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Diritto processuale civile

Il giudice per risolvere le controversie a lui devolute si avvale di una serie di operazioni che, all'epoca del diritto comune, venivano designate come giudizio. A partire dall'età moderna entra invece nell’uso l'espressione processo o quella, sostanzialmente equivalente di procedura. Il perno del giudizio era costituito dalla regola secondo la quale il giudice non può decidere se prima non ha ascoltato entrambe le parti. Con linguaggio moderno parleremmo di principio del contraddittorio inteso come metodo logico ed etico, impiegato dal giudice per la ricerca della verità con la collaborazione delle parti. Il diverso clima culturale dell’Europa continentale portò il passaggio dal giudizio al processo.

Una volta posto l'accento sul processo, iniziò soprattutto in Germania ed in Italia una raffinata stagione di studi orientata alla formazione dalla trascrizione del dialogo giudiziario in termini di diritti e di obblighi, che porterà alla costituzione del processo prima come il rapporto giuridico processuale e poi come procedimento. Siamo alle origini di quella scienza del diritto processuale. Si vede così ad accreditare una concezione formale del contraddittorio e del processo. Il diritto processuale fu definito quindi diritto formale. Al giudice e alle parti ormai non può chiedersi nulla più che una correttezza formale, una stretta osservanza delle regole processuali. La legittimità della decisione resta affidata unicamente alla mera osservanza delle regole formali.

Come meglio si vedrà, solo in epoca recente sono iniziati i tentativi per recuperare il giudizio e fare di esso ancora una volta uno dei momenti centrali dell’esperienza processuale. In questa direzione una circostanza importante è rappresentata dalla recezione del nostro ordinamento del giusto processo e la conseguente concezione del processo come metodo funzionare alla giusta risoluzione delle controversie.

Fonti del diritto processuale civile: l’ordinamento italiano

Nel contesto delle fonti è opportuno distinguere da un lato le fonti dell'ordinamento italiano, coordinate con le fonti dell'unione europea, e dall'altro le fonti processuali internazionali. Le fonti dell'ordinamento italiano non costituiscono tutto il diritto del nostro Stato, ma tutte sono regole esistenti e rilevanti nello Stato o meglio nella nostra Comunità.

Le fonti dello Stato

  • Posizione preminente assume il Codice di procedura civile che dovrebbe contenere, almeno tendenzialmente, la regolamentazione del processo civile.
  • Allo stesso rango di fonte ordinaria va poi collocato il Codice civile che soprattutto agli articoli 2697 e successivi e 2907 e successivi detta norme fondamentali in tema di giurisdizione. La disciplina processuale generale va anche completata con le norme di organizzazione: l'ordinamento giudiziario e quello forense.
  • Questa normativa ha avuto peraltro una significativa evoluzione, innanzitutto una serie di principi fondamentali di natura processuale sono stati integrati e/o elevati di rango a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione.
  • In secondo luogo, importanti discipline processuali sono contenute in leggi speciali o di settore. Una serie di processi speciali si sono progressivamente affiancati a quello ordinario per cui il codice è divenuto fonte principale ma non esclusiva.
  • Tuttavia, settori specifici sono disciplinati da normative secondarie, di solito regolamentati. Di recente nel quadro di una generale tendenza alla delegificazione sono stati disciplinati in tutto poi in parte per regolamento anche i settori del processo di maggiore rilievo.

L'attività del giudice e delle parti non è però regolata in Italia solo da norme autoritative dello Stato. Occorre tener conto anche di regole di diverse origini che comunque vigono in Italia: il diritto nello stato o meglio il diritto che opera nella comunità nazionale. Innanzitutto, tali appaiono le fonti comunitarie, oggi dell'Unione Europea che hanno profondamente inciso sul nostro sistema processuale. Il TFUE ha riconosciuto che il settore della giustizia appartiene alla competenza concorrente dell'Unione e dei singoli Stati membri.

