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Il controllo costituisce una funzione di secondo grado rispetto all’amministrazione, presuppone un atto o
un’attività a cui esprimere un giudizio di conformità o difformità dell’azione conseguente e prevenire
comportamenti illeciti. Nelle imprese individuali, l'imprenditore può esercitare da solo la funzione di
controllo, ed anche nelle società di persone non c'è un vero e proprio organo di controllo. Esistono 2
tipologie di controllo: controllo della gestione e controllo sulla gestione. Il primo deve essere svolto dagli
stessi amministratori, solitamente il consiglio di amministrazione delega ad un amministratore tale potere di
controllo di gestione. Il controllo sulla gestione è un controllo su atti di gestione già compiuti. Nelle spa c'è
un controllo svolto anche da un organo esterno alla società: il revisore contabile, che svolge un controllo di
tipo contabile ovvero verificare che la contabilità sia stata regolarmente tenuta, i dati riflettano
correttamente il bilancio e i principi contabili siano stati seguiti. Ci può essere anche un controllo pubblico
svolto dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia che esercitano rispettivamente un controllo sulle società
quotate e un controllo diretto a garantire la solidità e stabilità delle società quotate. Infine, esiste anche il
controllo giudiziario, ovvero che gli organi interni di controllo possono denunciare i fatti che facciano
sospettare il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità di gestione idonee ad arrecare
danno alla società. L’autorità giudiziaria agisce con un ispezione dell’amministrazione e se riscontra
irregolarità può attuare provvedimenti idonei a rimuoverle. Anche la srl è sottoposta nei casi di irregolarità
al meccanismo del controllo giudiziario.
63. L’esternalizzazione delle funzioni e la rete distributiva. Per esternalizzazione delle funzioni si
intende che l’impresa si avvale di soggetti estranei all’organizzazione nello svolgimento di specifiche
funzioni. Si parla quindi di imprese ausiliarie e si realizza un’integrazione verticale tra imprese. Esistono
diverse tipologie di rapporti contrattuali come la commissione e la spedizione in cui viene rispettivamente
affidato ad altre imprese il compito di compiere acquisti o vendite o di concludere contratti di trasporto. Tutti
questi rapporti fanno riferimento al mandato cioè che il soggetto è incaricato di compiere atti giuridici per
conto dell’imprenditore. Il contratto di agenzia, invece, non riguarda il compimento di atti giuridici ma la
promozione di affari mentre la mediazione consiste in un soggetto (mediatore) che mette in relazione due o
più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di essere da rapporti di
collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Sezione 2 – Azienda
64. La nozione di Azienda. Il termine “azienda” designa l’organizzazione dei fattori (capitale e lavoro)
impiegati per la produzione e la collocazione sul mercato di beni e servizi. L’art. 2555 dice che il termine
“azienda” è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Questo riguarda
sia i beni che i rapporti giuridici posti in essere nello svolgimento dell'attività come dipendenti, fornitori,
debitori e creditori. Quell'azienda fatta da quei beni organizzati ai quali si associano i rapporti giuridici dei
terzi rappresenta qualcosa che ha un valore maggiore rispetto al valore dei singoli beni, dal punto di vista
economico si chiama avviamento. É una cosa comune a tutti gli imprenditori e quindi fa parte dello statuto
generale dell'imprenditore. La disciplina dell'azienda è diretta a proteggere il valore organizzativo
(avviamento) dell'azienda. Esistono casi particolari come l’impresa senza azienda, dove si svolge
un'attività semplice e manca l'attività aziendale (assicurazione, basata sui rapporti con la clientela e
assenza di un complesso di beni aziendali). Oppure c’è il caso dell’azienda senza impresa che è dovuto
alla decisione dell’imprenditore di cessare o sospendere l’attività o a causa della revoca di
un’autorizzazione amministrativa senza la quale l’impresa non può essere esercitata.
65. I modi di appartenenza dell'azienda. Il complesso aziendale di beni comprende tutti quei beni di
cui l’imprenditore dispone, anche sulla base di un diritto reale parziale (es. leasing) o di cui ha una piena
signoria (diritto di godimento). Deve avere la capacità piena di disporre di tali beni per far si che
appartengano all'azienda, al contrario non valgono quei beni che fanno temporaneamente parte
dell’azienda. Si può dare in garanzia anche la propria azienda come pegno, ma tale garanzia dovrebbe
seguire le regole tipiche sui beni del complesso aziendale (beni mobili = pegno, beni immobili = ipoteca) e
dato che di norma si presuppone lo spossessamento del debitore, non potrebbe più fare l'imprenditore
quindi non si applica. Si preferisce la riserva di proprietà: un soggetto che vende un bene ma non riceve
subito il compenso, può garantirsi questo compenso con questo patto perché nel caso in cui non paga, il
soggetto si riprende la proprietà del bene stesso, quindi la proprietà non viene ceduta fino a quando il
pagamento non è stato effettuato. Inoltre l’azienda può essere oggetto di usufrutto e affitto, oppure si può
costituire un pegno sull’intera azienda o su di un ramo.
