APPUNTI DI DIRITTO DELLA REGOLAZIONE
1. RELAZIONI TRA ISTITUZIONI PUBBLICHE E MERCATI
2. COORDINATE DI RIFERIMENTO
3. INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE SUI MERCATI
4. TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE
5. ISTITUZIONI A LIVELLO NAZIONALE
6. ISTITUZIONI A LIVELLO EUROPEO
7. ISTITUZIONI A LIVELLO GLOBALE
8. ISTITUZIONI DI STABILITÀ A LIVELLO GLOVALE
9. MODALITÀ DI INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI
10.STRUMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
11.ATTI CONSENSUALI
12.IMPRESA PUBBLICA
13.LE PRIVATIZZAZIONI
14.I BENI PUBBLICI
15.CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
16.REGOLAZIONE DEI MERCATI
17.REGOLAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI
18.REGOLAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI 2.0
19.REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
20.REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI A LIVELLO EUROPEO
21.TUTELA DELLA CONCORRENZA
22.TUTELA DELLA CONCORRENZA 2.0
23.AIUTI DI STATO
24.LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE
S1: RELAZIONI TRA ISTITUZIONI PUBBLICHE E MERCATI
a. Mercato: luogo in cui avvengono in modo sistematico scambi di beni e servizi suscettibili
di circolazione economica a seguito dell’incontro di domanda e offerta.
Nel mercato si esprime la realizzazione della libertà economica individuale ed è rilevante
anche per l’interesse generale, per garantire l’ottimale allocazione delle risorse (benessere
collettivo). Il suo funzionamento influisce inoltre su altri interessi generali (ambienti, salute,
etc).
Il mercato consente il raggiungimento dell’efficienza allocativa, a condizione che siano
soddisfatte certe condizioni: deve garantire la correttezza degli scambi tra operatori
economici e si deve comunque considerare l’interesse generale. Per questo non può essere
lasciato da solo e deve essere regolato da istituzioni pubbliche.
b. Istituzioni pubbliche: insieme dei soggetti e delle organizzazioni che hanno il compito di
curare l’interesse generale.
Hanno come riferimento la collettività dei cittadini e perseguono scopi anche diversi da quelli
propri della dinamica di mercato: definire condizioni giuridiche, politiche e istituzionali di cui il
mercato ha bisogno per funzionare e a questi compiti si aggiungono altri estranei alla logica
del mercato e vanno bilanciati con essa (ambiente, salute).
La relazione tra istituzione pubblica e mercato è definita in parte dalle caratteristiche di
funzionamento del primo e in parte da quelle del secondo. Le ragioni vanno individuate con
riferimento ad un’area in cui l’ambito di funzionamento del mercato e quello di intervento
delle istituzioni pubbliche si sovrappongono.
Possiamo quindi trovare tre principali ragioni per cui viene a crearsi una relazione tra
istituzioni pubbliche e mercato:
1. Risolvere in modo pacifico i conflitti che possono sorgere tra gli operatori sul mercato (es:
autorità indipendenti);
2. Dinamica del funzionamento del mercato può risultare di per sé indifferente o addirittura
contrastante con le esigenze di realizzazione di interessi pubblici ad esso estranei
3. Preservare il mercato dalle condizioni che ne possono determinare il fallimento e
l’allontanamento dalla dinamica concorrenziale (funzionamento del mercato come
interesse generale).
S2: COORDINATE DI RIFERIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO
1. Iniziativa economica
Art- 41 Cost: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
L’iniziativa economica è garantita come diritto individuale, ma in alcuni casi può essere
limitata per bilanciarla con altri diritti oppure in casi di necessità dell’intervento pubblico con
una programmazione economica per fini sociali.
Art 3 Trattato su UE: prevede che nel mercato interno devono essere garantiti certi valori
esterni al mercato sviluppo sostenibile, crescita economica equilibrata e stabilità dei prezzi e
l’obiettivo della piena occupazione, del progresso sociale e della qualità dell’ambiente.
