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La pluralità di parti nel litisconsorzio

Il fenomeno per il quale le parti nel processo sono più di 2 si chiama litisconsorzio. La pluralità di parti può riguardare sia il lato attivo che quello passivo, oppure entrambi. A seconda che la presenza di più parti nel processo sia indispensabile o meno si distingue il litisconsorzio necessario da quello facoltativo. Si parla anche di litisconsorzio originario nelle ipotesi in cui, fin dall'inizio più parti abbiano agito o siano state convenute nello stesso processo; di litisconsorzio successivo nelle ipotesi in cui la pluralità delle parti si realizzi a processo già instaurato. LITISCONSORZIO ORIGINARIO E NECESSARIO Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Il processo deve coinvolgere fin dall'inizio tutte le giuste parti (litisconsorti originari), cioè tutti i destinatari.

degli effetti della sentenza. In loro assenza il giudice non può pronunciare sul merito. In difetto di partecipazione di alcuni dei litisconsorti necessari, il giudice anche d'ufficio ordine alle parti già costituite di chiamare in causa i litisconsorti non presenti, entro un termine perentorio da lui stabilito. Se l'integrazione non ha luogo il processo si estingue. Il litisconsorte necessario non citato in giudizio potrebbe anche intervenire spontaneamente. Eventuale sentenza pronunciata in assenza del litisconsorte necessario è inefficace. Il relativo vizio è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; se è rilevato in appello o in Cassazione, annullata la sentenza impugnata, la causa verrà rimessa al giudice di primo grado.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Innanzitutto, è la stessa legge che, in una serie di casi, espressamente impone che il processo si svolga fra più parti. I casi espressamente previsti dal

legislatore si prestano ad essere distinti in 3 categorie: - litisconsorzio necessario basato su un unico rapporto giuridico plurisoggettivo (disconoscimento del figlio); - litisconsorzio necessario conseguenziale all'esercizio di azione da parte di un legittimato straordinario (azione surrogatoria); - litisconsorzio necessario per ragioni di mera opportunità (incidente stradale). Secondo l'indirizzo dominante si avrebbero, però anche ipotesi di litisconsorzio necessario al di là dei casi espressamente previsti dalla legge. La giurisprudenza ha individuato ipotesi di litisconsorzio necessario tutte le volte in cui, senza il coinvolgimento del presunto litisconsorte, la sentenza sarebbe inidonea a produrre un risultato utile e pratico. LITISCONSORZIO FACOLTATIVO È il fenomeno della pluralità di parti nel processo, senza però che questa partecipazione plurima sia imposta, per esigenze logiche e/o giuridiche. Nelle ipotesi in cui si tratti di

più cause scindibili con più partisi ha litisconsorzio facoltativo. La trattazione simultanea delle cause scindibili è possibile, ma non necessaria: si potrebbe pervenire alla valida decisione anche senza tutti i litisconsorti facoltativi.

Duplice è la funzione del litisconsorzio facoltativo: la trattazione simultanea di più cause non solo risponde ad esigenze di economia processuale, ma persegue anche la finalità di coordinare diverse decisioni.

Due sono i possibili presupposti dei litisconsorzi facoltativi: connessione per l'oggetto (petitum) o per il titolo (causa petendi) fra le cause proposte. Si tratta in questo caso di forme di connessione oggettiva propria per cui si suole anche parlare di litisconsorzio facoltativo proprio (incidente stradale); si ha litisconsorzio facoltativo anche se la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. In questi casi siamo in presenza di una forma di connessione impropria.

Per cui si suole parlare anche di litisconsorzio facoltativo improprio. Nel caso di litisconsorzio facoltativo si ha un processo formalmente unico nel quale convivono controversie sostanzialmente autonome, che potrebbero anche essere decise in modo differente. Ne consegue che qualora si verifichi una causa di estinzione con riguardo a una soltanto delle controversie cumulate, l'estinzione del processo verrà dichiarata unicamente con riferimento a quella controversia e non si estenderà all'intero processo. Il giudice può disporre la separazione delle cause cumulate se vi è accordo delle parti ovvero nel caso in cui egli stesso ritenga che l'unione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

LITISCONSORZIO SUCCESSIVO

In questi casi la pluralità di parti si realizza solo successivamente e si suole perciò parlare di litisconsorzio successivo.

LITISCONSORZIO UNITARIO

Questo si risolve in una forma di litisconsorzio necessario successivo.

Caso emblematico è rappresentato dall'impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea di una società per azioni. Più soggetti sono legittimati a tale impugnativa ma non essendo previsto il litisconsorzio necessario, il processo all'origine può essere ben instaurato da uno soltanto dei predetti legittimati attivi, ma tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposta, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Ne consegue che, se più legittimati abbiano agito o siano successivamente intervenuti, il litisconsorzio diviene necessario, quanto alla prosecuzione: le diverse cause originariamente autonome ed indipendenti devono essere trattate in un unico processo e la decisione deve essere necessariamente unica.

