OBBLIGAZIONI ( lettera D)
la bipartizione gaiana ed i suoi limiti:
già dopo un primo accenno alle obbligazioni come esempi di COSE INCRPORALI, all'interno del COMMENTARIO, Gaio aveva affermato che ad esse
NON erano applicabili i MODI IDONEI al trasferimento delle cose singole, corporali o incorporali, tant'è vero che se si fosse voluto raggiungere tale
obiettivo, bisognava procedere in 2 modi:
o un NUOVA PROMESSA: che liberava il DEBITORE nei confronti del CREDITORE, ma che al contempo faceva in modo che il primo fosse obbligato
verso un altro; ovvero si faceva riferimento alla NOVAZIONE SOGGETTIVA: il negozio giuridico che estingue l'obbligazione d'origine e ne crea al
contempo una nuova avente per soggetto passivo un nuovo obbligato
o il CONFERIMENTO DI UNA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE: da parte del CREDITORE ad un altro che avrebbe poi agito, in nome proprio, nei
confronti del debitore.
esaurita la trattazione di tutti i MODI DI ACQUISTO DELLE COSE, Gaio torna ad occuparsi delle OBBLIGAZIONI rimaste fuori dalla trattazione in parola;
così, come usualmente si accingeva a fare, inizia l'argomento con un'altra SUMMA DIVISIO riguardante la GENESI delle obbligazioni; ovvero le loro
FONTI.
tale classificazione, si sostanzia in una BIPARTIZIONE sulla quale si è molto discusso a causa di talune fonti che non potevano considerarsi nè come
DELITTO, nè come CONTRATTO. nelle RES COTTIDIANE infatti, alla bipartizione troviamo sostituita una TRIPARTIZIONE, per cui accanto ai contratti ed
ad delitti troviamo VARIE CAUSARUM FIGURAE che formano una CATEGORIA DI CARATTERE RESIDUALE , in cui vengono collocati tutti i casi che
non rientrano nelle prime 2 categorie.
tuttavia, poichè si ci doveva maggiormente attenere alla SUMMA DIVISIO IN DUAS SPECIES del manoscritto veronese di Gaio, perchè in quanto SUMMA
doveva per l'appunto essere la principale, si è ipotizzato che chi l'avesse per la prima volta formulata, trattandosi di una bipartizione era chiaro che non
conoscesse altre fonti al di fuori delle 2 indicate, e che quindi dovesse conseguentemente avere una nozione di contratto molto diversa dalla successiva
delineata nella TRIPARTIZIONE.
nella BIPARTIZIONE DI GAIO infatti, con le ISTITUZIONI PER CONTRATTO NON si intendeva un ACCORDO FRA LE PARTI come la comune
concezione che si ha oggi di contratto. questo punto essenziale infatti, deriva dal fatto che considerandon la classificazione operata dallo stesso gaio delle
OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DA CONTRATTO ( costituite da 4 genera) secondo cui esse potevano nascere:
re
verbis
litteris
consensu
è evidente che l'ACCORDO qualificava in maniera tipica solo UNO dei 4 generi, e quindi non era un elemento essenziale; in quanto se lo fosse stato, li
avrebbe caratterizzati tutti.
molti hanno discusso sulla curiosa caratteristica di Gaio di effettuare prima la divisione in DUAS SPECIES, e solo successivamente in GENERA. tuttavia,
pare che la prima, sia stata SOVRAPPOSTA IN UN SECONDO MOMENTO, una volta stabilito che il DELITTO era una FONTE DI OBBLIGAZIONE, a
quella che era l'unica classificazione conosciuta dai giuristi romani, che era per l'appunto quella che riguardava i GENERA.
gaio dopo aver trattato i vari modi in cui nascono le obbligazioni da contratto, tratta i modi in cui esse si estinguono, per passare poi, solo in un secondo
momento a quelle nascenti dal DELITTO, questo NON perchè il delitto sia nato dopo il contratto, ma perchè, tenendo presente il REGIME DELL'INIURIA
DELLE XII tavole, le conseguenze giuridiche del delitto NON furono generalmente rappresentate da un'OBBLIGAZIONE avente per oggetto il pagamento
di denaro a titolo di pena.
tuttavia le 12 tavole facevano riferimento nel caso di MEMBRUM REPTUM ( gravi lesioni corporee) alla LEGGE DEL TAGLIONE come strumento di
VENDETTA, la quale poteva essere evitata attraverso una COMPOSIZIONE FRA LE PARTI.
