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IL CONTRATTO FIDUCIARIO

Il contratto fiduciario è quello con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario, che si obbliga a conservarlo e/o amministrarlo secondo certi criteri, e a ritrasferirlo successivamente allo stesso fiduciante o ad un terzo.

Caratteristica immediata del contratto fiduciario è la produzione combinata di effetti reali in capo al fiduciario, e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante: più precisamente, la combinazione di un effetto reale con due effetti obbligatori.

L'effetto reale è il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario; gli effetti obbligatori sono: l'obbligo del fiduciario verso il fiduciante di ritrasferire a suo tempo il bene; ed osservare modalità vincolate nell'amministrazione del bene per il tempo in cui resterà proprietà del fiduciario.

Anche contratti non fiduciari (come ad es. la vendita) possono combinare effetti reali a vantaggio

ed a vantaggio dell‟alienante. Ed allora la nozione di può precisarsi meglio, osservando che in esso gli vertono sullo stesso bene che forma oggetto degli , e sono precisamente diretti a correggere o limitare questi. intuitus per-Il non ha nulla a che fare coi contratti basati sulla fiducia che una parte ripone nell‟altra (sonae ); “fiducia” in senso tecnico (effetto traslativo combinato a vincolo personale di ritrasferimento) ricorre nellaNon è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di per-fiducia testamentaria di cui al 627 (sona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del te-stamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testa-mento, se ha spontaneamenteeseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere. Il contratto fiduciario non produce semplici impegni morali, d'onore o di cortesia, ma veri e propri effetti giuridici, azionabili e coercibili secondo i meccanismi della legge: in particolare, i suoi effetti obbligatori danno luogo ad obbligazioni legali mortis causa e non ad obbligazioni naturali (salvo che per le disposizioni fiduciarie, cui si applica lo schema dell'obbligazione naturale: 627 commi I e II). Gli effetti sono veri e reali, e non fittizi: il contratto fiduciario non è un contratto simulato, e non dà luogo all'interposizione fittizia (con quest'ultima il simulato acquirente del bene ne diventa titolare solo apparente enon può essere soddisfatta. In ogni caso, il contratto fiduciario non può essere considerato un contratto a titolo oneroso, in quanto manca la causa di scambio tra prestazione e controprestazione. Il contratto fiduciario si basa sulla fiducia tra le parti e ha come finalità la tutela di interessi o diritti di una delle parti, senza che il fiduciario abbia un interesse diretto nel contratto stesso. Pertanto, la causa del contratto fiduciario va ricercata al di fuori del meccanismo fiduciario, ad esempio nella garanzia offerta dal fiduciario al fiduciante. L'impegno assunto da un fiduciario completamente disinteressato nel ricevere il bene dal fiduciante e assumere gli obblighi ad esso connessi è considerato nullo. Il fiduciario ha il diritto di rifiutare l'intestazione del bene. Nel caso in cui l'intestazione avvenga comunque, il fiduciario può richiedere che venga annullata. Tuttavia, se l'intestazione del bene è già avvenuta e il fiduciante ha basato le proprie aspettative sul regolare svolgimento dell'operazione, la richiesta del fiduciario non può essere soddisfatta a causa dell'affidamento legittimo del fiduciante.del fiduciario di dismettere gli effetti del contratto deve essere da lui coltivata in modo da non ledere ingiustamente tale affidamento. La causa del contratto fiduciario può – come in ogni contratto – essere lecita od illecita. La fiducia cum credi è illecita quando il contratto viola o froda norme imperative o principi di ordine pubblico: si pensi all'atore, facile a cadere nell'illiceità per contrasto col divieto del patto commissorio (2744). La peculiare conformazione degli effetti del contratto fiduciario crea un particolare rischio di abuso del fiduciario, che è l'essenza del fenomeno. Si vede nel contratto fiduciario un caso di c.d. negozio indiretto: quel negozio con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipicamente propri del negozio impiegato, e corrispondenti ai risultati tipicamente propri di un altro negozio. Alla categoria del negozio indiretto si riconduce anche il contratto in frode alla legge. Si parla di divergenza.fra intento empirico delle parti ed effetto giuridico da esse disposto: il bene non è destinato al fiduciario, ma allo stesso fiduciante o ad un terzo; eppure lo si trasferisce al fiduciario. Si parla di eccedenza del mezzo rispetto al fine: se si vuole che il bene del fiduciante passi ad un terzo, sarebbe più semplice un passaggio diretto al terzo, senza il del trasferimento al fiduciario e del suo obbligo di ritrasferire. Si parla anche di dissociazione fra titolarità ed interesse: titolare del bene è il fiduciario, ma l'interesse sostanziale rispetto al bene continua ad essere del fiduciante. L'abuso tipico del fiduciario è la violazione dell'obbligo di ritrasferire il bene allo stesso fiduciante o al beneficiario da lui indicato. In relazione all'intensità dei rimedi si distinguono i due contrapposti modelli di fiducia: fiducia romana e fiducia germanica. La fiducia germanica dà al fiduciante una tutela più forte.

