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Q
uota Disponibile = r elictum (attivo) − d
ebiti (passivo) + d
onatum
Le donazioni costituiscono un'anticipata successione, rientrano quindi nel calcolo delle
quote di successione. Ottenuta la cifra sapremo il valore economico di cui il testatore tra
donazioni e successioni poteva disporre liberamente e quando viceversa deve essere
riservato a questi legittimari.
Se i beni lasciati in eredità al legittimario hanno un valore superiore alla legittima si
può usare l’ azione di riduzione attraverso la quale egli può far sì che i lasciti testamentari
vengano ridotti proporzionalmente nella misura necessaria per reintegrare la legittima.
Il legato in sostituzione di legittima ( ) è una attribuzione testamentaria a
Art. 552 c.c.
titolo particolare che tacita il diritto alla quota riservata del legittimario. Il legittimario che
consegue il legato perde il diritto di chiedere la legittima, agendo in riduzione. Egli non
acquista la qualità di erede.
Il legato in conto di legittima ( ) è una sorta di acconto sulla legittima, è
Art. 552 c.c.
una attribuzione testamentaria a titolo particolare (legato) disposta senza la dispensa
dall'imputazione.
5.4.2 - Patto di famiglia
Il patto di famiglia è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,
l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie
quote ad uno o più discendenti. Essa ha la funzione di favorire la successione nell’impresa.
Deve essere stipulato per atto pubblico, pena nullità. 45
5.5 - La divisione ereditaria
La divisione è l'istituto mediante il quale si provvede allo scioglimento di una comunione.
La divisione ereditaria è lo strumento per sciogliere la comunione ereditaria. Essa si
divide in:
1. divisione contrattuale : contratto con il quale i coeredi dividono i beni della
comunione ereditaria, essa è detta divisione amichevole o stragiudiziale;
2. divisione giudiziale : divisione pronunciata dal giudice con sentenza a richiesta di
alcuno dei coeredi;
3. divisione testamentaria : il testatore può stabilire particolari norme per formare la
porzione nel testamento ( ). Tali disposizione sono vincolanti per gli
Art. 733 c.c.
eredi.
5.5.1 - La collazione
La collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità
conferiscono nell’asse ereditario in natura o per imputazione quanto ricevuto dal defunto in
donazione. Essa assicura la parità di trattamento tra i coeredi che sarebbe pregiudicata se
non si computassero i beni ricevuti in vita.
5.6 - Le donazioni Art. 769 (Definizione)
La donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalità,
una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un
suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione è un contratto consensuale, gratuito a prestazioni a carico solo del donante e,
solitamente, ad esecuzione istantanea (sono disciplinate dal ) .
titolo V del Libro II
Affinché un atto si qualifichi come donazione non deve essere compiuto soltanto a
titolo gratuito ma deve essere caratterizzato da spirito di liberalità.
Le donazioni devono essere fatto per atto pubblico sotto pena di nullità. La
donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili, è valida anche se manca l’atto
pubblico ma deve esserci la traditio e, cioè, la consegna della cosa donata.
La donazione può essere anche gravata da un onere, il donatario è tenuto
all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Art. 800 (Cause di revocazione)
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli. 46
6 - Libro III: Diritti reali
Sono disciplinati al libro III del codice civile.
I diritti reali sono i diritti sulle cose (reali deriva dal latino res ossia “cosa”). si dividono in
generale in due categorie:
1. iura in re propria
: diritti di proprietà;
2. iura in re aliena
: diritti reali su cose altrui (diritti reali di godimenti e di garanzia);
Le caratteristiche fondamentali di questi diritti sono:
1. Pienezza : requisito del diritto di proprietà, il titolare ha il potere e il diritto di godere
della cosa in modo pieno ed esclusivo;
2. Esclusività : sono diritti esclusivi sul bene, più persone non possono avere il diritto
sullo stesso bene se non in casi particolari;
3. Realità : rapporto materiale che c’è tra il titolare del diritto e la cosa stessa (rapporto
diretto ed immediato);
4. Assolutezza : il diritto reale è protetto dalle lesioni di qualunque terzo;
5. Elasticità : la costituzione di un bene di un diritto reale in re aliena comprime il diritto
di proprietà ma quando esso cessa, il proprietario riacquista la pienezza del diritto;
6. Tipicità : la categoria dei diritti reali comprende "tipi" di diritti espressamente e
tassativamente previsti dalla legge.
6.1 - cose e beni
La cosa è qualsiasi entità materiale, immateriale o ideale.
