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Convenzione di Vienna del 1969
Il problema dell'incompatibilità tra norme convenzionali è oggetto dell'art. 30 della Convenzione di Vienna. L'art. 30 fa salve le disposizioni dell'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite. Al paragrafo 2, l'art. 30 prevede la clausola di subordinazione; al par. 3 prevede l'ipotesi della coincidenza totale dei contraenti disponendo il principio della lex posterior; il par. 4 disciplina le ipotesi della coincidenza parziale dei contraenti senza e con partecipazione di terzi, disponendo che fra parti comuni al trattato anteriore e al trattato posteriore si applica il trattato posteriore, mentre fra parti di cui una sia ad entrambi i trattati e l'altra a uno solo dei due trattati il trattato di cui i due Stati sono parti regola i loro diritti e obblighi reciproci; il par. 5 si occupa di responsabilità internazionale per violazione del trattato.
Riserve nei trattati
Premessa
Può accadere che uno Stato
sia interessato a vincolarsi a un trattato ma non a tutte le sue clausole. La "riserva" ha appunto lo scopo di consentirgli di ratificare o aderire proprio nei limiti in cui è disposto a farlo. La riserva è una dichiarazione unilaterale, effettuata da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato. La riserva è quindi una dichiarazione unilaterale con cui uno Stato si vincola a un trattato eccettuando una o più clausole (riserva eccettuativa) o con la modifica di una o più clausole (riserva modificativa), o escludendo ogni altro significato astrattamente possibile (riserva interpretativa). Dal 1995 le riserve sono state oggetto dei lavori della Commissione del diritto internazionale, che ha assunto come punto di riferimento la Convenzione di Vienna del 1969.Commissione ha approvato nel 2011 una Guida alla prassi contenente una serie di "linee guida" attinenti alla definizione, alla procedura da seguire per l'apposizione e il ritiro, all'ammissibilità e agli effetti giuridici delle riserve nonché alle riserve in caso di successione di Stati. Prassi anteriore alla Convenzione di Vienna del 1969 In passato si preferiva, almeno nella prassi europea, difendere l'integrità del trattato con un sistema detto classico o europeo. Con questo metodo ogni riserva veniva considerata come proposta di un trattato parzialmente diverso e doveva essere accettata da tutte le altre parti contraenti, altrimenti lo Stato riservante non diveniva parte del trattato. Le riserve dovevano essere concordate già al momento della negoziazione. Al sistema europeo si contrapponeva il sistema panamericano, il quale ammetteva una maggiore flessibilità consentendo agli Stati che apponevano riserve al momento dellaRatifica o dell'adesione di diventare parti al trattato soltanto nei confronti degli altri Stati contraenti che non avessero sollevato obiezioni sulla riserva. Il sistema panamericano si ispirava al principio opposto dell'universalità.
Una soluzione simile a quella del sistema panamericano è stata accolta dalla Corte internazionale di giustizia. La Corte affermò che in mancanza di disposizioni espresse relative all'applicabilità di riserve al momento della ratifica o dell'adesione doveva ammettersi la possibilità di formulare riserve purché fossero compatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato, e gli altri Stati già parti potevano o opporsi alla riserva così formulata sollevando un'obiezione, o accettarla, e in questo caso il trattato avrebbe prodotto effetti come modificato dalla riserva e cioè sarebbe entrato in vigore per la parte non coperta dalla riserva tra Stato riservante e Stato accettante.
Il trattato continuava ad applicarsi integralmente tra gli Stati contraenti.
Convenzione di Vienna del 1969
La Convenzione di Vienna stabilisce che in presenza di disposizioni che espressamente ammettano o che espressamente vietino l'apposizione di riserve al momento della ratifica o dell'adesione, queste ultime possono senza altro essere apposte, mentre nell'ipotesi inversa l'apposizione è automaticamente esclusa.
Nel caso invece in cui manchino nel trattato disposizioni espresse relative all'applicabilità di riserve, la Convenzione ammette la possibilità di formulare riserve perché siano compatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato. L'accettazione espressa o tacita di una riserva comporta che la riserva è efficace e il trattato produce effetti. L'obiezione comporta che la riserva è efficace e il trattato produce effetti a meno che lo Stato obiettante con la sua obiezione si sia opposto.
“nettamente” all’entrata in vigore del trattato nei rapporti con lo Stato riservante.
I giudici, interni o internazionali, hanno competenza a pronunciarsi sull’ammissibilità delle riserve.
Una riserva ad una disposizione del trattato che corrisponde a una norma di ius cogens non pregiudica la natura vincolante di tale norma. Riserve e obiezioni alle riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento, salvo che il trattato non disponga diversamente in forma scritta.
Prassi più recente
La prassi recente più significativa è quella iniziata dalla Corte europea sui diritti umani e consiste nel dichiarare le riserve inammissibili ai sensi della Convenzione europea sui diritti umani. Nella prassi più recente i trattati sui diritti umani, ma anche in altri settori del diritto internazionale, vietano del tutto l’apposizione di riserve.
Un’altra tendenza della prassi successiva alla Convenzione di Vienna è quella di consentire
l'apposizione delle riserve persino dopo la ratifica dell'adesione (riserve tardive), purché non vengano sollevate obiezioni dagli altri Stati contraenti. Competenza interna a formulare riserve Ci si chiede cosa accada quando per la stipulazione di un trattato sia richiesto il concorso di più organi e soltanto uno decide autonomamente di formulare oppure di non formulare riserve. a) Riserve aggiunte dall'Esecutivo. Nella prassi italiana più volte il governo ha formulato riserve assenti nel testo del trattato autorizzato dal Parlamento nei casi in cui per la stipulazione è richiesto il concorso di entrambi, e cioè per i trattati di cui all'art. 80. Nel caso di una riserva eccezionale, il trattato vincola l'Italia in misura minore rispetto a quanto autorizzato dal Parlamento. Ci si domanda se queste riserve siano valide. La dottrina italiana ha dato due soluzioni opposte. Per alcuni autori il governo avrebbe una competenza esclusiva aAltre regole di interpretazione
Esistono altre regole, tradizionalmente espresse in latino e spesso portabili ai principi contra proferentem (nel dubbio a favore del convenuto) e favor debitoris (nel dubbio a favore del contraente più debole).
Importante è anche l'analogia.