Durata diritto romano: VIII secolo a.c 565 d.c. = Giustiniano Corpus iuris civilis
⇒ ⇒
Ius = diritto soggettivo + diritto oggettivo + potestà + luogo del giudizio dinanzi al
magistrato ius è un dovere ed un diritto insieme .
Ius publicum deriva da populus
⇒ ⇒
era il dritto del populus Romanus
.
Periodi del diritto romano
Età arcaica
Dalle origini della città al III secolo a.c. Il regime era dapprima imperniato su rex +
assemblea popolare e Senato e dalla fine del VI secolo repubblicano.
Ius povero di strutture e formalistico + proprio ed esclusivo dei cittadini romani.
⇒
Formazione prevalentemente consuetudinaria mores = costumi giuridici dei
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maiores
.
Le leges
: integravano e derogavano i mores
.La più famosa delle leges publiciae era
➢
la legge delle XII Tavole, emanata dai decemviri = magistrati straordinariamente eletti.
Leges rogatae = proposte dal magistrato.Plebisciti obbligavano i plebei, ma la lex
Hortensia li equiparò alle leges
, che obbligavano anche i patrizi.
I pontefici : classe sacerdotale,deteneva il potere di conoscenza ed interpretazione
➢ del diritto, diedero vita ad istituti nuovi interpretando le esigenze sociali.
Il ius Quiritium
: Quirites = nucleo più antico del diritto romano, posizioni giuridiche
➢
soggettive assolute ,appartenenza ex iure Quiritium più tardi proprietà.
Il ius civile
: riguarda i cittadini romani = cives,essi soltanto. Fonti sono mores e leges
.
➢
Comprendeva il ius ex iure Quiritium
, ma era rispetto ad esso più ampio anche
⇒
posizioni giuridiche a carattere relativo.Tenere un comportamento oportere
.
⇒
○ termini di potere su cose o persone che il titolare affermava di spettargli ex
iure Quiritium
○ in termini di ius che il titolare pretendeva di competergli
○ il termini di oportere che il creditore pretendeva gravare sul debitore.
Età preclassica
Da metà del III secolo alla crisi della repubblica comprende le guerre puniche e anni
⇒
dell’apogeo provinciae romane.Riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche
⇒
soggettive + nuovi negozi giuridici + fruibili anche dai peregrini + buona fede. Le fonti erano
mores e leges
, ma il pontefice perdette il monopolio sul diritto pretore +
⇒
giurisprudenza laica e non pontificale.
Giurisprudenza : iuris prudentia significato simile alla nostra dottrina.
➢ ⇒
Interpretazione degli esperti del diritto, detti anche con riferimento ai pareri (consulta)
che erano soliti esprimere iuris consulti = giureconsulti . Le opinioni finivano per
⇒
essere considerati ius
,
in particolare fonti del ius civile.Scevola propose per primo una
trattazione sistematica del ius civile libris iuris civilis
. Aquilio Gallo espediente
⇒ ⇒
negoziale di stipulatio Aquiliana.
Iudicia bonae fidei
: due significati di ius civile in senso stretto = solo cives +
➢ ⇒
negozi e istituti riferiti anche ai peregrini oportere qualificato con l’aggiunta delle
⇒
parole “ex fide bona”
.
Erano i giuristi a sostituirsi praticamente e con spirito di
concretezza al legislatore sì da adeguare l’applicazione del diritto alle nuove
realtà i giudici seguivano la giurisprudenza per giudicare secondo buona
⇒
fede.
Ius gentium
: fruibili e tutelati anche nei confronti dei cittadini non romani.Era parte
➢
integrante del ius civile
, si andò via via ad attribuire la qualifica di iuris gentium ai
negozi di ius civile
.
Iuris gentium quanto alla fruibilità, ma al contempo iuris civilis
quanto agli effetti.
Ius honorarium
: per opera del pretore,edile curule,governatore delle province.Una
➢
delle qualificazioni fondamentali del ius in senso oggettivo.La formazione del ius
honorarium dipese dalla attività edittale dei magistrati giusdicenti.In forza del ius
edicendi editto destinato a durare un anno,tanto quanto la carica stessa.I pretori
⇒
andarono confermando o migliorando la parte dell’editto fatta l’anno prima nucleo
⇒
edittale che si trasmetteva inalterato al pretore = edictum tralaticium
.
