L'imprenditore
Imprese ed imprenditori si distinguono in base a 3 criteri:
- Oggetto: che determina la distinzione tra “agricolo” e “commerciale”.
- Dimensione: che determina la distinzione tra “piccolo imprenditore” e “imprenditore medio-grande”.
- Natura: del soggetto che esercita l’impresa e determina “impresa individuale”, “società” e “impresa pubblica”.
Disciplina comune
Vi è una disciplina base comune, data dallo statuto generale dell’imprenditore che comprende: disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi. Inoltre, è applicabile a tutti gli imprenditori la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990.
Statuto dell'imprenditore commerciale
L’imprenditore è poi assoggettato allo statuto tipico commerciale non piccolo che disciplina: iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
Piccolo imprenditore
Il piccolo imprenditore è sottratto all’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale (es. non fallisce se non supera i limiti della legge fallimentare) anche se esercita attività commerciale, tuttavia è anche per quest’ultimo prevista l’iscrizione nel registro delle imprese.
Definizione di imprenditore
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” art. 2082 del cod.civ. I requisiti minimi sono quindi: l’attività (serie coordinata di atti), uno specifico scopo (produzione/scambio di beni/servizi) e specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità e professionalità).
Professionalità
È controverso se siano anche indispensabili: la liceità dell’attività svolta, lo scopo di lucro e la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti. Professionalità: significa esercizio di una data attività produttiva. Non è necessario che sia svolta in modo continuato e senza interruzioni, è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze di quel dato tipo di attività.
È inoltre possibile il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa da parte dello stesso soggetto.
Impresa per conto proprio
Impresa, si può anche avere in merito al compimento di un solo affare, se ciò comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Imprenditore può anche essere chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale. Dato che si tratta di metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.
Attività produttiva
Attività: deve essere produttiva di nuova ricchezza (quindi anche l’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio). È irrilevante che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti (es. ho un immobile e lo faccio diventare un hotel). Tuttavia si deve trattare di attività di produzione di nuovi beni e/o servizi.
Es. è godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari a fini speculativi/di investimento. Che, se sussistono anche i requisiti di professionalità e organizzazione danno vita ad impresa (commerciale).
Impresa illecita
L'impresa deve essere anche riconosciuta come tale anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Sia nei casi in cui sono violate norme imperative nell’esercizio dell’attività (come la mancanza di concessione amministrativa), sia nei casi in cui l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività. Ovviamente chi svolge attività illecita non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi. I creditori sono invece tutelati (es. se un trafficante di droga fallisce).
Economicità
L’impresa è attività condotta con metodo economico: dunque con modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi e che assicurino l’autosufficienza economica (ovviamente anche se poi le condizioni di mercato non consentano di farlo ed anche se l’attività d’impresa è ispirata ad un fine pubblico/ideale). È metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore.
Non è però essenziale lo scopo di lucro, come vediamo per le imprese pubbliche e le società cooperative (scopo mutualistico), dunque non vi è alcuna ragione per negare la qualità di imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico, che producono beni o servizi con metodo economico.
Organizzazione
Organizzazione: requisito necessario per imprenditore e piccolo imprenditore. È un complesso produttivo formato da persone (n.b. non è necessario utilizzare prestazioni lavorative autonome o subordinate). L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di beni strumentali, soli capitali e del proprio lavoro. Non è necessaria la presenza di beni immobili o mobili, tuttavia, non vi può essere impresa senza organizzazione di mezzi materiali, che possono però anche solo essere mezzi finanziari (propri o altrui).
Tuttavia, se l’attività produttiva si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, e quindi, sull’auto-organizzazione, senza che vengano usati né capitali né lavoro altrui, il soggetto non può definirsi imprenditore, bensì lavoratore autonomo.
Liberi professionisti
Liberi professionisti (2238 cod.civ.): non sono mai, in quanto tali, imprenditori. Le disposizioni in tema d’impresa si applicano anche ai liberi professionisti se “l’esercizio della libera professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” (es. medico se gestisce la clinica privata nella quale opera). Il professionista intellettuale, invece, che si limita a svolgere la sua professione, non diventa mai imprenditore anche se si avvale di collaboratori e di mezzi materiali.
Statuto specifico
Motivo: libera scelta del legislatore, data anche dalla considerazione sociale che tali professioni hanno. Speci co statuto: potere disciplinare degli ordini professionali, divieto di esercizio per i non iscritti agli albi, esecuzione personale della prestazione, particolare criterio di determinazione del compenso che in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e del decoro della professione.
Imprenditore agricolo
A differenza dell’imprenditore commerciale è solamente sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, mentre è esonerato (al contrario dell’imprenditore commerciale); dalla tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale (con l’unica eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti). È però prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. Può inoltre accedere alle procedure concorsuali da sovraindebitamento. Gode perciò di un trattamento di favore, accentuato dalla legislazione speciale (incentivi ed agevolazioni).
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse cioè le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura” art. 2135.
Attività agricole
Attività agricole: essenziali (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento) e per connessione. Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Esempi: Quindi è coltivazione del fondo (e quindi imprenditore agricolo chi lo fa), anche la coltivazione fuori terra di ortaggi, frutta o fiori. Non è attività agricola la sola l’estrazione di legname (lo è se c’è anche la cura del bosco). È attività agricola anche l’allevamento di qualsiasi animale (da sport, da pelliccia, da compagnia, da cortile e l’acquacoltura).