Perché è tutela reale: il patto fiduciario è opponibile dal fiduciante ai terzi che abbiano acquistato dal fiduciario. Un altro modo di rappresentare il regime della fiducia germanica è dire che essa scompone il diritto di proprietà in una proprietà formale ed in una proprietà sostanziale: la prima passa al fiduciario, i cui poteri dominicali sono definiti e circoscritti dai vincoli fiduciari assunti; la seconda resta al fiduciante, attribuendogli sul bene prerogative anche reali.

La fiducia romana si basa sull‟unità del dominium, di cui aborre la frantumazione; per questo la proprietà passa tutta intera al fiduciario, ed il fiduciante si spoglia completamente del diritto reale. La sua tutela ne esce più debole, perché è tutela solo obbligatoria. Ciò significa che se il fiduciario cede ad un terzo in violazione del patto, questo non è opponibile al terzo anche se lo conosceva (mala).

fede).Il fiduciante non ha altro rimedio che il risarcimento del danno, da chiedere al fiduciario infedele (e forse anche al terzo ac-quirente in mala fede).Il diritto italiano conosce tuttavia specifici meccanismi normativi che rafforzano la tutela del fiduciante, colorandola di rea-pactum fiduciaelità, sul presupposto che il generi un obbligo a contrarre (sotto specie di obbligo a ritrasferire).Quest‟obbligo è sanzionato con esecuzione in forma specifica mediante sentenza costitutiva.ex bisAmmesso che il patto fiduciario sia assimilabile ad un atto trascrivibile 2645- comma 1, e sia effettivamente trascritto,bisl‟effetto prenotativo del 2645- comma 2 consente al fiduciario di prevalere sui terzi che abbiano trascritto successiva-mente il loro acquisto.Oltre alla posizione dei terzi aventi causa, merita attenzione quella dei creditori: il bene trasferito fiduciariamente è garanziapatrimoniale dei creditori del fiduciario o di quelli del fiduciante?

L'effetto reale pieno del trasferimento fiduciario, tipico della fiducia romana, porterebbe a dire che il bene garantisce i creditori del fiduciario. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo): quanto ai mobili, l'iniziativa dei creditori del fiduciario può essere bloccata se il pactum fiduciae ha data certa anteriore al pignoramento; quanto ad immobili e mobili registrati, se prima del pignoramento il fiduciante trascrive domanda 2932.

Il creditore, per assicurarsi che le sue ragioni siano soddisfatte o conservate, può esercitare i diritti e le azioni che spettano al debitore nei confronti dei terzi, qualora il debitore trascuri di farlo. Tuttavia, tali diritti e azioni devono avere un contenuto patrimoniale e non devono essere di natura o disposizione legale che ne impedisca l'esercizio da parte del creditore. Nel caso in cui il creditore agisca in via giudiziale, è tenuto a citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. Nel campo dell'intermediazione finanziaria, è comune che l'intermediario finanziario (come società di investimento, banca, società di gestione del risparmio, ecc.) abbia sotto il proprio controllo strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, che sostanzialmente non gli appartengono.

Perché sono acquistati coi denari che l'investitore ha affidato all'intermediario: e questi li ha nel proprio controllo perché deve gestirli nell'interesse dell'investitore.

L'intermediario finanziario può svolgere la gestione secondo due schemi: in nome del cliente (e questo significa che gli strumenti finanziari restano anche formalmente di proprietà dell'investitore); oppure "in nome proprio e per conto del cliente" (21 t.u.f.), ed allora vuol dire che la proprietà dei valori è formalmente in capo all'intermediario.

Vale una generale regola di condotta: senza consenso scritto dei clienti, gli intermediari finanziari "non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo".

Ma soprattutto vale il principio di separazione patrimoniale: gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dall'intermediario.

si può riassumere il concetto è la seguente:

I beni dei clienti costituiscono un patrimonio separato da quello dell'intermediario e degli altri clienti. Questo patrimonio è protetto da azioni dei creditori dell'intermediario (art. 22.1 t.u.f.).

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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.