III parte: Azioni nel processo di Gaio e Giustiniano
Per quanto riguarda le azioni (actiones), ossia il processo, è necessario dover parlare di quella che è la parte più caratteristica del processo romano, ormai trasformatosi profondamente al tempo di Giustiniano, e di cui le istituzioni di Gaio avvenuteci fuori compilazione, rappresentano per l'appunto la fonte più preziosa.
Pur continuando infatti a sfruttare largamente il testo gaiano, Giustiniano lo interpreta sotto una luce diversa, essendosi profondamente modificato il sistema processuale per la scomparsa del processo formulare, tipico dell'età classica (abolito legislativamente nel 342 d.C.) e per il passaggio alla procedura giudiziale straordinario (cogntio extra ordinem) caratterizzato nell'epoca giustinianea dallo scambio tra le parti di documenti di convocazione e di risposta secondo una procedura cosiddetta per libellos.
Nelle istituzioni di Giustiniano inoltre sono omessi i vari paragrafi in cui Gaio illustrava le parti della formula e soprattutto in cui rendeva noto il resoconto del tipo di processo più antico (ovvero le legis actiones) di cui aveva preso il posto un processo più moderno, ovvero quello formulare.
Il sistema antico delle legis actiones
Gaio ci parla del tipo di processo più antico il egli aveva parlato piuttosto incidentalmente a tale antica procedura, solo per spiegare meglio l'esistenza, ancora al suo tempo, di certe formule processuali, (formule ficticiae) contenenti la finzione di una legis actio. Esse erano state introdotte dalle leggi, quando non esistevano ancora gli editti dei pretori.
La dottrina moderna ritiene, in linea di massima, di poter prestare fede a Gaio, supponendo, che la denominazione di non risalisse verosimilmente al tempo in cui questo era stato l'unico sistema di legis actiones processo (come si potrebbe desumere da Gaio), ma che essa si sia sviluppata solo in seguito, quando, accanto a questo sistema, ce ne fu un altro, delle azioni formulari, in contrapposizione al quale si sarebbero chiamate appunto le actiones antiche.
Legis actiones: cinque modi
- Per sacramentum (attraverso la richiesta di un giudice o di un arbitro)
- Per iudicis arbitrive postulationem
- Per condictionem
- Per manus iniectionem (ossia mediante il prelievo di una cosa come pegno)
- Per pignoris capionem
Sacramentum
Il primo modo di agire rappresenta la prima forma di processo risalendo con ogni probabilità più indietro delle stesse XII Tavole, era caratterizzato dalla scommessa di una somma di denaro (somma che una delle due parti in lite, quella rimasta soccombente, avrebbe dovuto pagare sacacramenti), all’erario pubblico. Si afferma che proprio da questo versamento (o da un deposito preventivo) (dato che l'aerarium era conservato nel tempio di Saturno), in sacrum sarebbe appunto derivata la parola sacramentum.
Questo adattamento della parola sacramentum ad indicare la scommessa di una somma di denaro, e la stessa spiegazione terminologica degli autori antichi, devono considerarsi con ogni probabilità frutto di una trasformazione successiva, nel senso che il sacramentum altro non era che, originariamente, un giuramento, con il quale si cercava appunto di risolvere la lite.
Gaio insegna che la summa sacramenti sarebbe stata fissata dalle 12 Tavole in 50 o 500 assi, a seconda che la cosa controversa fosse minore o maggiore di 1.000 assi, mentre quando si discuteva intorno alla libertà di una persona, data la necessità che intervenisse un terzo nel processo che sostenesse le ragioni di colui che altri voleva fosse fatto schiavo, si era stabilito che il sacramentum fosse sempre di 50 assi per un manifesto principio di favore.
Quanto alla procedura di tale legis actio, si distingueva in due tipi diversi, a seconda che si agisse: a) in rem b) in personam. Purtroppo noi non possiamo conoscere, a causa di una lacuna nel manoscritto veronese, la descrizione che il nostro autore ne faceva anzitutto in relazione al secondo tipo.
Alla luce di quello che è il concetto stesso di azione in persona; è un'azione diretta contro un soggetto di cui si affermasse che era obbligato nei nostri confronti da contratto o da delitto a dare o fare qualcosa, e tenendo conto anche di alcuni scarsi elementi che ci provengono da altre fonti, si può presumere che, ad ogni modo, nella legis actio sacramenti in personam, si susseguissero, alla presenza del magistrato, alcune solenni dichiarazioni da parte dell'attore, che affermava l'esistenza di una obbligazione a carico del convenuto, e da parte del convenuto stesso che la negava, per arrivare poi, anche se non sappiamo bene come, alla scommessa.
Dopodiché le parti stesse, trascorsi 30 giorni, e ciò secondo una lex Pinaria, ritornavano dal magistrato per l'assegnazione del giudice, ossia del privato, presso il quale (apud iudicem) si sarebbe svolta la seconda fase del processo, previa una sintetica esposizione di quanto si era già fatto davanti al magistrato, e cioè in iure.
Quanto invece alla legis actio sacramenti in rem, ne possediamo la descrizione gaiana, almeno per una buona parte. Da essa appare che, se si trattava di una cosa mobile, questa veniva portata nel tribunale del pretore e qui le parti si comportavano entrambe nello stesso modo, non esistendo, come appare subito evidente, una posizione differenziata fra le stesse, come quella che ci sarà, in seguito, fra chi rivendica la cosa e chi, essendone possessore, ricopre il ruolo di convenuto.
Ciascuno dei due litiganti afferrava infatti la cosa e, toccandola simbolicamente con una vergetta, affermava solennemente che essa gli apparteneva in conformità al diritto (dando luogo a quella che si chiama vindicatio). Dopo che entrambe le parti — prima l'una e poi l'altra — avevano fatto questa solenne affermazione, il pretore — e il dato è molto significativo, rappresentando simbolicamente l'intervento dello Stato a dirimere le controversie fra privati — imponeva ad esse di lasciare la cosa controversa («Mittite ambo hominem»).
Si aveva, quindi, un nuovo scambio di battute solenni in cui, riprendendo l'iniziativa, quello che aveva rivendicato per primo chiedeva all'altro di giustificare la sua affermazione e, ottenutane una risposta, perentoria, in cui si ribadiva la liceità del comportamento tenuto («ius feci sicut vindictarn imposui»»), lo sfidava al sacramentum, sfida raccolta e immediatamente rilanciata dall'altro.
Poi, però, sappiamo solo — dato ciò che si legge in Gaio — che il pretore affidava momentaneamente la cosa ad uno dei contendenti. A quale doveva fornire dei garanti (praedes litis et vindiciarum), circa la restituzione della medesima e dei frutti prodotti nel frattempo, per il caso, evidentemente di sua soccombenza, mentre entrambe le parti dovevano dare anche altri garanti, per quanto riguardava il pagamento della summa sacramenti.
Ciò che preme aggiungere è che, come appare, anche in questo caso, dagli spunti offerti da un'altra fonte, il processo nella sua seconda fase apud iudicem si sarebbe concluso con una pronuncia, con la quale si dichiarava solo quale iustum sacramentum fosse (ossia conforme al diritto) e quale iniustum, risolvendo così, in maniera implicita e indiretta, il conflitto che aveva portato alla scommessa.
Iudicis arbitrive postulatio
A questa legis actio, il cui nome allude alla richiesta di un giudice (o di un arbitro), si ricorreva quando lo avesse stabilito la legge, ciò che avrebbe fatto quella delle stipulatio, per i crediti nascenti da oltreché per...
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