Estratto del documento

1. Sistema degli Stati e comunità

internazionale

Sistema inter-statale, diritto internazionale e valori comuni

dell’umanità

Il diritto internazionale è il complesso delle norme giuridiche che regolano

la convivenza dell’umanità attraverso l’autorità di governo degli Stati.

Per autorità si intende la capacità di esercitare un potere percepito dalla

generalità dei consociati come legittimo e meritevole di obbedienza

politica nella vita di ogni giorni e negli eventi più elementari che la

costellano.

Non esiste un’autorità universale comune all’umanità e superiore agli

Stati, eppure la comunità universale ha bisogno di un’autorità che

gestisca in concreto le norme giuridiche comuni per evitare di cadere nel

caos e per coordinare le condotte reciproche. Quest’ordine è assicurato da

un sistema di Stati che ha origini e ragioni storiche antiche e moderne al

tempo stesso.

L’idea che un sistema di Stati esista sin dall’antichità è sempre più diffusa

ed accettata nella storiografia del diritto internazionale. Si è soliti parlare

del “sistema di Vestfalia” riferendosi al sistema di divisione politica

europea che scaturì dai trattati della Pace di Vestfalia, da cui ebbe origine

il sistema degli Stati. Il sistema era “anti-egemonico” o “tra Eguali”, nel

senso che funzionava tra Stati che si riconoscevano mutuamente “alla

pari” senza che fosse più riconosciuta un’autorità politica superiore.

Si formarono così due “ordini” giuridici paralleli e complementari: il diritto

interno di ciascuno Stato, creato da ciascun sovrano e diretto a regolare i

rapporti tra gli individui all’interno di ciascun territorio statale, e il diritto

internazionale, diretto a regolare i rapporti tra i sovrani. Il sistema

mondiale attuale è essenzialmente un sistema pluralistico, anti-

egemonico o di “auto-equilibrio”, un sistema che rifiuta l’idea di un

Leviatano universale quale autorità mondiale totalitaria.

L’assenza di un’autorità superiore vuol dire che manca un organo

legislativo, un organo giudiziario e un organo esecutivo di ultima istanza

che monopolizzino le funzioni di produzione, di accertamento e di

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attuazione coattiva delle norme. Si è soliti dire che tali funzioni

nell’ordinamento internazionale sono “decentrate”.

Per quel che riguarda la creazione delle norme internazionali, non esiste,

anzitutto, nell’ordinamento internazionale un legislatore mondiale che

monopolizzi la produzione delle norme internazionali. Le norme vengono

create dai consociati stessi, cioè dagli Stati. Le norme consuetudinarie si

formano sulla base della primordiale aspettativa nei gruppi che ciascuno

si comporterà così come si è sempre comportato e come generalmente si

comporterà la generalità dei consociati. Gli Stati inoltre creano norme

internazionali stipulando trattati, di solito in forma scritta. A differenza

della consuetudine, i trattati vincolano soltanto gli Stati che li hanno

accettati. Di particolare importanza sono oggi gli atti vincolanti delle

organizzazioni internazionali, in particolari quelli del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite.

Non esiste neppure un organo giudiziario che monopolizzi l’accertamento

del diritto internazionale, che deve avvenire sempre con il consenso delle

parti. Ciò non vuol dire che manchino giudici internazionali, al contrario

oggi ne esistono numerosi: si pensi alla Corte internazionale di giustizia,

che è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, competente a

pronunciarsi nelle controversie tra Stati.

Non esiste infine un organo che monopolizzi l’attuazione coattiva del

diritto internazionale e costringa gli Stati a conformarsi alle norme nel

caso in cui le trasgrediscano. Sono gli stessi Stati che, ritenendo per

proprio conto e a prescindere dalle valutazioni altrui di aver subito un

illecito nei confronti dello Stato preteso offensore purché siano soddisfatti i

requisiti per l’esercizio della reazione. L’autotutela, che nel diritto statale è

ammessa solo eccezionalmente, come nel caso della legittima difesa,

essendo obbligatorio rivolgersi ai giudici, nel diritto internazionale è la

regola.