2. Pilastri del mercato stabiliti dai trattati europei per garantire la concorrenza
Libertà di circolazione: mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere
interne, nel quale è assicurata la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali
secondo previsione dei trattati
Tutela della concorrenza: i singoli Stati devono occuparsi di garantire la libera
concorrenza nel loro mercato interno. L’azione degli Stati membri e dell’UE comprende
l’adozione di una politica economica condotta conformemente al principio di un’economia
di mercato aperta e in libera concorrenza. (119 TFUE).
Divieto di aiuti di Stato: Stati non possono favorire imprese locali attraverso aiuti diretti
o indiretti (107 TFUE)
La concorrenza è un valore che deve essere perseguito dalle istituzioni pubbliche nel loro
intervento sul mercato. Il mercato non assume solo una rilevanza in prospettiva individuale e
privatistica ma anche un valore specifico e positivo per l’interesse della collettività così da
configurare la garanzia del suo corretto funzionamento come un interesse pubblico di cui le
istituzioni devono prendersi cura.
3. Regime giuridico della proprietà
Art. 42 Cost: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
L’ordinamento europeo non interviene direttamente, ma art.345 TFUE lascia del tutto
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Riserva di attività economiche
Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente (ENI) o trasferire mediante
espropriazione e salvo indennizzo (ENEL) allo Stato ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici
essenziali (trasporti), fonti di energia e situazioni di monopolio.
Impatto dell’ordinamento europeo sulla riserva di attività economiche
La liberalizzazione ha introdotto la concorrenza anche nei settori riservati. Le imprese
pubbliche o comunque titolari di diritti speciali o esclusivi e incaricate della gestione di servizi
di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fisale sono sottoposte alle
norme dei trattati e in particolare alle regole di concorrenza, aprendosi quindi ad una logica di
mercato. Queste attività rimangono attività di interesse generale e non viene meno il loro
valore di interesse pubblico. Non deve quindi essere ostacolato l’adempimento dell’interesse
generale.
4. Tutela delle finalità di interesse generale
In considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale UE e Stati
membri provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che
consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e Consiglio stabiliscono
tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto
dei trattati, di fornire, fare eseguire finanziare tali servizi.
Conseguenze sull’intervento pubblico
La possibilità delle istituzioni pubbliche nazionali di intervenire sui mercati continua ad essere
riconosciuta ma è a sua volta oggetto di limitazioni per effetto dei principi posti dai Trattati
UE. L’intervento pubblico non può essere in contrasto con gli interessi dell’UE e con le finalità
perseguite dai Trattati, in primis economia di mercato e concorrenza, sul cui rispetto sono
chiamate a vigliare le istituzioni della UE.
S3: INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE SUI MERCATI
1. Interventi di ingerenza nell’economia
La disciplina dell’economia può prevedere un imposizione di precise finalità all’attività di
impresa (anche private) con modalità estranee al normale funzionamento del mercato per il
perseguimento di interessi pubblici. La funzione è essenzialmente distributiva, ovvero una
diversa distribuzione delle risorse rispetto a quella prevista nella normale dinamica di
mercato.
Vi è poi un’attività di programmazione, ovvero un intervento di tipo finalistico e
conformativo. Definisce le dimensioni e/o le condizioni dell’agire sul mercato, indicando una
direzione specifica di intervento e configura un risultato da raggiungere qual interesse
pubblico, prefigurando a questo fine strumenti, risorse e mezzi di verifica (art. 41.3 Cost.)
