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Diritto privato: la norma e l'ordinamento giuridico

L'uomo tende ad aggregarsi → nasce la società che prevede delle regole di comportamento: norme giuridiche, l'insieme delle norme si chiama ordinamento giuridico, hanno lo scopo di preservare l'esistenza del gruppo e, se possibile, di ampliare la sfera di influenza. La funzione primaria è quella di scongiurare le liti tra i consociati; la funzione secondaria è stabilire in che modo questa lite verrà risolta e quindi bloccare la catena di vendette successive.

Condizioni per un gruppo organizzato

Per aversi un gruppo organizzato, occorrono tre condizioni:

  • Coordinamento: Che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta, che governano il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare (o da cui deve astenersi) per assicurare un’ordinata e pacifica convivenza e facilitare la collaborazione tra i consociati in vista di scopi che, volta a volta, si vogliono perseguire.
  • Regole stabilite: Che queste regole non siano poste ed applicate in via episodica o per una sola occasione, ma siano stabilite da appositi organi, ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza.
  • Osservanza effettiva: Che queste regole siano effettivamente osservate. Questo principio segna il limite entro il quale può ancora dirsi che un determinato ordinamento disciplina un gruppo.

L'ordinamento giuridico deve mantenere la pace sociale, è in continua evoluzione in modo impercettibile, cambia quando viene introdotta una nuova norma o quando il giudice amplia la sfera di influenza (è come il linguaggio).

La società politica

Tra tutte le forme di collettività, assume importanza la società politica: quella rivolta alla soddisfazione non di uno o dell’altro dei vari bisogni dei consociati, bensì a tutti quelli della comunità. A tal fine, l’organizzazione della comunità politica mira, da un lato, ad impedire aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo, prevenendole o quanto meno scoraggiandole mediante la minaccia di sanzioni ai danni dei trasgressori; dall’altro, tende, attraverso il coordinamento degli apporti di tutti, a potenziare la difesa dell’intera collettività contro i pericoli esterni e a promuovere lo sviluppo ed il benessere della comunità dei consociati. Ovviamente, l’organizzazione politica può perseguire anche altre finalità, infatti, ha una struttura articolata, che le consente di dedicarsi alla realizzazione dei molteplici altri scopi ritenuti di utilità generale.

Diritto internazionale

Il diritto internazionale è l’insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati, che per loro natura si proclamano sovrani e non riconoscono superiori autorità. È un diritto consuetudinario, che trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati, o pattizio, ossia nasce da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale che ciascun Stato stringe e si impegna a rispettare.

Norme e ordinamento giuridico

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità, ciascuna di queste regole si chiama norma. La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto, ma dipende dal fatto che vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di autorità, in quanto inserita nel sistema giuridico ed è suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito, salvo l’ipotesi di consuetudine, la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo.

Ci sono dei fattori formanti, le norme giuridiche possono essere definite in base al loro contenuto e possono corrispondere alle norme morali. La norma giuridica è eteronoma – non necessariamente è scritta ma può essere anche solo verbalizzata o nemmeno quello (es. nelle società primitive). La norma morale è una norma autonoma, quindi una norma che ci si impone da soli, non è imposta, rispondiamo davanti alla sua violazione solo davanti alla nostra coscienza.

Lo Stato impone le norme sin dalla Rivoluzione Francese, prima erano altre autorità o società autonome a imporle → pluralità di ordinamenti che convenivano gli uni con gli altri.

Caratteri della norma giuridica

La norma giuridica ha due caratteri:

  • Generalità: si rivolge alla generalità dei consociati o a una categoria di consociati in generale, al fine di rispettare il principio di uguaglianza, altrimenti viene definita norma fotografia che quindi viola il principio di uguaglianza perché non ha generalità ed è riferita a una o più persone precise.
  • Astrattezza: si riferisce a una situazione astratta e si divide in due parti:
    • Descrive la fattispecie astratta: il legislatore espone la situazione astratta che ha in mente.
    • Effetti giuridici: determina le conseguenze nel caso in cui quella situazione si concretizza. Il giudice confronta il caso concreto con quello astratto.

Quando il legislatore espone la fattispecie astratta, espone anche gli elementi necessari e sufficienti (costitutivi) che fanno scattare l'effetto giuridico. Non bisogna confondere il concetto di norma giuridica con il concetto di legge che è un atto normativo scritto, che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla Carta costituzionale, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto.

Norma e fattispecie

Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica, che può consistere nell’acquisto di un diritto, nell’insorgenza di un’obbligazione, nella estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una conseguenza afflittiva. La norma si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento eventuale e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato dall’enunciato normativo.

