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I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Il diritto di impugnare la sentenza è la facoltà, compresa nel diritto di agire e di contraddire il
giudizio, di ottenere di fronte ad un ufficio giurisdizionale gerarchicamente superiore, o, in casi
eccezionali e tassativamente stabiliti dalla legge, davanti allo stesso ufficio che ha emesso la prima
sentenza, un nuovo esame della controversia oggetto del giudizio.
I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono:
- l’appello contro le sentenze della commissione provinciale;
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- il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni regionali;
- la revocazione per motivi tassativamente previsti nel codice di procedura penale.
LE DISPOSIZIONI GENERALI
Alle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni contenute nel codice di
procedura civile, ad eccezione dell'art.337 a cui discende da essa l'impossibilità di sospendere
l'efficacia esecutiva delle sentenze oggetto di impugnazione.
I TERMINI DI IMPUGNAZIONE
L’esercizio del diritto d'impugnazione incontra un limite temporale; decorso il termine previsto
dalla legge, esso viene meno e la sentenza passa in giudicato. Vi sono 2 termini:
- breve: è di 60 giorni e decorre dal giorno della notificazione della sentenza su istanza di parte e,
in caso di revocazione straordinaria, a partire dal giorno in cui è stato scoperto il dolo della
controparte o sono state dichiarate false le prove, o è stato recuperato il documento decisivo
oppure è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
- lungo: è di 6 mesi per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e decorre dalla data di
pubblicazione della sentenza. Esso assume rilievo laddove la notificazione si debba ritenere
inefficace. Il termine non trova applicazione se la parte non costituita dimostra di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso
di fissazione di udienza. Il termine annuale decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia, che
si ha con il suo deposito presso la segreteria della commissione tributaria.
Se si verifica sovrapposizione tra breve e lungo termine, il termine ultimo per la tempestiva
impugnazione della sentenza coincide con l’anno, quindi la notificazione della sentenza non
consente di prorogare il termine annuale.
Si applica la sospensione per il periodo feriale: cessano di decorrere dal 1 agosto al 15 settembre;
se l'inizio della decorrenza si verifica nel periodo feriale, l'inizio è spostato al 16 settembre.
Nel computo dei termini non si considera il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è festivo si ha la
proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo alla scadenza.
IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PREMESSA
L'appello rappresenta un mezzo di impugnazione ordinario. Chi risulta sconfitto in primo grado ha
la possibilità di ottenere una nuova fase di cognizione.
Ciascuna domanda ed eccezione formulata il primo grado può essere riproposta nel giudizio
d’appello, mentre quelle non riproposte si intendono definitivamente rinunciate. Nel secondo
grado di giudizio non si possono svolgere nuove eccezioni e le parti non possono introdurre nuove
prove.
L’appellante deve indicare al giudice le ragioni per cui ritiene di proporre l’impugnazione mentre il
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giudice dell’appello deve esprimersi sulle domande già proposte in primo grado e riproposte in
appello pronunciando una sentenza che, riformando o confermando quella di primo grado,
immediatamente la sostituisce.
GIUDICE COMPETENTE E LEGITTIMAZIONE AD APPELLARE
La sentenza della commissione tributaria provinciale può essere appellata alla commissione
regionale competente e dunque alla commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha
sede la commissione che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione. L'incompetenza è
rilevabile anche d'ufficio ma nel solo giudizio dinanzi alla commissione tributaria regionale.
Legittimati ad appellare sono tutti coloro che sono stati parte del giudizio in cui la sentenza
impugnata è stata pronunciata.
Per parti si intendono non solo quelle originarie, ma anche quelle chiamate e intervenute. Se una
delle parti viene a mancare o perde la capacità di stare in giudizio, la sentenza può essere
impugnata dal suo successore o rappresentante.
Perché l’impugnazione sia valida occorre che vi sia interesse all’impugnazione, che si fonda sulla
soccombenza, che può essere totale a sfavore di una sola parte o reciproca quando ci sono più
soggetti.
Le impugnazioni promosse dall'amministrazione finanziaria richiedono un'ulteriore condizione: gli
uffici periferici dell'Agenzia fiscale devono essere preventivamente autorizzati alla proposizione
dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione
regionale.