66. Circolazione e conflitti d'appartenenza. Dall’art. 2556 si desume che il trasferimento della
proprietà o il godimento dell’azienda può essere oggetto di contratti. Le vicende circolatorie sono la
vendita, la donazione, l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale, la costituzione di un patto di famiglia
(uno o più eredi dell'imprenditore sono destinati a prendere l'impresa e gestirla). Oppure può esserci il
trasferimento della proprietà o il godimento dei singoli beni aziendali. Ci sono 2 categorie di soggetti di
particolare rilevanza quando si parla di cessione dell’azienda: il fisco (ha un rientro maggiore con la
cessione dell'azienda con l'imposta di registro) e i dipendenti (che hanno servito per quell'azienda,
passano insieme all'azienda stessa, ma non con la cessione di beni). Gli interessi che si vogliono
proteggere sono collegati al valore dell'avviamento. Per poter cedere l’azienda, l'art. 2556 dice che bisogna
porsi il problema della forma in 3 diverse prospettive: 1. ai fini della validità del contratto con cui cedo
l'azienda, ho degli obblighi di forma in ragione della natura del contratto; 2. ai fini della prova del contratto,
si esige la forma scritta; 3. iscrizione presso il registro delle imprese, il contratto di cessione è sottoposto
alla pubblicità legale, si accettano documenti con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata. Ciò ha efficacia dichiarativa ma non aiuta a risolvere eventuali conflitti tra 2 soggetti che hanno
comprato la stessa cosa.
67. Circolazione e rapporti con i terzi. Rapporti tra colui che compra l'azienda e le categorie di
soggetti. Con i debitori aziendali, tali debitori devono sapere che dovranno pagare l'azienda e non più il
debitore e ciò avviene con la pubblicità legale (art. 2558). Si da rilievo all’interesse dell’acquirente a far
valere i crediti aziendali di cui è titolare nei confronti dei debitori e si da rilievo all’interesse del debitore
aziendale ceduto a vedersi liberato dal proprio obbligo qualora, nonostante l’avvenuta iscrizione, abbia
pagato in buona fede a favore dell’alienante. Rapporti con i creditori aziendali, la legge considera la
peculiarità della situazione per cui il debito nei confronti dei terzi rimane in capo all'originario imprenditore,
l'unica possibilità è chiedere a colui che compra l'azienda di accollarsi il pagamento chiedendo ai creditori il
loro consenso. Rapporti con i terzi contraenti, sono contratti ancora in esecuzione ovvero le parti che
devono eseguire le loro prestazioni passano automaticamente all'imprenditore acquirente, senza consenso
perchè deciso per legge. Ci sono 2 eccezioni ovvero i contratti personali (in cui il terzo quando aveva
concluso il contratto con l'imprenditore, ha fatto affidamento su caratteristiche personali dell'imprenditore,
quindi ci vuole il consenso del terzo per il trasferimento) e contratti voluti dalle parti (la legge autorizza ad
escludere alcuni contratti derivanti dall'acquisto, non i contratti d'impresa fondamentali per il complesso di
beni per l'esercizio dell'attività). Il terzo ceduto ha la possibilità entro i 3 mesi di esercitare il recesso del
contratto per giusta causa. Rapporti con i dipendenti, si vuole tutelare il loro interesse al mantenimento del
posto di lavoro e alla percezione del salario. Il rapporto con i dipendenti, segue le sorti dell’azienda, quindi
tale rapporto di lavoro continua con l’acquirente.
68. Circolazione e rapporti tra le parti. Bisogna regolamentare il rapporto interno tendente a tutelare
l’interesse dell’acquirente a mantenere integro il valore economico del complesso aziendale. Ci sono
regole diverse: per i contratti aziendali si può stabilire tra le parti un trattamento che è opponibile ai terzi,
questa autonomia non può escludere i contratti fondamentali affinchè l'imprenditore mantenga la sua
solidità. Escludere il contratto di locazione vuol dire escludere il complesso di beni dell’azienda e quindi
l’autonomia delle parti ha un limite per i contratti fondamentali. Per quanto riguarda crediti e debiti
aziendali, esiste la disciplina con funzione di consentire ai creditori di sapere chi pagare il proprio debito
oppure su chi fare affidamento per riscuotere il proprio credito. Per i debiti, nel patto interno può esserci
l'accordo per cui l'imprenditore che compra si accolla il pagamento dei debiti. Si ha una situazione di
accollo cumulativo, per cui anche il nuovo imprenditore risponde per i debiti del terzo, ma deve esserci
comunque un accordo tra il vecchio imprenditore e il terzo. Se il terzo non consente alla liberazione
dell'imprenditore originario, l'accordo non è opponibile. I segni distintivi nel momento in cui si cede
l'azienda, esiste una disciplina per quanto riguarda la ditta (si trasferisce a chi compra l'azienda, compreso
il nome dell'impresa). Il marchio, se non lo si fa in modo espresso, si presume che il marchio segua
l'azienda. L’art. 2557 specifica che l'obiettivo è quello di proteggere l'avviamento, deve essere riconos