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LEZIONE XIX. LE SOCIETÀ DI PERSONE: COSTITUZIONE E RAPPORTI PARIMONIALI

La categoria delle società di persone si articola in tre tipi:

  1. la società semplice
  2. la società in nome collettivo (s.n.c.)
  3. la società in accomandita semplice (s.a.s.)

La società semplice è il modello che il codice riserva all'esercizio delle attività non commerciali e, cioè, alle attività agricole; s.n.c. e s.a.s. possono invece svolgere qualsiasi attività economica.

Tipica della società in accomandita semplice è la suddivisione dei soci in due categorie: gli accomandatari, ai quali è affidato in esclusiva il potere di gestione, e gli accomandanti, privi di poteri amministrativi, ma per i quali non trova applicazione il principio generale della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.

La disciplina dei tre tipi di società di persone è, per molti versi, comune. Solo per

La società semplice, infatti, il legislatore ha previsto una normativa autosufficiente; questa si applica anche alla s.n.c. ove manchino norme a lei specifiche; a sua volta, la disciplina della s.n.c. regola anche la s.a.s., nei limiti della sua compatibilità con le norme particolari per quest'ultima dettate.

La costituzione

Il contratto di società di persone

A differenza delle società di capitali, il contratto di società di persone presuppone un accordo fra più soggetti e non può dunque trovare fonte in un atto unilaterale; il venir meno della pluralità dei soci, anzi, integra una causa di scioglimento della società.

Per il contratto di società di persone non sono stabiliti, in linea di principio, requisiti formali a pena di invalidità. Se ad es. il legislatore decida che il contratto debba essere soggetto a pubblicità, la mancanza di questa produrrà l'irregolarità della

, situazione a ci sono collegate determinate conseguenze sul piano disciplinare, e non lasua nullità. Riguardo alla forma e al contenuto del contratto, il legislatore distingue la societàsemplice dalla s.n.c. e dalla s.a.s.:
a) per quanto concerne la società semplice "il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti" (art. 2251 c.c.) :il contratto può essere stipulato verbalmente o per iscritto; l'esistenza dellasocietà può essere anche desunta dal comportamento concludente dei soci.
Il contratto deve assumere una determinata forma solo quando è previsto ilconferimento di beni per la cui disposizione il diritto comune prescrive regoleformali a pena di nullità (es. beni immobili).
Tuttavia, anche in questo caso, il mancato rispetto della regola non implicanecessariamente l'invalidità del contratto: il vizio provocal’invalidità dell’intero contratto solo in caso di essenzialità del conferimento; altrimenti viene meno solo la partecipazione del socio il cui conferimento sia nullo. La legge non prevede, per la società semplice, un contenuto minimo del contratto. Per quanto attiene all’oggetto, la società semplice può svolgere solo attività d’impresa agricola; tuttavia, poiché non necessariamente la società deve svolgere un’attività qualificabile come impresa, si è affermato che la società semplice può essere utilizzata anche in altri casi (per esempio, l’esercizio incomune dell’attività professionale o società immobiliare); b,c) per la s.n.c. e la s.a.s. il legislatore prevede che il contratto di società debba essere adottato con scrittura privata autenticata (art. 2295 c.c.). Nell’atto devono essere indicati: a) le generalità dei soci e, per la s.a.s.,

a) Gli accomandatari e gli accomandanti;

b) La ragione sociale;

c) I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

d) La sede della società;

e) L'oggetto sociale, cioè la descrizione dell'attività economica che la società intende svolgere;

f) I conferimenti di ciascun socio;

g) Le prestazioni a cui sono obbligati eventuali soci d'opera;

h) Le regole sulla ripartizione degli utili;

i) La durata della società.

L'assenza di queste indicazioni, ad eccezione dell'indicazione dei soci, della ragione sociale, della sede e dell'oggetto, non provoca invalidità della società, ma, per quelle in cui essa dispone, vengono sostituite da previsioni di legge. Con la riforma della disciplina del registro delle imprese e dell'impresa agricola, contrariamente a quanto accadeva precedentemente, è stata prevista l'iscrizione delle società semplici in

Unasezione speciale del registro delle imprese. Il sistema, dunque, sembra oggi unificato: sia il contratto di società semplice (agricola), sia l'atto costitutivo delle s.n.c. e delle s.a.s. vanno iscritti nel registro delle imprese: quando viene iscritto è opponibile ai terzi, ciò che non viene iscritto non lo è, salva la prova della loro effettiva conoscenza.

