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DIRITTO COMMERCIALE

L’imprenditore

Art. 2082 Imprenditore : È imprenditore chi esercita

professionalmente una attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente l’attività economica

organizzata.

Professionalmente non significa che l’attività deve essere svolta per

l’interezza della vita; se in oltre si svolge l’attività di imprenditore

contestualmente ad un'altra attività prevalgono sempre le regole dettate per

l’imprenditore ( se infatti un individuo che svolge prevalentemente attività non

imprenditoriale, es. professore universitario, nel corso di attività imprenditoriale

Vis attractiva

dovesse fallire vale della normativa commerciale e può dunque

fallire).

L’attività imprenditoriale non deve, in oltre, occupare interamente l’anno, ma

può bensì essere stagionale come nel caso degli albergatori.

La professionalità dunque si collega alla concentrazione di tutte le sue energie

finanziarie, intellettuali e fisiche nell’attività di imprenditore.

È importante che l’attività non corrisponda in un atto e che in esso non si

esaurisca; l’attività imprenditoriale è infatti un insieme di atti mirati a uno

scopo, che è lo scopo dell’impresa e dell’ imprenditore.

Attività economica: Per l’imprenditore l’attività economica è l’impresa.

(azienda):L'azienda è il complesso dei beni

Art.2555 Nozione

organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Azienda e impresa sono due concetti che vanno tenuti distinti: azienda è il

complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte

dell'imprenditore.

L'impresa, invece, è l'attività legata all'azienda da un rapporto di mezzo a fine.

L’attività non è economica, quando si è ottenuto un guadagno, bensì quando i

ricavi riescono ad eguagliare i costi (vincolo di pareggio di bilancio). L’attività

economica prende dunque le distanze dall’attività lucrativa, in quanto essa può

essere svolta anche da associazioni riconosciute e non, dalle no profit,

cooperative ecc.

Organizzata: L’attività economica deve essere organizzata nel senso che,

deve avvenire un coordinamento tra capitale e lavoro, per garantire il futuro

dell’impresa.

Al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi: significa che

l’imprenditore opera nel mercato, non sarebbe imprenditore chi produce beni

per autoconsumo. 1

L’impresa sociale

Il fenomeno delle imprese esercitate da enti non orientati al lucro

nell’erogazione di beni e servizi di interesse generale (Terzo Settore) ha

assunto in tempi recenti significative dimensioni.

D.lgs 24 marzo 2006, n. 155 Impresa Sociale ha introdotto un’organica

regolamentazione per le imprese non lucrative “che esercitano in stabile e

principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di

interesse generale”.

Sul piano concreto si permette di adottare la forma organizzativa che i

fondatori ritengono più efficiente e consona agli obiettivi perseguiti, ma in

cambio l’impresa deve soddisfare una serie di requisiti:

Produrre beni o servizi di utilità sociale, considerati tali quelli prodotti

 o scambiati in determinati settori (assistenza sociale, assistenza

sanitaria, educazione e istruzione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,

valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca, formazione universitaria)

L’attività dell’impresa sociale deve avere carattere principale, ossia il

 70% dei ricavi dell’ente deve derivare da essa e non da altre attività

Deve essere escluso il lucro soggettivo

 Vi deve essere la nomina di due o più sindaci che sono incaricati di

 vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto

Vi deve essere la nomina di uno o più revisori contabili che sono

 incaricati di vigilare sul controllo contabile

2

L’impresa coniugale

L’impresa coniugale presenta la caratteristica di essere gestita da entrambi i

coniugi. Ne esistono due tipologie:

Art. 177, comma 1°: rientrano nella comunione legale dei beni tra i

 coniugi le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il

matrimonio. In questa fattispecie si ritiene che si tratti di un’impresa

collettiva.

Art. 177, comma 1°: qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei

 due coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la

comunione concerne solamente utili e incrementi. In questa fattispecie si

ritiene che si tratti di un’impresa individuale.

In entrambe le ipotesi, l’amministrazione dei beni ricadenti nella comunione e

la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spetta disgiuntamente a

ciascun coniuge.

Dall’applicazione delle norme delle comunione legale dei beni deriva che i beni

della comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte in maniera

congiunta dai coniugi, tuttavia qualora i beni della comunione siano

insufficienti a soddisfare le obbligazioni comuni, i creditori possono rifarsi sui

beni personali dei coniugi, nella misura di metà del credito.

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Differenza tra imprenditore e professionista

La differenza sostanziale tra un imprenditore e un professionista è che

l’imprenditore ha con il proprio cliente un’obbligazione di risultato, mentre il

professionista ha una obbligazione di mezzi.

