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Capacità di stare in giudizio

Non tutti hanno la capacità di stare in giudizio, ovvero potrebbero averla ma decidono di delegare ad altri questa facoltà. Dobbiamo entrare quindi nell'istituto della rappresentanza che può essere legale o volontaria.

La rappresentanza legale riguarda coloro che non hanno capacità processuale, quindi non hanno la capacità di agire in processo normalmente. Questi soggetti includono il minore, il fallito e gli enti che per definizione devono essere rappresentati da un soggetto persona fisica che agisce in nome e per conto dell'ente.

In presenza di questi soggetti, la capacità di agire nel processo non sarà esercitata direttamente da loro, ma si avvarranno dei rappresentanti legali. Per il minore, il rappresentante legale è il genitore; per il fallito, il curatore; e per l'ente, il classico rappresentante legale.

Particolare attenzione va posta al curatore che rappresenta in tutto e per tutto il soggetto fallito e questo dovrebbe escludere per il fallito.

Una qualsiasi possibilità di azione in giudizio di fronte anche alle commissioni tributarie. Però anche se in linea di principio il fallito perde la capacità di agire in giudizio e quella di impugnare gli atti dell'AF, nel caso in cui il curatore rimane inerte difronte al provvedimento e la mancata impugnazione del curatore, può provocare degli effetti al fallito allora è il fallito stesso che può agire. La rappresentanza volontaria si collega alla possibilità che un qualsiasi soggetto persona fisica nel pieno delle proprie facoltà e dotato in linea di principio della capacità di agire dal punto di vista processuale decida di delegare ad un privato il compito non di rappresentarlo in senso tecnico nel processo ma assumere la sua capacità processuale nell'eventualità che ci siano dei procedimenti. Può essere: - generale e astratta; - una rappresentanza mirata su un singolo procedimento con una

delega finalizzata a farsi rappresentare in quel giudizio e solo per quel giudizio. Questo capita soprattutto quando si tratta di soggetti che si trovano all'estero che non possono essere presenti nel momento in cui gli atti devono essere sottoscritti. La delega è un atto giuridico che ha una grande rilevanza perché il rappresentante agisce in tutto e per tutto in nome e per conto del rappresentato quindi assume il ruolo di decidere se proseguire nell'azione, se conciliare, se accettare una proposta da parte dell'amministrazione. Diventa un alter ego a tutti gli effetti. Deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata a meno che non si tratti di un familiare o di un affine entro il 4° grado perché in questo caso è sufficiente una scrittura privata non autenticata. Dal lato dell'ente: normalmente l'ente è rappresentato in giudizio dal proprio funzionario con funzione dirigenziale o dall'organo.

territoriale sovraordinato. (per covid oggi sono rappresentati da funzionari).

PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTIÈ un tema che riguarda la possibilità che il processo tributario non si svolga in una lite che tradizionalmente si immagina tra due parti (contribuente e agenzia delle entrate), ma questa platea di soggetti, tutti parti del processo, si allarga ad altre figure.

Il tema del processo con pluralità di parti nasce nel processo civile ed è frutto ed espressione di due diversi obiettivi:

  1. il tema dell’economia processuale: se una controversia può in qualche modo essere definita per più soggetti mettendo in moto una sola macchina processuale è bene che questo avvenga. Un’economia dei giudizi legata all’opportunità che non si sprechi denaro pubblico per svolgere più processi di quanti in realtà ne servirebbero.
  2. situazioni giuridiche collegate o connesse tra loro o che hanno comunanza, se si

Trattamento congiunto delle cause unite

Le decisioni dei tribunali possono essere non sempre omogenee e coerenti, il che può portare le parti coinvolte a cercare più giudizi possibili nel limite previsto dall'ordinamento per ottenere il risultato che originariamente non si è ottenuto, mentre qualcun altro in una situazione simile ha ottenuto ciò che desiderava.

Quindi, trattare congiuntamente cause unite da qualche ragione di tipo sostanziale è sempre opportuno, perché riduce le spese dei processi e offre una maggiore certezza nel diritto, definendo una volta per tutte e in modo unitario ed omogeneo una stessa situazione giuridica soggettiva.

Tradizionalmente, questo fenomeno passa attraverso due istituti:

Litisconsorzio

Il litisconsorzio può essere necessario o facoltativo.

Intervento

L'intervento può essere di 3 tipi:

  1. Ad escludendum
  2. Adesivo autonomo
  3. Adesivo dipendente o ad adiuvandum

Poiché vi è una pluralità di soggetti, bisogna tener conto di due principi fondamentali che

sono: - Solidarietà: si ha un'obbligazione solidale tutte le volte in cui l'amministrazione può rivolgersi ad un soggetto per ottenere soddisfazione e il pagamento di quel soggetto libererà dall'obbligo tutti gli altri contribuenti coinvolti nella medesima obbligazione tributaria. La quale si suddivide in:

- Solidarietà paritaria: il presupposto che sorge lo fa contestualmente tra più soggetti. È l'anno (che è il presupposto dell'imposta) che va a realizzarsi in modo congiunto nei confronti di più soggetti. Sono tutti obbligati solidamente purché sia stato notificato correttamente.