A parte i trattati istitutivi va soprattutto ricordato il cosiddetto diritto europeo o derivato. Si tratta di numerosi regolamenti, direttive, pareri e raccomandazioni nonché convenzioni internazionali. Le fonti in esame si differenziano dalle fonti dello Stato non solo e non tanto per la loro diversa origine, ma anche per le modalità di applicazione. In primo luogo, le fonti europee si collocano in una posizione intermedia tra la Costituzione e la legge ordinaria; l'articolo 117 della Costituzione sottopone la potestà legislativa oltre che ai vincoli costituzionali a quelli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Va poi sottolineato che si sono andati consolidando due principi: si tratta dei cannoni della supremazia del diritto europeo sui diritti nazionali e della diretta applicabilità della normativa europea. Va inoltre aggiunto che le sentenze di Lussemburgo sono esse stesse, fonte di diritto, anche se di matrice giurisprudenziale dotate esse stesse di efficacia diretta. Da ultimo in forza della pregiudizialità europea il giudice nazionale qualora debba interpretare una norma, sospeso il processo avanti a lui pendente, può o deve rimettere la sola questione di interpretazione alla Corte di Lussemburgo.

La regolamentazione legislativa del processo mostra del resto notevoli limiti anche per altri aspetti. Innanzitutto, ancora oggi si registrano importanti normative processuali non stabilite per legge; si pensi da un lato al regolamento di procedura della Corte costituzionale e dall'altro ai regolamenti di procedura della Corte di Lussemburgo. Nello stesso processo civile proliferano le fonti fatto, prassi, usi giurisprudenziali eccetera. Da ultimo ma non per ultimo si ricordi la deontologia giudiziaria intesa come un insieme di regole di correttezza professionale.

Gli ordinamenti internazionali e transnazionali

Le fonti che trovano la loro origine nella Comunità internazionale sono innanzitutto le convenzioni e le consuetudini internazionali, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, nonché le regole costruite dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base di tali convenzioni, consuetudine e principi. Vanno poi considerati i trattati bilaterali o multilaterali stipulati dagli stati secondo le regole fissate dalla convenzione di Vienna del 1969.

Particolare rilevanza ai nostri fini hanno le organizzazioni processuali internazionali sia quelle costituite nell'ambito dell’Onu, sia quelle istituite in forza dei trattati multilaterali quale le forme di giustizia dell’organizzazione mondiale del commercio eccetera. Altre fonti hanno piuttosto carattere transnazionale disciplinano cioè rapporti che fuoriescono dall’ambito puramente nazionale o internazionale.

Oggetto e metodo

Più complesso è il problema del metodo: dove sono gli orientamenti oggi prevalenti: il metodo dogmatico-sistematico seguito dalla più autorevole processualistica, tende a depurare il fenomeno processuale e a ridurlo al solo dato normativo; un diverso orientamento procede invece allo studio dell'intero fenomeno processuale con i metodi propri della scienza empirica cui spetta il compito di conoscere e descrivere il concreto e non l'astratto.

Le varie forme di giurisdizione

La giurisdizione presuppone un illecito, cioè la violazione di un dovere imposto da una norma. La giurisdizione è reazione all'illecito ed ha una funzione sanzionatoria e ripristinatoria dell'ordine giuridico violato, nonché, a volte, una funzione sostitutoria nell'ipotesi in cui l'attività del giudice si sostituisca a quella della parte inerte o inottemperante. Si distingue la giurisdizione penale, che è preposta all'irrogazione delle sanzioni penali, e la giurisdizione civile che è preordinata alla tutela dei diritti soggettivi sostanziali. Entrambe queste giurisdizioni sono attribuite ai giudici ordinari, considerati tali perché istituiti secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

La costituzione all'articolo 102 vieta l'istituzione di nuovi giudici straordinari, essa consente invece l'istituzione nell'ambito della giurisdizione ordinaria di sezioni specializzate per determinate materie, nelle quali utilizzare l’apporto oltre che dei giudici ordinari anche delle speciali competenze di soggetti estranei alla magistratura. Tuttavia la stessa costituzione riconosce espressamente alcune giurisdizioni speciali quali il Tar e il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i tribunali militari, nonché la giurisdizione costituzionale. Le altre forme di giurisdizione preesistenti all'entrata in vigore della costituzione avrebbero dovuto essere soppresse o sottoposte a revisione entro un termine ampiamente scaduto, ma considerato ordinatorio, il che ha consentito in pratica la conservazione di giurisdizioni speciali preesistenti previo l'adeguamento ai principi costituzionali. Ci si riferisce in particolare alla giurisdizione tributaria. I giudici speciali non fanno parte dell'ordinamento giudiziario, ad essi non si applicano le garanzie previste dagli articoli 104 e successivi della Costituzione e l’articolo 108 comma 2 si limita a stabilire che ad essi sia assicurata per legge l'indipendenza.