Il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle clausole edittali che
promettevano strumenti processuali che non erano del ius civile
.Il pretore non
potendo negare il ius civile
, e tantomeno abrogarlo, concedeva gli strumenti idonei a
paralizzarne l’attuazione.
Età classica
Inizia con l’avvento del principato di Augusto 27 a.c., si sovrappongono i princeps agli organi
repubblicani.Si estinguono il pretore e l’attività legislativa del popolo + ci sono
senatoconsulti e costituzioni imperiali come fonti . Salvio Giuliano stabilì il testo definitivo
del diritto pretorio editto perpetuo i pretori mantennero il ius edicendi ma perdettero il
⇒ ⇒
loro impulso creativo.
La giurisprudenza : si infittisce la schiera di giureconsulti. Diritto classico epoca +
➢ ⇒
purezza delle forme + perfezione tecnica + metodo dei giuristi. Due sectae = sabiniani
Ateio Capitone + Mario Sabino = tres libris iuris civils e proculiani Marco
⇒ ⇒
Antistio Labeone.Due giuristi importanti = Gaio Institutiones poi ricalcato da
⇒
Giustiniano e Pomponio liber singularis enchiridii.
⇒
Età postclassica
L’attività giurisprudenziale si inaridì quasi improvvisamente durante la prima metà del III
secolo dc in concomitanza con una delle tante crisi che travagliarono l’impero romano.
Inizia con l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del IV secolo. L’imperatore rimane l’unica
fonte viva del diritto e le leges decadono stilisticamente . Nel VI secolo Giustiniano fece
la compilazione di giurisprudenza classica e costituzioni imperiali nota come Corpus iuris
civilis
. Il ius civile e ius honorarium con la scomparsa del pretore si assimilarono, ma ciò non
fu mai dichiarato esplicitamente.
Fonti di produzione = atto o fatto da cui scaturisce un diritto, consuetudines =
➢ ⇒
tradizioni giuridiche delle popolazioni provinciali e di cognizione ogni materiale che
⇒
ci consenta di conoscerne forme e contenuti.
Tra le fonti di cognizione c’è il Corpus iuris civilis composto da: Institutiones +
➢
Digesta = brani tratti da opere di giuristi classici, fu data la forza di legge + Codex =
costituzioni imperiali emanate dopo quelle raccolte nei Digesta + Novellae =
costituzioni di giustiniano raccolte dopo la morte dell’imperatore.
Fonti di cognizione pregiustinianee: Institutiones di Gaio = personae + 2 libri di res +
actiones
; Codice Teodosiano = costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.
Il processo
Il processo è volto alla realizzazione di diritti soggettivi o comunque di posizioni
giuridiche soggettive attive .Chi vuole assicurata la tutela giudiziaria ha il potere di
promuovere un’azione far valere le proprie ragioni. Il diritto soggettivo è prius, l’azione
⇒
è posterius.
La tipicità : nel diritto romano le actiones erano tipiche lista di azioni ognuna delle quali
⇒
era a protezione di una certa posizione giuridica soggettiva attiva, nel processo formulare e
nelle legis actiones avevano anche una struttura propria. I giuristi romani erano soliti porsi più
spesso dal punto di vista processuale piuttosto che da quello del diritto sostanziale più
⇒
spesso dal punto di vista dell ’actio.
Legis actiones
Processo privato fruibile dai cittadini romani durante tutta l’età arcaica .Cinque riti
processuali diversi, dichiarative accertamento di situazioni giuridiche controverse,
⇒
esecutive volte alla realizzazione di posizioni giuridiche soggettive certe. Legis actio =
⇒
denominazione comune + oralità certa verba formalismo.
⇒ ⇒
Presenza di un magistrato, per le leges Liciniae Sextiae questo magistrato fu il pretore che
aveva iuris dictio
.L’attore doveva assicurare la presenza dell’avversario al processo in ius
⇒
vocatio = atto del tutto privato , non ci si poteva sottrarre altrimenti ci sarebbe stato l’uso della
forza.
