteva divenire, con il decorso del tempo stabilito,
dominus ex iure Quiritium in luogo del proprietario precedente. presupposto oggettivo dell'usucapione era la possessio, presupposto soggettivo era invece la buona fede, la convinzione cioè che il possessore dovesse avere di non ledere un diritto altrui. Quando i requisiti oggettivi e soggettivi sussistevano, l'usucapione si realizzava in tempi molto brevi: due anni per i fondi, un anno per le altre cose. In epoca tardo imperiale, si afferma un diverso modo di considerare i rapporti tra possessore non proprietario e proprietario non possessore ai fini di regolare la appartenenza della cosa. Colui che possedeva poteva opporre al proprietario l'inerzia da lui manifestata nella difesa del suo diritto. Se questo era rimasto perciò inattivo da un tempo rilevante, il possessore poteva avvalersi di una "praescriptio" "longi temporis". Fatti estintivi della proprietà L'appartenenza di una cosa viene meno quando si verificano fatti cheI fatti che causano la interruzione della relazione che lega il soggetto alla res o determinano la estinzione (fisica o giuridica) di essa. Fatti del primo tipo (interruzione della relazione di appartenenza), possono dipendere dalla volontà del soggetto, che decida, ad esempio, di "alienare" la cosa o anche solo di abbandonarla. Fatti del secondo tipo (estinzione fisica o giuridica della cosa) sono tutti gli eventi che determinano mutatio rei, sia in senso materiale, sia in senso funzionale. Quando la mutatio rei era realizzata dal proprietario della cosa, la questione non comportava speciali problemi: il proprietario diventava proprietario infatti della cosa trasformata. E lo stesso si riteneva quando la trasformazione derivava da evento casuale. Le cose cambiavano se la trasformazione era impressa alla cosa da un soggetto diverso dal proprietario. Non sorgevano particolari problemi quando la cosa subiva un mutamento che non la investiva nella totalità, ma ne provocava il perimento.
Di alcune parti soltanto. In questo caso l'appartenenza già esistente si restringeva sulle parti sopravvissute.
La communio della proprietà
Anche la proprietà può subire l'evenienza che essa si trovi nella contemporanea titolarità di più soggetti. I problemi da affrontare riguardano il contemperamento degli interessi di vari titolari.
Se la cosa è indivisibile, è possibile solo un regime coerente con tale situazione (communio pro indiviso). Se essa è invece una cosa divisibile o composta da parti fisicamente individuabili, il regime potrà essere lo stesso della communio ordinaria, pro indiviso cioè, o communio pro diviso.
Nella communio pro indiviso sfruttamento della cosa e disposizione di essa seguono un regime particolare.
a. Per gli atti di sfruttamento economico vale forse il criterio naturale di fare dipendere le facoltà di ciascuno dal regolamento fissato in proposito direttamente dai condomini. Se
o si scioglieva solo se tutti i condomini vendevano la cosa comune o se uno diessi acquistava la quota degli altri. In quest'ultimo caso, il condomino cheacquistava le quote diventava unico proprietario della cosa comune.