Diritto civile appendice
- 1. La norma giuridica
- 2. I rapporti giuridici
- 3. Persona fisica e capacità giuridica
- 4. Capacità di agire
- 5. I diritti della personalità
- 6. Le persone giuridiche
- 7. Il diritto di famiglia
- 8. I fatti e gli atti giuridici
- 9. I beni e i diritti reali
- 10. Il negozio giuridico
- 11. I diritti di obbligazione
- 12. Il contratto e fonti di obbligazione
- 13. Le obbligazioni da atti unilaterali
- 14. Le obbligazioni da atto illecito
- 15. Le obbligazioni dalla legge
1. La norma giuridica
Lo stato e il diritto
Qualsiasi forma di aggregazione sociale richiede l’esistenza di norme che ne disciplinano il funzionamento e di organi preposti a garantire l’osservanza anche coattiva di tali norme. A tal fine, ogni associazione ha bisogno di un’organizzazione che imponga ai consociati, attraverso dei comandi, determinate condotte ed allo stesso tempo disciplini i consociati, attribuendo a ciascuno una determinata posizione.
In quella particolare associazione che è lo Stato, vi sono i seguenti elementi strutturali:
- L’organizzazione è detta ordinamento giuridico;
- I comandi che essa impone sono le norme giuridiche;
- I rapporti che essa disciplina, sono definiti rapporti giuridici;
- Le posizioni di ciascun consociato sono dette situazioni giuridiche soggettive.
Lo Stato è una forma di associazione di individui che su un dato territorio, si dà una serie di regole comuni (diritto), per organizzare la vita della collettività stessa; il diritto costituisce quell’insieme di regole che lo Stato impone ai consociati e di cui garantisce l’osservanza.
Il diritto si distingue tra oggettivo, ovvero l’insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati e soggettivo, ovvero il potere di agire che in concreto viene riconosciuto ad un soggetto per la soddisfazione dei suoi specifici interessi.
Le caratteristiche del comando giuridico sono:
- L’alterità, ovvero il diritto che regola rapporti sociali che perciò divengono rapporti giuridici;
- La statualità, lo Stato crea norme giuridiche e garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico;
- L’obbligatorietà, l’ordinamento giuridico si manifesta attraverso una serie di norme, la cui applicazione può essere assicurata anche mediante ricorso alla forza.
Il diritto oggettivo, si distingue tra diritto pubblico, che concerne l’organizzazione della collettività e regola la formazione e l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici ed i suoi rapporti con i cittadini e diritto privato, ovvero il complesso di norme che disciplinano i rapporti giuridici tra i membri della collettività mediante la fissazione di presupposti e di limiti agli interessi dei singoli, i quali vengono a trovarsi in una situazione di parità, che regola i diritti delle persone.
La norma giuridica
È il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione, detta sanzione.
Le caratteristiche delle norme giuridiche sono:
- La generalità, in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza;
- L’astrattezza, in quanto la norma non prevede un singolo caso, ma una situazione generale ed astratta;
- L’obbligatorietà, in quanto l’osservanza della norma è garantita con la forza, con la previsione di una sanzione per chi non la rispetta.
La norma è composta da due elementi: il precetto, ovvero il comando contenuto nella norma e la sanzione, cioè la minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico per l’ipotesi di violazione del precetto.
Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche, che valgono a formare il diritto oggettivo. Le fonti si distinguono in fonti di produzione, fonti cognizione, fonti atto (che trovano la loro formazione in un testo normativo) e fonti fatto (ad esempio la consuetudine). L’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.
Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione, entrata in vigore il 1 Gennaio 1948, che è la legge fondamentale dello Stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo. La Costituzione nel nostro ordinamento è la fonte principale dell’ordinamento stesso, è fonte di produzione in quanto in essa sono enunciati i principi fondamentali su cui l’ordinamento poggia e fonte sulla produzione in quanto disciplina il procedimento legislativo.
La Costituzione enuclea i principi fondamentali anche del diritto privato, che fissano i parametri politici, economici e sociali cui il legislatore deve ispirarsi e che deve rispettare nella produzione legislativa. Tra essi vi sono: la tutela dei diritti fondamentali e della personalità (art. 2 Cost.), il principio di uguaglianza, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi soggettivi, il dovere per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, libertà di impresa, riconoscimento della proprietà privata.
Le leggi costituzionali sono poste sullo stesso piano della Costituzione, in quanto emanate dal Parlamento mediante l’adozione di una procedura più complessa, rispetto alle leggi ordinarie.
Per legge si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nei tempi previsti dalla Costituzione; equiparati alla legge sono il decreto legislativo delegato e il decreto legge, che non possono mai porsi in contrasto con la Costituzione. L’organo preposto è la Corte Costituzionale.
