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EXCEPTIONES:
E veniamo finalmente all'exceptio, un mezzo di difesa tipico del processo formulare che, serviva ad evitare una condanna, la quale, pur fondata sullo
avesse rappresentato nel caso concreto una iniquità. in merito a ciò, Gaio propone alcuni esempio come la:
ius civile,
EXCEPTIO DOLI: a chi avesse promesso, mediante stipulatio di restituire una somma che gli doveva essere prestat, ma che non gli era stata data
EXCEPTIO PACTI CONVENTI: opponibile da chi si fosse accordato con il proprio creditore mediante un semplice patto privo di per sè di effetti obbligatori
per lo IUS CIVILE, nel senso che non sarebbe stato obbligato all'adempimento di un debito preesistente.
tali eccezioni, non trovavano applicazione solo nel caso di azioni in personam, ma anche nel caso di azioni in rem.
Da un punto di vista tecnico, comunque, era una parte della formula che non mira ad ottenere una dichiarazione di inefficacia, nè la
l'exceptio
condanna ad un risarcimento del danno, ma l'estinzione o la reiezione della pretesa altrui in quanto manifestazione DOLOSA dell'esercizio di un diritto su
cui la pretesa si fonda.
in altre parole la condanna sarebbe stata possibile solo se fosse stato provato quanto sostenuto dall'attore,e al tepo stesso non fosse vero quanto invece
fatto presente dal convenuto mediante l'EXCEPTIO.
anche il tema di exceptio non potevano mancare le classificazioni e le distinzioni. la prima che potremmo ritenere significativa e quella tra:
ECCEZIONI EDITTALI: quelle previste già nell'editto
ECCEZIONI DECRETALI: accordate di volta in volta dal pretore a seguito di un esame e di una valutazione discrezionale delle circostanze, o come
direbbe Gaio CAUSA COGNITA.
un'altra distinzione,
Tornando alle eccezioni, su cui Gaio si diffonde più ampiamente, è quella fra eccezioni :
perentorie (peremptoriae): perpetue e non potevano mai essere evitate, come ad esempio e, una volta
l'exceptio doli e l'exceptio pacti,
proposte, conducevano non solo a fare assolvere il convenuto, ma a togliere per sempre all'attore la possibilità di agire (per effetto, s'intende, dell litis
contestatio). in questo caso se il convenuto ometteva per errore di far valere l'eccezione perentoria,avrebbe potuto ottenere dal pretore una IN INTEGRUM
RESTITUTIO, cosa che invece non sepre poteva avvenire per le eccezioni dilatorie.
invece, erano quelle che, ad es., valevano solo per un certo tempo (come la medesima exceptio pacti conventi, qualora si fosse
dilatorie (dilatoriae):
convenuto di non richiedere il debito solo per un determinato periodo), per cui l'attore, al quale fossero opposte, era costretto a differire la causa al
momento in cui non avrebbero potuto più farsi valere (in caso contrario, infatti, come Gaio si affretta a soggiungere, anche le eccezioni dilatorie
avrebbero prodotto gli stessi effetti delle .
perentorie)
Alla exceptio concessa al convenuto, qualora anch'essa conducesse eventualmente ad una conseguenza iniqua, poteva nondimeno essere opposta una
replica da parte dell'attore, alla quale, di nuovo, il convenuto poteva opporre, se del caso, una cui potèva seguire a sua volta, una
duplicatio,
e così via di seguito .
triplicaito
in epoca classica le clausole riservate solo all'attore erano le PRAESCRIPTIONES con l'esposizione delle quali Gaio conclude il discorso relativo al
processo formulare. esse erano parti della formula, in quanto già dal nome si deduce che erano clausole scritte in testa alla formula stessa. lo scopo di
esse era quello di CIRCOSCRIVERE LA PORTATA DELL'AZIONE, DELIMITANDO QUINDI l'OGGETTO DELLA LITIS CONTESTATIO AL FINE DI NON
FAR RICADERE SU DI ESSO GLI EFFETTI ESTINTIVI O PRECLUSIVI DELLA STESSA.
la PRAESCRIPTIO in alcuni casi poteva anche essere situata all'interno della DEMONSTRATIO per non dire che a volte la sostituiva anche come appare
nell'ACTIO INCERTI EX STIPULATU
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