Oltre alla giurisdizione civile cosiddetta contenziosa il nostro ordinamento attribuisce al giudice civile un complesso di funzioni che tradizionalmente vanno sotto il nome di giurisdizione volontaria: si tratta di casi che non presuppongono comportamenti illeciti e correlative lesioni di diritti sostanziali, ma semplicemente alcune situazioni di rilevanza pubblica (ad esempio la nomina del curatore dello scomparso).

La giurisdizione civile cosiddetta contenziosa, in quanto preposta alla tutela dei diritti soggettivi, è costituzionalmente garantita: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti” (Art. 24).

Le forme di tutela possibili sono tre: la tutela cognitiva (o dichiarativa), la tutela esecutiva e la tutela cautelare. La tutela cognitiva è diretta ad individuare le regole di comportamento in una determinata situazione tutte le volte in cui tra le parti si controverta se un dato comportamento sia doveroso o meno, il giudice determina i rispettivi diritti e doveri. Il risultato di tale attività può però rivelarsi insufficiente, ecco perché si parla in proposito di tutela esecutiva che si realizza attraverso il processo di esecuzione. Inoltre, è necessario evitare che nel corso del processo scompaia o diminuisca l'interesse delle parti ad ottenere la tutela giurisdizionale, soccorre in proposito la tutela cautelare che viene realizzata attraverso apposite procedure denominate procedimenti cautelari.

Organigramma della giurisdizione civile

Nel delineare le grandi linee dell'organigramma della giustizia civile sembra necessario distinguere due livelli di giurisdizione. A livello europeo va innanzitutto preso in considerazione il sistema di giustizia istituito a Lussemburgo; a differenza delle giurisdizioni civili nazionali, che hanno un carattere di generalità e di completezza, quello europea è tuttavia una giurisdizione limitata in due sensi. Innanzitutto sono attribuite al giudice europeo alcune materie specifiche, in secondo luogo poiché la giurisdizione europea non è assistita dalla forza della coazione, la tutela esecutiva e quella cautelare restano in generale affidate al giudice nazionale. Gli organi investiti della giurisdizione europea sono attualmente tre: i tribunali specializzati: sono organi giurisdizionali a competenza specializzata, previsti per la risoluzione in primo grado di controversie di scarso rilievo giuridico e istituzionale; il tribunale: creato come organo giudiziario di prima istanza il quale opera a seconda delle controversie come giudice collegiale o monocratico.

Sono attribuite alla sua competenza, in primo grado, in generale le azioni dirette proposte da persone fisiche e giuridiche private, ad eccezione degli Stati e delle istituzioni europee, in materie specifiche l'interpretazione in via pregiudiziale del diritto europeo e della validità dei relativi atti generali e in secondo grado, le impugnazioni avverso le decisioni delle camere giurisdizionali. La corte di giustizia, organo collegiale, invece ha assunto ormai il compito di Corte Suprema con la prevalente funzione di assicurare l'uniforme interpretazione e l'unità del diritto dell'unione nonché il riparto dei poteri tra le istituzioni e fra queste gli Stati. In particolare, la Corte è competente per le questioni pregiudiziali di interpretazione e validità, non specificatamente devolute al tribunale, per le azioni dirette non devolute al tribunale e per le impugnazioni avverso le sentenze del tribunale.

