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APPUNTI DI DIRITTO DELLA REGOLAZIONE

1. RELAZIONI TRA ISTITUZIONI PUBBLICHE E MERCATI

2. COORDINATE DI RIFERIMENTO

3. INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE SUI MERCATI

4. TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE

5. ISTITUZIONI A LIVELLO NAZIONALE

6. ISTITUZIONI A LIVELLO EUROPEO

7. ISTITUZIONI A LIVELLO GLOBALE

8. ISTITUZIONI DI STABILITÀ A LIVELLO GLOVALE

9. MODALITÀ DI INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI

10.STRUMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

11.ATTI CONSENSUALI

12.IMPRESA PUBBLICA

13.LE PRIVATIZZAZIONI

14.I BENI PUBBLICI

15.CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

16.REGOLAZIONE DEI MERCATI

17.REGOLAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI

18.REGOLAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI 2.0

19.REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI

20.REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI A LIVELLO EUROPEO

21.TUTELA DELLA CONCORRENZA

22.TUTELA DELLA CONCORRENZA 2.0

23.AIUTI DI STATO

24.LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

S1: RELAZIONI TRA ISTITUZIONI PUBBLICHE E MERCATI

a. Mercato: luogo in cui avvengono in modo sistematico scambi di beni e servizi suscettibili

di circolazione economica a seguito dell’incontro di domanda e offerta.

Nel mercato si esprime la realizzazione della libertà economica individuale ed è rilevante

anche per l’interesse generale, per garantire l’ottimale allocazione delle risorse (benessere

collettivo). Il suo funzionamento influisce inoltre su altri interessi generali (ambienti, salute,

etc).

Il mercato consente il raggiungimento dell’efficienza allocativa, a condizione che siano

soddisfatte certe condizioni: deve garantire la correttezza degli scambi tra operatori

economici e si deve comunque considerare l’interesse generale. Per questo non può essere

lasciato da solo e deve essere regolato da istituzioni pubbliche.

b. Istituzioni pubbliche: insieme dei soggetti e delle organizzazioni che hanno il compito di

curare l’interesse generale.

Hanno come riferimento la collettività dei cittadini e perseguono scopi anche diversi da quelli

propri della dinamica di mercato: definire condizioni giuridiche, politiche e istituzionali di cui il

mercato ha bisogno per funzionare e a questi compiti si aggiungono altri estranei alla logica

del mercato e vanno bilanciati con essa (ambiente, salute).

La relazione tra istituzione pubblica e mercato è definita in parte dalle caratteristiche di

funzionamento del primo e in parte da quelle del secondo. Le ragioni vanno individuate con

riferimento ad un’area in cui l’ambito di funzionamento del mercato e quello di intervento

delle istituzioni pubbliche si sovrappongono.

Possiamo quindi trovare tre principali ragioni per cui viene a crearsi una relazione tra

istituzioni pubbliche e mercato:

1. Risolvere in modo pacifico i conflitti che possono sorgere tra gli operatori sul mercato (es:

autorità indipendenti);

2. Dinamica del funzionamento del mercato può risultare di per sé indifferente o addirittura

contrastante con le esigenze di realizzazione di interessi pubblici ad esso estranei

3. Preservare il mercato dalle condizioni che ne possono determinare il fallimento e

l’allontanamento dalla dinamica concorrenziale (funzionamento del mercato come

interesse generale).

S2: COORDINATE DI RIFERIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

1. Iniziativa economica

Art- 41 Cost: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge

determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L’iniziativa economica è garantita come diritto individuale, ma in alcuni casi può essere

limitata per bilanciarla con altri diritti oppure in casi di necessità dell’intervento pubblico con

una programmazione economica per fini sociali.

Art 3 Trattato su UE: prevede che nel mercato interno devono essere garantiti certi valori

esterni al mercato sviluppo sostenibile, crescita economica equilibrata e stabilità dei prezzi e

l’obiettivo della piena occupazione, del progresso sociale e della qualità dell’ambiente.

