Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 1 Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, prof. Poddighe, libro consigliato Diritto tributario processuale, Ferrara, Bellè Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Il diritto di impugnare la sentenza è la facoltà, compresa nel diritto di agire e di contraddire il

giudizio, di ottenere di fronte ad un ufficio giurisdizionale gerarchicamente superiore, o, in casi

eccezionali e tassativamente stabiliti dalla legge, davanti allo stesso ufficio che ha emesso la prima

sentenza, un nuovo esame della controversia oggetto del giudizio.

I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono:

- l’appello contro le sentenze della commissione provinciale;

29

- il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni regionali;

- la revocazione per motivi tassativamente previsti nel codice di procedura penale.

LE DISPOSIZIONI GENERALI

Alle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni contenute nel codice di

procedura civile, ad eccezione dell'art.337 a cui discende da essa l'impossibilità di sospendere

l'efficacia esecutiva delle sentenze oggetto di impugnazione.

I TERMINI DI IMPUGNAZIONE

L’esercizio del diritto d'impugnazione incontra un limite temporale; decorso il termine previsto

dalla legge, esso viene meno e la sentenza passa in giudicato. Vi sono 2 termini:

- breve: è di 60 giorni e decorre dal giorno della notificazione della sentenza su istanza di parte e,

in caso di revocazione straordinaria, a partire dal giorno in cui è stato scoperto il dolo della

controparte o sono state dichiarate false le prove, o è stato recuperato il documento decisivo

oppure è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

- lungo: è di 6 mesi per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e decorre dalla data di

pubblicazione della sentenza. Esso assume rilievo laddove la notificazione si debba ritenere

inefficace. Il termine non trova applicazione se la parte non costituita dimostra di non aver avuto

conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso

di fissazione di udienza. Il termine annuale decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia, che

si ha con il suo deposito presso la segreteria della commissione tributaria.

Se si verifica sovrapposizione tra breve e lungo termine, il termine ultimo per la tempestiva

impugnazione della sentenza coincide con l’anno, quindi la notificazione della sentenza non

consente di prorogare il termine annuale.

Si applica la sospensione per il periodo feriale: cessano di decorrere dal 1 agosto al 15 settembre;

se l'inizio della decorrenza si verifica nel periodo feriale, l'inizio è spostato al 16 settembre.

Nel computo dei termini non si considera il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è festivo si ha la

proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo alla scadenza.

IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PREMESSA

L'appello rappresenta un mezzo di impugnazione ordinario. Chi risulta sconfitto in primo grado ha

la possibilità di ottenere una nuova fase di cognizione.

Ciascuna domanda ed eccezione formulata il primo grado può essere riproposta nel giudizio

d’appello, mentre quelle non riproposte si intendono definitivamente rinunciate. Nel secondo

grado di giudizio non si possono svolgere nuove eccezioni e le parti non possono introdurre nuove

prove.

L’appellante deve indicare al giudice le ragioni per cui ritiene di proporre l’impugnazione mentre il

30

giudice dell’appello deve esprimersi sulle domande già proposte in primo grado e riproposte in

appello pronunciando una sentenza che, riformando o confermando quella di primo grado,

immediatamente la sostituisce.

GIUDICE COMPETENTE E LEGITTIMAZIONE AD APPELLARE

La sentenza della commissione tributaria provinciale può essere appellata alla commissione

regionale competente e dunque alla commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha

sede la commissione che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione. L'incompetenza è

rilevabile anche d'ufficio ma nel solo giudizio dinanzi alla commissione tributaria regionale.

Legittimati ad appellare sono tutti coloro che sono stati parte del giudizio in cui la sentenza

impugnata è stata pronunciata.

Per parti si intendono non solo quelle originarie, ma anche quelle chiamate e intervenute. Se una

delle parti viene a mancare o perde la capacità di stare in giudizio, la sentenza può essere

impugnata dal suo successore o rappresentante.

Perché l’impugnazione sia valida occorre che vi sia interesse all’impugnazione, che si fonda sulla

soccombenza, che può essere totale a sfavore di una sola parte o reciproca quando ci sono più

soggetti.

Le impugnazioni promosse dall'amministrazione finanziaria richiedono un'ulteriore condizione: gli

uffici periferici dell'Agenzia fiscale devono essere preventivamente autorizzati alla proposizione

dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione

regionale.

