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CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI:
In relazione alla struttura soggettiva: se il negozio giuridico è
c. unilaterale.
perfezionato con la dichiarazione di una sola parte si dice Con
parte si intende un centro di interessi. I negozi giuridici unilaterali si
recettizi,
suddividono in se, per produrre effetto, la dichiarazione negoziale
deve pervenire a conoscenza di una determinata persona, alla quale deve
non recettizi
essere comunicata o notificata; e se producono effetto
indipendente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario. Se le
dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un organo
pluripersonale di una persona giuridica o di una collettività organizzata di
atto collegiale.
individui, si ha l’ Nell’atto collegiale si applica il principio di
maggioranza: la deliberazione è valida ed efficace anche se è approvata solo
l’atto complesso
dalla maggioranza. Anche consta di più volontà tendenti ad
un fine comune, ma queste volontà si fondono in modo da formarne una
negozio bilaterale
sola. Se le parti sono più di una si ha il (se sono due)
plurilaterale (se sono più di due). Il negozio plurilaterale presuppone la
partecipazione di tre parti, ciascuna delle quali si rende portatrice di
un’autonoma posizione di interesse, e non deve essere confuso con il caso,
già considerato, in cui una delle parti di un contratto bilaterale abbia
struttura plurisoggettiva. mortis causa
In relazione alla funzione: i negozi (il testamento) i cui effetti
d. inter vivos.
presuppongono la morte di una persona, si distingono dai negozi
Secondo che si riferiscano ad interessi economici o meno si distingono i
negozi patrimoniali negozi apatrimoniali.
dai Nell’ambito dei negozi
attribuzione patrimoniali,
patrimoniali i negozi di che tendono ad uno
spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto a un altro. I negozi di
negozi di disposizione,
attribuzione patrimoniale si distinguono in che
importano una immediata diminuzione del patrimonio mediante alienazione,
negozi di obbligazione,
o mediante rinuncia, e che danno luogo solo alla
nascita di un’obbligazione, ancorché possa essere diretta al trasferimento di
traslativi
un diritto. i negozi di disposizione si distinguono in negozi (se
traslativo costitutivi
attuano il trasferimento del diritto a favore di altri), (se
costituiscono un diritto reale limitato su di un bene del disponente) e
abdicativi. Possono però anche darsi negozi che si propongano soltanto di
eliminare controversie e dubbi sulla situazione giuridica esistente, questi
negozi di accertamento.
sono i
I negozi a titolo gratuito e a titolo oneroso: i negozi patrimoniali possono
distinguere in negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso. ‘a titolo oneroso’ quando
un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un
correlativo sacrificio, mentre si dice a ‘titolo gratuito’ il negozio per effetto del quale un
soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio. In genere
l’acquirente a titolo gratuito è protetto meno intensamente dell’acquirente a titolo
oneroso: es. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi;
mentre il donante, se non è in dolo, non risponde dei vizi della cosa donata. La gratuità
non coincide con la liberalità, che rappresenta la causa della donazione e si connota per
l’intento di arricchire il beneficiario di un’attribuzione patrimoniale.
la rinunzia: negozio abdicativo è la rinunzia, che è la dichiarazione unilaterale del
titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad
altri. Non si esclude che altri possa avvantaggiarsi della rinunzia, ma questo vantaggio
può derivare solo occasionalmente e indirettamente dalla perdita del diritto da parte del
suo titolare.
Elementi del negozio giuridico: gli elementi o requisiti del negozio giuridico si
essenziali,
distinguono in elementi senza i quali il negozio è nullo, ed elementi
accidentali, che le parti sono libere di apporre o meno. In relazione al contratto gli
elementi essenziali sono definiti requisiti: la mancanza o il vizio dei requisiti del contratto
ne comporta la nullità.
Dichiarazione: la volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici dev’essere
dichiarata e estraniata: deve quindi uscire dalla sfera del soggetto, perché gli altri
espressa
possano percepirla, averne conoscenza. La dichiarazione può essere (se fatta
tacita
con parole, cenni…) oppure (consiste in un comportamento che, secondo il
comune modo di pensare e di agire, risulti incompatibile con la volontà contraria). Il
silenzio può avere valore di dichiarazione tacita di volontà soltanto in concorso a
determinate circostanze, che conferiscano al semplice silenzio un preciso valore
espressivo: ciò avviene se la parte aveva l’onere, per legge, per consuetudine o per
contratto di formulare una dichiarazione; oppure se in base alle regole della correttezza e
della buona fede, il silenzio, dati i rapporti tra le parti, ha il valore di consenso.
