1. Sistema degli Stati e comunità
internazionale
Sistema inter-statale, diritto internazionale e valori comuni
dell’umanità
Il diritto internazionale è il complesso delle norme giuridiche che regolano
la convivenza dell’umanità attraverso l’autorità di governo degli Stati.
Per autorità si intende la capacità di esercitare un potere percepito dalla
generalità dei consociati come legittimo e meritevole di obbedienza
politica nella vita di ogni giorni e negli eventi più elementari che la
costellano.
Non esiste un’autorità universale comune all’umanità e superiore agli
Stati, eppure la comunità universale ha bisogno di un’autorità che
gestisca in concreto le norme giuridiche comuni per evitare di cadere nel
caos e per coordinare le condotte reciproche. Quest’ordine è assicurato da
un sistema di Stati che ha origini e ragioni storiche antiche e moderne al
tempo stesso.
L’idea che un sistema di Stati esista sin dall’antichità è sempre più diffusa
ed accettata nella storiografia del diritto internazionale. Si è soliti parlare
del “sistema di Vestfalia” riferendosi al sistema di divisione politica
europea che scaturì dai trattati della Pace di Vestfalia, da cui ebbe origine
il sistema degli Stati. Il sistema era “anti-egemonico” o “tra Eguali”, nel
senso che funzionava tra Stati che si riconoscevano mutuamente “alla
pari” senza che fosse più riconosciuta un’autorità politica superiore.
Si formarono così due “ordini” giuridici paralleli e complementari: il diritto
interno di ciascuno Stato, creato da ciascun sovrano e diretto a regolare i
rapporti tra gli individui all’interno di ciascun territorio statale, e il diritto
internazionale, diretto a regolare i rapporti tra i sovrani. Il sistema
mondiale attuale è essenzialmente un sistema pluralistico, anti-
egemonico o di “auto-equilibrio”, un sistema che rifiuta l’idea di un
Leviatano universale quale autorità mondiale totalitaria.
L’assenza di un’autorità superiore vuol dire che manca un organo
legislativo, un organo giudiziario e un organo esecutivo di ultima istanza
che monopolizzino le funzioni di produzione, di accertamento e di
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attuazione coattiva delle norme. Si è soliti dire che tali funzioni
nell’ordinamento internazionale sono “decentrate”.
Per quel che riguarda la creazione delle norme internazionali, non esiste,
anzitutto, nell’ordinamento internazionale un legislatore mondiale che
monopolizzi la produzione delle norme internazionali. Le norme vengono
create dai consociati stessi, cioè dagli Stati. Le norme consuetudinarie si
formano sulla base della primordiale aspettativa nei gruppi che ciascuno
si comporterà così come si è sempre comportato e come generalmente si
comporterà la generalità dei consociati. Gli Stati inoltre creano norme
internazionali stipulando trattati, di solito in forma scritta. A differenza
della consuetudine, i trattati vincolano soltanto gli Stati che li hanno
accettati. Di particolare importanza sono oggi gli atti vincolanti delle
organizzazioni internazionali, in particolari quelli del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.
Non esiste neppure un organo giudiziario che monopolizzi l’accertamento
del diritto internazionale, che deve avvenire sempre con il consenso delle
parti. Ciò non vuol dire che manchino giudici internazionali, al contrario
oggi ne esistono numerosi: si pensi alla Corte internazionale di giustizia,
che è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, competente a
pronunciarsi nelle controversie tra Stati.
Non esiste infine un organo che monopolizzi l’attuazione coattiva del
diritto internazionale e costringa gli Stati a conformarsi alle norme nel
caso in cui le trasgrediscano. Sono gli stessi Stati che, ritenendo per
proprio conto e a prescindere dalle valutazioni altrui di aver subito un
illecito nei confronti dello Stato preteso offensore purché siano soddisfatti i
requisiti per l’esercizio della reazione. L’autotutela, che nel diritto statale è
ammessa solo eccezionalmente, come nel caso della legittima difesa,
essendo obbligatorio rivolgersi ai giudici, nel diritto internazionale è la
regola.
Si obietta al diritto internazionale, soprattutto dalla scuola realista delle
relazioni internazionali, secondo cui il diritto non è altro che “pratica
argomentativa” profondamente ambigua, indeterminata e contraddittoria,
di essere poco rilevante in un mondo in cui ogni Stato persegue
essenzialmente il proprio interesse. Che ogni Stato persegua il proprio
interesse è vero, ma non ne segue che il diritto che lega gli Stati sia
irrilevante. Anche nelle società statali ogni individuo persegue il proprio
interesse, ma il diritto continua a vincolare la collettività e ad offrire la
valutazione del comportamento del singolo come lecito o illecito.
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Nozioni ed elementi identificativi dello Stato secondo il diritto
internazionale
Premessa
Per “soggettività” o “personalità” giuridica si intende la titolarità di diritti e
di obblighi nell’ambito di un ordinamento giuridico di riferimento. Nel
diritto internazionale per soggettività o personalità giuridica si intende la
titolarità o destinatarietà di diritti e obblighi stabiliti dal diritto
internazionale.
Gli Stati sono tradizionalmente i soggetti per eccellenza del diritto
internazionale.
Oltre agli Stati esistono oggi altri soggetti internazionali, cioè le
organizzazioni internazionali e gli individui. La soggettività giuridica di tali
entità non statali deriva dall’esistenza di norme internazionali, create dagli
Stati, che ad essi attribuiscono diritti o impongono obblighi.
Lo Stato viene di solito studiato dal punto di vista statico, facendone
rientrare la nozione accolta dal diritto internazionale e gli elementi in
presenza dei quali si può affermare che sia venuto ad esistenza. Assai
importante è tuttavia anche l’indagine dinamica della statualità, che
consiste nel chiedersi come si diventa uno Stato secondo il diritto
internazionale (insorti, popoli in lotta per l’autodeterminazione, popoli
indigeni, minoranze).
Nozione di “Stato” secondo il diritto internazionale
Lo “Stato” moderno corrisponde a un modello che si è affermato in Europa
a partire dal tardo Medioevo. Il modello si è poi diffuso dalla seconda metà
del XVIII sec. al di fuori dell’Europa. Gli Stati che oggi compongono la
comunità internazionale sono circa 200, di cui 193 membri delle Nazioni
Unite. Lo Stato secondo il diritto internazionale si definisce come un ente
di governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale. Affinché
si abbia uno Stato nel senso del diritto internazionale occorre dunque la
presenza di uno o più individui (“governanti”) che pretendano di regolare
la vita di altri individui (“governati”) stanziati stabilmente entro un
territorio delimitato da confini, dai quali riescano a farsi obbedire
(“effettività”) senza dipendere da altri Stati all’esterno (“indipendenza”).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sintetizzano questa definizione
sostenendo che lo Stato secondo il diritto internazionale è identificabile
dalla triade governo-popolo-territorio. La teoria “tridimensionalistica” o
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“ternaria” della statualità è generalmente accolta dalla giurisprudenza
internazionale.
Costituisce un luogo comune sia in dottrina che nella giurisprudenza il
richiamo alla Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati del
1933. L’art. 1 della Convenzione in effetti stabilisce che “lo Stato come
persona di diritto internazionale dovrebbe possedere le seguenti
caratteristiche: a) popolazione permanente; b) territorio definito; c) un
governo; d) la capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati”.
Elementi identificativi dello Stato: a) territorio
Il territorio è inteso come porzione di terraferma delimitata da confini, ed
è un elemento imprescindibile dello Stato moderno. Dove termina il
territorio di uno Stato inizia immediatamente il territorio di un altro.
L’esigenza sistematica è che tutti gli individui, ovunque si trovino,
vengano governati da un’autorità e ogni autorità risponda alle altre sul
piano internazionale.
Non è necessario per il diritto internazionale che i confini siano certi e
incontestati. Sono quindi indiscutibilmente Stati anche quelli i cui confini
sono incerti o contestati. Anche i cosiddetti “micro-Stati” -come Andorra,
Monaco, San Marino, il Liechtenstein, le Isole Vanuatu, ecc.- sono Stati,
nonostante le loro ridottissime dimensioni, e come tali sono diventati
membri delle Nazioni Unite.
Per territorio deve inoltre intendersi una porzione di superficie terrestre
che sia venuta a esistenza in modo naturale. Ad esempio, una piattaforma
artificiale costruita dall’uomo sul mare e unita al fondo marino da pilastri
non è territorio nel senso del diritto internazionale.
b) popolo
Affinché vi sia uno “Stato” nel senso del diritto internazionale occorre un
insieme di individui che vi risiedano stabilmente. Non è necessario che il
popolo abbia la cittadinanza dello Stato, né è necessario che esso sia
omogeneo dal punto di vista razziale, etnico, tribale, religioso, linguistico o
altro.
La cittadinanza viene attribuita da ogni Stato attraverso la propria
legislazione. I criteri per l’attribuzione della cittadinanza più
comunemente impiegati nelle legislazioni statali, tra quelli a titolo
originario, in ordine decrescente di diffusione, sono lo ius sanguinis
(cittadinanza conseguita per discenda da genitori cittadini) e lo ius soli
(cittadinanza conseguita per nascita sul territorio). Tra le modalità di
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acquisto della cittadinanza a titolo derivato, oltre ai rapporti familiari (per
matrimonio, adozione, ecc.) va menzionata la “naturalizzazione” in
seguito a un provvedimento dell’autorità di uno Stato emesso allorché
siano soddisfatti una serie di requisiti stabiliti dal legislatore nazionale.
La legislazione italiana sulla cittadinanza prevede l’acquisto della
cittadinanza italiana per ius sanguinis o altri rapporti di famiglia a certe
condizioni, per ius soli nei limiti della nascita in Italia da genitori apolidi.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti in Italia e i loro figli, può
ottenere la cittadinanza italiana chi risiede legalmente in Italia da almeno
dieci anni e chi, straniero nato in Italia, abbia risieduto legalmente in Italia
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età ove dichiari
di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta
data, ossia tra il 18esimo e il 19esimo anno di età.
Anche per il popolo non esiste un “minimo” necessario per formare uno
Stato. In ogni caso, il “popolo” deve tuttavia avere i caratteri di una
comunità, nel senso che esso non consiste semplicemente nel
promuovere una libera associazione diretta al perseguimento di
passatempi e interessi comuni, quanto piuttosto nel volgersi al
mantenimento di una forma essenzialmente permanente di vita
comunitaria intesa come condivisione di un destino comune.
c) governo effettivo e indipendente
L’elemento centrale dello Stato secondo il diritto internazionale è
indubbiamente il governo: il popolo e il territorio sono elementi necessari
appunto perché è su di essi che viene esercitata l’autorità di governo.
L’autorità di governo statale è esclusiva entro il suo territorio. Gli Stati non
possono esercitare la loro autorità di governo sul territorio di uno Stato
senza il suo consenso (ius excludendi alios).
Per indicare la capacità di governo come requisito della statualità si dice
che il governo deve essere “effettivo”. Il significato del termine
“effettività” non è né univoco né esattamente determinato. Può
comunque essere ricondotto alla capacità di farsi obbedire, cioè alla
capacità di far rispettare le leggi, le sentenze, gli atti amministrativi, così
come alla capacità di compiere atti coercitivi, in sostanza alla capacità di
proteggere le persone e i beni che si trovano entro il territorio della
violenza altrui e, almeno negli Stati di diritto più avanzati, anche da quella
degli individui-organi dello Stato.
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E’ controverso se possa ancora essere considerato “Stato” un ente che,
pur avendo costituito incontestabilmente uno Stato in passato, non abbia
più un governo effettivo. E’ il caso dei failed States o failing States, come
la Somalia. Stando al requisito dell’effettività di regola richiesto per
acquisire la qualità di Stato, si dovrebbe ritenere che, una volta perdurata
l’effettività, venga meno anche lo Stato. Nella prassi tuttavia i failed
States vengono considerati come Stati a prescindere dall’aver perso
l’effettività, e si continua a riconoscere e promuovere la statualità in
prospettiva affinché il failed State rimanga uno Stato in futuro.