Se il professionista compie l’obbligazione a cui è tenuto con la diligenza che gli

spetta può ritenere l’obbligazione assolta, anche se non è stato raggiunto

l’obiettivo prefissato, come ad esempio l’avvocato che non riesce ad impedire

che il suo assistito venga condannato.

Art.1176 Diligenza nell’adempimento: “Nell'adempiere l'obbligazione

il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia .

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività

professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura

dell'attività esercitata.”

Dal secondo comma di questo articolo si evince che il professionista

nell’eseguire la propria obbligazione deve usare una diligenza superiore a

quella del buon padre di famiglia.

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………………………………… L'amministrazione

Decreto legislativo 8 luglio 1999 n 270 art. 1 :

straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa

commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio

produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle

attività imprenditoriali .(procedura concorsuale con finalità non liquidatoria)

Invece il fallimento ha finalità liquidatoria.

La liquidazione coatta amministrativa, ha anch’essa finalità liquidatoria; invece

di essere gestita sotto il controllo di una autorità giudiziaria è gestita da una

autorità amministrazione.

Il fallimento e la liquidazione coatta sono due procedure che hanno gli stessi

presupposti e sono sotto il profilo procedurale analoghe.

L’amministrazione straordinaria invece tende a conservare l’impresa(finalità

non liquidatorie).

Ma chi rientra nella procedura di amministrazione straordinaria? E dunque chi

è grande impresa?

Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle

Art.2 :

condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,

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anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno

congiuntamente i seguenti requisiti:

un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli in cassa di

 integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno

un anno;

debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi

 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi

provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo

esercizio.

( N.B. questa è una valutazione di grande impresa in caso di crisi di impresa, di per sé non

esiste una valutazione generale di grande impresa, se non andando per esclusione, ovvero

definendo grandi quelle che non sono ne piccole, né medie imprese.)

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…………………………………

Piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

Art.2083:

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia.

Questi sono esclusi dalle regole dello statuto dell’imprenditore non solo per i

loro limiti dimensionali ma anche perché non sono imprenditori commerciali.

Non bisogna fare confusione tra piccolo imprenditore e imprenditore agricolo,

in quanto il piccolo imprenditore agricolo è solo il coltivatore diretto del fondo;

vedremo che l’impresa agricola può assumere anche grandi dimensioni, può

addirittura formare una S.p.a.

Gli artigiani sono intesi come piccoli imprenditori di produzione.

Il concetto di prevalenza inserito nell’articolo va letta in due modi:

1)prevalenza del fattore lavoro sul fattore capitale

2)prevalenza del lavoro dell’imprenditore (o dei suoi famigliari) sul lavoro degli

eventuali dipendenti.

I piccoli imprenditori sono esonerati dalla tenuta di scritture contabili.

 Sono inoltre esonerati della scrittura nel registro delle imprese(in

 ordinaria).Nel registro delle imprese, oltre ad una sezione ordinaria dove

devono iscriversi tutti gli imprenditori commerciali non piccoli, esiste una

sezione speciale, con perlopiù finalità di notizia, Dove devono iscriversi

anche gli imprenditori non commerciali.

Ai piccoli imprenditori non si applicano le norme sulle procedure concorsuali;

 non possono dunque fallire.

I piccoli imprenditori non possono chiedere l’ammissione al concordato

 preventivo. 5

Esiste un’altra soglia dimensionale, che si trova all’art. 1 della legge

fallimentare :

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato

preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale,

esclusi gli enti pubblici. (vengono esclusi gli enti pubblici perché

un’eventuale crisi di insolvenza degli enti pubblici viene regolata in via

amministrativa e non in via giudiziaria).

Dal primo comma della legge fallimentare si evince un requisito soggettivo:

essere imprenditore commerciale (di dimensioni superiori a quelle previste dal

secondo comma).

-Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato

preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il

possesso congiunto dei seguenti requisiti:

(l’attributo congiunto è stato inserito in seguito, infatti nella precedente legge

fallimentare non era richiesto, ne bastava anche uno solo)

1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza

di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo

patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro

trecentomila;

2) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la

data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di

durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non

superiore ad euro duecentomila;

3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro

cinquecentomila

Un altro requisito che non si trova al comma 2 dell’articolo1, bensì all’ultimo

: Non si fa luogo alla dichiarazione di

comma dell’articolo 15 che dice

fallimento se l’aumentare dei debiti scaduti e non pagati risultanti

dagli atti e dall’istruttoria prefallimentare è inferiore a euro

trentamila.

