DIRITTO COMMERCIALE
L’imprenditore
Art. 2082 Imprenditore : È imprenditore chi esercita
professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente l’attività economica
organizzata.
Professionalmente non significa che l’attività deve essere svolta per
l’interezza della vita; se in oltre si svolge l’attività di imprenditore
contestualmente ad un'altra attività prevalgono sempre le regole dettate per
l’imprenditore ( se infatti un individuo che svolge prevalentemente attività non
imprenditoriale, es. professore universitario, nel corso di attività imprenditoriale
Vis attractiva
dovesse fallire vale della normativa commerciale e può dunque
fallire).
L’attività imprenditoriale non deve, in oltre, occupare interamente l’anno, ma
può bensì essere stagionale come nel caso degli albergatori.
La professionalità dunque si collega alla concentrazione di tutte le sue energie
finanziarie, intellettuali e fisiche nell’attività di imprenditore.
È importante che l’attività non corrisponda in un atto e che in esso non si
esaurisca; l’attività imprenditoriale è infatti un insieme di atti mirati a uno
scopo, che è lo scopo dell’impresa e dell’ imprenditore.
Attività economica: Per l’imprenditore l’attività economica è l’impresa.
(azienda):L'azienda è il complesso dei beni
Art.2555 Nozione
organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: azienda è il
complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte
dell'imprenditore.
L'impresa, invece, è l'attività legata all'azienda da un rapporto di mezzo a fine.
L’attività non è economica, quando si è ottenuto un guadagno, bensì quando i
ricavi riescono ad eguagliare i costi (vincolo di pareggio di bilancio). L’attività
economica prende dunque le distanze dall’attività lucrativa, in quanto essa può
essere svolta anche da associazioni riconosciute e non, dalle no profit,
cooperative ecc.
Organizzata: L’attività economica deve essere organizzata nel senso che,
deve avvenire un coordinamento tra capitale e lavoro, per garantire il futuro
dell’impresa.
Al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi: significa che
l’imprenditore opera nel mercato, non sarebbe imprenditore chi produce beni
per autoconsumo. 1
L’impresa sociale
Il fenomeno delle imprese esercitate da enti non orientati al lucro
nell’erogazione di beni e servizi di interesse generale (Terzo Settore) ha
assunto in tempi recenti significative dimensioni.
D.lgs 24 marzo 2006, n. 155 Impresa Sociale ha introdotto un’organica
regolamentazione per le imprese non lucrative “che esercitano in stabile e
principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale”.
Sul piano concreto si permette di adottare la forma organizzativa che i
fondatori ritengono più efficiente e consona agli obiettivi perseguiti, ma in
cambio l’impresa deve soddisfare una serie di requisiti:
Produrre beni o servizi di utilità sociale, considerati tali quelli prodotti
o scambiati in determinati settori (assistenza sociale, assistenza
sanitaria, educazione e istruzione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca, formazione universitaria)
L’attività dell’impresa sociale deve avere carattere principale, ossia il
70% dei ricavi dell’ente deve derivare da essa e non da altre attività
Deve essere escluso il lucro soggettivo
Vi deve essere la nomina di due o più sindaci che sono incaricati di
vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto
Vi deve essere la nomina di uno o più revisori contabili che sono
incaricati di vigilare sul controllo contabile
2
L’impresa coniugale
L’impresa coniugale presenta la caratteristica di essere gestita da entrambi i
coniugi. Ne esistono due tipologie:
Art. 177, comma 1°: rientrano nella comunione legale dei beni tra i
coniugi le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio. In questa fattispecie si ritiene che si tratti di un’impresa
collettiva.
Art. 177, comma 1°: qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei
due coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la
comunione concerne solamente utili e incrementi. In questa fattispecie si
ritiene che si tratti di un’impresa individuale.
In entrambe le ipotesi, l’amministrazione dei beni ricadenti nella comunione e
la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spetta disgiuntamente a
ciascun coniuge.
Dall’applicazione delle norme delle comunione legale dei beni deriva che i beni
della comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte in maniera
congiunta dai coniugi, tuttavia qualora i beni della comunione siano
insufficienti a soddisfare le obbligazioni comuni, i creditori possono rifarsi sui
beni personali dei coniugi, nella misura di metà del credito.
3
Differenza tra imprenditore e professionista
La differenza sostanziale tra un imprenditore e un professionista è che
l’imprenditore ha con il proprio cliente un’obbligazione di risultato, mentre il
professionista ha una obbligazione di mezzi.
