Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL CONTRATTO FIDUCIARIO
Il contratto fiduciario è quello con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario, che si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri, e a ritrasferirlo successivamente allo stesso fiduciante o ad un terzo.
Caratteristica immediata del contratto fiduciario è la produzione combinata di effetti reali in capo al fiduciario, e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante: più precisamente, la combinazione di un effetto reale con due effetti obbligatori.
L'effetto reale è il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario; gli effetti obbligatori sono: l'obbligo del fiduciario verso il fiduciante di ritrasferire a suo tempo il bene; ed osservare modalità vincolate nell'amministrazione del bene per il tempo in cui resterà proprietà del fiduciario.
Anche contratti non fiduciari (come ad es. la vendita) possono combinare effetti reali a vantaggio
Perché è tutela reale: il patto fiduciario è opponibile dal fiduciante ai terzi che abbiano acquistato dal fiduciario. Un altro modo di rappresentare il regime della fiducia germanica è dire che essa scompone il diritto di proprietà in una proprietà formale ed in una proprietà sostanziale: la prima passa al fiduciario, i cui poteri dominicali sono definiti e circoscritti dai vincoli fiduciari assunti; la seconda resta al fiduciante, attribuendogli sul bene prerogative anche reali.
La fiducia romana si basa sull‟unità del dominium, di cui aborre la frantumazione; per questo la proprietà passa tutta intera al fiduciario, ed il fiduciante si spoglia completamente del diritto reale. La sua tutela ne esce più debole, perché è tutela solo obbligatoria. Ciò significa che se il fiduciario cede ad un terzo in violazione del patto, questo non è opponibile al terzo anche se lo conosceva (mala).
fede).Il fiduciante non ha altro rimedio che il risarcimento del danno, da chiedere al fiduciario infedele (e forse anche al terzo ac-quirente in mala fede).Il diritto italiano conosce tuttavia specifici meccanismi normativi che rafforzano la tutela del fiduciante, colorandola di rea-pactum fiduciaelità, sul presupposto che il generi un obbligo a contrarre (sotto specie di obbligo a ritrasferire).Quest‟obbligo è sanzionato con esecuzione in forma specifica mediante sentenza costitutiva.ex bisAmmesso che il patto fiduciario sia assimilabile ad un atto trascrivibile 2645- comma 1, e sia effettivamente trascritto,bisl‟effetto prenotativo del 2645- comma 2 consente al fiduciario di prevalere sui terzi che abbiano trascritto successiva-mente il loro acquisto.Oltre alla posizione dei terzi aventi causa, merita attenzione quella dei creditori: il bene trasferito fiduciariamente è garanziapatrimoniale dei creditori del fiduciario o di quelli del fiduciante?
L'effetto reale pieno del trasferimento fiduciario, tipico della fiducia romana, porterebbe a dire che il bene garantisce i creditori del fiduciario. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo): quanto ai mobili, l'iniziativa dei creditori del fiduciario può essere bloccata se il pactum fiduciae ha data certa anteriore al pignoramento; quanto ad immobili e mobili registrati, se prima del pignoramento il fiduciante trascrive domanda 2932.
Il creditore, per assicurarsi che le sue ragioni siano soddisfatte o conservate, può esercitare i diritti e le azioni che spettano al debitore nei confronti dei terzi, qualora il debitore trascuri di farlo. Tuttavia, tali diritti e azioni devono avere un contenuto patrimoniale e non devono essere di natura o disposizione legale che ne impedisca l'esercizio da parte del creditore. Nel caso in cui il creditore agisca in via giudiziale, è tenuto a citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. Nel campo dell'intermediazione finanziaria, è comune che l'intermediario finanziario (come società di investimento, banca, società di gestione del risparmio, ecc.) abbia sotto il proprio controllo strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, che sostanzialmente non gli appartengono.Perché sono acquistati coi denari che l'investitore ha affidato all'intermediario: e questi li ha nel proprio controllo perché deve gestirli nell'interesse dell'investitore.
L'intermediario finanziario può svolgere la gestione secondo due schemi: in nome del cliente (e questo significa che gli strumenti finanziari restano anche formalmente di proprietà dell'investitore); oppure "in nome proprio e per conto del cliente" (21 t.u.f.), ed allora vuol dire che la proprietà dei valori è formalmente in capo all'intermediario.
Vale una generale regola di condotta: senza consenso scritto dei clienti, gli intermediari finanziari "non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo".
Ma soprattutto vale il principio di separazione patrimoniale: gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dall'intermediario.
si può riassumere il concetto è la seguente:I beni dei clienti costituiscono un patrimonio separato da quello dell'intermediario e degli altri clienti. Questo patrimonio è protetto da azioni dei creditori dell'intermediario (art. 22.1 t.u.f.).