I giudici della Ue hanno un mandato a tempo di sei anni, inoltre per la Corte si richiede che i giudici siano personalità che abbiano le condizioni richieste per l'esercizio nei rispettivi Stati delle più alte funzioni giurisdizionali; per il tribunale la capacità richiesta e alle altre funzioni giurisdizionali, mentre per le camere giurisdizionali è sufficiente la capacità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sempre a livello europeo va poi considerata la Corte europea dei diritti dell'uomo, la cosiddetta Corte di Strasburgo. La violazione di uno dei diritti sanciti dalla convenzione, pur con il limite di aver provocato un pregiudizio importante, legittima direttamente il privato ad adire la Corte al fine di ottenere dallo Stato un equo indennizzo. Anche i giudici di Strasburgo hanno un mandato temporaneo e vengono scelti fra giuristi di alta professionalità. Degno di menzione è infine il sistema giurisdizionale istituito con l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti con giurisdizione esclusiva in materia di violazione e convalida di brevetti europei. Tale sistema consiste in un tribunale di prima istanza e di una Corte d'appello.

A livello nazionale due sono i giudici di primo grado: da un lato il giudice di pace è organo monocratico in quanto costituito da un solo membro ed onorario in quanto non legato da uno stabile rapporto di impiego con l'amministrazione della giustizia. Il suo compenso è rapportato al lavoro svolto; dura in carica 4 anni ed è confermabile per un egual periodo e la sua professionalità è garantita solo dal possesso della laurea in giurisprudenza. L'ambito territoriale della sua giurisdizione denominata mandamento. Il tribunale è un organo monocratico con riserva di collegialità: di norma infatti giudica in composizione monocratica, cioè come giudice unico, ma in alcune cause specificatamente indicate la decisione è collegiale. Il tribunale è composto da un presidente e da un numero variabile di giudici togati, cioè legati da uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione della giustizia e la cui professionalità è assicurata non solo del reclutamento attraverso pubblico concorso, ma soprattutto dalla scuola superiore della magistratura. Il tribunale peraltro è anche integrato da giudici onorari (GOT), nonché da esperti quali componenti del collegio. Esperti oltre che giudici togati compongono inoltre il tribunale per i minorenni. Il tribunale di norma articolato al suo interno in più sezioni alle quali è destinato un presidente di sezione ed un numero variabile di giudici. Deve comunque essere individuata una sezione ad hoc per le controversie di lavoro e di previdenza, laddove nell’ufficio giudiziario siano destinati almeno 5 giudici del lavoro. L’ambito territoriale della giurisdizione del tribunale viene denominato circondario, mentre l’ambito territoriale delle sezioni distaccate circoscrizione.

In secondo grado l'appello avverso le sentenze del giudice di pace, si propone al tribunale il quale pertanto è l'unico organo che assolve funzioni sia di primo che di secondo grado. L'appello avverso le sentenze del tribunale va proposto invece alla Corte d'appello che è organo collegiale e la quale giudica nella composizione di 3 magistrati. In ipotesi eccezionale la Corte investita della trattazione di cause in unico grado. La professionalità dei magistrati è ormai assicurata oltre che da corsi di aggiornamento professionale indetti dalla scuola superiore della magistratura, dal sistema dei concorsi per l'accesso alle funzioni giudicanti di secondo grado. L'ambito territoriale della giurisdizione della Corte è denominato distretto. In ultima istanza è previsto il ricorso alla Corte di Cassazione anch’essa organo collegiale composto esclusivamente da magistrati togati, normalmente in numero di 5; nella composizione più autorevole a sezioni unite in numero di 9. A parte le sezioni unite, la Corte è strutturata al suo interno in sezioni di cui attualmente 5 dedicate al civile. La Corte presieduta dal primo presidente e composta dal presidente aggiunto, dai presidenti di sezione e dai consiglieri. È anche prevista la nomina diretta per meriti insigni a consigliere di professori ordinari di università in materie giuridiche, o di avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. La Corte di Cassazione ha sede in Roma e giurisdizione sull'intero territorio nazionale.

È noto inoltre che il giudice civile ha anche il potere di rinviare alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sempre che sia rilevante e non manifestatamente infondata (cosiddetta pregiudizialità costituzionale).

I limiti della giurisdizione civile

Gli articoli 2907 C.C. e 99 c.p.c. stabiliscono che alla tutela dei diritti soggettivi provvede l’autorità giudiziaria ordinaria, su domanda di parte. Domanda che va rivolta al foro (ossia il giudice-ufficio).

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanueleM98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Martino Roberto.
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