2. Pilastri del mercato stabiliti dai trattati europei per garantire la concorrenza

Libertà di circolazione: mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere

 interne, nel quale è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali

secondo previsione dei trattati

Tutela della concorrenza: i singoli Stati devono occuparsi di garantire la libera

 concorrenza nel loro mercato interno. L’azione degli Stati membri e dell’UE comprende

l’adozione di una politica economica condotta conformemente al principio di un’economia

di mercato aperta e in libera concorrenza. (119 TFUE).

Divieto di aiuti di Stato: Stati non possono favorire imprese locali attraverso aiuti diretti

 o indiretti (107 TFUE)

La concorrenza è un valore che deve essere perseguito dalle istituzioni pubbliche nel loro

intervento sul mercato. Il mercato non assume solo una rilevanza in prospettiva individuale e

privatistica ma anche un valore specifico e positivo per l’interesse della collettività così da

configurare la garanzia del suo corretto funzionamento come un interesse pubblico di cui le

istituzioni devono prendersi cura.

3. Regime giuridico della proprietà

Art. 42 Cost: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad

enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i

modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di

renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e

salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i

limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

L’ordinamento europeo non interviene direttamente, ma art.345 TFUE lascia del tutto

impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Riserva di attività economiche

Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente (ENI) o trasferire mediante

espropriazione e salvo indennizzo (ENEL) allo Stato ad enti pubblici o a comunità di lavoratori

o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici

essenziali (trasporti), fonti di energia e situazioni di monopolio.

Impatto dell’ordinamento europeo sulla riserva di attività economiche

La liberalizzazione ha introdotto la concorrenza anche nei settori riservati. Le imprese

pubbliche o comunque titolari di diritti speciali o esclusivi e incaricate della gestione di servizi

di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fisale sono sottoposte alle

norme dei trattati e in particolare alle regole di concorrenza, aprendosi quindi ad una logica di

mercato. Queste attività rimangono attività di interesse generale e non viene meno il loro

valore di interesse pubblico. Non deve quindi essere ostacolato l’adempimento dell’interesse

generale.

4. Tutela delle finalità di interesse generale

In considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale UE e Stati

membri provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che

consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e Consiglio stabiliscono

tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto

dei trattati, di fornire, fare eseguire finanziare tali servizi.

Conseguenze sull’intervento pubblico

La possibilità delle istituzioni pubbliche nazionali di intervenire sui mercati continua ad essere

riconosciuta ma è a sua volta oggetto di limitazioni per effetto dei principi posti dai Trattati

UE. L’intervento pubblico non può essere in contrasto con gli interessi dell’UE e con le finalità

perseguite dai Trattati, in primis economia di mercato e concorrenza, sul cui rispetto sono

chiamate a vigliare le istituzioni della UE.

S3: INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE SUI MERCATI

1. Interventi di ingerenza nell’economia

La disciplina dell’economia può prevedere un imposizione di precise finalità all’attività di

impresa (anche private) con modalità estranee al normale funzionamento del mercato per il

perseguimento di interessi pubblici. La funzione è essenzialmente distributiva, ovvero una

diversa distribuzione delle risorse rispetto a quella prevista nella normale dinamica di

mercato.

Vi è poi un’attività di programmazione, ovvero un intervento di tipo finalistico e

conformativo. Definisce le dimensioni e/o le condizioni dell’agire sul mercato, indicando una

direzione specifica di intervento e configura un risultato da raggiungere qual interesse

pubblico, prefigurando a questo fine strumenti, risorse e mezzi di verifica (art. 41.3 Cost.)