FORMA DELL'APPELLO
Anche l’appello inizia con la notifica, consegna, spedizione dell’atto di appello medesimo. La
proposizione del ricorso in appello deve avvenire nei confronti di tutte le parti che hanno
partecipato al giudizio di primo grado. Esso va depositato, a pena di inammissibilità, nella
segreteria della commissione regionale entro 30 giorni. La segreteria della commissione regionale
chiede a quella provinciale la trasmissione del fascicolo del processo con copia autentica della
sentenza.
Il ricorso in appello deve contenere:
a) l’indicazione della commissione cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è
proposto;
b) gli estremi della sentenza impugnata;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) l’oggetto della domanda;
e) i motivi specifici dell’impugnazione (la sua funzione è il perimetro del gravame).
Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra
indicati o se non è sottoscritto. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche
se non è decorso il termine stabilito dalla legge. 31
CONTRODEDUZIONI E APPELLO INCIDENTALE
Nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’appello, le parti diverse dall’appellante principale, si
costituiscono in giudizio producendo apposito atto di controdeduzioni. In questo atto può essere
proposto l’appello incidentale a patto che la sentenza contro la quale è proposto l’appello abbia
determinato una sentenza con soccombenza reciproca.
Il suo presupposto è che la parte abbia interesse.
- L’impugnazione incidentale si dice tardiva quando è proposta oltre il termine ordinario. Questo
scoraggia l’impugnazione della sentenza perché in caso di soccombenza reciproca, colui che
intende proporre l’appello in via principale sa di essere esposto all’impugnazione incidentale anche
se, la controparte ha manifestato l’intendimento di accertare la statuizione del primo giudice.
- L’impugnazione incidentale tempestiva si ha quando l'appello incidentale non è autonomo
rispetto a quello principale.
Se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'inammissibilità travolge anche
l’impugnazione incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO
Nel procedimento di appello si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado se
non risultano incompatibili.
Gli istituti disciplinati nell'ambito del giudizio di primo grado che non risultano applicabili al
processo di appello, vi sono la sospensione cautelare e la conciliazione giudiziale.
È vietato presentare nuove eccezioni (non è considerata domanda nuova la richiesta degli interesse
maturati dopo la decisione di primo grado in quanto accessori alla domanda originaria che
maturano in pendenza del processo) e disporre di nuove prove (sono ammesse quando il giudice le
ritiene necessarie ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non averle potute fornire nel
primo grado di giudizio per cause ad essa non imputabile).
È previsto che sia fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
RIMESSIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
Le ipotesi di rimessione si verificano nei seguenti casi:
- di irregolare costituzione del contraddittorio;
- l'illegittima composizione del collegio in primo grado;
- il giudice di primo grado ha escluso la propria giurisdizione ovvero la commissione tributaria
regionale ha riconosciuto ai primi giudici la competenza che la stessa aveva precedentemente
declinato; l'ipotesi in cui la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, abbia dichiarato
estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale e l'eventualità che
manchi la sottoscrizione della sentenza pronunciata in primo grado.
Quello del rinvio (ultimo caso) è un istituto teso a garantire il rispetto del principio del doppio
grado di giurisdizione. Esso ammette che, una volta riscontrata un’anomalia, si possa e debba
tornare a celebrare quel giudizio di primo grado che avrebbe dovuto svolgersi in assenza dell’errore
verificatosi.
Così, se la commissione tributaria provinciale ha erroneamente declinato la propria competenza
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ovvero rilevato il proprio difetto di giurisdizione, attraverso la rimessione si tornerà a svolgere
quella fase di giudizio che, non avendo avuto luogo, aveva impedito l'esame del merito.
IL RICORSO PER CASSAZIONE E LA REVOCAZIONE
IL RICORSO PER CASSAZIONE
Il ricorso per cassazione è uno strumento che, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 31 dicembre 1992,
n.546, può essere utilizzato contro le sentenze pronunciate in grado di appello dalle commissioni
tributarie regionali. Secondo l’art. 360 c.p.c. è ammesso solo:
- per far valere la violazione di norme attinenti alla giurisdizione o alla competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- per la nullità della sentenza o del procedimento conclusosi con la sua emanazione;
- per fa valere l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della medesima circa un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
La corte di cassazione non può essere adita, invece, per far valere errori di fatto che attengono alla
ricostruzione della vicenda che ha dato luogo all’instaurazione del processo.
Secondo l’art. 365 c.p.c. il ricorso può essere proposto solo con il patrocinio di un avvocato abilitato
alla rappresentanza e alla difesa presso la corte di cassazione, munito di procura speciale.
La notificazione del ricorso per cassazione deve essere attuata presso l’agenzia competente (a
meno che questa si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato n