Nozioni introduttive e disposizioni generali
L’attività giurisdizionale
Il diritto processuale civile e la definizione dell’attività giurisdizionale: criterio
della funzione e criterio della struttura
L’art. 24 Cost. enuncia che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi”, quindi presenta subito un giudizio messo in
moto dall’iniziativa dell’agire, prevista per tutti, e destinata alla tutela di diritti
e di interessi. Il giudizio tutela diritti e interessi sulla base della loro
meritevolezza.
Quando parliamo di “processo” facciamo riferimento al codice di procedura
civile e al diritto processuale civile. Il codice di procedura civile è l’insieme di
norme in cui è descritto e disciplinato il processo, inteso come attività del
procedere, tradizionalmente chiamata “giurisdizione” Il diritto processuale
civile è quella branca della scienza giuridica che studia la disciplina del
processo civile, contenuta nel codice di procedura civile. Si tratta di norme che
descrivono e disciplinano determinati comportamenti umani valutandoli in base
a valori fondamentali come la doverosità, la liceità e l’idoneità a produrre effetti
giuridici. Queste norme configurano in capo ai soggetti di questi
comportamenti le c.d. “situazioni” di dovere, facoltà o potere.
Queste attività sono conosciute e definite dal punto di vista della loro struttura
e dal punto di vista della loro funzione, criteri che debbono necessariamente
coordinarsi tra di loro.
La nozione della giurisdizione, o attività giurisdizionale, dal punto di vista della
funzione. Il normale presupposto della lesione e l’attuazione dei diritti in via
secondaria e sostitutiva
Dal punto di vista della funzione, l’attività giurisdizionale serve a tutelare dei
diritti. Ciò si evince dall’art. 24 Cost. e dall’art. 2907 c.c., rubricato “attività
giurisdizionale”, il quale afferma che “alla tutela giurisdizionale dei diritti
provvede l’autorità giudiziaria ordinaria”. Quindi l’attività giurisdizionale
consiste nella reazione alla violazione dei diritti. Ciò mette in evidenza le due
caratteristiche principali dell’attività giurisdizionale: la strumentalità e la
sostitutività.
Strumentalità significa che l’attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai
diritti che vuole tutelare, poiché costituisce appunto lo strumento per la loro
attuazione: si crea la distinzione tra diritto materiale o sostanziale e diritto
strumentale o formale, cioè processuale. Questa contrapposizione porta
all’analisi della seconda caratteristica dell’attività giurisdizionale, cioè la
sostitutività: quando una norma sostanziale, al quale l’ordinamento appresta
una forma di tutela perché la considera meritevole, viene lesa, allora interviene
in via secondaria la norma processuale. Inoltre, la sostitutività significa che
nell’attività giurisdizionale i soggetti del processo chiamati organi
giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il
comportamento previsto in via primaria, per attuare in via secondaria la
protezione degli interessi lesi. Questa sostituzione è necessaria, perché basata
sul principio del divieto di autodifesa. 1
I casi di attività giurisdizionale senza previa lesione: giurisdizione costitutiva
necessaria e accertamento mero
In alcuni casi l’attività giurisdizionale non presuppone la lesione di un diritto
sostanziale: questo fenomeno si verifica, in primo luogo, in certi casi in cui
l’ordinamento ritiene di dover sottrarre all’autonomia dei singoli la piena
disponibilità di determinate situazioni giuridiche, perché si stabilisce che la loro
costituzione, modificazione o estinzione debba avvenire necessariamente ad
opera dell’organo giurisdizionale. Questi casi prendono il nome di giurisdizione
costitutiva necessaria o a necessario esercizio giudiziale.
In secondo luogo, ciò accade quando non c’è ancora violazione del diritto, ma
solo la sua contestazione, definita accertamento mero, che può essere
considerata nel senso di contestazione di un diritto altrui che il titolare
considera esistente o nel senso di vanto di un proprio diritto nei confronti di un
soggetto che lo ritiene inesistente; la contestazione ovviamente deve essere
seria, obiettivamente apprezzabile e cioè non esaurirsi nella semplice
espressione di un’opinione.