I poteri pubblici possono intervenire direttamente sul mercato, diventando operatori

economici:

stato imprenditore attraverso l’impresa pubblica: non opera secondo le regole proprie

 delle imprese private sotto forma di impresa organo, impresa ente e società di

capitali in mano pubblica;

stato acquirente o venditore: affidamento di servizi o di beni; modalità di intervento

 sono: contratti della PA (favorire concorrenza tra imprese per aggiudicarseli), influenza

o sui mercati dei beni e servizi nei quali i contratti vengono stipulati (attivi o passivi)

concessioni di servizi: Stato concede servizi a privato

o

stato proprietario: concessioni di beni

2. Interventi di regolazione

Vengono realizzati quando lo Stato comincia a ridurre l’intervento diretto. Prevede interventi

condizionali che:

mirano al contemperamento della logica di mercato con l’interesse generale;

 introducono regole (anche diverse da quelle proprie del mercato) per definire le condizioni

 di svolgimento dell’attività, ma non mirano a influenzarne l’esito con il perseguimento di

specifici obiettivi

definiscono schemi di funzionamento del mercato articolari secondo la logica del mercato

 ma orientati a perseguire finalità ulteriori di natura sociale ed economica (pro-

concorrenziale).

3. Interventi di tutela della concorrenza

Sono rivolti alla garanzia del perseguimento o del mantenimento dell’efficienza allocativa del

mercato. Mirano alla correzione dei risultati non desiderati della dinamica intrinseca del

mercato. Impongono obblighi di non fare, vietando i comportamenti che restringono il libero

gioco concorrenziale. Si caratterizzano come interventi finalizzati alla definizione e

all’applicazione di regole di garanzia del funzionamento del mercato.

S4: TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE

istituzioni di governo diretto dell’economia chiamate a svolgere funzioni di riequilibrio e

 distributive

istituzioni regolatrici dei meccanismi di mercato, in funzione della valorizzazione di

 interesse generale

istituzioni garanti dell’efficienza allocativa dei meccanismi del mercato

Oggi le istituzioni che svolgono interventi significativi sui mercati non coincidono come in

passato solo con lo Stato ma si collocano su tre livelli: nazionale, europeo e globale.

Istituzionali a livello nazionale

1. Stato: Parlamento, Governo e Pubblica Amministrazione

a) Il Parlamento ha due principali funzioni:

Funzione legislativa

competenza esclusiva dello Stato: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari,

 tutela della concorrenza, sistema valutario, tributario e contabile dello Stato, perequazione

delle risorse finanziarie, previdenza sociale, dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale, pesi, misure e determinazione del tempo;

competenza concorrente: commercio con l’esterno, tutela e sicurezza del lavoro,

 professioni, sostegno all’innovazione per i settori produttivi, reti di trasporto, produzione e

distribuzione dell’energia, armonizzazione bilancio, credito (casse rurali).

Funzione di indirizzo

Governo della finanza pubblica: approvazione di una serie di atti fondamentali presentati

dal governo (prevista anche una apposita sessione di bilancio)

DEF e relativa nota di aggiornamento: indicazioni programmatiche riguardo a conti

 pubblici e politica economica (PIL, deficit, debito, inflazione, occupazione/disoccupazione)

Legge di bilancio: bilancio di previsione dello Stato, è un documento contabile per

 l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato; definisce il

quadro di riferimento ed indica misure quantitative necessarie per realizzare obiettivi

programmatici. Si articola in due sezioni:

Scelte e previsioni di carattere macroeconomico (variazioni attraverso innovazioni

o legislative)

Bilancio con previsioni di entrata e previsioni di spesa espresse in termini di

o competenza e di cassa

Leggi collegate: riforme organizzative deleghe.

b) Il Governo: potere esecutivo dello Stato che attua la sua politica attraverso l’apparato di

pubblica amministrazione

Funzione di indiritto politico: detta le linee programmatiche ed attua la politica

 economica (disegni di legge, DEF)