Fase in iure
: dinanzi al magistrato e valeva per fissare i termini giuridici della lite, il
➢
pretore nominava un giudice.
Litis contestatio = invocazione dei testimoni che
attestassero il rito compiuto. Effetto preclusivo della litis contestatio
.
Fase apud iudicem
: dinanzi al giudice che era stato nominato dal pretore arbiter
➢ ⇒
o iudex
.
Liti di libertà = decemviri stilitibus iudicandis
, liti ereditarie = centumviri
.
Il
formalismo riguardava solo la fase in iure non era nemmeno richiesta la presenza
⇒
di ambedue le parti.
1. Legis actio sacramenti
: dichiarativa, soprannominata generalis utilizzabile per
⇒
ogni tipo di pretesa:
a. in rem
: posizioni giuridiche soggettive per le quali era uso parlare di
vindicationes
. L’attore teneva in mano una festuca e affermava solennemente
che la cosa gli apparteneva e la toccava con la bacchetta.Il convenuto
compiva gli stessi gesti e pronunziava la stessa formula. Vindicatio ⇒
controvindicatio
.
Dopo si sfidavano reciprocamente al sacramentum =
promessa solenne , il pretore vindicias dicebat assegnava il possesso
⇒
provvisorio ad una parte che avrebbe assunto il ruolo di praedes si
⇒
chiudeva la fase in iure.
Apud iudicem ciascuna parte si sarebbe adoperata per dimostrare al giudice
che la cosa controversa gli apparteneva il giudice avrebbe detto iustum il
⇒
sacramentum di chi gli fosse risultato essere proprietario della cosa.Il
soccombente pagava all’erario l’importo del sacramentum
, se la cosa non era
restituita si poteva procedere contro il praedes
.
b. in personam
: tutela di posizioni giuridiche soggettive relative si
⇒
perseguivano crediti. Confessio in iure da parte del debitore il rito si
⇒
interrompeva.Si procedeva similmente alla legis actio sacramenti in rem
.
Inadempimento legis actio per manus iniectionem
.
⇒
2. Legis actio per manus iniectionem
: aveva carattere esecutivo,realizzazione di
posizione giuridiche soggettive per le quali la legge avesse fatto rinvio.
a. esecuzione di un giudicato : legge delle XII Tavole manus iniectio iudicati
.
⇒
Se il debitore = iudicatus n
on avesse ancora pagato.
b. manus iniectio pro iudicato
: si dava allo sponsor che avesse prestato
garanzia, avesse soddisfatto il debito e il debitore garantito non avesse
rimborsato il relativo importo vd obbligazioni.
c. manus iniectio pura
: una tra le tante è nella lex Furia testamentaria = contro il
legatario che avesse recepito l’eredità per più di mille assi vd successioni
mortis causa.
Procedimento :
A. dinanzi al magistrato giusdicente.Il preteso creditore pronunziava certa verba
,
dichiarava l’importo + manum inicere e contemporaneamente afferrava il
preteso creditore.
B. il debitore poteva indicare un vindex c
he lo avrebbe sottratto alla manus
iniectio se fosse intervenuto.Il vindex poteva negare il debito,ma se
soccombente pagava il doppio.
C. Se il vindex non fosse intervenuto il creditore pronunziava l’addictio del
debitore addictus in catene per 60 giorni e condotto in 3 mercati ( nundinae
)
⇒
in modo che qualcuno riscattasse il suo debito.Se nessuno lo avesse
riscattato questo poteva anche essere ucciso.
D. Anche in assenza di vindex si poteva negare il debito,con conseguenza di
una condanna a pagare il doppio nel caso in cui il debitore fosse
soccombente.
3. Legis actio per pignoris capionem
: nè magistrato nè avversario ,il creditore
pronunciava certa verba
,
contestualmente prendeva possesso di cose appartenenti al
debitore e le tenesse in pegno esecutiva.