L’attività giurisdizionale dal punto di vista della struttura. A) La cognizione e i
suoi caratteri strutturali tipici: l’attitudine a dare luogo alla cosa giudicata
formale e, quindi, alla cosa giudicata sostanziale; l’imparzialità del giudice e la
posizione di uguaglianza tra le parti
Dal punto di vista della struttura, esistono diversi tipi di giurisdizione. Il primo e
più importante è la cognizione. Le caratteristiche funzionali della cognizione si
basano sulla necessaria coordinazione tra struttura e funzione, che consente
all’attività di raggiungere meglio il suo scopo. La funzione principale
dell’attività di cognizione è la funzione di accertamento, cioè la funzione che
serve a determinare la certezza sull’esistenza o la non esistenza di un diritto.
La certezza alla quale si mira è sempre, però, una certezza relativa, perché non
è esclusiva di un singolo, ma obiettiva, fatta propria dall’ordinamento e tale da
permettere che la regola possa essere imposta all’osservanza di tutti. Soltanto
il convincimento di un soggetto può diventare certezza dell’ordinamento:
questo soggetto è il giudice, che dovrà appunto rendere un giudizio
sull’esistenza di un diritto attraverso l’interpretazione della norma astratta e il
riscontro circa l’accadimento dei fatti costitutivi del diritto. La trasformazione
del convincimento in certezza si verifica con la cessazione di ogni
contestazione interna.
La struttura più idonea al conseguimento della funzione della cognizione è
quella che realizza la sua incontrovertibilità, che si ottiene con
l’assoggettamento delle pronunce a un numero limitato di mezzi di
impugnazione: nel nostro ordinamento, infatti, i gradi di giurisdizione sono due
(giudizio di primo grado e giudizio di appello o di secondo grado), oltre a un
riesame di solo diritto (giudizio di cassazione). L’incontrovertibilità non è altro
che la “cosa giudicata”, che può essere definita come la situazione in forza
della quale nessun giudice può pronunciarsi su quel diritto sul quale è
intervenuta una pronuncia che abbia esaurito le possibilità di riesame.
B) L’attività di esecuzione forzata 2
Il secondo tipo di attività è quella di esecuzione forzata. Anche qui si serve il
principio della corrispondenza tra struttura e funzione, e quindi i caratteri
strutturali devono essere i più idonei a conseguire la funzione di quest’attività.
L’esecuzione forzata vuole conseguire l’attuazione pratica e materiale della
regola accertata dalla cognizione, in via coattiva o forzata, cioè attraverso
l’utilizzo della forza da parte dell’ordinamento. L’organo principale di questa
attività, cioè l’organo esecutivo, è l’ufficiale giudiziario, che esercita un
potenziale uso della forza per superare eventuali resistenze del soggetto che
subisce l’esecuzione.
C) L’attività cautelare
Un terzo tipo di attività giurisdizionale è l’attività cautelare, che non è
autonoma, ma strumentale rispetto a quella di cognizione e/o di esecuzione;
quindi non c’è una vera e propria struttura di questa attività, perché essa
seguirà le caratteristiche proprie delle altre attività alle quali si applica. La
funzione dell’attività cautelare è quella di ovviare ai pericoli che, durante il
tempo occorrente per ottenere la tutela giurisdizionale, possono
comprometterne il risultato.
D) La giurisdizione volontaria
La giurisdizione volontaria non tende ad attuare diritti, ma integra o realizza la
fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare, o di un determinato
potere, o della vicenda costitutiva o modificativa o estintiva di una persona
giuridica, o di altre situazioni simili, oppure ne rimuove un ostacolo, svolgendo
una funzione simile a quella dell’attività amministrativa perché la giurisdizione
volontaria tutela interessi dei privati che investono lo Stato. A queste
caratteristiche formali corrispondono due diverse caratteristiche strutturali: la
prima consiste nel dato di natura soggettiva per cui la giurisdizione volontaria è
un’attività svolta dagli organi giurisdizionali in una posizione di imparzialità; la
seconda nel fatto che la giurisdizione volontaria si svolge con forme
procedimentali che presentano l’elemento tipico della conclusione con
provvedimenti caratterizzati dalla revocabilità e modificabilità, con la
conseguente inidoneità della cosa giudicata.