I poteri pubblici possono intervenire direttamente sul mercato, diventando operatori
economici:
stato imprenditore attraverso l’impresa pubblica: non opera secondo le regole proprie
delle imprese private sotto forma di impresa organo, impresa ente e società di
capitali in mano pubblica;
stato acquirente o venditore: affidamento di servizi o di beni; modalità di intervento
sono: contratti della PA (favorire concorrenza tra imprese per aggiudicarseli), influenza
o sui mercati dei beni e servizi nei quali i contratti vengono stipulati (attivi o passivi)
concessioni di servizi: Stato concede servizi a privato
o
stato proprietario: concessioni di beni
2. Interventi di regolazione
Vengono realizzati quando lo Stato comincia a ridurre l’intervento diretto. Prevede interventi
condizionali che:
mirano al contemperamento della logica di mercato con l’interesse generale;
introducono regole (anche diverse da quelle proprie del mercato) per definire le condizioni
di svolgimento dell’attività, ma non mirano a influenzarne l’esito con il perseguimento di
specifici obiettivi
definiscono schemi di funzionamento del mercato articolari secondo la logica del mercato
ma orientati a perseguire finalità ulteriori di natura sociale ed economica (pro-
concorrenziale).
3. Interventi di tutela della concorrenza
Sono rivolti alla garanzia del perseguimento o del mantenimento dell’efficienza allocativa del
mercato. Mirano alla correzione dei risultati non desiderati della dinamica intrinseca del
mercato. Impongono obblighi di non fare, vietando i comportamenti che restringono il libero
gioco concorrenziale. Si caratterizzano come interventi finalizzati alla definizione e
all’applicazione di regole di garanzia del funzionamento del mercato.
S4: TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE
istituzioni di governo diretto dell’economia chiamate a svolgere funzioni di riequilibrio e
distributive
istituzioni regolatrici dei meccanismi di mercato, in funzione della valorizzazione di
interesse generale
istituzioni garanti dell’efficienza allocativa dei meccanismi del mercato
Oggi le istituzioni che svolgono interventi significativi sui mercati non coincidono come in
passato solo con lo Stato ma si collocano su tre livelli: nazionale, europeo e globale.
Istituzionali a livello nazionale
1. Stato: Parlamento, Governo e Pubblica Amministrazione
a) Il Parlamento ha due principali funzioni:
Funzione legislativa
competenza esclusiva dello Stato: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari,
tutela della concorrenza, sistema valutario, tributario e contabile dello Stato, perequazione
delle risorse finanziarie, previdenza sociale, dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale, pesi, misure e determinazione del tempo;
competenza concorrente: commercio con l’esterno, tutela e sicurezza del lavoro,
professioni, sostegno all’innovazione per i settori produttivi, reti di trasporto, produzione e
distribuzione dell’energia, armonizzazione bilancio, credito (casse rurali).
Funzione di indirizzo
Governo della finanza pubblica: approvazione di una serie di atti fondamentali presentati
dal governo (prevista anche una apposita sessione di bilancio)
DEF e relativa nota di aggiornamento: indicazioni programmatiche riguardo a conti
pubblici e politica economica (PIL, deficit, debito, inflazione, occupazione/disoccupazione)
Legge di bilancio: bilancio di previsione dello Stato, è un documento contabile per
l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato; definisce il
quadro di riferimento ed indica misure quantitative necessarie per realizzare obiettivi
programmatici. Si articola in due sezioni:
Scelte e previsioni di carattere macroeconomico (variazioni attraverso innovazioni
o legislative)
Bilancio con previsioni di entrata e previsioni di spesa espresse in termini di
o competenza e di cassa
Leggi collegate: riforme organizzative deleghe.