________________________________________________________________________________________
definizione di obbligatio:
nelle istituzioni di giustiniano, la trattazione non inizia con una cassificazione, ma con una DEFINIZIONE probabilmente già formulata da qualche giurista
classico ( probabilmente FIORENTINO)
l'obbligazione è definita come un "VINCOLO DI NATURA GIURIDICA PER IL QUALE SI E' TENUTI DI NECESSITA' A COMPIERE UNA CERTA
PRESTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUALCUNO"
altra importante definizione è quella invece che va a definire la SOSTANZA di un'obbligazione asserendo che:
"LA SOSTANZA DI UN'OBBLIGAZIONE NON CONSISTE NEL RENDERE QUALCOSA NOSTRO O NEL FARCI ACQUISTARE UNA SERVITU',MA NEL
VINCOLARE QUALCUNO NEI NOSTRI RIGUARDI A DARE , FARE, O PRESTARE QUALCOSA"
sembra infatti che il verbo latino OBLIGARE significasse originariamente un'altra cosa, ovvero "legare o vincolare", come è ci è suggerito da un negozio
solenne quale in NEXUM ( forma di garanzia, forse la più solenne che fosse prevista nell'ordinamento legale di Roma ed era stato codificato in forma
scritta nelle Leggi delle XII tavole, dove il debitore dava in garanzia se stesso al creditore, diventando assoggettato a
quest'ultimo.
________________________________________________________________________________________
concetto gaiano di contratto:
avendo asserito che per gaio, il contratto non è idetificabile con l'accordo, ovvero con un moderno negozio giuridico bilaterale, è necessario stabilire cosa
effettivamente la parola "CONTRACTUS" significasse per Gaio.
parlando dell istituzioni di Gaio si deve distinguere fra 2 concetti di contratto:
uno presupposto dalla SUMMA DIVISIO: prevede il concetto di CONTRACTUS in SENSO AMPIO, come qualsiasi atto lecito produttivo di obbligazione.
tuttavia Gaio illustrando le conseguenze di uno che ritenesse ERRONEAMENTE DEBITORE di un altro, mostra come effettivamente per porre in essere
un contratto occorresse una VOLONTA' DIRETTA A QUESTO SCOPO , quantomeno di una delle 2 parti. pertanto il contratto risulta per gaio NON essere
un accordo, in quanto di questo non v'è traccia, ma comunque qualcosa di più di un semplice ATTO LECITO.
uno che emerge dalla CRITICA CHE GAIO FA DELLA STESSA BIPARTIZIONE: che verrà risolta soltanto in un secondo momento con la
TRIPARTIZIONE DELLE RES COTTIDIANE.
________________________________________________________________________________________
fonti delle obbligazioni e contratto per giustiniano:
notevole importanza in tema di obbligazioni deve essere riconosciuta per il diritto moderno alla SISTEMAZIONE GIURIDICA dei romani, la quale ha
influenzato lo sviluppo dei secoli successivi con le ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO e non certo con quelle di Gaio il cui manoscritto è stato ritrovato solo nel
1816.
Nelle istituzioni di giustiniano si distinguono 4 "SPECIE" di obbligazioni, a seconda che esse nascano da:
contratto
da quasi contratto
da delitto
da quasi delitto
alla TRIPARTIZIONE DELLE RES COTTIDIANE si è ora sostituita una QUADRIPARTIZIONE. i compilatori del digesto tuttavia avevano già evidenziato
che nelle RES COTTIDIANE, pur parlandosi di obbligazioni che nascono da varie cause, le qualifiche di QUASI EX CONTRACTU e QUASI EX
MALEFICIO erano già state usate, pertanto si tratterebbe solo di un'ulteriore risistemazione operata avvalendosi di categorie già enucleate.
