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Modulo: l'imprenditore commerciale

L'imprenditore in generale

L'art. 2082 stabilisce che è imprenditore generale chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Analizzando tale definizione ne emergerà che:

  • Vi è impresa quando c’è esercizio di un'attività;
  • L’attività deve essere economica, organizzata ed esercitata professionalmente;
  • Il fine ultimo dell’attività economica deve essere la destinazione al mercato;
  • È controverso se sia richiesto lo scopo di lucro (l’intento di ottenere un guadagno quando i ricavi superano i costi) e se l’attività, per essere impresa, debba essere lecita.

Non sono considerati imprenditori coloro che esercitano una professione intellettuale. I professionisti possono però diventare imprenditori commerciali quando essi non si limitano al servizio che caratterizza la professione intellettuale ma producono un servizio più ampio.

L'imprenditore agricolo

L'art. 2135 stabilisce che l’imprenditore agricolo è colui che esercita la coltivazione del fondo, silvicoltura, ed allevamento di animali. È imprenditore agricolo chi fornisce a terzi beni e servizi e chi procede al miglioramento o alla sistemazione di fondi. All’imprenditore agricolo è equiparato l’imprenditore ittico. Anche gli imprenditori agricoli devono iscriversi nella sezione speciale del registro d’impresa (che ha una funzione anagrafica e di pubblicità dichiarativa).

La visione ristretta dell’imprenditore agricolo avutasi nella vecchia legislazione del codice è dovuta al fatto che in passato l’Italia era un paese agricolo con un più alto interesse allo sviluppo industriale mentre adesso il governo ha intenzione di rilanciare tale settore favorendo anche le imprese giovanili con agevolazioni fiscali e contributi pubblici, anche comunitari riconosciuti agli IAP (imprenditori agricoli professionali) ed alle società agricole.

Secondo il principio di prevalenza, l’imprenditore agricolo rimane tale (ovvero non si trasforma in imprenditore commerciale) anche se svolge attività di trasformazione dei suoi prodotti, purché all’interno della trasformazione utilizzi per la maggior parte risorse da lui prodotte.

L'imprenditore commerciale

L'art. 2195 introduce la figura dell’imprenditore commerciale, ovvero chi esercita:

  • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
  • Un’attività intermediaria nella circolazione di beni (commerciante);
  • Un’attività di trasporto via terra, acqua, aria;
  • Un’attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti (mediatore, agente di commercio).

Il piccolo imprenditore

L'art. 2083 introduce la figura del piccolo imprenditore, ovvero colui che esercita l’attività d’impresa con prevalenza del lavoro proprio sia sul lavoro altrui che sul capitale. Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale (bensì in quella ordinaria) del registro delle imprese, non devono tenere scritture contabili, e non sono soggetti al fallimento. Per quanto concerne la soggezione al fallimento, il criterio della prevalenza non opera se si dimostra che gli imprenditori individuali o collettivi:

  • Dimostrino di non aver avuto per ogni anno dell’ultimo triennio un attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro;
  • Non abbiano realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • La loro massa debitoria non superi 500.000 euro.

Superati uno di tali indici sono fallibili.

L'imprenditore artigiano

L'art. 2083 introduce la figura dell’imprenditore artigiano (che è a tutti gli effetti un piccolo imprenditore) ovvero colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare il lavoro di artigiano. Oggetto di tale attività devono essere beni semilavorati o anche prodotti in serie, purché il processo non sia automatizzato. Eventuali dipendenti devono essere sottoposti all’imprenditore artigiano, con un numero massimo prestabilito. Vi deve essere un limite per capitali fissi, proprio perché il processo non deve essere automatizzato.

L’impresa può svolgersi in un luogo fisso, presso l’abitazione dell’artigiano, in forma ambulante, o per posteggio, ed in ogni caso l’artigiano può essere titolare di una sola impresa. Per la soggezione al fallimento si segue l’esempio del piccolo imprenditore.

