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III PARTE: AZIONI

il processo in gaio ed in Giustiniano:

per quanto riguarda le azioni (actiones), ossia il processo, pè necessario dover parlare di quella che è la parte più caratteristica del processo Romano,

ormai trasformatosi profondamente al tempo di Giustinaino, e di cui le istituzioni di gaio avvenuteci fuori compilazione, rappresentano per l'appunto la fonte

più preziosa.

pur continuando infatti a sfruttare largamente il testo gaiano, Giustinaino lo interpreta sotto una luce diversa, essendosi profondamente modificato il

sistema processuale per la scomparsa del processo formulare, tipico dell'età classica( abolito legislativamente nel 342 d.c) e per il passaggio alla

procedura giudizialestraordinario ( cogntio extra ordinem) caratterizzato nell'epoca giustinianea dallo scambio tra le parti di documenti di convocazione e

di risposta secondo una procedura cosiddetta PER LIBELLOS

nelle istituzioni di Giustiniano inoltre, sono omessi i vari paragrafi in cui gaio illustrava le PARTI DELLA FORMULA e soprattutto in cui rendeva noto il

RESOCONTO del tipo di processo più antico ( ovvero le legis actiones) di cui aveva preso il posto un processo più moderno, ovvero quello formulare.

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il sistema antico delle legis actiones: legis actiones.

Gaio ci parla del tipo di processo più antico il egli aveva parlato piuttosto incidentalmente a tale antica procedura, solo per spiegare meglio

l'esistenza, ancora al suo tempo, di certe formule processuali, ( formule ficticiae) contenenti la finzione di una legis actio.

Esse erano state introdotte dalle leggi, quando non esistevano ancora gli editti dei pretori. La dottrina moderna rtiene,in linea di massima, di poter prestare

fede a Gaio,supponendo, che la denominazione di non risalisse verosimilmente al tempo in cui questo era stato l'unico sistema di

legis actiones

processo( come si potrebbe desumere da Gaio), ma che essa si sia sviluppata solo in seguito, quando, accanto a questo sistema, ce ne fu un altro, delle

azioni formulari, in contrapposizione al quale si sarebbero chiamate appunto le actiones antiche .

legis actiones

cinque modi

Esistevano, ad ogni modo, di procedere con tali azioni:

­ per sacramentum attraverso la richiesta di un giudice o di un arbitro)

­ per iudicis arbitrive postulationem(ossia

­ per condictionem

­ per manus iniectionem

(ossia mediante il prelievo di una cosa come pegno)

­ perpignoris capionem

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sacramentum:

Il primo modo di agire rappresenta la prima forma di processo risalendo con ogni probabilità più indietro delle stesse XII Tavole, era caratterizzato dalla

scommessa di una somma di denaro (summa che una delle due parti in lite, quella rimasta soccombente,. avrebbe dovuto pagare

sacacramenti),

all’erario pubblico.

Si afferma che proprio da questo versamento (o da un deposito preventivo) (dato che l'aerariumm era conservato nel tempio di Saturno),

in sacrum

sarebbe appunto derivata la parolasa cramentum.

questo adattamento della parola sacramentum ad indicare la scommessa di una somma di danaro, e la stessa spiegazione terminologica degli autori

antichi,devono considerarsi con ogni probabilità frutto di una trasformazione successiva, nel senso che il sacramentum altro non era che ,originariamente,

un GIURAMENTO, con il quale si cercava appunto di risolvere la lite.

