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Leggere tra atto costitutivo e statuto
N.B.S.p.a. lo ha sostituito con “statuto” ( continua, tuttavia a parlare di attocostitutivo per le S.r.l.)
Lo statuto contenenteDifferenzale norme relative al funzionamento della società, pur quando costituiscaoggetto di separato atto, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
Sicuramente non è indispensabile la presenza dello statuto. Essenziale infatti èche l'atto costitutivo contenga tutti gli elementi essenziali la cui presenza èprevista dalla legge.
Ciò premesso, una prima questione che si è posta in esito alla riforma del 2003è quello della forma dello statuto. V'è chi nega che esso debba assumere levesti dell'atto pubblico nota1. Ciò sulla scorta di una duplice considerazione. Daun lato lo statuto è un atto separato rispetto all'atto costitutivo; dall'altrol'esistenza dello stesso, quale documento autonomo, non
sarebbe essenziale. La stessa espressione adoperata dall'art. 328 cod. civ. (pur quando costituisca oggetto di separato atto) nonché l'assenza di previsione della possibilità di introdurre uno statuto oggetto di separato atto in tema di s.r.l. (cfr. il modo di 74 disporre dell'art. 2643 n. 7 cod. civ.) deporrebbero in questo senso. In senso contrario si esprime chi ha rilevato come lo statuto altro non è se non un'integrazione dell'atto costitutivo che, come tale non potrebbe non condividerne il formalismo nota2. La discussione sul punto è stata enfatizzata. Dal punto di vista pratico lo statuto non è altro se non un allegato dell'atto pubblico e che, stante la natura dei dati che è destinato a recepire, deve essere (al pari dell'atto costitutivo) oggetto di lettura da parte del notaio. Il legislatore della riforma ha inteso sminuirne la rilevanza, addirittura, come detto, omettendo di assumerlo in considerazione.Nell'ambito della normativa in tema di società a responsabilità limitata. Tuttavia la prassi è di segno esattamente opposto. L'atto costitutivo infatti vale a contraddistinguere il momento della nascita della società. Lo statuto contiene le regole che costantemente la disciplinano ed in questo si ritaglia un ruolo ed una consistenza autonoma. Non si tratta di un atto a sé distinto, se con il termine "atto" si intende individuare un'unità negoziale autonoma e perfetta. Siamo piuttosto di fronte ad un'appendice dell'atto costitutivo che consiste in un documento (potendosi in tal senso utilizzare la locuzione "atto") che racchiude la disciplina dell'ente e che, dal punto di vista tecnico della redazione del rogito, è propriamente definibile come allegato ai sensi del n. 8 dell'art. 51 l.n. . La detta norma consente, in generale, che il notaio possa essere esonerato dalle parti che sappiano leggere.
e scrivere dal dar lettura degli allegati. Premesse questenotazioni, è comunque da riferire come anche prima della riforma del 2003fosse viva la discussione relativa alla possibilità che il notaio non facesselettura dello statuto alle parti che all'uopo lo avessero dispensato (inquest'ultimo senso cfr. Tribunale di Tolmezzo, 24/03/1992 ; Appello di Trieste,28/05/1992 ; per la necessità della lettura cfr. invece Tribunale di Roma,15/04/1993 ; Appello di Torino, 08/03/1982 ). Il nodo fondamentale eracostituito dal fatto se l'atto costitutivo racchiudesse o meno tutti gli elementiessenziali che la legge (art. 2328 cod. civ. apri) vuole siano presenti ai fini dellacostituzione della società nota3. Non era infatti infrequente che alcuno di dettielementi (es. l'oggetto) fosse indicato soltanto nello statuto. In questa ipotesiappare chiaro che il problema diventa formale, nel senso che, in generale, irequisiti di forma che la legge pone adsubstantiam actus implicano che tutti gli elementi essenziali dell'atto debbano esserne investiti. Eventuali meccanismi di relazione potrebbero riguardare aspetti secondari dell'atto, non già elementi che la legge prevede come necessari ai fini della validità del medesimo. L'ultimo comma dell'art. 2328 cod. civ. introdotto dalla riforma del 2003 prevede che "nel caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde". La norma non è di agevole comprensione. Sicuramente un conflitto tra prescrizioni contenute nell'atto costitutivo da un lato e nello statuto dall'altro appartiene al novero delle alterazioni patologiche dell'atto. In una simile ipotesi dovrebbe essere consentita un'indagine volta ad accertare quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti, in modo tale da ricostruire le clausole come effettivamente volute dagli stessi. Probabilmente il legislatore haInvece voluto, stante la rilevanza esteriore del fenomeno societario, privilegiare la certezza dei rapporti giuridici. Dal momento che chi ha a che fare con la società deve essere posto in grado di conoscere le regole di funzionamento della stessa, ecco che, per tale via, i terzi sono posti in condizioni di sapere con sicurezza quali siano le clausole effettivamente operative. In questo senso giova rilevare come sia propriamente lo statuto ad essere il punto di riferimento dell'attenzione dei terzi, anche in relazione alle successive modificazioni che lo stesso abbia a riportare in conseguenza di successive deliberazioni modificative.
Costituzione: una società per azioni si costituisce in 2 modi
Costituzione simultanea
Costituzione per pubblica sottoscrizione (molto rara, usata talvolta per la costituzione di banche popolari)
Secondo il codice del '42, (ed ora non più attuale) un certo numero di soci si presentava dal notaio, e veniva stipulato l'atto
costitutivo; questo era sufficiente per considerare nata la società. Dopodiché si andava al registro delle imprese e si depositava l'atto; da quel momento la società assumeva la personalità giuridica.
Dopo la riforma del 2003, la costituzione delle società per azioni non è più simultanea, ma avviene per formazione progressiva, formata da due steps:
1. Valida stipulazione dell'atto costitutivo.
2. Valida registrazione nel registro delle imprese.
Quindi la registrazione non implica più solamente l'assunzione della personalità giuridica, ma diventa necessaria per considerare nata la società. Di conseguenza la costituzione dell'atto diviene necessaria ma non sufficiente per la nascita della società.
Art 2329 Condizioni per la costituzione: "Per procedere alla costituzione della società è necessario:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- che siano rispettate le
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di operao di servizi.)
Art 2330 Deposito dell'atto costitutivo: "Il notaio che ha ricevutol'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficiodel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sedesociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza dellecondizioni previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito neltermine indicato nel comma precedente, ciascun socio puòprovvedervi a spese della società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiestacontestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registrodelle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione,iscrive la società nel registro"
Art 2331 Effetti dell'iscrizione: "Con l'iscrizione
Nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
Previste dal numero dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
L'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, ha per le società per azione efficacia costitutiva.
L'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo nel registro delle imprese non aveva, prima della riforma del 2003, come ha invece oggi, efficacia costitutiva, bensì efficacia meramente dichiarativa.
Dunque una modifica come l'aumento del capitale avviene nel momento in cui la relativa delibera viene iscritta nel registro delle imprese.
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