⇒
4. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
: dichiarativa . Esperibile per crediti
nascenti da stipulatio
, il rito era simile a quello della legis actio sacramenti in
personam
,
l’attore doveva fare riferimento alla causa + uso di certa verba nei
confronti del pretore per chiedere la nomina di un giudice o di un arbitro. Poi il
giudice si sarebbe pronunciato direttamente.
5. Legis actio per condictionem
: dichiarativa. Legge silia del III sec. Per crediti aventi
a oggetto una certa pecunia o certa res (successivamente). L’attore con l’impiego di
certa verba affermava il proprio credito senza precisarne la causa . Adempimento era
espresso in termini di oportere esistenza di un vincolo con il ius civile
. 30 giorni
⇒
dopo = pretore nominava un giudice per la controversia.Il giudice si sarebbe
direttamente pronunciato in merito alla lite. La versione formulare è la condictio
.
Il processo formulare
Il pretore urbano consentì di litigare “per formulas” processo in forza dei poteri del pretore
⇒
= i
uris dictio e imperium
.Fu successivamente istituito un praetor peregrinus in grado di
dicere ius tra cittadini e stranieri, o anche solo tra stranieri.Le legis actiones si dimostrarono
inadeguate rispetto alla nuova realtà e al mutato contesto culturale,Augusto le abolì
definitivamente nel 17 a.c. Al processo formulare furono attribuiti anche gli effetti del ius civile
e con la lex Iulia iudiciaria divenne il processo privato ordinario fino a tutta l’età classica.
Aveva carattere unitario = un solo procedimento usato per l’esercizio delle varie
➢ actiones , per ciascuna di esse era prevista nell’editto una precisa formula le azioni
⇒
erano tipiche.
Sia nella fase in iure che in quella apud iudicem si potevano esprimere le proprie
➢
ragioni meno formalismo.
Altra differenza le formule erano scritte .
Il ruolo del
⇒ ⇒
magistrato era assai più attivo e dinamico.
La chiamata in giudizio : rimase un atto privato compiuto dall’attore, ma no formalità +
➢ precisazione del motivo per il quale il convenuto era chiamato in giudizio + contro il
vocatus n
on si poteva fare ricorso alla forza .
Missio in bona del pretore contro il vocatus che non fosse andato in giudizio.
Vadimodium in età preclassica = promessa di andare in giudizio tramite stipulatio.
In iure
: venivano fissati i termini giuridici della lite + presenza necessaria dell’attore e
➢
del convenuto.Presidiata dal magistrato con iuris dictio
.
Datio actionis = il
magistrato approvava il testo della formula. Le parti manifestavano le proprie ragioni.
Postulatio actionis = attore chiedeva che si procedesse con l’azione indicata.
○ Denegatio actionis
: se la proposta fosse stata infondata oppure fosse stata
iniquo perseguirla. Non era una sentenza la pretesa non era perseguibile =
⇒
pretore avrebbe denegato = non dato l’azione.
○ La formula e la datio actionis
: il pretore dava via libera all’ulteriore
procedimento. Utilizzando i modelli edittali si scriveva la formula, che era un
piccolo documento scritto con il nome del giudice che avrebbe emanato la
sentenza + invito a condannare o assolvere il convenuto + sintetizzati i termini
della controversia importanti per la decisione.
○ La litis contestatio
: dare iudicium del pretore + accipere iudicium del
convenuto + dictare iudicium d
ell’attore. Invocazione dei testimoni era
superflua la formula era un documento scritto.
⇒
■ Atto istitutivo del giudizio, aveva effetti preclusivi l’azione non
⇒
poteva essere ripetuta . Il divieto riguardava la stessa e l’altra azione in
ordine allo stesso rapporto. Effetto conservativo la pretesa era
⇒
messa al sicuro qualunque evento successivo non l’avrebbe
pregiudicata.
○ L’indefensio
: atteggiamento passivo di non collaborazione da parte del
convenuto all’istituzione della lite ai fini della litis contestatio (accipere
⇒
iudicium), sanzioni più gravi nel caso delle azioni in personam.
Apud iudicem
: luogo dinanzi al giudice che avrebbe deciso la controversia, le parti
➢ d’accordo con il magistrato sceglievano il giudice , orga
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