Funzioni normative: interviene nella direzione e regolazione dell’economia con decreti

 legge e legislativi

Funzioni amministrative: poteri di nomina, gestione del bilancio, governo del settore

 valutario e funzionamento del sistema creditizio

Il Governo può operare con modalità diverse rispetto a quale sua componente sta operando:

i. Consiglio dei ministri: indirizzi generali di politica economica e adotta interventi puntuali

con decreti legge, regolamenti e disegni di legge

ii. Presidenza Consiglio dei ministri: compiti di coordinamento e indirizzo dell’azione del

governo e singoli ministri

iii. Ministeri: competenze a livello statale

Ministero dell’Economia e delle Finanze: attuazione della politica economica finanziaria e

fiscale

Analisi andamento economia, monitoraggio crescita e programmazione economico –

 finanziaria

Gestione partecipazioni azionarie dello Stato, emissione BOT/CCT

o Dismissione beni pubblici

o Vigilanza su Cdp e fondazioni bancarie

o

Ragioneria generale dello Stato

 Sovraintende ad andamenti di spesa pubblica

o Sottopone a verifica la regolarità della gestione finanziaria

o Predispone bilanci e manovra di finanza pubblica

o

Finanze: coordina 3 agenzie: Entrate, Dogane e monopoli, Demanio

 Elabora politiche fiscali: gestisce informazioni, segue contenzioso

 Coordina IZPS, UIC, ISTAT, ISAE (studi e analisi economica)

Ministero dello sviluppo economico: riunisce funzioni in materia di sviluppo economico e

coesione economica prima attribuite ad altri ministeri (Industria, Commercio e Artigianato):

compiti di programmazione, di indirizzo e vigilanza

 gestisce strategie imprenditoriali pubbliche

 gestisce politiche di utilizzo fondi UE nei settori di competenza

 gestisce strategie per la competitività delle imprese anche a livello internazionale

 interviene per la riconversione dei settori di aree industriali colpite dalla crisi

 interviene nell’elaborazione delle politiche dell’energia e delle telecomunicazioni

 gestisce agenzie per i controlli tecnici per la proprietà industriale, si avvale della CCIAA

Altri ministeri che hanno funzioni rilevanti per la regolazione dell’economia sono il ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

ministero del lavoro e politiche sociali e il dipartimento delle politiche europee (Ministero

senza portafoglio).

iv. Comitati interministeriali:

CIPE: composto da PdCM, Ministeri economici con l’aggiunta del Ministro dei rapporti con le

regioni e il presidente della Conferenza Stato – Regioni. È articolato in commissioni

specializzate per materia, composta da sottosegretari in rappresentanza dei ministri

interessati. Ha come segretario il sottosegretario alla PdCM. Si avvale di organismi tecnici e ha

competenze in materia di politica economica e finanziaria nazionale e settoriale, occupazione

e sviluppo, politiche comunitarie e programmi di investimento.

CICR: composto da ministeri economici con partecipazione di Governatore BdI, opera in

materia di credito e tutela del risparmio e detta norme cogenti che si inseriscono

nell’ordinamento bancario. Condiziona in tal modo la funzione di alta vigilanza esercitata dalla

BdI.

v. Agenzie: derivano dall’accorpamento/soppressione di strutture ministeriali, qualora i

compiti da svolgere siano di natura tecnico – operativa e sia necessario agire dal livello

centrale attraverso articolazioni operative territoriali. Costituiscono un modello

organizzativo volto a realizzare flessibilità, efficienza, rapidità dell’azione amministrativa.

Sono caratterizzate da distinzione tra responsabilità politica e amministrativa, autonomia

tecnica e alternativa rispetto al modello ministeriale (ma ministero competente ha potere

su di essa (nomina e controllo)).

2. Regioni e Province Autonome

Hanno una specifica potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente

riservata alla legislazione statale, con limite di legislazione trasversale (lavori pubblici). Hanno

un ruolo importante nella partecipazione alla formazione e attuazione degli atti dell’UE. Spetta

poi una potestà di tipo regolamentare: in tutte le materie eccetto quelle riservate alla

competenza statale, salvo delega espressa. Hanno infine poteri amministrativi.

3. Comuni

Hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento

delle funzioni loro attribuite. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo

applicazione dei principi di sussidiariet&agr

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nardel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della regolazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bombardelli Marco.
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