Gaio insegna che la SUMMA SACRAMENTI sarebbe stata fissata dalle 12 tavole in 50 o 500 assi, a seconda che la cosa controversa fosse minore o

maggiore di 1000 assi, mentre quando si discuteva intorno alla libertà di una persona,data la necessità che intervenisse un terzo nel processo che

sostenesse le ragioni di colui che altri voleva fosse fatto schiavo,si era stabilito che il sacramentum fosse sempre di 50 assiper un manifesto principio di

favore. due tipi diversi,

Quanto alla procedura ditale che, come è detto chiaramente sempre da Gaio, si distingueva in a seconda che si agisse:

legis actio,

a) in rem

b) in personam

purtroppo noi non possiamo conoscere, a causa di una lacuna nel manoscritto veronese, la descrizione che il nostro autore ne faceva anzitutto in

relazione al secondo tipo. azione in persona;

Alla luce di quello che è il concetto stesso di è un azione diretta contro un soggetto di cui si affermasse che era obbligato nei nostri

confronti da contratto o da delitto a dare o fare qualcosa, e tenendo conto anche di alcuni scarsi elementi che ci provengono da altre fonti, si può

presumere che, ad ogni modo, nella si susseguissero, alla presenza del magistrato, alcune solenni

legis actio sacramenti in personam, convenuto,

dichiarazioni da parte dell'attore, che affermava l'esistenza di una obbligazione a carico del e da parte del convenuto stesso che la negava,

alla scommessa.

per arrivare poi, anche se non sappiamo bene come,

Dopodiché le parti stesse, trascorsi 30 giorni, e ciò secondo una lex Pinaria ritornavano dal magistrato per l'assegnazione del giudice, ossia del privato,

presso il quale (apud si sarebbe svolta la seconda fase del processo, previa una sintetica esposizione di quanto si era già fatto davanti al

iudicem)

magistrato, e cioè in iure .

Quanto invece alla ne possediamo la descrizione gaiana, almeno per una buona parte. Da essa appare che, se si

legis actio sacramenti in rem,

cosa mobile,

trattava di una questa veniva portata nel tribunale del pretore e qui le parti si comportavano entrambe nello stesso modo, non esistendo,

come appare subito evidente, una posizione differenziata fra le stesse, come quella che ci sarà, in seguito, fra chi rivendica la cosa e chi, essendone

possessore, ricopre il ruolo di convenuto.

afferrava infatti la cosa

Ciascuno dei due litiganti e, toccandola simbolicamente con unaverghetta, affermava solennemente che essa gli apparteneva in

conformità al diritto (dando luogo a quella che si chiama vindicatio). Dopo che entrambe le parti — prima l'una e poi l'altra —avevano fatto questa solenne

pretore—

affermazione,il e il dato è molto significativo, rappresentando simbolicamente l'intervento dello Stato a dirimere le controversie fra privati —

imponeva ad esse di lasciare la cosa controversa {«Mittite ambo hominem»).Si aveva, quindi, un nuovo scambio di battute solenni in cui, riprendendo

l'iniziativa, quello che aveva rivendicato per primo chiedeva all'altro di giustificare la sua affermazione e, ottenutane una risposta, perentoria, in cui si

ribadiva la liceità del comportamento tenuto («ius feci sicut vindic­tarn imposui»), lo sfidava al sfida raccolta e immediatamente

sacramentum,

rilanciata dall'altro.

Poi, però, sappiamo solo — dato quel ci che si legge in Gaio — che il pretore affidava momentaneamente l a cosa ad uno dei contendenti. A quale doveva

fornire dei garanti (praedes litis et vindiciarum), circa la restituzione della medesima e dei frutti prodotti nel frattempo, per il caso, evidentemente di sua

soccombenza, mentre entrambe le parti dovevano dare anche altri garanti, per quanto riguardava il pagamento della summa sacramenti.

Ciò che preme aggiungere è che, come appare, anche in questo caso, dagli spunti offerti da un'altra fonte, il processo nella sua seconda fase apud

si sarebbe concluso con una pronuncia, con la quale si dichiarava solo quale sàcramentum fosse (ossia con­forme al diritto) e quale

iudicem, iustum

risolvendo così, in maniera implicita e indiretta, il conflitto che aveva portato alla scommessa .

iniustum,

iudicis arbitrive postulatio: richiesta di un giudice arbitro),

A questa cui nome allude alla (o di un si ricorreva quando lo avesse stabilito la legge, ciò che avrebbero

legis actio,il STIPULATIO,

fatto quella delle per i crediti nascenti da oltreché per

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariannatosoni95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pietrini Stefania.
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