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DIRITTO CIVILE

APPENDICE

1. La norma giuridica

2. I rapporti giuridici

3. Persona fisica e capacità giuridica

4. Capacità di agire

5. I diritti della personalità

6. Le persone giuridiche

7. Il diritto di famiglia

8. I fatti e gli atti giuridici

9. I beni e i diritti reali

10. Il negozio giuridico

11. I diritti di obbligazione

12. Il contratto e fonti di obbligazione

13. Le obbligazioni da atti unilaterali

14. Le obbligazioni da atto illecito

15. Le obbligazioni dalla legge

1. La norma giuridica

LO STATO E IL DIRITTO richiede l’esistenza di norme che ne disciplinano il

Qualsiasi forma di aggregazione sociale

funzionamento e di organi preposti a garantire l’osservanza anche coattiva di tali norme. A tal fine, ogni

associazione ha bisogno di un organizzazione che imponga ai consociati, attraverso dei comandi,

determinate condotte ed allo stesso tempo disciplini i consociati, attribuendo a ciascuno una determinata

posizione. In quella particolare associazione che è lo Stato, vi sono i seguenti elementi strutturali:

l’organizzazione è detta ordinamento giuridico;

 i comandi che essa impone sono le norme giuridiche;

 i rapporti che essa disciplina, sono definiti rapporti giuridici;

 le posizioni di ciascun consociato sono dette situazioni giuridiche soggettive.

Lo Stato è una forma di associazione di individui che su un dato territorio, si da una serie di regole

per organizzare la vita della collettività stessa; il diritto costituisce quell’insieme di

comuni (diritto), e di cui garantisce l’osservanza.

regole che lo Stato impone ai consociati

ovvero l’insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta

Il diritto si distingue tra oggettivo,

dei consociati e soggettivo, ovvero il potere di agire che in concreto viene riconosciuto ad un

soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi. Le caratteristiche del comando giuridico sono:

l’alterità,

 ovvero il diritto che regola rapporti sociali che perciò divengono rapporti giuridici;

l’osservanza dell’ordinamento

 la statualità, lo Stato crea norme giuridiche e garantisce

giuridico;

l’obbligatorietà, l’ordinamento giuridico si manifesta attraverso una serie di norme, la cui

 applicazione può essere assicurata anche mediante ricorso alla forza.

che concerne l’organizzazione della collettività e

Il diritto oggettivo, si distingue tra diritto pubblico,

regola la formazione e l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici ed i suoi rapporti con i

cittadini e diritto privato, ovvero il complesso di norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i

membri della collettività mediante la fissazione di presupposti e di limiti agli interessi dei singoli, i quali

vengono a trovarsi in una situazione di parità, che regola i diritti delle persone.

LA NORMA GIURIDICA

E’ il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone ad essi una

determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione, detta sanzione.

Le caratteristiche delle norme giuridiche sono:

 la generalità, in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza;

l’astrattezza,

 in quanto la norma non prevede un singolo caso, ma una situazione generale ed

astratta;

l’obbligatorietà, in quanto l’osservanza della norma è garantita con la forza, con la previsione

 di una sanzione per chi non la rispetta.

La norma è composta da due elementi: il precetto, ovvero il comando contenuto nella norma e la

cioè la minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico per l’ipotesi di

sanzione,

violazione del precetto.

Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme

giuridiche, che valgono a formare il diritto oggettivo. Le fonti si distinguono in fonti di produzione,

fonti cognizione, fonti atto (che trovano la loro formazione in un testo normativo) e fonti fatto (ad

la consuetudine). L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del

esempio

diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.

Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione, entrata in vigore il 1 Gennaio

1948, che è la legge fondamentale dello Stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il

è la fonte principale dell’ordinamento

sistema normativo. La Costituzione nel nostro ordinamento

stesso, è fonte di produzione in quanto in essa sono enunciati i principi fondamentali su cui

l’ordinamento poggia e fonte sulla produzione in quanto disciplina il procedimento legislativo. La

Costituzione enuclea i principi fondamentali anche del diritto privato, che fissano i parametri politici,

economici e sociali cui il legislatore deve ispirarsi e che deve rispettare nella produzione legislativa. Tra

essi vi sono: la tutela dei diritti fondamentali e della personalità (art. 2 Cost.), il principio di

uguaglianza, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi soggettivi, il dovere

per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, libertà di impresa, riconoscimento della proprietà

privata.

Le leggi costituzionali sono poste sullo stesso piano della Costituzione, in quanto emanate dal

mediante l’adozione di una procedura più complessa, rispetto alle leggi ordinarie.