b) Il Governo: potere esecutivo dello Stato che attua la sua politica attraverso l’apparato di
pubblica amministrazione
Funzione di indiritto politico: detta le linee programmatiche ed attua la politica
economica (disegni di legge, DEF)
Funzioni normative: interviene nella direzione e regolazione dell’economia con decreti
legge e legislativi
Funzioni amministrative: poteri di nomina, gestione del bilancio, governo del settore
valutario e funzionamento del sistema creditizio
Il Governo può operare con modalità diverse rispetto a quale sua componente sta operando:
i. Consiglio dei ministri: indirizzi generali di politica economica e adotta interventi puntuali
con decreti legge, regolamenti e disegni di legge
ii. Presidenza Consiglio dei ministri: compiti di coordinamento e indirizzo dell’azione del
governo e singoli ministri
iii. Ministeri: competenze a livello statale
Ministero dell’Economia e delle Finanze: attuazione della politica economica finanziaria e
fiscale
Analisi andamento economia, monitoraggio crescita e programmazione economico –
finanziaria
Gestione partecipazioni azionarie dello Stato, emissione BOT/CCT
o Dismissione beni pubblici
o Vigilanza su Cdp e fondazioni bancarie
o
Ragioneria generale dello Stato
Sovraintende ad andamenti di spesa pubblica
o Sottopone a verifica la regolarità della gestione finanziaria
o Predispone bilanci e manovra di finanza pubblica
o
Finanze: coordina 3 agenzie: Entrate, Dogane e monopoli, Demanio
Elabora politiche fiscali: gestisce informazioni, segue contenzioso
Coordina IZPS, UIC, ISTAT, ISAE (studi e analisi economica)
Ministero dello sviluppo economico: riunisce funzioni in materia di sviluppo economico e
coesione economica prima attribuite ad altri ministeri (Industria, Commercio e Artigianato):
compiti di programmazione, di indirizzo e vigilanza
gestisce strategie imprenditoriali pubbliche
gestisce politiche di utilizzo fondi UE nei settori di competenza
gestisce strategie per la competitività delle imprese anche a livello internazionale
interviene per la riconversione dei settori di aree industriali colpite dalla crisi
interviene nell’elaborazione delle politiche dell’energia e delle telecomunicazioni
gestisce agenzie per i controlli tecnici per la proprietà industriale, si avvale della CCIAA
Altri ministeri che hanno funzioni rilevanti per la regolazione dell’economia sono il ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ministero del lavoro e politiche sociali e il dipartimento delle politiche europee (Ministero
senza portafoglio).
iv. Comitati interministeriali:
CIPE: composto da PdCM, Ministeri economici con l’aggiunta del Ministro dei rapporti con le
regioni e il presidente della Conferenza Stato – Regioni. È articolato in commissioni
specializzate per materia, composta da sottosegretari in rappresentanza dei ministri
interessati. Ha come segretario il sottosegretario alla PdCM. Si avvale di organismi tecnici e ha
competenze in materia di politica economica e finanziaria nazionale e settoriale, occupazione
e sviluppo, politiche comunitarie e programmi di investimento.
CICR: composto da ministeri economici con partecipazione di Governatore BdI, opera in
materia di credito e tutela del risparmio e detta norme cogenti che si inseriscono
nell’ordinamento bancario. Condiziona in tal modo la funzione di alta vigilanza esercitata dalla
BdI.
v. Agenzie: derivano dall’accorpamento/soppressione di strutture ministeriali, qualora i
compiti da svolgere siano di natura tecnico – operativa e sia necessario agire dal livello
centrale attraverso articolazioni operative territoriali. Costituiscono un modello
organizzativo volto a realizzare flessibilità, efficienza, rapidità dell’azione amministrativa.
Sono caratterizzate da distinzione tra responsabilità politica e amministrativa, autonomia
tecnica e alternativa rispetto al modello ministeriale (ma ministero competente ha potere
su di essa (nomina e controllo)).
2. Regioni e Province Autonome
Hanno una specifica potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione statale, con limite di legislazione trasversale (lavori pubblici). Hanno
un ruolo importante nella partecipazione alla formazione e attuazione degli atti dell’UE. Spetta
poi una potestà di tipo regolamentare: in tutte le materie eccetto quelle riservate alla
competenza statale, salvo delega espressa. Hanno infine poteri amministrativi.
3. Comuni
Hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo
applicazione dei principi di sussidiariet&agr
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