L'impresa familiare

È un’impresa ove collaborano (in qualità di collaboratori e non di subordinati) il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo. Tra le parti non è configurabile alcun rapporto giuridico ed anche altre persone estranee possono lavorarvi all’interno dell’azienda ma devono essere sempre lavoratori subordinati. È un’impresa individuale (gli altri soggetti partecipano ope legis in qualità di cointeressati) e non a carattere sociale (per l’incompatibilità tra la disciplina della società e dell’impresa famigliare).

Per la formazione dell’impresa familiare non occorre alcun atto costitutivo, appare sufficiente che l’impresa appartenga ad un familiare e che in questa vi lavorino i parenti. Possono collaborare anche i minori, l’importante è che essi non assumano responsabilità per debiti o per direzione dell’impresa. Le decisioni degli atti di ordinaria amministrazione vengono prese dal titolare, e su di lui ricade la responsabilità fallimentare qualora si vada oltre i tre limiti prestabiliti. Il diritto individuale di partecipazione è trasferibile solo a favore di altri familiari e può essere liquidato in denaro in più parti. Infine sul diritto in caso di divisione testamentaria hanno diritto di prelazione gli altri familiari (art. 230 bis).

L'impresa pubblica

Secondo l’art. 41-43 Cost., l’impresa può essere esercitata anche dallo Stato o da altri enti pubblici in 3 modi:

  1. Mediante apposite agenzie;
  2. Può essere esercitata da un ente pubblico economico che ha per oggetto l’esercizio di un’attività economica;
  3. Lo Stato e gli altri enti possono partecipare come soci a società commerciali (SPA).

La scelta tra i tre metodi dipende dai fattori economici.

L'acquisto e la perdita della qualità di imprenditore commerciale

L'imprenditore occulto: Per diventare imprenditore commerciale basta iniziare l’esercizio dell’impresa commerciale, e l’imprenditore reale sarà colui in nome del quale l’impresa viene esercitata. È controverso se la eserciti anche colui nel cui interesse l’impresa viene esercitata tramite un prestanome, ma nel nostro ordinamento la spendita del nome non è obbligatoria e pertanto il dominus anche se ignoto a terzi è ugualmente responsabile e così l’imprenditore occulto fallirà insieme a quello fatto palese.

L’imprenditore deve iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e se non cura tale obbligo avrà a suo carico una sanzione amministrativa (ma può diventare ugualmente imprenditore commerciale. Viceversa se è scritto ma non esercita l’attività non diviene imprenditore commerciale, poiché al cessare dell’impresa cessa anche la carica di imprenditore commerciale, ed anche dopo la perdita della carica permangono alcune conseguenze giuridiche come il fallimento che può essere dichiarato fino ad un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa.

Gli impedimenti all'esercizio dell'impresa commerciale

Per ragioni di incompatibilità è vietato l’esercizio delle imprese commerciali a coloro che ricoprano determinate funzioni (notai, avvocati). Se essi violano tale divieto, diventano ugualmente imprenditori commerciali ma sono sottoposti ad una sanzione amministrativa e a degli aggravanti penali in caso di fallimento o bancarotta. Conseguenze analoghe si hanno quando vengono esercitate delle imprese senza le dovute autorizzazioni. La legge fallimentare dichiara temporaneamente inabili all’esercizio dell’impresa coloro che sono condannati alla bancarotta, ed è vietata l’intermediazione nella distribuzione dei beni.

La capacità ad esercitare un’impresa commerciale

Sono dettate norme particolari in relazione all’esercizio dell’impresa per l’incapace a tutela del suo patrimonio. Sono 2 le nozioni fondamentali:

  1. Il rappresentante legale dell’incapace assoluto non può compiere atti di straordinaria amministrazione se non dopo aver avuto concessione giudiziaria ed aver dimostrato che tali atti siano necessari e di evidente utilità per l’incapace;
  2. Gli incapaci relativi possono compiere personalmente atti di straordinaria amministrazione col consenso del curatore e sotto pronuncia giudiziaria.