Parlamento

Per legge si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nei

tempi previsti dalla Costituzione; equiparati alla legge sono il decreto legislativo delegato e il decreto

L’organo preposto è la Corte

legge, che non possono mai porsi in contrasto con la Costituzione.

Costituzionale. Sotto la legge, quali fonti secondarie, vi sono i regolamenti, che sono atti formalmente

amministrativi ma sostanzialmente normativi, non possono porsi in contrasto ne con la Costituzione ne

con la legge, competente a giudicare l’eventuale contrasto è qualsiasi giudice per la disapplicazione, il

giudice amministrativo per l’annullamento. Quali fonti terziarie vi sono gli usi e consuetudini, che

prevedono la presenza di un elemento oggettivo (per cui il comportamento deve essere tenuto in

maniera costante ed uniforme nel tempo) e un elemento soggettivo (per cui deve sussistere la

convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento, gli usi possono regolamentare solo

materie non disciplinate dalla legge).

L’efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo che spaziali: entra in vigore dopo

la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e il

decorso di un certo periodo di tempo (15 giorni dalla pubblicazione), dopo il quale la legge diventa

e nessuno può invocarne l’ignoranza (ad eccezione dell'ignoranza inevitabile). Il

obbligatoria per tutti

conflitto tra più fonti, dotate della stessa forza giuridica ma adottate in tempi diversi, viene risolta

attraverso l’abrogazione della norma precedente in favore di quella successiva, che si realizza per:

dichiarazione espressa o tacita del legislatore, referendum popolare (art. 75 Cost.), dichiarazione di

illegittimità costituzionale e causa intrinseche. Vi è il principio dell’irretroattività delle norme

non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo.

giuridiche: la legge

L’interpretazione della norma si realizza in due fasi:

1. quella letterale, volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate, secondo la loro

connessione; a stabilire il vero contenuto della norma, ovvero l’intenzione del legislatore.

2. quella logica, volta

Spesso il giudice si trova di fronte a casi pratici che nessuna norma prevede e disciplina; in questo caso

può sopperire alle deficienze legislative applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o

per una materia analoga. L’analogia è ammissibile quando il caso in questione non è previsto da alcuna

norma, deve esistere almeno un elemento di identità tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non

prevista, mentre non è ammissibile rispetto alle leggi sfavorevoli al reo e rispetto alle leggi eccezionali.

L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva, in quanto con questa si rimane sempre

nell’ambito della norma.

2. I rapporti giuridici

IL RAPPORTO GIURIDICO

E’ rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Vi è un soggetto attivo,

colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri e un soggetto passivo, colui su cui

grava il corrispondente obbligo o su cui incombe una soggezione. Il rapporto giuridico si ha quando un

rapporto si costituisce e il titolare acquista il diritto. Tale acquisto può essere a titolo originario, se sorge

senza essere stato trasmesso da un precedente titolare o a titolo derivativo, se viene trasmesso da un

soggetto ad un altro, si ha in questo caso il fenomeno di successione che può essere a titolo universale o

a titolo particolare. Il rapporto può subire modificazione, che consiste o nella limitazione o nella

di un soggetto o dell’oggetto ed

variazione estinzione, che si verifica quando il diritto viene meno

definitivamente nei confronti di tutti. Particolare importanza ha il decorso di tempo che può determinare

il venire meno di un diritto o la perdita di un potere, in virtù degli istituti della prescrizione e della

decadenza.

LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE

Sono situazioni giuridiche di vantaggio, le più importanti sono:

 il diritto soggettivo, viene definito come il potere di agire, per il soddisfacimento del proprio

interesse, protetto dall’ordinamento giuridico;

 la potestà, costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che

non fanno capo direttamente a lui;

l’aspettativa,

 è la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un

diritto soggettivo;

 il diritto potestativo, è il potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la

situazione giuridica di un altro soggetto, che rispetto a tale diritto è in posizione di soggezione;

l’interesse

 legittimo, è quella situazione soggettiva che si sostanzia nella pretesa alla legittimità

dell’azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere della

P.A., si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti, che trae origine da un

precedente rapporto di diritto privato o di diritto pubblico;

 gli status, costituiscono un complesso di diritti che fanno capo ad un individuo in relazione alla

posizione che esso occupa in un gruppo sociale;

 gli interessi diffusi e collettivi.

LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE

Sono situazioni giuridiche di svantaggio, le più importanti sono:

l’obbligo

 giuridico, consiste nel dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, che

risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui;

 il dovere generico di astensione, consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a

rispettare una situazione di supremazia altrui;

l’onere,

 consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione

per ottenere o conservare un vantaggio giuridico;

consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio

 la soggezione,

dell’altrui diritto potestativo senza potere in alcun modo reagire.