I beni ai quali si riferiscono i diritti reali, sono le «cose che possono formare oggetto di
diritto» ( ). I beni si distinguono in:
Art. 810 c.c.
1. beni privati : appartengono ai privati;
2. beni pubblici : fanno capo allo stato e agli enti pubblici;
a. beni demaniali :
i. demanio necessario (lido del mare, spiaggia, fiumi e laghi);
ii. demanio accidentale (strade, strade ferrate, acquedotti, immobili di
interesse storico o archeologico);
b. patrimonio dello stato :
i. patrimonio disponibile ;
ii. patrimonio indisponibile ;
Altre divisioni dei beni:
1. mobili/immobili:
a. beni immobili : terreni e tutti quei beni che sono saldamente incorporati al
suolo;
b. beni mobili : tutti gli altri (es: energia, automobili, etc)
2. fungibili/infungibili:
a. beni fungibili : beni che si possono sostituire con altri;
b. beni infungibili : beni unici e determinati; 47
3. consumabili/inconsumabili
a. beni consumabili : si consumano attraverso la loro utilizzazione;
b. beni inconsumabili : beni suscettibili di utilizzazione multipla;
4. divisibili/indivisibili
a. beni divisibili : può essere suddiviso in più parti senza che ne vengano
alterate le caratteristiche e la destinazione economica;
b. beni indivisibili : se suddivisi perdono la loro destinazione economica;
5. esistenti/futuri
a. beni esistenti : beni che esistono in natura;
b. beni futuri : beni non ancora venuti ad esistenza;
6. materiali/immateriali
a. beni materiali : cose del mondo percepibili anche attraverso strumenti;
b. beni immateriali : invenzioni, opere dell'ingegno e dell'intelletto;
6.2 - patrimonio, frutti e pertinenze
Il patrimonio è il complesso di rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti) facenti capo ad una
persona.
I Frutti sono beni che provengono da un altro bene. Possono essere:
1. frutti naturali : provengono direttamente da un altro bene, vi concorra o no l'opera
dell'uomo (es: raccolto);
2. frutti civili : frutti che si traggono dalla cosa come corrispettivi del godimento che altri
ne abbia (es: affitto);
Le pertinenze ( ) sono le cose destinate in modo durevole al servizio o
Art. 817 c.c.
all’ornamento della cosa detta “principale”.
6.3 - La proprietà
La proprietà è il diritto reale in re propria per eccellenza. Essa è unica ed unica ne è la
regolazione. Il diritto consiste nel godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
Art. 832 (Contenuto del diritto di proprietà)
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli
obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 42 Costituzione
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Oggetto del diritto di proprietà possono essere beni mobili o immobili. 48
6.3.1 - Modi di acquisto della proprietà
Modi di acquisto della proprietà:
1. A titolo originario : l’acquisto della proprietà si giustifica e trova fondamento in un
rapporto diretto della persona con la cosa indipendentemente dal rapporto giuridico
con il precedente proprietario;
2. A titolo derivativo : essa deriva da un precedente rapporto di proprietà cosicché
l’acquirente del diritto succede al precedente titolare;
6.3.2 - Acquisto della proprietà a titolo originario
1. usucapione ( ): la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali
Art. 1158 c.c.
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni;
2. occupazione ( ): La proprietà si acquista con la presa di possesso
Art. 923 c.c.
della cosa (mobile) priva di proprietario ( res nullius
) con la volontà di impadronirsene
( animus occupandi
) senza essere riconosciuto o certificato da qualcuno.
3. invenzione ( ): La proprietà si acquista con il ritrovamento della
Art. 927 c.c.
cosa mobile smarrita;
a. Ritrovamento di tesoro ( ): il tesoro è qualunque cosa
Art. 932 c.c.
mobile di pregio, nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare la sua
proprietà. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo, ma se viene trovato da
un altro soggetto e se viene scoperto per caso spetta metà al ritrovatore e
metà al proprietario del fondo. Se viene trovato non per effetto del caso
(un'impresa edile scava per una costruzione e ritrova un tesoro) il tesoro
spetta al proprietario del fondo, se invece ha valore culturale o artistico
apparterrà allo stato; 49
b. Animali mansuefatti ( ): un animale è mansuefatto se è
Art. 925 c.c.
addomesticato. Il proprietario ha diritto ad inseguirlo in fondi altrui se sta
scappando, se nell’inseguimento si danneggia la coltura del terzo si dovrà
indennizzare il danno. Se i