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PARTE SPECIALE
I PRINCIPALI TRIBUTI ITALIANI
Capitolo 1
Il sistema delle singole imposte e le imposte sul reddito: i concetti introduttivi
1. La parte speciale del diritto tributario
Questa parte speciale, si occupa di delineare i tratti essenziali dei principali tributi esistenti in Italia.
L'ordinamento italiano, non è molto diverso dalla maggioranza degli ordinamenti tributari europei e consiste in
un mix tra tre tipi fondamentali di tributi: imposte sul reddito, imposte sul patrimonio, e imposte sui consumi.
2. Reddito, patrimonio, consumi. Le scelte strategiche del legislatore fiscale.
Le imposte, si dividono in dirette e indirette, e colpiscono principalmente il patrimonio e il reddito. Il
patrimonio, è l'insieme dei diritti economicamente valutabili spettanti al soggetto in un dato momento. Il
reddito, invece, è definibile come ricchezza novella. Le imposte sui consumi invece hanno una facile
applicazione, ma non tengono conto della situazione complessiva del contribuente, e colpiscono
indifferentemente il ricco e il povero. Tutti gli ordinamenti cercano un punto di compromesso, poiché
l'obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio tra le esigenze di equità, praticità cercando di non scoraggiare
le iniziative economiche. Altra esigenza strategica, è quella di trovare un equilibrio tra tributi statali e locali.
Quelli locali hanno il pregio di essere amministrati da organismi vicini ai cittadini, e possono quindi esercitare
un controllo sociale più efficace sulla pubblica finanza. Le teorie economiche conoscono tre principali nozioni
di reddito:
-reddito prodotto: vi rientrano le ipotesi di ricchezza derivante da una cosa o da una attività produttiva, o dalla
combinazione dei due fattori.
-reddito entrata: comprende arricchimenti non derivanti dalla capacità produttiva di cose o attività.
-reddito consumo: seguendo questa prospettiva, non sarebbe imponibile il risparmio.
La tassazione del risparmio però, in una economia globale caratterizzata dalla concorrenza, tende a favorire la
migrazione di capitali verso paesi con una tassazione più favorevole o nulla. La scelta del legislatore italiano
pertanto non è rigida. Per quanto riguarda invece la scelta tra la tassazione del reddito effettivo e la tassazione
del reddito normale, si ha in prevalenza tassazione del reddito effettivo, ed è eccezionale la rilevanza della
nozione di reddito normale. Il reddito però è un concetto astratto, il TUIR, afferma che presupposto della
imposta sul reddito sia il possesso dei redditi, ma questo presuppone che il reddito sia un bene. Oggetto della
tassazione infatti è il reddito complessivo. Una definizione di reddito nell'ordinamento italiano non esiste, è
presupposto dalle norme del testo unico sui redditi, che ne stabiliscono le diverse categorie.
4. I profili strutturali della imposizione sui redditi, Imputazione dei redditi al periodo.
L'imposizione sui redditi in Italia avviene coordinando la tassazione dei redditi prodotte dalle persone
fisiche (assoggettati all'Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) con l'imposta sul reddito
prodotto da società ed enti (Imposta sul reddito delle società IRES). Il sistema si completa poi con una
serie di regimi sostitutivi. Sia l'IRPEF che l'IRES normalmente hanno ad oggetto la somma dei redditi
di diverse categorie e quindi si parla di reddito complessivo. L'imposizione dei redditi determina una
serie di problematiche che il legislatore deve affrontare: anzitutto si deve collocare il reddito nel tempo;
i criteri di imputazione del reddito al periodo di imposta servono a stabilire in quale periodo di imposta
deve considerarsi imponibile la ricchezza. Normalmente le imposte sui redditi sono applicati per periodi
di durata annuale, i criteri di imputazione del reddito sono due: il criterio di cassa, secondo il quale il
momento che determina quando un provento è imponibile è il momento in cui la ricchezza viene
riscossa. Il secondo è il criterio di competenza, per il quale il provento è imponibile quando è maturato
il diritto di riscossione. Nelle imposte sui redditi italiane il principio di cassa si applica a tutte le
categorie di reddito eccetto il reddito di impresa. Nei redditi di impresa si applica invece il criterio di
competenza, dove il correttivo è rappresentato dalla sopravvenienza passiva. Per i redditi cui si applica
il criterio di cassa è previsto il solo meccanismo di cui all'art 10, lett d-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, che consente di dedurre dal reddito di un periodo di imposta “le somme restituite al soggetto
erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”.
5. I valori nominali, la tassazione individuale o familiare e il risarcimento del danno.
Può capitare che sia sottoposto ad imposta sui redditi un reddito che è solo apparente, ma non sussiste,
in termini reali. Il sistema tributario italiano non prevede un correttivo automatico e generalizzato che
depuri i redditi: questo comporta il rischio di tassazione di una ricchezza in tutto o in parte inesistente.