Rapporti tra diversi tipi di attività giurisdizionale
Almeno tendenzialmente, cognizione ed esecuzione si pongono sulla stessa
linea, e quando la cognizione precede l’esecuzione il provvedimento che
conclude questa fase prende il nome di condanna.
Tuttavia, possono esserci casi di sola attività di cognizione o di sola attività di
esecuzione.
Il primo caso accade perché non c’è stata violazione nel mondo materiale, o
perché non si è verificata alcuna violazione (è il caso dell’esigenza di mero
accertamento) o perché si tratta di una violazione le cui conseguenze possono
essere eliminate senza operare sul mondo materiale (è il caso dell’attività
costitutiva non necessaria).
Il secondo caso accade perché l’ordinamento, per ragioni di opportunità, ritiene
di poter consentire l’esecuzione forzata a prescindere dall’incontrovertibilità del
giudicato, accontentandosi di un grado di certezza minore considerato
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sufficiente all’esecuzione (è il caso in cui l’esecuzione si basa su titoli esecutivi
c.d. stragiudiziali, come ad es. le cambiali, gli assegni o le scritture private).
L’art. 282 c.p.c. afferma che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva tra le parti”, il che significa attribuzione provvisoria dell’efficacia
delle sentenze di primo grado, l’esecutività delle quali può essere sospesa dal
giudice d’appello: l’art. 283 c.p.c. infatti dispone che “il giudice d’appello, su
istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi anche in relazione alla
possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte
l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata con o senza
cauzione”.
L’ambito della giurisdizione e i suoi rapporti con le altre fondamentali attività
dello Stato
Dal punto di vista funzionale, la giurisdizione comprende la cognizione,
l’esecuzione e la tutela cautelare; dal punto di vista strutturale, le differenze tra
cognizione ed esecuzione portano a individuare come “giurisdizione” vera e
propria soltanto la cognizione, perché essa può essere affiancata e
contrapposta alle altre due attività fondamentali dello Stato: legislazione e
amministrazione.
L’attività giurisdizionale si distingue dall’attività legislativa perché quest’ultima
detta regole generali e astratte che altro non sono se non le norme giuridiche,
mentre la giurisdizione opera con riferimento ai singoli casi concreti per i quali
si attua il diritto; l’attività giurisdizionale si distingue dall’attività
amministrativa perché quest’ultima è svolta dallo Stato in posizione non
imparziale perché tende ad attuare gli interessi dello Stato stesso, cioè della
buona amministrazione.
Il processo e i suoi requisiti
Il processo come fenomeno giuridico. Le situazioni giuridiche processuali
Il processo è il procedere giuridico attraverso una successione di poteri e di
atti. I poteri introducono gli atti che creano nuove situazioni di dovere, di liceità
e di potere; le situazioni di potere, a loro volta, consentono altri atti; e così via
fino all’atto conclusivo, che nel processo di cognizione è l’atto di accertamento
definitivo chiamato sentenza, mentre nel processo di esecuzione è l’atto che
realizza il diritto del creditore.
Le facoltà sono figure rare nel processo e non contribuiscono al processo
stesso, perché si esauriscono in se stesse senza causare alcuna modificazione
giuridica.
I doveri non contribuiscono neanche alla dinamica del processo; tuttavia, molti
atti che compiono doveri vengono valutati anche come poteri, i quali
contribuiscono al processo. Le parti del processo hanno pochissimi doveri,
mentre gli organi del processo sono generalmente le figure ad avere più doveri.