FORMA DELL'APPELLO

Anche l’appello inizia con la notifica, consegna, spedizione dell’atto di appello medesimo. La

proposizione del ricorso in appello deve avvenire nei confronti di tutte le parti che hanno

partecipato al giudizio di primo grado. Esso va depositato, a pena di inammissibilità, nella

segreteria della commissione regionale entro 30 giorni. La segreteria della commissione regionale

chiede a quella provinciale la trasmissione del fascicolo del processo con copia autentica della

sentenza.

Il ricorso in appello deve contenere:

a) l’indicazione della commissione cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è

proposto;

b) gli estremi della sentenza impugnata;

c) l’esposizione sommaria dei fatti;

d) l’oggetto della domanda;

e) i motivi specifici dell’impugnazione (la sua funzione è il perimetro del gravame).

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra

indicati o se non è sottoscritto. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche

se non è decorso il termine stabilito dalla legge. 31

CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALE

Nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’appello, le parti diverse dall’appellante principale, si

costituiscono in giudizio producendo apposito atto di controdeduzioni. In questo atto può essere

proposto l’appello incidentale a patto che la sentenza contro la quale è proposto l’appello abbia

determinato una sentenza con soccombenza reciproca.

Il suo presupposto è che la parte abbia interesse.

- L’impugnazione incidentale si dice tardiva quando è proposta oltre il termine ordinario. Questo

scoraggia l’impugnazione della sentenza perché in caso di soccombenza reciproca, colui che

intende proporre l’appello in via principale sa di essere esposto all’impugnazione incidentale anche

se, la controparte ha manifestato l’intendimento di accertare la statuizione del primo giudice.

- L’impugnazione incidentale tempestiva si ha quando l'appello incidentale non è autonomo

rispetto a quello principale.

Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'inammissibilità travolge anche

l’impugnazione incidentale.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Nel procedimento di appello si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado se

non risultano incompatibili.

Gli istituti disciplinati nell'ambito del giudizio di primo grado che non risultano applicabili al

processo di appello, vi sono la sospensione cautelare e la conciliazione giudiziale.

È vietato presentare nuove eccezioni (non è considerata domanda nuova la richiesta degli interesse

maturati dopo la decisione di primo grado in quanto accessori alla domanda originaria che

maturano in pendenza del processo) e disporre di nuove prove (sono ammesse quando il giudice le

ritiene necessarie ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non averle potute fornire nel

primo grado di giudizio per cause ad essa non imputabile).

È previsto che sia fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE

Le ipotesi di rimessione si verificano nei seguenti casi:

- di irregolare costituzione del contraddittorio;

- l'illegittima composizione del collegio in primo grado;

- il giudice di primo grado ha escluso la propria giurisdizione ovvero la commissione tributaria

regionale ha riconosciuto ai primi giudici la competenza che la stessa aveva precedentemente

declinato; l'ipotesi in cui la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, abbia dichiarato

estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale e l'eventualità che

manchi la sottoscrizione della sentenza pronunciata in primo grado.

Quello del rinvio (ultimo caso) è un istituto teso a garantire il rispetto del principio del doppio

grado di giurisdizione. Esso ammette che, una volta riscontrata un’anomalia, si possa e debba

tornare a celebrare quel giudizio di primo grado che avrebbe dovuto svolgersi in assenza dell’errore

verificatosi.

Così, se la commissione tributaria provinciale ha erroneamente declinato la propria competenza

32

ovvero rilevato il proprio difetto di giurisdizione, attraverso la rimessione si tornerà a svolgere

quella fase di giudizio che, non avendo avuto luogo, aveva impedito l'esame del merito.

IL RICORSO PER CASSAZIONE E LA REVOCAZIONE

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione è uno strumento che, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992,

n.546, può essere utilizzato contro le sentenze pronunciate in grado di appello dalle commissioni

tributarie regionali. Secondo l’art. 360 c.p.c. è ammesso solo:

- per far valere la violazione di norme attinenti alla giurisdizione o alla competenza;

- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

- per la nullità della sentenza o del procedimento conclusosi con la sua emanazione;

- per fa valere l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della medesima circa un punto

decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

La corte di cassazione non può essere adita, invece, per far valere errori di fatto che attengono alla

ricostruzione della vicenda che ha dato luogo all’instaurazione del processo.

Secondo l’art. 365 c.p.c. il ricorso può essere proposto solo con il patrocinio di un avvocato abilitato

alla rappresentanza e alla difesa presso la corte di cassazione, munito di procura speciale.

La notificazione del ricorso per cassazione deve essere attuata presso l’agenzia competente (a

meno che questa si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato n

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lol.lo.1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Poddighe Andrea.