La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si definisce fattispecie e può essere concreta (complesso di fatti realmente verificatisi) o astratta (il fatto descritto ma non verificato che si descrive). La fattispecie si può suddividere anche in semplice (se consiste in un solo fatto) o complessa (se è costituita da una pluralità di fatti giuridici) o a formazione progressiva.

Il legislatore prevede una conseguenza, sanzione nel caso di inosservanza del comportamento prescritto. Esempio: art. 2043 del codice civile: 'Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.' gli elementi costitutivi sono: un qualunque fatto doloso o colposo, danno ingiusto, cagiona – deve esserci il nesso causale che determina che il danno è causato dal fatto doloso o colposo. L'effetto giuridico è che sorge l'obbligo di risarcire il danno → se la fattispecie concreta integra la fattispecie astratta lo decreta il Giudice.

Per evitare la giustizia privata un ordinamento giuridico dice che 'Nessuno può farsi giustizia da solo.'.

Diritto processuale in ambito di diritto privato

Il diritto processuale in ambito di diritto privato: il privato prende l'iniziativa e chiede giustizia. L'attore è colui che agisce in giudizio (il privato) e chiama in giudizio la controparte, colui che ritiene responsabile del danno. Lo chiama in giudizio attraverso un atto formale: l'atto di citazione, la controparte si chiama convenuto. Il convenuto può seguire tre strade:

  • Non difendersi: decide di non presentarsi → Contumace (il processo in contumace è un processo senza l'imputato), non viene ritenuto necessariamente colpevole, l'attore deve comunque dimostrare che le sue pretese sono valide e deve fornire le prove. Se non riesce a dimostrarlo allora è soccombente.
  • Si costituisce in giudizio:
    • Si limita a contraddire quello che dice l'attore (mostra delle eccezioni) → blocca le pretese dell'attore.
    • Può anche proporre una domanda riconvenzionata, quindi fa una richiesta di risarcimento all'attore → I ruoli si invertono. Il convenuto diventa attore e deve dimostrare che la pretesa è valida altrimenti soccombe.

Nel nostro ordinamento ci sono 3 gradi di giudizio. In ambito civile:

  • I grado: giudice di pace per materie di ridotto valore; tribunale a cui si rivolge in base al valore della causa.
  • II grado: Corte d’Appello, circoscrizioni più ampie, almeno una per regione.
  • III grado: Corte di Cassazione, in questo momento si giudica solo la corretta applicazione del diritto. Si presuppone fatta ricostruzione dei fatti.

In ambito penale:

  • I grado: Giudice di pace o Tribunale / Corte d’Assise, a seconda della gravità del fatto.
  • II grado: Corte d’Assise / d’Appello o Giudice d’Appello.
  • III grado: Corte di Cassazione

Diritto pubblico e diritto privato

Il diritto pubblico e il diritto privato sono diversi perché:

  • Diritto pubblico: non si occupa degli interessi di una persona ma di quelli collettivi e quindi generali; lo Stato o un altro ente pubblico è dotato di una norma autoritativa.
  • Diritto privato (dei civis): si occupa del diritto dei privati, dei cittadini; si occupa di risolvere i problemi fra i cittadini che per la legge si trovano sullo stesso livello; è inteso come privato a persona fisica individuale e la società, l’ente pubblico.

Esempio: lo Stato deve creare una linea ferroviaria, se il terreno che gli serve è di un privato ci sono due modi:

  • Atto autoritativo → attraverso un indennizzo al privato gli prendono il terreno, il privato non ha possibilità di rifiutare perché lo Stato non chiede il permesso.
  • Contratto → che viene stipulato tra Stato e privato. È un accordo tra le due parti che prevede il consenso di entrambe le parti.

Generalmente si è soliti definire il diritto pubblico come quella disciplina che si occupa e tutela interessi pubblici e di natura collettiva mentre il diritto privato è quell’istituto che ha in riguardo gli interessi di natura privatistica. In realtà questa distinzione è errata o comunque imprecisa, in quanto ci sono casi in cui gli interessi di natura collettiva vengono disciplinati con strumenti del diritto privato. Allo stesso modo, soggetti di diritto privato possono farsi carico di interessi collettivi molto ampi e diffusi (es: Sindacati e partiti politici). A ciò si aggiunga molto spesso che un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che di diritto pubblico.

Ci si riferisce al diritto pubblico se la norma attribuisce allo Stato o ad un altro ente pubblico un potere sovraordinato rispetto ai consociati. Ad essi quindi si impone un comportamento per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari per il perseguimento di obiettivi pubblici.

Esempio: Lo Stato ha bisogno di costruire una linea ferroviaria perciò serve il terreno e per acquistare le terre dai cittadini può fare in due modi: il primo è l’esportazione, il privato perde la proprietà per avere l’indennizzo (premio di consolazione) per perseguire gli interessi pubblici. Oppure può avere lo stesso risultato tramite il contratto di compravendita, così c’è l’accordo tra lo Stato e i cittadini. Lo stato impone potere su quello. Il diritto privato presuppone norme che si rivolgono a soggetti di potere anti-ordinato.