La forma: qualsiasi decisione del soggetto deve essere esternata e, in linea di principio,
ciascuno sceglie le modalità di manifestazione delle proprie volontà come meglio
preferisce, stando attento che l’atto raggiunga i suoi scopi. Vale a dire che l’ordinamento
di regola non impone formalismi per riconoscere effetti giuridici agli atti dei privati. La
forma può essere prescritta in considerazione del tipo di atto (es. matrimonio).
Nel caso del contratto non esiste un regime formale univoco, in quanto specifici vincoli di
forma risultano imposti in relazione all’oggetto del contratto, ovvero in relazione al tipo
di contratto, o ai connotati di una certa categoria di contratti. In questi casi, definiti a
forma vincolata, sussistendo un vincolo, un onere, per il dichiarante, di adottare la forma
inutiliter,
richiesta affinché l’atto sia valido e non sia compiuto si dice che la forma è
ad substantiam actus.
richiesta In altre ipotesi il requisito di forma è richiesto solo a fini
processuali, in quanto l’atto, in caso di divergenza tra le parti circa la sua effettiva
provato
stipulazione, può essere soltanto mediante l’esibizione in giudizio del relativo
ad probationem tantum);
documento (forma per l’approfondimento della nozione si fa
rinvio alla trattazione in tema di prova.
Dal caso in cui un requisito di forma di un atto sia imposto dalla legge va distinto quello
(formalismo
in cui un requisito di forma sia invece imposto dagli stessi privati
convenzionale).
Il bollo e la registrazione: non sono requisiti di forma. Per molti negozi lo Stato, per
ragioni fiscali, impone l’uso della carta bollata. L’inosservanza delle prescrizioni in
materia di bollo non dà luogo, tuttavia, alla nullità del negozio, ma ad una sanzione
pecuniaria. Anche la registrazione, che consente nel deposito del documento presso
l’ufficio del registro, serve prevalentemente a scopi fiscali, in quanto le parti devono
pagare un’imposta, di regola proporzionale al valore economico dell’affare risultante dal
negozio sottoposto a registrazione. La registrazione ha importanza anche nell’ottica del
diritto privato, in quanto costituisce il mezzo di prova più comune per rendere certa,
mediante l’attestazione dell’ufficio stesso sul documento, la data di una scrittura privata
di fronte ai terzi.
La pubblicità: fini e natura. Le vicende giuridiche non interessano soltanto le parti che
ne sono direttamente coinvolte, ma anche i terzi, i quali possono avere interesse a
conoscere determinate vicende per regolare, in base a tale conoscenza, il loro
comportamento. La pubblicità serve per dare ai terzi la possibilità di conoscere
l’esistenza ed il contenuto di un negozio giuridico, o, anche lo stato delle persone fisiche
e le vicende delle persone giuridiche. Si distinguono tre tipi di pubblicità:
La pubblicità notizia.
a. Assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un
atto, del quale il legislatore ritiene opportuno sia data notorietà. L’omissione di tale
formalità dà luogo ad una sanzione pecuniaria, ma è irrilevante per la validità e
l’efficacia dell’atto. È un obbligo, non un onere.
La pubblicità dichiarativa:
b. serve a rendere opponibile il negozio a terzi o ad alcuni
terzi. L’omissione non determina l’invalidità dell’atto. Es. Primus vende un immobile
a Secundus e poi a Tertius, se Tertius trascrive prima di Secundus è suo l’immobile
nonostante abbia acquistato dopo.
La pubblicità costitutiva:
c. in questo caso la pubblicità diventa elemento costitutivo
della fattispecie: senza la pubblicità il negozio non soltanto non si può opporre ai
terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti.
INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE
Il percorrere del tempo è un fatto giuridico, produce gli effetti nella sfera giuridica. Come
si calcola il tempo, si prende in considerazione il giorno finale (es: multa per violazione
del codice stradale, si calcola del giorno successivo al fatto accaduto.).
Per calcolare i termini di tempo ci si avvale del calendario gregoriano.
Computo dei termini di prescrizione “I termini di prescrizione
Art. 2963
contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario
comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se
il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La
prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo
corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il
termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.”
Capo II Della decadenza: Istituto giuridico per il quale un diritto, trascorso il periodo di
tempo in cui può essere esercitato, si estingue. Oppure può essere estinto dai parti,
importante che sia congruo.
Il decorso di un determinato periodo di tempo, nel concorso di altri presupposti, può dar
all’acquisto all’estinzione
luogo ovvero di un diritto soggettivo: se una situazione di fatto
si protrae a lungo nel tempo, l’ordinamento tende a far coincidere la situazione di diritto
con quella di fatto.
Se il decorso del tempo serve a far acquistare un diritto soggettivo, l’istituto che viene
‘usocapione prescr