Gli oneri sono invece doveri apparenti: molto spesso il codice usa il verbo
“dovere” nel senso di “avere un onere”, cioè un obbligo soltanto apparente, in
modo che si evidenzi la strumentalità di un dato comportamento per
conseguire il risultato voluto. Gli oneri non hanno una loro autonomia
strutturale, ma sono un particolare aspetto di alcuni poteri.
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Le situazioni giuridiche soggettive processuali possono essere semplici, perché
corrispondono a un singolo comportamento realizzato con un singolo atto,
oppure processuali globali o composite, perché si riferiscono a una serie di atti
considerata globalmente avente come obiettivo il risultato unitario del
processo.
Il rapporto giuridico processuale
Il fenomeno giuridico processuale è autonomo rispetto al diritto sostanziale,
perché il diritto sostanziale è l’oggetto del diritto processuale, e questa
autonomia viene a volte evidenziata con l’espressione “rapporto giuridico
processuale”. Secondo questa antica teoria, nel processo giuridico si può
vedere un rapporto giuridico, autonomo da quello sostanziale, che si instaura
quando un soggetto propone all’organo giurisdizionale una domanda di tutela.
Questo rapporto diventa trilaterale quando all’organo giurisdizionale si rivolge
chi propone la domanda di tutela e chi deve attuare questa tutela.
I presupposti processuali
La nozione di rapporto giuridico processuale è superata ormai, ma risulta molto
utile perché è stata la base per la nozione dei presupposti processuali. I
presupposti processuali sono quei requisiti che devono esistere prima dell’atto
che pone in essere la richiesta di tutela, cioè la domanda. I presupposti
vengono divisi in presupposti di esistenza del rapporto processuale (il
realizzarsi del rapporto stesso) e presupposti di validità o di funzionalità del
rapporto processuale (l’attuazione del rapporto processuale). Nello specifico, la
distinzione è tra presupposti di esistenza del processo (cioè i requisiti che
devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché possa
realizzarsi il processo) e presupposti di validità o procedibilità del processo (i
presupposti fondamentali affinché il processo possa procedere fino alla fine).
I presupposti di esistenza del processo sono l’esistenza di un giudice e
l’esistenza di un atto che contenga la domanda di tutela giurisdizionale. I
presupposti di validità o proseguibilità del processo sono la competenza del
giudice (cioè il potere effettivo di poter decidere) e la capacità e/o la
legittimazione processuale del soggetto che chiede tutela e del soggetto nei cui
confronti è chiesta la tutela.
Se manca uno di questi requisiti, il giudice rileva questa mancanza con una
pronuncia “sul processo”; se invece questi requisiti sussistono, il giudice va
avanti e il processo prosegue: si parla di procedibilità del processo. Sia
l’esistenza che la procedibilità del processo dipendono non solo dai
presupposti, ma anche da requisiti intrinseci alla domanda, che sono le c.d.
condizioni dell’azione.
La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela:
l’azione
La domanda e il potere di proporla
Il soggetto che agisce per chiedere tutela giurisdizionale è detto “attore”.
L’attore dà avvio al processo attraverso la “domanda”, con cui l’attore aziona
un potere ben definito che è il “potere di proporre la domanda”.
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Tutti hanno il potere di proporre la domanda, sia i cittadini sia gli stranieri e
anche gli apolidi, tenendo conto di alcune limitazioni che derivano dalle norme
generali in tema di capacità, che sottraggono agli incapaci i poteri relativi
all’esercizio dei loro diritti per attribuirli ai loro rappresentanti.
Per poter introdurre il processo, la domanda deve avere come unica
caratteristica quella di dover obiettivamente essere una domanda di tutela.
L’azione e le condizioni dell’azione, in generale
Come già detto, possono esserci pronunce “sul processo” se quest’ultimo non
può continuare, ma accanto ad esse ci sono anche pronunce “sul merito”, che
sono requisiti ulteriori che condizionano l’attitudine del processo a pervenire
alla pronuncia. Essi sono requisiti intrinseci, che si dividono in requisiti
processuali e condizioni dell’azione. Questi requisiti, nel l
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