Se la società semplice non si iscrive nel registro delle imprese l'unico effetto che ne deriva è l'impossibilità di avvalersi, appunto, dell'efficacia dichiarativa della pubblicità: s.n.c. e s.a.s., invece, se non provvedono all'iscrizione, si definiscono irregolari e subiscono l'applicazione della disciplina della società semplice per quanto concerne i loro rapporti con i terzi.

Con riferimento al rapporto tra società di persone e di capitali, ad oggi, per espressa disposizione normativa, è prevista la possibilità

delle società di capitali di partecipare a una società di persone. Se tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali, alla s.n.c. e alla s.a.s. si applicano le regole di redazione di bilancio delle s.p.a.

L'invalidità del contratto di società di persone

La legge non regola espressamente l'invalidità del contratto di società di persone. Si ritiene, comunemente, che le cause di invalidità si identificano con quelle di nullità e di annullabilità previste in generale per i contratti.

Si deve distinguere fra l'invalidità che colpisce l'intero contratto sociale e quella che riguarda la partecipazione del singolo socio; quest'ultima provoca l'invalidità del contratto sociale solo se essenziale.

Deve ritenersi applicabile analogicamente alle società di persone la disciplina degli effetti dell'invalidità delle società di capitali dettate dall'art.

2332 c.c..Deve, pertanto, ritenersi che:- le cause di invalidità del contratto sociale operano quali cause di scioglimento dellasocietà;- gli atti compiuti in nome della società conservano i loro effetti e la vincolano neiconfronti dei soggetti con i quali sono intercorsi;- i soci non sono liberati dall’attuazione dei conferimenti ancora non adempiuti erispondono, se a ciò tenuti, illimitatamente e solidalmente

Le modifiche del contratto e il trasferimento della quota di società di personeRegola generale delle società personali è che ogni modifica oggettiva del contrattosociale richieda il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.).Lo stesso contratto sociale, tuttavia, può prevedere diversamente e così per esempiolasciare che tutte o talune modifiche dell’atto costitutivo possano essere decise dallamaggioranza dei soci.Anche il mutamento delle persone dei soci (c.d. modifica soggettiva del contrattosociale),

così il trasferimento della quota per atto tra vivi, ma anche mortis causa, implica una modificazione del contratto sociale e richiede, dunque, salvo diversa regola contrattuale, il consenso di tutti gli altri soci. Fa eccezione il trasferimento della quota dell'accomandante per il quale è attenuato il rilievo personale della partecipazione: del tutto libero se mortis causa, consenso della maggioranza del capitale sociale se per atto tra vivi. Gli obblighi dei soci L'obbligo generale di collaborazione Il contratto di società di persone è caratterizzato dall'intuitus personae: la persona del socio assume carattere essenziale nell'assetto dei rapporti sociali. In linea di principio, il socio concorre a determinare le scelte gestionali della società e, salvo il caso dei soci accomandanti, risponde per le obbligazioni sociali da chiunque dei soci siano state assunte. Ne consegue che gli obblighi dei soci verso la società non silimitano soltanto agli aspetti patrimoniali del conferimento dei beni promessi, ma sul socio grava un generale obbligo di collaborazione verso la società. Conferimenti e capitale I soci sono tenuti a effettuare in favore della società i conferimenti ai quali si sono obbligati con il contratto sociale (comma 1 art. 2253 c.c.). Di conseguenza, la legge in via del tutto generale presume che, nel silenzio del contratto, i soci siano comunque tenuti, in parti eguali, a conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nella società di persone non vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili: in particolare è certamente possibile, accanto ai conferimenti di denaro, di beni e di crediti, anche il conferimento d'opera e di servizi. Allo stesso modo non è previsto un ammontare minimo dei conferimenti. Il capitale sociale non è menzionato espressamente come elemento del contratto di società di persone; tuttavia,per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) è regolata dagli articoli 2303 e 2306 del codice civile italiano. Questi articoli stabiliscono che il concetto di capitale sociale è presente in almeno due contesti: il divieto di distribuire utili se il capitale è in perdita e la tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale. Nonostante non sia previsto un capitale minimo, il valore dei conferimenti indicato nell'atto costitutivo rappresenta il capitale della società, ovvero la quota ideale del patrimonio netto vincolata a garanzia dei creditori e al servizio dell'attività sociale. Tuttavia, l'importanza dell'istituto del capitale sociale è significativamente minore nelle società di persone rispetto alle società di capitali. Infatti, la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro non è accompagnata da regole di tutela dell'effettività del valore loro attribuito dai soci. Non esiste l'obbligo di capitalizzazione dei conferimenti non di capitale. La disciplina legale dei singoli conferimentiÈ così sintetizzabile: nel si
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lorenzoelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof De Pra Alberto.