Se il professionista compie l’obbligazione a cui è tenuto con la diligenza che gli
spetta può ritenere l’obbligazione assolta, anche se non è stato raggiunto
l’obiettivo prefissato, come ad esempio l’avvocato che non riesce ad impedire
che il suo assistito venga condannato.
Art.1176 Diligenza nell’adempimento: “Nell'adempiere l'obbligazione
il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata.”
Dal secondo comma di questo articolo si evince che il professionista
nell’eseguire la propria obbligazione deve usare una diligenza superiore a
quella del buon padre di famiglia.
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………………………………… L'amministrazione
Decreto legislativo 8 luglio 1999 n 270 art. 1 :
straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa
commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio
produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle
attività imprenditoriali .(procedura concorsuale con finalità non liquidatoria)
Invece il fallimento ha finalità liquidatoria.
La liquidazione coatta amministrativa, ha anch’essa finalità liquidatoria; invece
di essere gestita sotto il controllo di una autorità giudiziaria è gestita da una
autorità amministrazione.
Il fallimento e la liquidazione coatta sono due procedure che hanno gli stessi
presupposti e sono sotto il profilo procedurale analoghe.
L’amministrazione straordinaria invece tende a conservare l’impresa(finalità
non liquidatorie).
Ma chi rientra nella procedura di amministrazione straordinaria? E dunque chi
è grande impresa?
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
Art.2 :
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,
4
anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno
congiuntamente i seguenti requisiti:
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli in cassa di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno
un anno;
debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo
esercizio.
( N.B. questa è una valutazione di grande impresa in caso di crisi di impresa, di per sé non
esiste una valutazione generale di grande impresa, se non andando per esclusione, ovvero
definendo grandi quelle che non sono ne piccole, né medie imprese.)
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Piccolo imprenditore
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
Art.2083:
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia.
Questi sono esclusi dalle regole dello statuto dell’imprenditore non solo per i
loro limiti dimensionali ma anche perché non sono imprenditori commerciali.
Non bisogna fare confusione tra piccolo imprenditore e imprenditore agricolo,
in quanto il piccolo imprenditore agricolo è solo il coltivatore diretto del fondo;
vedremo che l’impresa agricola può assumere anche grandi dimensioni, può
addirittura formare una S.p.a.
Gli artigiani sono intesi come piccoli imprenditori di produzione.
Il concetto di prevalenza inserito nell’articolo va letta in due modi:
1)prevalenza del fattore lavoro sul fattore capitale
2)prevalenza del lavoro dell’imprenditore (o dei suoi famigliari) sul lavoro degli
eventuali dipendenti.
I piccoli imprenditori sono esonerati dalla tenuta di scritture contabili.
Sono inoltre esonerati della scrittura nel registro delle imprese(in
ordinaria).Nel registro delle imprese, oltre ad una sezione ordinaria dove
devono iscriversi tutti gli imprenditori commerciali non piccoli, esiste una
sezione speciale, con perlopiù finalità di notizia, Dove devono iscriversi
anche gli imprenditori non commerciali.
Ai piccoli imprenditori non si applicano le norme sulle procedure concorsuali;
non possono dunque fallire.
I piccoli imprenditori non possono chiedere l’ammissione al concordato
preventivo. 5
Esiste un’altra soglia dimensionale, che si trova all’art. 1 della legge
fallimentare :
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale,
esclusi gli enti pubblici. (vengono esclusi gli enti pubblici perché
un’eventuale crisi di insolvenza degli enti pubblici viene regolata in via
amministrativa e non in via giudiziaria).
Dal primo comma della legge fallimentare si evince un requisito soggettivo:
essere imprenditore commerciale (di dimensioni superiori a quelle previste dal
secondo comma).
-Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il
possesso congiunto dei seguenti requisiti:
(l’attributo congiunto è stato inserito in seguito, infatti nella precedente legge
fallimentare non era richiesto, ne bastava anche uno solo)
1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila;
2) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro duecentomila;
3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro
cinquecentomila
Un altro requisito che non si trova al comma 2 dell’articolo1, bensì all’ultimo
: Non si fa luogo alla dichiarazione di
comma dell’articolo 15 che dice
fallimento se l’aumentare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti e dall’istruttoria prefallimentare è inferiore a euro
trentamila.
Dunque si parla di piccolo imprenditore limitatamente alla norma speciale
dell’assoggettamento al fallimento, perché per tutte le altre parti dello statuto
dell’imprenditore commerciale (obbligo di registrazione, obbligo di tenuta delle
scritture contabili) , queste soglie non operano, ma opera l’art 2083.