Si obietta al diritto internazionale, soprattutto dalla scuola realista delle

relazioni internazionali, secondo cui il diritto non è altro che “pratica

argomentativa” profondamente ambigua, indeterminata e contraddittoria,

di essere poco rilevante in un mondo in cui ogni Stato persegue

essenzialmente il proprio interesse. Che ogni Stato persegua il proprio

interesse è vero, ma non ne segue che il diritto che lega gli Stati sia

irrilevante. Anche nelle società statali ogni individuo persegue il proprio

interesse, ma il diritto continua a vincolare la collettività e ad offrire la

valutazione del comportamento del singolo come lecito o illecito.

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Nozioni ed elementi identificativi dello Stato secondo il diritto

internazionale

Premessa

Per “soggettività” o “personalità” giuridica si intende la titolarità di diritti e

di obblighi nell’ambito di un ordinamento giuridico di riferimento. Nel

diritto internazionale per soggettività o personalità giuridica si intende la

titolarità o destinatarietà di diritti e obblighi stabiliti dal diritto

internazionale.

Gli Stati sono tradizionalmente i soggetti per eccellenza del diritto

internazionale.

Oltre agli Stati esistono oggi altri soggetti internazionali, cioè le

organizzazioni internazionali e gli individui. La soggettività giuridica di tali

entità non statali deriva dall’esistenza di norme internazionali, create dagli

Stati, che ad essi attribuiscono diritti o impongono obblighi.

Lo Stato viene di solito studiato dal punto di vista statico, facendone

rientrare la nozione accolta dal diritto internazionale e gli elementi in

presenza dei quali si può affermare che sia venuto ad esistenza. Assai

importante è tuttavia anche l’indagine dinamica della statualità, che

consiste nel chiedersi come si diventa uno Stato secondo il diritto

internazionale (insorti, popoli in lotta per l’autodeterminazione, popoli

indigeni, minoranze).

Nozione di “Stato” secondo il diritto internazionale

Lo “Stato” moderno corrisponde a un modello che si è affermato in Europa

a partire dal tardo Medioevo. Il modello si è poi diffuso dalla seconda metà

del XVIII sec. al di fuori dell’Europa. Gli Stati che oggi compongono la

comunità internazionale sono circa 200, di cui 193 membri delle Nazioni

Unite. Lo Stato secondo il diritto internazionale si definisce come un ente

di governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale. Affinché

si abbia uno Stato nel senso del diritto internazionale occorre dunque la

presenza di uno o più individui (“governanti”) che pretendano di regolare

la vita di altri individui (“governati”) stanziati stabilmente entro un

territorio delimitato da confini, dai quali riescano a farsi obbedire

(“effettività”) senza dipendere da altri Stati all’esterno (“indipendenza”).

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sintetizzano questa definizione

sostenendo che lo Stato secondo il diritto internazionale è identificabile

dalla triade governo-popolo-territorio. La teoria “tridimensionalistica” o

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“ternaria” della statualità è generalmente accolta dalla giurisprudenza

internazionale.

Costituisce un luogo comune sia in dottrina che nella giurisprudenza il

richiamo alla Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati del

1933. L’art. 1 della Convenzione in effetti stabilisce che “lo Stato come

persona di diritto internazionale dovrebbe possedere le seguenti

caratteristiche: a) popolazione permanente; b) territorio definito; c) un

governo; d) la capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati”.

Elementi identificativi dello Stato: a) territorio

Il territorio è inteso come porzione di terraferma delimitata da confini, ed

è un elemento imprescindibile dello Stato moderno. Dove termina il

territorio di uno Stato inizia immediatamente il territorio di un altro.

L’esigenza sistematica è che tutti gli individui, ovunque si trovino,

vengano governati da un’autorità e ogni autorità risponda alle altre sul

piano internazionale.

Non è necessario per il diritto internazionale che i confini siano certi e

incontestati. Sono quindi indiscutibilmente Stati anche quelli i cui confini

sono incerti o contestati. Anche i cosiddetti “micro-Stati” -come Andorra,

Monaco, San Marino, il Liechtenstein, le Isole Vanuatu, ecc.- sono Stati,

nonostante le loro ridottissime dimensioni, e come tali sono diventati

membri delle Nazioni Unite.