Quel che comunque parrebbe sicuro è che nelle Istituzioni di Giustiniano quando si parla di s'intende alludere, ormai "accordo", ossia ad un
contratto
incontro di volontà, anche se sarebbe vano cercarne una documentazione testuale.
Si è già visto come Gaio distinguesse fra obbligazioni che si contraevano re, verbis, litteris e consensu, dove, come pure si è notato, un solo tipo di
consensu,
obbligazioni riposava sull'accordo delle parti quelle appunto poste in essere mentre le altre nascevano come già anticipato — o dalla
consegna di una cosa (re); o dalla rinuncia di determinate parole (verbis) o da una particolare anno :azione scritta (litteris).
Con Giustiniano, invece, la res, i verba, le litterae non sono considerati più i fatti costitutivi da cui si origina giuridicamente l'obbligazione, ma solo
elementi perfezionatori della stessa .
tuttavia, nemmeno nel diritto giustinianeo si arriva ad affermare chequalsiasi produce un'obbligazione, ossia, sia un contratto ( es> contratti innominati) ,
infatti, al di fuori di tale accordo si hanno dei semplici PATTI a cui i romani non sono mai giunti ad affermare che da essi nasca una obligatio.
contratti reali:
contratti che si perfezionano cion la consegna reale della cosa contratti reali,
Cominciando dalle obbligazioni che si contraggono in o, come si usa dire,i deve essere ricordato che nelle istituzioni di gaio veniva
re
indicato solo il mutuo, mentre più tardi, nelle istituzioni di giustiniano risulta che i contratti reali sarebbero stati quattro, essendosi aggiunti al mutuo, il
commodato, il deposito e il pegno:
Il mutuo portava al passaggio in prorietà del mutuatario — gratuitamente! ;— di una certa quantità li cose fungibili di cui il mutuante diventava
'creditore', nel senso che null'altro avrebbe potuto aspettarsi in restituzione, se non l'equivalente delle stesse .
Nelle altre figure contrattuali, invece, la cosa che veniva in uso gratuito (commodato) o perché fosse sempre gratuitamente custodita (deposito), o perché
proprietà di chi
servisse a garantire un debito restava di l'aveva consegnata ed era essa stessa che, in un secondo tempo, andava restituita.
il mutuatario, infatti, contro cui era esperibile un'azione che diceasi essendo tenuto alla restituzione di un equivalente, rimaneva obbligato in
condictio
ogni caso, anche se la cosa data a mutuo fosse perita per caso fortuito (incendio, naufragio etc.).
la sua caratteristica di essere gratuito derivava dal fatto che l'obbligazione, nata in re, con il passaggio della cosa, aveva ad oggetto la restituzione
dell'equivalente, per cui non si sarebbe potuto pretendere in restituzione nulla più di quello che si era dato
Il commodatario,
invece, il quale doveva avere un comportamento molto vigile e attento nella conservazione della cosa; egli infatti era tenuto a quella
che Giustiniano chiama qui una exacta diligentia, ma corrisponde a quella che altrove viene definita exactissima. Gaio affermava che il commodatario, a
causa del vantaggio che gli derivava dal contratto, era tenuto a praestare custodiam ( cioè se la cosa gli veniva rubata doveva risarcire il danno)
Il depositario,
invece, che riceveva la cosa al fine proprio di custodirla ma senza ricevere per questo alcun compenso, rispondeva della mancata
restituzione solo se avesse fatto qualcosa di oggettivamente con l'intenzione di arrecare dolo e non soltanto per sua colpa, ovvero per incuria e
negligenza. ( sia al tempo di gaio sia a quello di Giustiniano).
creditore pignoratizio:
la questione della responsabiità per la mancata restituzione della cosa data in garanzia, a volta adempiuto il debito, è già
alquanto incerta per diritto classico non è risolta troppo chiaramente neppure da Giustiniano il quale parla di una EXACTA DILIGENTIA che avrebbe
escluso ogni responsabilità per il caso fortuito
________________________________________________________________________________________
pegno ed ipoteca:
a differenza del comodatario e del depositorio, il creditore pignoratizio NON era un semplice DETENTORE DELLA COSA, ma un POSSESSORE della
stessa; e come tale poteva godere della tutela pretoria nel caso in cui avesse perduto il possesso della cosa.