Tale disciplina appare però troppo macchinosa per la realizzazione di un’impresa, così di regola non viene consentito che si abbiano delle imprese esercitate in nome dell’incapace. A ciò si hanno 2 eccezioni:

  1. Si tiene conto dell’onere sull’incapace che va tutelato per evitare danni che potrebbero derivargli qualora fosse costretto a trasferire ad altri un’azienda commerciale prevenutagli a titolo gratuito. In tal caso il rappresentante legale potrebbe essere autorizzato ad esercitare l’impresa. Ciò, per l’interdetto, vale anche quando sia opportuno continuare un’impresa che egli aveva iniziato prima dell’interdizione;
  2. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale a continuare un’impresa o ad iniziarne una nuova senza l’ausilio del curatore. In tal caso egli assumerà piena capacità, eccetto le donazioni. Il tribunale può sempre revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa. Tutti gli atti di autorizzazione e le revoche devono essere iscritti nel registro delle imprese.

Effetti dell’esercizio di un’impresa commerciale

  • Pubblicità mediante il registro delle imprese: Il registro delle imprese opera per garantire a tutti il diritto ad avere i dati relativi ad una data impresa in Italia, consultabile e tenuto presso la camera di commercio il cui responsabile è il segretario generale. Il registro è diviso in due sezioni, ovvero quella ordinaria (ove rientrano gli imprenditori commerciali, individuali e sociali, i consorzi e le società consortili, i gruppi europei d’interesse economico, gli enti pubblici economici, e le società estere che hanno in Italia la loro sede d’amministrazione) e quella speciale (ove rientrano gli imprenditori agricoli e le società semplici, ma anche artigiani iscritti all’albo provinciale delle imprese artigiane). I dati sono forniti dalle aziende stesse. Entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, l’imprenditore individuale deve rilasciare nome, cognome, paternità, cittadinanza, nome dell’impresa, oggetto e sede dell’impresa. Le imprese sociali devono richiedere l’iscrizione dell’atto costitutivo e delle modificazioni che devono essere registrati in forma autenticata. Prima di procedere all’iscrizione devono essere verificate le condizioni richieste dalla legge. Nel caso non sussistano, l’iscrizione può essere rifiutata e l’imprenditore può fare ricorso entro 8 giorni al giudice del registro. Contro i provvedimenti del giudice del registro si può ricorrere entro 15 giorni dalla loro comunicazione, proponendo reclamo al tribunale. Il giudice del registro può anche ordinare la cancellazione dal registro di un’iscrizione perché avvenuta in mancanza di condizioni di legge o perché è cessata di esistere l’impresa. L’iscrizione nella sezione speciale ha una funzione di pubblicità, ma anche una di certificazione anagrafica (ossia di documentazione ed individuazione delle imprese iscritte nel registro). La consultazione dei dati è resa possibile a tutti e ciascun ufficio rilascia certificati e copie tratte dagli archivi informatici;
  • Obbligo di documentazioni delle operazioni d’impresa: corrispondenza e scritture contabili: L’imprenditore ha l’obbligo di conservare le scritture contabili in modo che si possa in ogni momento fare il punto sull’attività svolta, indagare sulle cause dei risultati positivi o negativi, e correggere errori d’impostazione. Tali documenti possono essere divisi in corrispondenze (per ciascun affare concluso per corrispondenza devono essere conservati gli originali delle lettere, telegrammi, fatture ricevute e le copie di quelle inviate, in maniera tale che un affare possa essere ricostruito e comprovato) e scritture contabili (le quali si distinguono in libro giornale, ove giorno per giorno l’imprenditore deve indicare le operazioni d’impresa ordinate cronologicamente, e in libro degli inventari, in cui all’inizio dell’impresa e dopo ogni anno l’imprenditore deve indicare gli elementi passivi e attivi del suo patrimonio compresi i rapporti estranei all’impresa determinandone il valore o inventario. All’inventario faranno seguito lo stato patrimoniale ed il conto economico che costituiscono il bilancio d’esercizio). Per evitare false dichiarazioni riguardo le scritture contabili è stato stabilito che il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e se si tratta di scritture contabili devono essere bollate dal notaio o dall’ufficio del registro in ogni foglio e dovrà essere dichiarato nell’ultima pagina il numero dei fogli. Il libro degli inventari deve poi essere annualmente sottoscritto dall’imprenditore, e tutte le scritture devono essere eseguite secondo le norme di un’ordinata contabilità (senza spazi bianchi o abrasioni, ed in caso di cancellature in modo tale che queste siano leggibili, senza interlinee e trasporti in bianco). La corrispondenza e le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni (art. 2220) e la registrazione può avvenire anche su supporti di immagine. Se il commerciante tiene le scritture irregolarmente, in caso di insolvenza non viene ammesso al concordato preventivo e, dichiarato fallito, viene punito per bancarotta semplice. Particolare rilievo assume l’efficacia probatoria delle scritture contabili che opera contro e a favore dell’imprenditore. Contro l’imprenditore, anche se tenute irregolarmente, hanno valore di prova piena ed il creditore le potrà usare in giudizio con la comunicazione e l’esibizione della prova. Le scritture a suo favore non fanno prova piena nel caso i libri siano tenuti regolarmente, se si tratta di rapporti tra imprenditori commerciali, e se per entrambi gli imprenditori ci siano rapporti derivanti dalle loro imprese;
  • Sottoposizione alle procedure concorsuali: L’imprenditore che si trovi in stato d’insolvenza (che non riesca a far fronte a tutti i suoi debiti) è soggetto al fallimento (art. 2221), procedura che ha lo scopo di alienare tutti i beni dell’imprenditore per poi soddisfare i creditori. È soggetto all’amministrazione straordinaria (procedura che ha lo scopo di consentire il recupero dell’equilibrio dell’impresa). A tale procedura concorsuale sono sottratti i piccoli imprenditori e gli enti pubblici commerciali.