Tuttavia sono previsti dei correttivi particolari, come le ricorrenti leggi di rivalutazione dei beni
dell'impresa: il legislatore periodicamente adotta dei provvedimenti che consentano agli imprenditori di
adeguare il valore fiscalmente riconosciuto dei loro beni a quello attualizzato in base all'inflazione. In
passato, in particolare negli anni '70, un altro correttivo molto usato erano i meccanismi di difesa contro
il fiscal drag, ossia il drenaggio fiscale. Con fiscal drag si intende l'effetto combinato di progressività
delle aliquote ed inflazione. I correttivi adottati in passato contro il fiscal drag consistevano
nell'adeguamento degli scaglioni al tasso di inflazione. Altro passo che deve compiere il nostro sistema
è scegliere quale sia l'”unità” impositiva, cioè a quale livello di aggregazione fermare la misura del
tributo. L'alternativa sarebbe stabilire se l'imposta debba essere applicata considerando ogni individuo
un'unità autonoma. La scelta della tassazione individuale ha il vantaggio di essere neutrale sulla scelta
di formazione o meno di una famiglia. Questa possibilità include una serie di svantaggi. Un primo
correttivo usato ad esempio negli USA è il così detto splitting: sommare i redditi dei coniugi e poi
dividerli per due e determinare l'aliquota sul valore medio ottenuto. Questa alternativa però non tiene
conto dell'eventuale presenza di più elementi all'interno del nucleo famigliare. Il sistema più preciso è
quello del coefficiente familiare: il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un numero che
tiene conto del numero dei suoi componenti, ma questo numero man mano che i componenti
aumentano, aumenta sempre di meno. Il sistema fiscale italiano adotta il regime della tassazione
individuale. Come correttivo alla presenza di famigliari a carico esso prevede delle detrazioni e che
comporta una diminuzione dell'imposta e tiene conto della presenza di soggetti da mantenere. Non
appare corretta la distorsione a danno della famiglia “monoreddito” rispetto a quella pluri-reddito.
6. Le categorie di reddito e il reddito complessivo.
L'imposta sul reddito stabilita dall'IRPEF e dall'IRES sono disciplinate dal Testo Unico delle imposte
sui redditi. Il sistema si struttura in questo modo: il legislatore definisce sei categorie di reddito, per
ciascuna delle quali indica i criteri di determinazione quantitativa, i redditi vengono poi sommati
costituendo il reddito complessivo lordo. In questo sono ammesse le deduzioni previste dalla legge, al
netto delle quali si ottiene il reddito complessivo netto. A questo si applicano le aliquote complessive
per scaglioni, ottenendo così l'imposta lorda, dalla quale si detraggono le ritenute, acconti già versati e
criteri di imposta, arrivando così all'imposta netta da versare. Le categorie di reddito sono: redditi
fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, redditi di impresa e
redditi diversi. Il principio di attrazione nel reddito di impresa stabilisce che tutti i proventi conseguiti
concorrono alla formazione del reddito di impresa.
7. La doppia imposizione dei redditi societari.
Le attività economiche vengono eseguite attraverso compagini societarie, quindi la ricchezza prodotta
viene percepita prima dalla società e poi, eventualmente, dai soci. A tal proposito vi sono due
possibilità: la prima non prevede alcuna imputazione in capo ai soci. La seconda è quella di imputare
direttamente il reddito prodotto dalla società ai soci, in proporzione al valore di azioni o quote
possedute. Questo metodo viene chiamato della trasparenza o partnership ed è previsto come regime
inderogabile in Italia per i redditi percepiti dalle società di persone. Al contrario è opzionale in caso di
società di capitali. Devono quindi identificarsi dei correttivi, il primo è quello del metodo del credito di
imposta: quando l'utile viene distribuito ai soci, si attribuisce agli stessi un credito di imposta. Il
secondo metodo dell'esenzione della partecipazione che si concentra sull'imposizione della società.
8. Imposte sul reddito e territorio.
Un altro problema strutturale della imposizione sui redditi è quello della individuazione del criterio di
collegamento del reddito al territorio. Il sistema italiano valorizza due criteri di collegamento per
rendere imponibili i redditi collegati con l'estero: la residenza del soggetto percettore e il luogo di
produzione del reddito. Se il soggetto passivo dell'imposta risulta essere residente in Italia, tutti i redditi
d lui posseduti sono tassabili, indipendentemente da dove siano stati prodotti. Se non sussiste il
principio della residenza, sono imponibili in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. Queste
regole comportano tre problemi: l'individuazione della nozione tributaria di residenza, l'individuazione
del luogo di produzione del reddito e la composizione di pretese tributarie concorrenti di più Stati
rispetto alla produzione di un singolo reddito. La residenza tributaria si regola in questo modo: la
persona fisica è ritenuta residente se per la maggior parte del periodo di imposta realizza almeno una
delle seguenti condizioni: se risulti essere iscritta all'anagrafe di un comune italiano, se ha domicilio
civilistico in Italia oppure la residenza civilistica. Nel caso in cui un soggetto spostasse la propria
residenza in uno Stato che non garantisce collaborazione tributaria con il nostro paese, vi è una norma
particolare. Per enti e società la residenza esiste se per la maggior parte del periodo di imposta essi
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto