TRIPARTIZIONE DELLE RES COTTIDIANE.
________________________________________________________________________________________
fonti delle obbligazioni e contratto per giustiniano:
notevole importanza in tema di obbligazioni deve essere riconosciuta per il diritto moderno alla SISTEMAZIONE GIURIDICA dei romani, la quale ha
influenzato lo sviluppo dei secoli successivi con le ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO e non certo con quelle di Gaio il cui manoscritto è stato ritrovato solo nel
1816.
Nelle istituzioni di giustiniano si distinguono 4 "SPECIE" di obbligazioni, a seconda che esse nascano da:
contratto
da quasi contratto
da delitto
da quasi delitto
alla TRIPARTIZIONE DELLE RES COTTIDIANE si è ora sostituita una QUADRIPARTIZIONE. i compilatori del digesto tuttavia avevano già evidenziato
che nelle RES COTTIDIANE, pur parlandosi di obbligazioni che nascono da varie cause, le qualifiche di QUASI EX CONTRACTU e QUASI EX
MALEFICIO erano già state usate, pertanto si tratterebbe solo di un'ulteriore risistemazione operata avvalendosi di categorie già enucleate.
Quel che comunque parrebbe sicuro è che nelle Istituzioni di Giustiniano quando si parla di s'intende alludere, ormai "accordo", ossia ad un
contratto
incontro di volontà, anche se sarebbe vano cercarne una documentazione testuale.
Si è già visto come Gaio distinguesse fra obbligazioni che si contraevano re, verbis, litteris e consensu, dove, come pure si è notato, un solo tipo di
consensu,
obbligazioni riposava sull'accordo delle parti quelle appunto poste in essere mentre le altre nascevano come già anticipato — o dalla
consegna di una cosa (re); o dalla rinuncia di determinate parole (verbis) o da una particolare anno :azione scritta (litteris).
Con Giustiniano, invece, la res, i verba, le litterae non sono considerati più i fatti costitutivi da cui si origina giuridicamente l'obbligazione, ma solo
elementi perfezionatori della stessa .
tuttavia, nemmeno nel diritto giustinianeo si arriva ad affermare chequalsiasi produce un'obbligazione, ossia, sia un contratto ( es> contratti innominati) ,
infatti, al di fuori di tale accordo si hanno dei semplici PATTI a cui i romani non sono mai giunti ad affermare che da essi nasca una obligatio.
contratti reali:
contratti che si perfezionano cion la consegna reale della cosa contratti reali,
Cominciando dalle obbligazioni che si contraggono in o, come si usa dire,i deve essere ricordato che nelle istituzioni di gaio veniva
re
indicato solo il mutuo, mentre più tardi, nelle istituzioni di giustiniano risulta che i contratti reali sarebbero stati quattro, essendosi aggiunti al mutuo, il
commodato, il deposito e il pegno:
Il mutuo portava al passaggio in prorietà del mutuatario — gratuitamente! ;— di una certa quantità li cose fungibili di cui il mutuante diventava
'creditore', nel senso che null'altro avrebbe potuto aspettarsi in restituzione, se non l'equivalente delle stesse .
Nelle altre figure contrattuali, invece, la cosa che veniva in uso gratuito (commodato) o perché fosse sempre gratuitamente custodita (deposito), o perché
proprietà di chi
servisse a garantire un debito restava di l'aveva consegnata ed era essa stessa che, in un secondo tempo, andava restituita.
il mutuatario, infatti, contro cui era esperibile un'azione che diceasi essendo tenuto alla restituzione di un equivalente, rimaneva obbligato in
condictio
ogni caso, anche se la cosa data a mutuo fosse perita per caso fortuito (incendio, naufragio etc.).
la sua caratteristica di essere gratuito derivava dal fatto che l'obbligazione, nata in re, con il passaggio della cosa, aveva ad oggetto la restituzione
dell'equivalente, per cui non si sarebbe potuto pretendere in restituzione nulla più di quello che si era dato
Il commodatario,
invece, il quale doveva avere un comportamento molto vigile e attento nella conservazione della cosa; egli infatti era tenuto a quella
che Giustiniano chiama qui una exacta diligentia, ma corrisponde a quella che altrove viene definita exactissima. Gaio affermava che il commodatario, a
causa del vantaggio che gli derivava dal contratto, era tenuto a praestare custodiam ( cioè se la cosa gli veniva rubata doveva risarcire il danno)
Il depositario,
invece, che riceveva la cosa al fine proprio di custodirla ma senza ricevere per questo alcun compenso, rispondeva della mancata
restituzione solo se avesse fatto qualcosa di oggettivamente con l'intenzione di arrecare dolo e non soltanto per sua colpa, ovvero per incuria e
negligenza. ( sia al tempo di gaio sia a quello di Giustiniano).
creditore pignoratizio:
la questione della responsabiità per la mancata restituzione della cosa data in garanzia, a volta adempiuto il debito, è già
alquanto incerta per diritto classico non è risolta troppo chiaramente neppure da Giustiniano il quale parla di una EXACTA DILIGENTIA che avrebbe
escluso ogni responsabilità per il caso fortuito
________________________________________________________________________________________
pegno ed ipoteca:
a differenza del comodatario e del depositorio, il creditore pignoratizio NON era un semplice DETENTORE DELLA COSA, ma un POSSESSORE della
stessa; e come tale poteva godere della tutela pretoria nel caso in cui avesse perduto il possesso della cosa.
l'aspetto più rilevante è però il fatto che già dall'età classica, il creditore pignoratizio avrebbe avuto la possibilità di esercitare di esercitare la stessa ACTIO
SERVIANA esperibile contro qualsiasi possessore della res e spettante al CREDITORE IPOTECARIO, ovvero a colui che mediante un semplice accordo
avesse costituito a suo favore una garanzia su una cosa del debitore, che peraltro rimaneva presso di quello senza che gli fosse mai consegnata.
l'esperibilità di una tale azione pretoria permette così di affermare che il pegno, così come l'ipoteca avrebbe già in epoca classica costituito uno IUS IN RE
ALIENA , ovvero un DIRITTO REALE DI GARANZIA.
in caso di mancato pagamento del debito, il creditore pignoratizio si poteva rifare sull'oggetto dato in pegno o divenendone definitivamente proprietario o
soddisfacendosi sul ricavato della sua vendita; la prima opzione però con il tempo e con gli abusi che vennero su di essa posti in essere fu vietata da
Costantino.
________________________________________________________________________________________
contratti verbali: la stipulatio
le obbligazioni che si contraggono VERBIS sono delle obbligazioni che necessitano della pronuncia di determinate parole. nelle istituzioni di
gaio, si parlava anche di OTIS DICTIO e del GIURAMENTO DEL LIBERTO, ma nelle Istituzioni di Giustiniano unico caso di obligatio verbis è quello della
posta in essere con una domanda del futuro creditore (stipulante) e con una congruente risposta del futuro debitore (« Mi prometti di dare
stipulatio:
cento? » «Ti prometto») . per queste obbligazioni si usano parole tradizionali come (SPONDES?SPONDEO" ....." PROMITTIS?PROMITTO" ........... "
FIDEIUBES?FIDEIUBEO) tuttavia si può far uso anche di parole greche o addirittura libere, purchè ne risulti il concorde intendimento delle parti. questa
possibilità di allargare il campo delle parole era dovuta ad una evoluzione intesta ad estendere il contratto detto della SPONSIO, tipico dello IUS CIVILE e
quindi riservato ai soli romani, anche a rapporti tra romani e stranieri facendolo così divenire IUS GENTIUM.
nella stipulatio l'obbligazione nasce a carico soltanto del promittente e a favore dello stipulante
la
da cui nascevano due azioni, come nel mutuo, per la promessa di un certum e la discussa per
La stipulatio, condictio actio ex stipulatu
quella di un incertum poteva inoltre contenere un termine oppure una condizione. in merito a quest'ultima Giustiniano asserisce che essa riguardava un
evento passato o presente magari IGNOTO ai contraenti; e la stipulazione era effettivamente valida solo dal momento in cui tale evento si verificasse.
La stipulazione, poi, non avente ad oggetto la consegna di una cosa, poteva riguardare sìa un fare che un non fare, nei quali casi si usava inserirvi subito
la promessa di una somma a titolo di penale per l'ipotesi in cui non venisse fatto quello che era stato promesso.
la dottrina moderna in merito alla CONIZIONE ha asserito che quella dei romani è la CONDIZIONE SOSPENSIVA in contrapposizione a quella
RISOLUTIVA che mai avrebbero conosciuto.
________________________________________________________________________________________
obbligazioni solidali, alternative e generiche:
le obbligazioni solidali sono quelle in cui si verifica l'ipotesi dell'esistenza di 2 o più creditori ( STIPULANDI) o 2 o più debitori ( REI PROMITTENDI).
nell'ambito delle obbligazioni solidali distinguiamo:
SOLIDARIETA' ATTIVA: quando a ciascuno degli stipulandi era dovuto l'intero
SOLIDARIETA' PASSIVA: ciascuno dei promittendi doveva l'intero.
poichè prò nonostante vi fosse una pluralità di soggetti l'obbligazione era una, bastava che uno solo dei creditori ricevesse ciò che era dovuto, o che uno
solo dei debitori pagasse, affinchè si potesse affermare che l'obbligazione fosse estinta anche nei confronti di tutti gli altri.
________________________________________________________________________________________
Gaio menziona altri tipi di stipulazione:
obbligazioni alternative: sono quelle in cui è stabilito un gruppo di singoli oggetti, ciascuno determinato, tra cui scegliere. La scelta che in
entrambe le specie occorre fare compete di regola al debitore, ma può anche spettare al creditore o ad un terzo, ove ciò sia espressamente pattuito
obbligazioni generiche: generiche sono quelle in cui l'oggetto è indeterminato solamente nel genere o in una categoria di oggetti (un quintale di
grano, un cavallo).
L'essenza della disciplina delle obbligazioni generiche e alternative sta nel diverso esito del deterioramento o della perdita dell'oggetto da prestare:
1) per le obbligazioni generiche, la responsabilità resta a carico dell'inadempiente debitore;
2) nelle obbligazioni alternative, qualora perissero tutti gli oggetti tra cui compete la scelta, la responsabilità restava a carico di chi doveva compiere la
scelta, ma costui poteva liberarsi pagando il prezzo dell'oggetto perito oppure soggiacere alla actio doli intentata dalla controparte.
________________________________________________________________________________________
stipulazione dei servi:
stipulazioni poste in essere dai servi, nel senso che erano essi a ricevere la promessa. Il padre di famiglia non solo poteva acquistare le cose, ossia la
titolare
proprietà o il possesso tramite i propri sottoposti, ma, come s
-
Riassunto contabilità
-
Riassunto mercati finanziari
-
Riassunto esame Diritto Civile: sulle obbligazioni, prof. Grassi
-
Riassunto esame Diritto privato: obbligazioni, prof. Rossi