Per salvaguardare l’integrità del sistema globale si tende oggi, in
situazioni di crisi effettiva, a procedere alla ricostruzione dello Stato (State
building), nella forma democratica, da parte delle organizzazioni
internazionali, in particolare le Nazioni Unite. Nell’ambito delle Nazioni
Unite in effetti il Consiglio di Sicurezza ha progressivamente intensificato
le attività di peace-keeping, come è avvenuto in Cambogia, in Kosovo, in
Afghanistan e in Iraq.
Anche i “governi in esilio” per definizione non sono effettivi, trattandosi di
governi costretti ad abbandonare il loro Paese, laddove si sono insediate
altre autorità, e a rifugiarsi in altri Stati alleati. Ai governi in esilio vengono
spesso riconosciute dallo Stato ospitante prerogative sovrane.
Il governo, oltre che effettivo, deve essere indipendente. L’indipendenza
come requisito della statualità va intesa in senso giuridico. Occorre che
l’autorità dello Stato sia giuridicamente suprema, cioè non agisca sul
piano giuridico in base a decisioni assunte da autorità esterne prive di
sostegno e legittimazione politica da parte dei destinatari di quegli atti.
Non sono soggetti internazionali gli Stati membri di Stati federali, come i
Lander tedeschi o i Cantoni svizzeri, né le suddivisioni amministrative di
Stati decentrati, come le Regioni italiane, né le confederazioni di Stati. Il
requisito dell’indipendenza manca anche nel caso dei “Governi fantoccio”,
cioè dei Governi che sono formalmente indipendenti ma che in realtà
dipendono giuridicamente dall’autorità di altri Stati.
Legittimazione interna della nascita dello Stato e forma di governo
democratica
Sulla “statualità” non influisce la “legittimità” interna della nascita dello
Stato o dell’avvicendamento del Governo. E’ infatti indubitabile che per il
diritto internazionale uno Stato possa formarsi anche per via rivoluzionaria
e quindi violando manifestamente la Costituzione vigente al momento in
cui la rivoluzione ha luogo.
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Deve considerarsi giuridicamente esistente lo Stato il cui governo è
effettivo a prescindere se sia democratico e a prescindere dal fatto che ve
ne sia eventualmente un altro eletto democraticamente ma che non
riesca ad insediarsi e comunque a governare. Sta di fatto che, ad
esempio, governi non democratici intrattengono rapporti giuridici con tutti
gli altri Stati.
Dinamica della statualità
Premessa
E’ necessario analizzare il diritto internazionale non solo dal punto di vista
statico, ma anche in una prospettiva dinamica. Con riguardo alla statualità
il problema consiste anzitutto nel chiedersi quali fatti o atti influiscano nel
tempo sulla nascita di uno Stato o sull’insuccesso di un ente che aspira a
diventare uno Stato. In secondo luogo, occorre chiedersi se durante il
tentativo di creare uno Stato il diritto internazionale attribuisca una
soggettività internazionale all’ente che sta perseguendo la statualità. Il
primo problema si concentra sulla qualificazione giuridica dell’atto di
riconoscimento degli aspiranti nuovi Stati. Il secondo problema riguarda i
movimenti insurrezionali operanti all’interno di uno Stato preesistente e
diretti a sostituirsi al governo al potere oppure formare un nuovo Stato per
secessione, o ancora a fondersi ad un altro Stato già esistente, in
particolare al fine di liberare un popolo dal giogo di una potenza coloniale.
Riconoscimento di nuovi Stati
L’atto di riconoscimento è molto diffuso nella prassi internazionale (basta
pensare alla Corea del Nord o la Corea del Sud, il Vietnam del Nord o il
Vietnam del Sud, la Repubblica Federale di Germania o la Repubblica
Democratica Tedesca ecc.) e viene spesso prestato dagli Stati preesistenti
ogniqualvolta sorge una nuova entità politica che aspira a divenire uno
Stato.
Il problema viene impostato chiedendosi se il riconoscimento abbia un
valore giuridico o soltanto politico. Secondo la teoria “costitutiva”, il
riconoscimento crea la soggettività internazionale dell’ente riconosciuto;
al contrario, secondo la teoria “dichiarativa” il riconoscimento non può far
altro che constatare l’eventuale avvenuto acquisto della soggettività
internazionale dell’ente ri
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