La disciplina della tutela dei consumatori

Sicurezza dei prodotti e responsabilità del produttore: Con l’attuazione dell’art. 153 del Trattato della Comunità Europea è stato introdotto il codice dei consumatori, atto ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e a riconoscergli fondamentali diritti come quello alla salute o alla sicurezza. Sugli imprenditori verranno fatti dei controlli amministrativi che prevedranno sanzioni penali per coloro che violeranno l’obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri tali che, in condizioni di normale utilizzo, non arrechino danni al consumatore finale. Di solito il consumatore non ha rapporti con il produttore ma solo con l’intermediario (fornitore) soggetto a responsabilità extracontrattuale, così l’azione di rivalsa viene fatta dall’intermediario. Il produttore è pertanto responsabile del danno cagionato da difetti del prodotto e dovrà risarcire eventuali danni. Sono risarcibili i danni alle persone e alle cose, e tale diritto si prescrive in 3 anni dal momento in cui il danneggiato avrebbe avuto conoscenza del danno. Se il produttore non è individuato ne risponderà il fornitore, sempre che ometta di comunicare entro 3 mesi l’identità del produttore.

L'azienda

Il concetto d'azienda e l'avviamento

A norma dell’art. 2555, l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Per esercitare l’impresa occorre avere a disposizione un complesso di beni e servizi. L’attività produttiva è composta da beni e servizi, inclusi beni materiali, immateriali, fungibili, ed infungibili. Anche i rapporti con i consumatori incidono sulla composizione dell’azienda. Per conseguire gli scopi finali dell’impresa (assumere una certa posizione sul mercato ed ottenere un buon profitto) è necessario mantenere funzionale l’azienda e raggiungere un certo livello di produzione, ed avere domanda da parte dei consumatori. Oltre al fattore clientela, importante è anche il concetto di avviamento, ovvero la capacità dell’impresa di conseguire un profitto (sia passato che futuro).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GC93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Costa Concetto.
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