LITISCONSORZIO AGGREGATO

Una volta proposta un'azione di classe, possono aderirvi altri consumatori o utenti che vantano un diritto individuale omogeneo e che intendano avvalersi.

anche loro, della tutela collettiva. Anche in questo caso il processo finisce per presentare una pluralità di parti: il proponente gli aderenti. Gli atti di impulso processuale, e in genere la gestione del processo con i relativi rischi, restano riservati unicamente al proponente; gli aderenti in concreto, da un lato diventano destinatari del giudicato favorevole o sfavorevole, dall'altro in caso di esito negativo del giudizio non possono invece essere condannati alle spese del giudizio. In definitiva il litisconsorzio aggregato è una forma di litisconsorzio facoltativo in cui gli aderenti, pur rimanendo aggregati al giudizio e soggetti al giudicato, non partecipano alla gestione del processo e non ne assumono i relativi rischi sul piano processuale. INTERVENTO DI TERZI Il litisconsorzio successivo può essere eventualmente realizzato anche a seguito di un intervento di un terzo nel processo, cioè attraverso l'ingresso di un soggetto diverso dalle parti.

Originali in un processo già pendente. Presupposto del relativo intervento è l'interdipendenza dei rapporti giuridici sostanziali, che fanno capo a diversi soggetti. Si distingue l'intervento volontario, nelle ipotesi in cui il terzo interviene di propria iniziativa, e l'intervento coatto, nel quale il terzo è chiamato in giudizio su istanza di parte o per ordine del giudice.

INTERVENTO VOLONTARIO

Si articola in 3 diverse figure:

  • Con l'intervento principale il terzo fa valere, nei confronti di tutte le parti del processo, un diritto autonomo, incompatibile e prevalente, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
  • Nell'intervento litisconsortile, detto anche adesivo autonomo, il terzo fa invece valere nei confronti soltanto di alcune delle parti un diritto autonomo, ma compatibile, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
  • Con l'intervento adesivo o adesivo dipendente, il terzo fa valere un diritto autonomo, ma subordinato o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
terzo non fa valere un proprio diritto, né propone una propria domanda, ma si limita a sostenere le ragioni di alcuna delle parti. INTERVENTO COATTO Ciascuna parte, successivamente all'instaurazione del processo, può chiamare in giudizio un terzo in 2 ipotesi distinte e cioè se la causa venga ritenuta comune al terzo o se la parte che lo chiama in giudizio pretenda di essere garanti dal terzo. La prima previsione presuppone la cosiddetta comunanza di cause. La seconda previsione è rappresentato dalla cosiddetta chiamata in garanzia. Si prevede infine l'intervento per ordine del giudice. Una volta disposto l'intervento, sarà una delle partiche in ottemperanza all'ordine del giudice, provvederà alla citazione del terzo. Questo tipo di intervento non va confuso con l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio che presuppone un litisconsorzio necessario e consiste in un atto dovuto del giudice. L'intervento si risolvein un potere discrezionale riservato al giudice di primo grado. Ove la parte non provvede ad integrare il contraddittorio ci sarà l'estinzione del processo, ove la parte non provveda a citare il terzo seguito dell'ordine del giudice la causa verrà cancellata dal ruolo. LA POSIZIONE PROCESSUALE DEGLI INTERVENTORI Quanto agli interventi volontari, l'interventore principale e quello litisconsortile propongono una propria domanda che avrebbero potuto far valere in un distinto giudizio. Essi, intervenendo nel giudizio diventano parte ad ogni effetto e quindi vanno loro riconosciute tutte le posizioni processuali assegnate di regola alla parte. Anzi l'interventore principale ha poteri ulteriori: quello di intervenire per la prima volta in appello e quello di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza che fosse stata emanata in una causa svolta sifra altri. Al contrario l'intervento adesivo ha un'azione a contenuto ridotto, non avendo i poteri che

dinorma si ricollegano alla titolarità del diritto. Situazionale analoga si produce negli interventi coatti.

Se a seguito della chiamata in giudizio, vengono proposte domande che coinvolgono direttamente anche il rapporto del terzo, ci troveremmo in una situazione analoga a quella che si produce con l'intervento volontario, principale o litisconsortile. Qualora invece la partecipazione del terzo avvenga unicamente in via adesiva, la posizione del chiamato finirebbe per essere assimilata a quella dell'interventore volontario.

SUCCESSIONE PROCESSUALE

Nel corso del processo si possono riscontrare, a carico delle parti, una serie di mutamenti soggettivi. Punto ad un soggetto subentra, successivamente un altro soggetto. Tali vicende non sempre sono correlate a forma di subingresso nei diritti soggettivi sostanziali dedotti nel processo.

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE

Nel caso in cui la parte venga meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal

Il successore universale o in suo confronto. Innanzitutto, si presuppone che la parte sia venuta meno nel corso del processo. Se il soggetto si fosse estinto prima, il processo sarebbe radicalmente null

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanueleM98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Martino Roberto.