l'aspetto più rilevante è però il fatto che già dall'età classica, il creditore pignoratizio avrebbe avuto la possibilità di esercitare di esercitare la stessa ACTIO
SERVIANA esperibile contro qualsiasi possessore della res e spettante al CREDITORE IPOTECARIO, ovvero a colui che mediante un semplice accordo
avesse costituito a suo favore una garanzia su una cosa del debitore, che peraltro rimaneva presso di quello senza che gli fosse mai consegnata.
l'esperibilità di una tale azione pretoria permette così di affermare che il pegno, così come l'ipoteca avrebbe già in epoca classica costituito uno IUS IN RE
ALIENA , ovvero un DIRITTO REALE DI GARANZIA.
in caso di mancato pagamento del debito, il creditore pignoratizio si poteva rifare sull'oggetto dato in pegno o divenendone definitivamente proprietario o
soddisfacendosi sul ricavato della sua vendita; la prima opzione però con il tempo e con gli abusi che vennero su di essa posti in essere fu vietata da
Costantino.
________________________________________________________________________________________
contratti verbali: la stipulatio
le obbligazioni che si contraggono VERBIS sono delle obbligazioni che necessitano della pronuncia di determinate parole. nelle istituzioni di
gaio, si parlava anche di OTIS DICTIO e del GIURAMENTO DEL LIBERTO, ma nelle Istituzioni di Giustiniano unico caso di obligatio verbis è quello della
posta in essere con una domanda del futuro creditore (stipulante) e con una congruente risposta del futuro debitore (« Mi prometti di dare
stipulatio:
cento? » «Ti prometto») . per queste obbligazioni si usano parole tradizionali come (SPONDES?SPONDEO" ....." PROMITTIS?PROMITTO" ........... "
FIDEIUBES?FIDEIUBEO) tuttavia si può far uso anche di parole greche o addirittura libere, purchè ne risulti il concorde intendimento delle parti. questa
possibilità di allargare il campo delle parole era dovuta ad una evoluzione intesta ad estendere il contratto detto della SPONSIO, tipico dello IUS CIVILE e
quindi riservato ai soli romani, anche a rapporti tra romani e stranieri facendolo così divenire IUS GENTIUM.
nella stipulatio l'obbligazione nasce a carico soltanto del promittente e a favore dello stipulante
la
da cui nascevano due azioni, come nel mutuo, per la promessa di un certum e la discussa per
La stipulatio, condictio actio ex stipulatu
quella di un incertum poteva inoltre contenere un termine oppure una condizione. in merito a quest'ultima Giustiniano asserisce che essa riguardava un
evento passato o presente magari IGNOTO ai contraenti; e la stipulazione era effettivamente valida solo dal momento in cui tale evento si verificasse.
La stipulazione, poi, non avente ad oggetto la consegna di una cosa, poteva riguardare sìa un fare che un non fare, nei quali casi si usava inserirvi subito
la promessa di una somma a titolo di penale per l'ipotesi in cui non venisse fatto quello che era stato promesso.
la dottrina moderna in merito alla CONIZIONE ha asserito che quella dei romani è la CONDIZIONE SOSPENSIVA in contrapposizione a quella
RISOLUTIVA che mai avrebbero conosciuto.
________________________________________________________________________________________
obbligazioni solidali, alternative e generiche:
le obbligazioni solidali sono quelle in cui si verifica l'ipotesi dell'esistenza di 2 o più creditori ( STIPULANDI) o 2 o più debitori ( REI PROMITTENDI
-
Riassunto contabilità
-
Riassunto mercati finanziari
-
Riassunto esame Diritto privato: obbligazioni, prof. Rossi
-
Riassunto esame Diritto Civile: sulle obbligazioni, prof. Grassi