Divisione del diritto pubblico

Il diritto pubblico si divide in:

  • Diritto costituzionale: norme della costituzione, struttura dei poteri pubblici.
  • Diritto amministrativo
  • Diritto penale: insieme delle norme che disciplinano l’ordine. Solo lo Stato ha il potere di punire. Se ci sono comportamenti che mettono in pericolo la pace sociale lo Stato interviene a nome di tutti i consociati. Lo Stato agisce attraverso la figura del Pubblico Ministero che equivale all’attore del processo civile. La facoltà punitiva corrisponde può essere la reclusione o pecuniaria.

Le norme di diritto penale costituiscono la manifestazione del potere dello Stato per condotte molto gravi da turbare l’intera pace sociale. Le condotte danneggiano non solo la vittima in causa ma anche l’intera collettività. L’attore del procedimento è quindi lo Stato che si incarna nella figura del Pubblico Ministero che agisce contro l’attore del reato. La vittima può costruirsi parte civile ovvero può presentarsi allo stesso procedimento penale per far valere anche diritti individuali. Le norme del diritto penale hanno sempre carattere imperativo ovvero obbligano tutti i soggetti a assumere o meno un dato comportamento al fine di non incorrere alla sanzione; sono inderogabili (anche perché possono coinvolgere interessi di terze persone).

Le Norme di Diritto Penale sono comandi a cui non ci si può sottrarre. Nel diritto privato le norme sono dispositive, sono suggerimenti, possiamo applicare una regola diversa se concordata. Lo Stato non impone ma lascia libertà. Ci sono anche norme imperative nel Codice Civile. Le norme di diritto privato sono invece derogabili (o dispositive) e inderogabili (o cogenti), si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; derogabili le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti. Si usa poi individuare una ulteriore categoria di norme, quelle suppletive, le quali sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano pervenuto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, e sussiste dunque una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Vi sono anche casi in cui le norme del diritto privato siano obbligatorie, ma comunque nessun organo pubblico può intervenire sostituendosi al privato nell’esercizio dei suoi diritti. Le sanzioni della norma giuridica di diritto privato sono o il ripristino della situazione iniziale (obbligo di conformarsi alla norma) oppure sanzione pecuniaria ma non una privazione della libertà personale come avviene per le norme del diritto penale.

Diritto processuale

Il diritto processuale: norme giuridiche che regolano lo svolgimento di un processo civile. C’è la divisione dei poteri e quindi tre procedure diverse: civile, amministrativo, penale.

Fonti e formanti del diritto

Per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Il termine fonte significa ciò da dove nasce una norma. Ogni sistema ha le sue fonti e ne è caratterizzato. Rispetto a ciascuna fonte si può individuare:

  • Autorità: investita del potere di emanarlo (Il Parlamento, il Governo)
  • Procedimento formativo: dell’atto.
  • Documento normativo
  • Precetti: ricavabili dal documento (interpretazione)

Ogni ordinamento deve inoltre stabilire l’ordine gerarchico delle leggi, spesso infatti un ordinamento contempla una pluralità di fonti generatrici di norme giuridiche.

Fonti di produzione del diritto

  • Fonte di produzione del diritto: insieme dei meccanismi necessari al fine di far nascere un certo tipo di norma giuridica.
  • Fonte di cognizione del diritto: risultato della procedura, serve a rendere conoscibili a tutti i consociati le leggi.
  • Fonte autoritativa del diritto: fonti che sono ammesse come giustificazioni della decisione del giudice. Se manca la motivazione la decisione è invalidata → per giudicare deve invocare una delle fonti autoritative. Sono elencate nell’art. 1 preleggi, disposizioni sulla legge in generale:
    • Le leggi
    • I regolamenti
    • Le norme corporativ
    • Gli usi

La Costituzione non è inclusa perché il nostro Codice Civile è del 1942 mentre la Costituzione è del 1948, queste sono disposizioni generali, sono fonti di tutto il diritto. L’elenco attuale è:

  • La Costituzione e le leggi costituzionali
  • Le leggi statali e regionali: lo Stato ha il potere legislativo solo in quello in cui è specificato mentre le Regioni hanno il potere legislativo in generale.
  • I regolamenti: potere normativo attribuito all’amministrazione
  • Gli usi: unica norma non scritta (rilevanza residuale)

È una scala gerarchica che indica quale norma prevale in caso di conflitto (quella che sta sotto non può comandare quella che sta sopra) → tra Stato e Regione prevale lo Stato. Ci sono 15 giudici della Corte Costituzionale che stabiliscono i confini.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Verdimp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Rajneri Karageorgevitch Eleonora.
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