La falsa contrapposizione fra attività commerciali e
attività agricole
In dottrina domina la tesi secondo cui per verificare se un’attività sia
commerciale basta imitarsi a constatare se essa presenta i caratteri di alcuna
delle attività agricole primarie, dovendosi in caso contrario concludere che
l’attività è commerciale.
Tale tesi si basa sull’assunto per cui gli unici due tipi di impresa individuabili sul
piano della natura dell’attività coincidono con l’impresa agricola e con
l’impresa commerciale ciò implica che non esiste un
imprenditori civili.
terzo genere di
In sostanza l’area delle attività commerciali si ricava per esclusione
dall’insieme delle attività agricole primarie, mentre le attività agricole connesse
6
possono determinare l’acquisizione delle qualità di imprenditore commerciale
solo se il loro esercizio è disgiunto dalle attività agricole essenziali.
Un’altra corrente di pensiero risulta avversa a quella precedente il fatto di non
configurare diverse tipologie di attività diverse da quelle agli art. 2135 e 2195,
quindi per non riconoscere la categoria di imprenditori civili.
Se la definizione elle attività commerciali è stata data in positivo non si capisce
perché tale definizione stessa dovrebbe essere ricavata per sottrazione.
Di conseguenza il sistema dei tipi di impresa dovrebbe essere ricostruito
tramite la contrapposizione fra attività commerciali e attività non commerciali,
inserendo in questa ultima categoria le imprese agricole.
Classificazione in base all’attività svolta:
Imprenditore commerciale e Imprenditore agricolo
È ora necessario definire il perimetro della commercialità, analizzando le
categorie presenti art. 2195.
Analizzando la disciplina dell’impresa commerciale emerge che essa:
a) risulta meritevole di tutela mediante norme specifiche
b) presenta un’alea rilevante, ovvero per il titolare di un’attività
commerciale è più facile che si verifichino situazioni di insolvenza rispetto
ad ogni altra attività professionali
c) tempi celeri nella conclusione degli affari, in particolare quelli passivi,
strumentali ad acquisire prestazioni necessarie o utili all’organizzazione
d) fornitori di tali prestazioni acconsentano di regola a concedere credito
Chi esercita un’impresa commerciale deve gestire un equilibrio fra scadenze
attive e passive, dipendente anche da un rapporto abbastanza elevato fra
volume delle operazioni attive e volume delle operazioni passive
Secondo l’art. 2195 sono individuabili 5 categorie di imprenditori commerciali:
produzione di beni o servizi
imprese di
imprese di intermediazione di beni e di servizi (dunque gli
imprenditori commerciali nel senso stretto, che fanno il “commercio”)
imprese bancarie e assicurative
imprese di trasporto per terra, per acqua e per aria
imprese ausiliarie delle precedenti
l’attività di trasporto
Circa essa pare attratta nell’area della commercialità in
dipendenza dei rischi che deve affrontare il vettore per compiere le prestazioni
di trasporto. I mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione saranno
bisognosi di manutenzione e rinnovamento periodico, assicurando quindi un
livello elevato del rapporto tra volume delle operazioni passive e volume delle
operazioni attive. l’attività assicurativa
Per quanto riguarda a un certo volume di operazioni
passive, consistenti nel pagamento di indennizzi, rendite o capitali deve
necessariamente corrispondere un volume proporzionale di operazioni attive,
volte a procurar i premi e le risorse economiche necessarie.
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l’attività bancaria
Infine anche per ad un certo volume di operazioni attive
(mutuo, anticipazione bancaria ecc) deve corrispondere un adeguato e
proporzionale volume di operazioni passive di raccolta di risorse (depositi
bancari, emissione di titoli ecc).
attività industriale di produzione di beni o
Per quanto riguarda invece le l’
servizi si intende attività consistenti nella produzione, ovvero nel far venire a
giuridica esistenza beni o servizi, ovvero cose o risultati atti a soddisfare un
bisogno umano.
industriale
Il termine sta a connotare un utilizzo di macchine, strumenti e
utensili o dispositivi meccanici che abbiano avuto concretamente incidenza
sulle caratteristiche salienti del prodotto o del risultato dell’attività e che siano
beni strumentali che tipicamente richiedono di essere mantenuti e rinnovati
periodicamente. attività intermediaria
Per quanto riguarda l’ nella circolazione dei beni, essa
comporta che non necessariamen
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