- Solidarietà dipendente: siamo di fronte ai classici esempi di garanzie del credito tributario. Ci sono soggetti estranei rispetto al presupposto di imposta poiché l'AF vuole aumentare la responsabilità di soggetti che si trovano in una determinata situazione come notaio o doganiere.

investendoli di una solidarietà dipendente. Nell'uno e nell'altro caso esiste la possibilità di rivalsa; in quella paritaria avremo solo per la quota parte non dovuta dal coobbligato solidale escusso dall'amministrazione, in quella dipendente il diritto di rivalsa è pieno. Il primo fenomeno sostanziale che ha portato il legislatore a riflettere è la solidarietà. - Trasparenza: È il tema descritto nel principio disciplinato all'art 5 del TUIR come soluzione obbligata nella tassazione delle società di persone che non hanno una soggettività passiva né ai fini irpef né ai fini ires, ma ai fini irpef determinano il reddito imputato, per trasparenza a fine esercizio e in base alla quota di partecipazione in capo ai soci. Il creare legami finisce per essere per l'amministrazione una garanzia e quando non lo è, è un effetto riflesso di una situazione giuridica che nasce già per.sé complessa e articolata. Questo fenomeno deve entrare anche nel processo ed entra attraverso gli istituti di cui abbiamo parlato e attraverso delle figure professionali difficili da adattare al processo tributario. LITISCONSORZIO Due tipi: Litisconsorzio necessario: siamo in presenza di questo istituto quando per la legge processuale una lite deve essere necessariamente avviata con la partecipazione di più soggetti. Le parti devono considerarsi litisconsorti necessari. Tutte le parti sono necessarie alla lite. È così importante che le parti siano necessarie alla lite che nel processo civile la conseguenza della mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al processo fa sì che la sentenza che si ottiene da coloro che hanno avviato la lite sia una sentenza inutiliter data, cioè resa inutilmente. Nel processo tributario il problema è il processo di impugnazione. Però quando ci sono situazioni sostanziali complesse dal

punto di vista soggettivo e ancorate ad unica situazionesostanziale si vuole che il processo avvenga congiuntamente e nei limiti di coloro che hanno avuto il provvedimento sifa in modo che questi agiscano in un unico processo come litisconsorti necessari.

Nel caso in cui non agiscano tutti insieme il giudice potrebbe imporre la chiamata in causa della parte che non hafatto la propria azione prevedendo l'intervento coatto a opera del giudice (obbliga la parte che ha ricevuto l'atto a farparte del giudizio).

Litisconsorzio facoltativoàin tutti questi casi c'è una ragione di opportunità; qui prevale l'economia dei giudizi,dell'opportunità che una medesima situazione sostanziale venga decisa unitariamente.

Non si ha la contraddizione forte che in caso di sentenze diverse si sentirebbe nel litisconsorzio necessario.

Quello facoltativo è una soluzione processuale che si realizza quando più parti agiscono congiuntamente alle

volte con un ricorso collettivo o attraverso più ricorsi che vengono riuniti (o le parti chiedono di unirli al giudice). Il processo sarà sempre di tipo litisconsortile, quindi con più parti ciascuna destinataria degli effetti del provvedimento ricevuto ma in questo caso si "può perdere per strada qualcuno" senza perdere la funzionalità del sistema. Il litisconsorzio facoltativo si ha quando ragioni di opportunità spingono a un'azione processuale congiunta o successivamente riunita da parte del giudice. L'INTERVENTO Questi istituti consentono ad un soggetto che non è originariamente parte del giudizio di poter entrare nel giudizio in un momento successivo, si deve tener presente che affinché possa esserci un intervento occorre che si verifichino delle condizioni particolari che sono mosse da un interesse che l'interveniente deve avere. Non si può immaginare un intervento senza che non vi sia interesse.questo interesse si muove in modo diverso a seconda della tipologia dell'intervento. Si distingue in 3 tipi diversi: 1. Intervento ad escludendum: è quell'istituto che consente a qualcuno di intervenire in un giudizio promosso tra altre parti al fine di negare il diritto altrui ed affermare il proprio. Quindi escludere chi ritiene di vantarlo sia davvero lui ad avere quel diritto e rivendicare di vantarlo per sé. Nel diritto tributario questa è una situazione che è piuttosto difficile che si verifichi, l'unico esempio che è stato fatto in dottrina è l'esempio di un intervento ad escludendum per rivendicare un diritto al rimborso. Quindi intervenire per escludere che un soggetto che sta vantando un proprio diritto lo possa ottenere e per far sapere al giudice, lo si vuole ottenere in luogo di quel soggetto. È un'ipotesi difficile e devono sussistere delle condizioni ma ad esempio nel caso del rimborso occorre che coluiche interviene sia nelle stesse condizioni di avviare un'azione processuale, che abbia fatto anche lui un'istanza, se l'ha vista rifiutata e tema che possa essere riconosciuto un suo diritto ad un altro soggetto.
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A.A. 2020-2021
37 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andreghela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bellè Brunella.