Per territorio deve inoltre intendersi una porzione di superficie terrestre

che sia venuta a esistenza in modo naturale. Ad esempio, una piattaforma

artificiale costruita dall’uomo sul mare e unita al fondo marino da pilastri

non è territorio nel senso del diritto internazionale.

b) popolo

Affinché vi sia uno “Stato” nel senso del diritto internazionale occorre un

insieme di individui che vi risiedano stabilmente. Non è necessario che il

popolo abbia la cittadinanza dello Stato, né è necessario che esso sia

omogeneo dal punto di vista razziale, etnico, tribale, religioso, linguistico o

altro.

La cittadinanza viene attribuita da ogni Stato attraverso la propria

legislazione. I criteri per l’attribuzione della cittadinanza più

comunemente impiegati nelle legislazioni statali, tra quelli a titolo

originario, in ordine decrescente di diffusione, sono lo ius sanguinis

(cittadinanza conseguita per discenda da genitori cittadini) e lo ius soli

(cittadinanza conseguita per nascita sul territorio). Tra le modalità di

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acquisto della cittadinanza a titolo derivato, oltre ai rapporti familiari (per

matrimonio, adozione, ecc.) va menzionata la “naturalizzazione” in

seguito a un provvedimento dell’autorità di uno Stato emesso allorché

siano soddisfatti una serie di requisiti stabiliti dal legislatore nazionale.

La legislazione italiana sulla cittadinanza prevede l’acquisto della

cittadinanza italiana per ius sanguinis o altri rapporti di famiglia a certe

condizioni, per ius soli nei limiti della nascita in Italia da genitori apolidi.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti in Italia e i loro figli, può

ottenere la cittadinanza italiana chi risiede legalmente in Italia da almeno

dieci anni e chi, straniero nato in Italia, abbia risieduto legalmente in Italia

senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età ove dichiari

di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta

data, ossia tra il 18esimo e il 19esimo anno di età.

Anche per il popolo non esiste un “minimo” necessario per formare uno

Stato. In ogni caso, il “popolo” deve tuttavia avere i caratteri di una

comunità, nel senso che esso non consiste semplicemente nel

promuovere una libera associazione diretta al perseguimento di

passatempi e interessi comuni, quanto piuttosto nel volgersi al

mantenimento di una forma essenzialmente permanente di vita

comunitaria intesa come condivisione di un destino comune.

c) governo effettivo e indipendente

L’elemento centrale dello Stato secondo il diritto internazionale è

indubbiamente il governo: il popolo e il territorio sono elementi necessari

appunto perché è su di essi che viene esercitata l’autorità di governo.

L’autorità di governo statale è esclusiva entro il suo territorio. Gli Stati non

possono esercitare la loro autorità di governo sul territorio di uno Stato

senza il suo consenso (ius excludendi alios).

Per indicare la capacità di governo come requisito della statualità si dice

che il governo deve essere “effettivo”. Il significato del termine

“effettività” non è né univoco né esattamente determinato. Può

comunque essere ricondotto alla capacità di farsi obbedire, cioè alla

capacità di far rispettare le leggi, le sentenze, gli atti amministrativi, così

come alla capacità di compiere atti coercitivi, in sostanza alla capacità di

proteggere le persone e i beni che si trovano entro il territorio della

violenza altrui e, almeno negli Stati di diritto più avanzati, anche da quella

degli individui-organi dello Stato.

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E’ controverso se possa ancora essere considerato “Stato” un ente che,

pur avendo costituito incontestabilmente uno Stato in passato, non abbia

più un governo effettivo. E’ il caso dei failed States o failing States, come

la Somalia. Stando al requisito dell’effettività di regola richiesto per

acquisire la qualità di Stato, si dovrebbe ritenere che, una volta perdurata

l’effettività, venga meno anche lo Stato. Nella prassi tuttavia i failed

States vengono considerati come Stati a prescindere dall’aver perso

l’effettività, e si continua a riconoscere e promuovere la statualità in

prospettiva affinché il failed State rimanga uno Stato in futuro.