Imprenditore ittico
Imprenditore ittico: equiparato all’imprenditore agricolo, è colui che esercita attività di pesca professionale, nonché le attività a questa connesse.
Attività agricole per connessione
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impegnate nell’attività agricola, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Perché un’attività intrinsecamente commerciale (es. vendita di frutta o verdura, produzione di olio) possa qualificarsi come agricola per connessione, devono sussistere due condizioni:
Connessione soggettiva
Il soggetto che la esercita deve essere già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre, attività coerente con quella connessa.
Connessione oggettiva
È sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale e che i beni/servizi siano prevalentemente ottenuti mediante l’utilizzo di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Con uno strappo al criterio della connessione soggettiva, la qualifica di imprenditore agricolo è estesa alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi (cantine sociali, oleifici sociali), quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale chi esercita (art. 2195):
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (industria).
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni (commercio).
- Attività di trasporto (trasporti).
- Attività bancaria o assicurativa (banche e assicurazioni).
- Altre attività ausiliarie delle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione, pubblicità).
È impresa commerciale, tutto ciò che non sia qualificabile come agricolo.
Piccolo imprenditore
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È invece esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili, dal fallimento (se entro i limiti definiti dall’art. 1, legge fallimentare) ad esclusione di quelle da sovraindebitamento. L’iscrizione nel registro delle imprese, per lui prevista, ha funzione di non pubblicità legale.
Art. 2083 “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Per aversi piccola impresa, è importante inoltre che il lavoro dell’imprenditore e dei familiari prevalga sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale investito (proprio o altrui). Non è mai piccolo imprenditore chi investa ingenti capitali, neanche se lavora da solo (es. gioielliere).
Prevalenza funzionale
Vi deve essere inoltre l’apporto personale dell’imprenditore e dei suoi familiari devono caratterizzare i beni prodotti.
Legge fallimentare
Vi sono alcuni parametri dimensionali dell’impresa al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale (ed anche le società commerciali) non fallisce:
- Aver avuto nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro.
- Aver realizzato nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro.
- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.
Ovviamente, se l’attività fallisce prima dei 3 anni, si guardano i valori dall’inizio della stessa. Tali valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del ministro della giustizia sulla base delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo, per adeguarli alla svalutazione monetaria.
Impresa artigiana
Definita dalla "legge quadro per l’artigianato" del 1985:
- Oggetto dell’impresa: può essere qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi (con alcune limitazioni).
- Ruolo dell’artigiano: esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, ma non che il suolo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.
Sono posti dei limiti per quanto riguarda il numero massimo di dipendenti (variabile da settore a settore). Tuttavia, la qualifica artigiana è riconosciuta ad imprese costituite in forma di società di persone, srl di cui quindi godono delle provvidenze della qualifica artigiana.
È poi necessario che sia rispettato il criterio della prevalenza del lavoro proprio fissato dall’articolo 2083 e, per quanto riguarda l’esposizione al fallimento, che non siano stati superati i limiti dimensionali fissati dall’articolo 1 della legge fallimentare.
Impresa familiare
Impresa individuale nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore (famiglia nucleare). La funzione dell’istituto è quella di tutelare il lavoro familiare nell’impresa, destinata a trovare applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico (lavoro subordinato, società) e non sia perciò azionabile altro mezzo di tutela.
Si attribuiscono ai membri della famiglia che lavorino in modo continuato nell’impresa, diritti patrimoniali:
- Diritto al mantenimento.
- Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa (in proporzione alla quantità del lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia): questo è trasferibile solo in favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. È inoltre liquidabile in denaro qualora cessi la prestazione di lavoro o in caso di alienazione dell’azienda.
- Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda anche dovuti ad avviamento.
- Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento della stessa.
Inoltre, è previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria siano adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Struttura
Essendo un’impresa individuale: i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell’imprenditore-datore di lavoro; i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa sono semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore; gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore, inoltre, si ritiene che l’imprenditore agisca in proprio nei confronti dei terzi, dunque solo lui sarà responsabile.
Infine, se l’impresa è commerciale (e non piccola, né rientrante nei limiti dettati dalla legge fallimentare), solo l’imprenditore sarà esposto al fallimento in caso di dissesto.
Impresa societaria
Società semplice: utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale. Società commerciali: altri tipi di società che possono svolgere sia attività agricola che commerciale. Per queste ultime, qualunque sia l’attività svolta:
- Obbligo di iscrizione al registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.
- Esonero dal fallimento di quelle che gestiscono un’impresa agricola e dalle altre procedure concorsuali ad esclusione di quelle per sovraindebitamento.
- Esonero dal fallimento per le società commerciali che gestiscono un’impresa commerciale se non superano le soglie dimensionali fissate dall’art.1 legge fallimentare.
Nelle s.n.c. e accomandita semplice trova applicazione la disciplina nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (tutti i soci nella s.n.c.; gli accomandatari nella accomandita semplice). Il fallimento di una società implica il fallimento di tutti i soci a responsabilità illimitata. Mentre ovviamente trovano applicazione solo per i soci le norme che regolano l’esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace.
Imprese pubbliche
Si dividono in:
- Società a partecipazione pubblica: che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza.
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