Dunque si parla di piccolo imprenditore limitatamente alla norma speciale

dell’assoggettamento al fallimento, perché per tutte le altre parti dello statuto

dell’imprenditore commerciale (obbligo di registrazione, obbligo di tenuta delle

scritture contabili) , queste soglie non operano, ma opera l’art 2083.

La falsa contrapposizione fra attività commerciali e

attività agricole

In dottrina domina la tesi secondo cui per verificare se un’attività sia

commerciale basta imitarsi a constatare se essa presenta i caratteri di alcuna

delle attività agricole primarie, dovendosi in caso contrario concludere che

l’attività è commerciale.

Tale tesi si basa sull’assunto per cui gli unici due tipi di impresa individuabili sul

piano della natura dell’attività coincidono con l’impresa agricola e con

l’impresa commerciale ciò implica che non esiste un

imprenditori civili.

terzo genere di

In sostanza l’area delle attività commerciali si ricava per esclusione

dall’insieme delle attività agricole primarie, mentre le attività agricole connesse

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possono determinare l’acquisizione delle qualità di imprenditore commerciale

solo se il loro esercizio è disgiunto dalle attività agricole essenziali.

Un’altra corrente di pensiero risulta avversa a quella precedente il fatto di non

configurare diverse tipologie di attività diverse da quelle agli art. 2135 e 2195,

quindi per non riconoscere la categoria di imprenditori civili.

Se la definizione elle attività commerciali è stata data in positivo non si capisce

perché tale definizione stessa dovrebbe essere ricavata per sottrazione.

Di conseguenza il sistema dei tipi di impresa dovrebbe essere ricostruito

tramite la contrapposizione fra attività commerciali e attività non commerciali,

inserendo in questa ultima categoria le imprese agricole.

Classificazione in base all’attività svolta:

Imprenditore commerciale e Imprenditore agricolo

È ora necessario definire il perimetro della commercialità, analizzando le

categorie presenti art. 2195.

Analizzando la disciplina dell’impresa commerciale emerge che essa:

a) risulta meritevole di tutela mediante norme specifiche

b) presenta un’alea rilevante, ovvero per il titolare di un’attività

commerciale è più facile che si verifichino situazioni di insolvenza rispetto

ad ogni altra attività professionali

c) tempi celeri nella conclusione degli affari, in particolare quelli passivi,

strumentali ad acquisire prestazioni necessarie o utili all’organizzazione

d) fornitori di tali prestazioni acconsentano di regola a concedere credito

Chi esercita un’impresa commerciale deve gestire un equilibrio fra scadenze

attive e passive, dipendente anche da un rapporto abbastanza elevato fra

volume delle operazioni attive e volume delle operazioni passive

Secondo l’art. 2195 sono individuabili 5 categorie di imprenditori commerciali:

produzione di beni o servizi

imprese di

 imprese di intermediazione di beni e di servizi (dunque gli

 imprenditori commerciali nel senso stretto, che fanno il “commercio”)

imprese bancarie e assicurative

 imprese di trasporto per terra, per acqua e per aria

 imprese ausiliarie delle precedenti

 l’attività di trasporto

Circa essa pare attratta nell’area della commercialità in

dipendenza dei rischi che deve affrontare il vettore per compiere le prestazioni

di trasporto. I mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione saranno

bisognosi di manutenzione e rinnovamento periodico, assicurando quindi un

livello elevato del rapporto tra volume delle operazioni passive e volume delle

operazioni attive. l’attività assicurativa

Per quanto riguarda a un certo volume di operazioni

passive, consistenti nel pagamento di indennizzi, rendite o capitali deve

necessariamente corrispondere un volume proporzionale di operazioni attive,

volte a procurar i premi e le risorse economiche necessarie.

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l’attività bancaria

Infine anche per ad un certo volume di operazioni attive

(mutuo, anticipazione bancaria ecc) deve corrispondere un adeguato e

proporzionale volume di operazioni passive di raccolta di risorse (depositi

bancari, emissione di titoli ecc).

attività industriale di produzione di beni o

Per quanto riguarda invece le l’

servizi si intende attività consistenti nella produzione, ovvero nel far venire a

giuridica esistenza beni o servizi, ovvero cose o risultati atti a soddisfare un

bisogno umano.

industriale

Il termine sta a connotare un utilizzo di macchine, strumenti e

utensili o dispositivi meccanici che abbiano avuto concretamente incidenza

sulle caratteristiche salienti del prodotto o del risultato dell’attività e che siano

beni strumentali che tipicamente richiedono di essere mantenuti e rinnovati

periodicamente. attività intermediaria

Per quanto riguarda l’ nella circolazione dei beni, essa

comporta che non necessariamen

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edoardofeltrin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zanardo Alessandra.
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