Per salvaguardare l’integrità del sistema globale si tende oggi, in

situazioni di crisi effettiva, a procedere alla ricostruzione dello Stato (State

building), nella forma democratica, da parte delle organizzazioni

internazionali, in particolare le Nazioni Unite. Nell’ambito delle Nazioni

Unite in effetti il Consiglio di Sicurezza ha progressivamente intensificato

le attività di peace-keeping, come è avvenuto in Cambogia, in Kosovo, in

Afghanistan e in Iraq.

Anche i “governi in esilio” per definizione non sono effettivi, trattandosi di

governi costretti ad abbandonare il loro Paese, laddove si sono insediate

altre autorità, e a rifugiarsi in altri Stati alleati. Ai governi in esilio vengono

spesso riconosciute dallo Stato ospitante prerogative sovrane.

Il governo, oltre che effettivo, deve essere indipendente. L’indipendenza

come requisito della statualità va intesa in senso giuridico. Occorre che

l’autorità dello Stato sia giuridicamente suprema, cioè non agisca sul

piano giuridico in base a decisioni assunte da autorità esterne prive di

sostegno e legittimazione politica da parte dei destinatari di quegli atti.

Non sono soggetti internazionali gli Stati membri di Stati federali, come i

Lander tedeschi o i Cantoni svizzeri, né le suddivisioni amministrative di

Stati decentrati, come le Regioni italiane, né le confederazioni di Stati. Il

requisito dell’indipendenza manca anche nel caso dei “Governi fantoccio”,

cioè dei Governi che sono formalmente indipendenti ma che in realtà

dipendono giuridicamente dall’autorità di altri Stati.

Legittimazione interna della nascita dello Stato e forma di governo

democratica

Sulla “statualità” non influisce la “legittimità” interna della nascita dello

Stato o dell’avvicendamento del Governo. E’ infatti indubitabile che per il

diritto internazionale uno Stato possa formarsi anche per via rivoluzionaria

e quindi violando manifestamente la Costituzione vigente al momento in

cui la rivoluzione ha luogo.

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Deve considerarsi giuridicamente esistente lo Stato il cui governo è

effettivo a prescindere se sia democratico e a prescindere dal fatto che ve

ne sia eventualmente un altro eletto democraticamente ma che non

riesca ad insediarsi e comunque a governare. Sta di fatto che, ad

esempio, governi non democratici intrattengono rapporti giuridici con tutti

gli altri Stati.

Dinamica della statualità

Premessa

E’ necessario analizzare il diritto internazionale non solo dal punto di vista

statico, ma anche in una prospettiva dinamica. Con riguardo alla statualità

il problema consiste anzitutto nel chiedersi quali fatti o atti influiscano nel

tempo sulla nascita di uno Stato o sull’insuccesso di un ente che aspira a

diventare uno Stato. In secondo luogo, occorre chiedersi se durante il

tentativo di creare uno Stato il diritto internazionale attribuisca una

soggettività internazionale all’ente che sta perseguendo la statualità. Il

primo problema si concentra sulla qualificazione giuridica dell’atto di

riconoscimento degli aspiranti nuovi Stati. Il secondo problema riguarda i

movimenti insurrezionali operanti all’interno di uno Stato preesistente e

diretti a sostituirsi al governo al potere oppure formare un nuovo Stato per

secessione, o ancora a fondersi ad un altro Stato già esistente, in

particolare al fine di liberare un popolo dal giogo di una potenza coloniale.

Riconoscimento di nuovi Stati

L’atto di riconoscimento è molto diffuso nella prassi internazionale (basta

pensare alla Corea del Nord o la Corea del Sud, il Vietnam del Nord o il

Vietnam del Sud, la Repubblica Federale di Germania o la Repubblica

Democratica Tedesca ecc.) e viene spesso prestato dagli Stati preesistenti

ogniqualvolta sorge una nuova entità politica che aspira a divenire uno

Stato.

Il problema viene impostato chiedendosi se il riconoscimento abbia un

valore giuridico o soltanto politico. Secondo la teoria “costitutiva”, il

riconoscimento crea la soggettività internazionale dell’ente riconosciuto;

al contrario, secondo la teoria “dichiarativa” il riconoscimento non può far

altro che constatare l’eventuale avvenuto acquisto della soggettività

internazionale dell’ente ri

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Nigro Raffaella.
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