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI

 Diritti assoluti: sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere

indistintamente verso tutti gli altri soggetti.

 Diritti relativi: sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso

una o più persone determinate.

 Diritti patrimoniali: che tutelano gli interessi economici dei soggetti e sono suscettibili di

valutazione in denaro.

 Diritti non patrimoniali: che realizzano interessi di prevalente natura morale, diritti

trasmissibili, trasferibili ad altri soggetti.

 Diritti non trasmissibili: che non possono essere trasferiti ad altri soggetti.

 Diritti reali: costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro

titolare una signoria piena o limitata su un bene, può essere definito come la facoltà di agire un

soggetto sopra un bene, per la soddisfazione del proprio interesse.

 Diritti di obbligazione: sono diritti relativi caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto

corrisponde un obbligo facente capo ad un altro soggetto.

 Diritti principali ed accessori.

3. Persona fisica e capacità giuridica

PERSONA FISICA E CAPACITA’ GIURIDICA

L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare e

di esercitare diritti e doveri giuridici. La nostra Costituzione in materia di persona fisica sancisce che

ogni essere umano è considerato anche soggetto di diritto e che tutti gli uomini hanno uguale grado di

soggettività giuridica; queste affermazioni costituiscono il definitivo ripudio di discriminazioni di tipo

politico, religioso e razziale e vanno ad annullare i c.d. privilegi delle classi nobiliari, il tutto stabilito dal

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

STATUS

Col termine status si indica la situazione della persona connessa con la sua appartenenza ad una

nell’attuale ordinamento gli status possono classificarsi:

comunità; che costituisce il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all’uomo;

 in status personae,

 status civitatis, delinea la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato;

 status familiae, costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare cui fa

parte.

LA CAPACITA’ GIURIDICA

E’ l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e

passive. La capacità giuridica si acquista in modo automatico al momento della nascita, cioè con la

separazione del feto dal corpo materno, purchè tale feto sia vivo, non è necessaria né la vitalità (vale a

dire l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita. La capacità giuridica è

riconosciuta quindi ad ogni uomo, sono tuttavia ipotizzabili singole incapacità speciali che precludono

al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici e rendono nullo il negozio costitutivo del

rapporto. Tra le cause vanno considerate:

l’età, in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma richiede

 una determinata età (18 anni per il matrimonio);

 il sesso, la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e

indicate in leggi speciali (ad esempio, miniere, luoghi insalubri) in relazione alla essenziale

funzione familiare che essa è chiamata a svolgere;

la salute, così ad esempio l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio;

 le condanne penali, a seguito di determinate condanne penali è prevista come sanzione

accessoria la perdita o la sospensione della potestà sui figli;

l’onore, ad esempio

 il fallito non può accedere ad altri uffici tutelari.

La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte, per nessun motivo un individuo può essere

privato della capacità giuridica (art. 22 Cost.). La perdita della capacità giuridica consegue altresì alla

dichiarazione di morte presunta, alla quale la legge ricollega gli stessi effetti della morte naturale. Tra i

soggetti che possono andare incontro a limitazioni della capacità giuridica rientra lo straniero, ossia

colui che ha la cittadinanza di uno Stato diverso da quello italiano, il quale è ammesso a godere dei

diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, ovvero negli stessi limiti che l’ordinamento

dello Stato a cui appartiene impone al cittadino italiano.

LA COMMORIENZA

Si ha commorienza quando più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la

priorità della morte dell’una o dell’altra. Questa ipotesi ha rilievo per il diritto in quanto la morte

il presupposto per l’apertura della successione. Quindi ad esempio se in una sciagura aerea

costituisce

periscono due coniugi senza discendenti diretti, i rispettivi eredi hanno interesse a dimostrare che il loro

dell’altro. Il codice vigente, applicando la regola

parente, essendo morto dopo, ha ereditato le sostanze

sull’onere della prova, sancisce che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante; è consentito

provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto all’altro.

però a chi ne abbia interesse

INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DI UNA PERSONA

Per l’ordinamento giuridico, è rilevante sapere se una persona è ancora in vita. La legge prevede alcuni

istituti applicabili quando non sia possibile stabilire con certezza se il soggetto sia vivo o morto.

che si concretizza con l’allontanamento della persona dal suo

La scomparsa è una situazione di fatto

ultimo domicilio e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa. Lo scomparso non può ricevere

dell’ultimo domicilio

eredità né può acquistare altro diritto; il Tribunale può nominare un curatore che

provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso. L’assenza è una situazione di diritto, in

quanto al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di

una persona si protragga per due anni dall’ultima notizia, con ric

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Palma Giuseppe.
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