Sotto la legge, quali fonti secondarie, vi sono i regolamenti, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, non possono porsi in contrasto né con la Costituzione né con la legge, competente a giudicare l’eventuale contrasto è qualsiasi giudice per la disapplicazione, il giudice amministrativo per l’annullamento.
Quali fonti terziarie vi sono gli usi e consuetudini, che prevedono la presenza di un elemento oggettivo (per cui il comportamento deve essere tenuto in maniera costante ed uniforme nel tempo) e un elemento soggettivo (per cui deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento, gli usi possono regolamentare solo materie non disciplinate dalla legge).
L’efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo che spaziali: entra in vigore dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e il decorso di un certo periodo di tempo (15 giorni dalla pubblicazione), dopo il quale la legge diventa obbligatoria per tutti e nessuno può invocarne l’ignoranza (ad eccezione dell'ignoranza inevitabile).
Il conflitto tra più fonti, dotate della stessa forza giuridica ma adottate in tempi diversi, viene risolta attraverso l’abrogazione della norma precedente in favore di quella successiva, che si realizza per: dichiarazione espressa o tacita del legislatore, referendum popolare (art. 75 Cost.), dichiarazione di illegittimità costituzionale e cause intrinseche. Vi è il principio dell’irretroattività delle norme giuridiche: la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo.
L’interpretazione della norma si realizza in due fasi:
- 1. Quella letterale, volta a valutare il significato proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione;
- 2. Quella logica, volta a stabilire il vero contenuto della norma, ovvero l’intenzione del legislatore.
Spesso il giudice si trova di fronte a casi pratici che nessuna norma prevede e disciplina; in questo caso può sopperire alle deficienze legislative applicando la disciplina giuridica dettata per un caso simile o per una materia analoga. L’analogia è ammissibile quando il caso in questione non è previsto da alcuna norma, deve esistere almeno un elemento di identità tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista, mentre non è ammissibile rispetto alle leggi sfavorevoli al reo e rispetto alle leggi eccezionali. L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva, in quanto con questa si rimane sempre nell’ambito della norma.
2. I rapporti giuridici
Il rapporto giuridico
È rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Vi è un soggetto attivo, colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri e un soggetto passivo, colui su cui grava il corrispondente obbligo o su cui incombe una soggezione.
Il rapporto giuridico si ha quando un rapporto si costituisce e il titolare acquista il diritto. Tale acquisto può essere a titolo originario, se sorge senza essere stato trasmesso da un precedente titolare o a titolo derivativo, se viene trasmesso da un soggetto ad un altro, si ha in questo caso il fenomeno di successione che può essere a titolo universale o a titolo particolare.
Il rapporto può subire modificazione, che consiste o nella limitazione o nella variazione di un soggetto o dell’oggetto ed estinzione, che si verifica quando il diritto viene meno definitivamente nei confronti di tutti. Particolare importanza ha il decorso di tempo che può determinare il venire meno di un diritto o la perdita di un potere, in virtù degli istituti della prescrizione e della decadenza.
Le situazioni soggettive attive
Sono situazioni giuridiche di vantaggio, le più importanti sono:
- Il diritto soggettivo, viene definito come il potere di agire, per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico;
- La potestà, costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui;
- L’aspettativa, è la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un diritto soggettivo;
- Il diritto potestativo, è il potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto, che rispetto a tale diritto è in posizione di soggezione;
- L’interesse legittimo, è quella situazione soggettiva che si sostanzia nella pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere della P.A., si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti, che trae origine da un precedente rapporto di diritto privato o di diritto pubblico;
- Gli status, costituiscono un complesso di diritti che fanno capo ad un individuo in relazione alla posizione che esso occupa in un gruppo sociale;
- Gli interessi diffusi e collettivi.
Le situazioni soggettive passive
Sono situazioni giuridiche di svantaggio, le più importanti sono:
- L’obbligo giuridico, consiste nel dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui;
- Il dovere generico di astensione, consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare una situazione di supremazia altrui;
- L’onere, consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico;
- La soggezione, consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo senza potere in alcun modo reagire.
Classificazione dei diritti
- Diritti assoluti: sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti.
- Diritti relativi: sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate.
- Diritti patrimoniali: che tutelano gli interessi economici dei soggetti e sono suscettibili di valutazione in denaro.
- Diritti non patrimoniali: che realizzano interessi di prevalente natura morale, diritti trasmissibili, trasferibili ad altri soggetti.
- Diritti non trasmissibili: che non possono essere trasferiti ad altri soggetti.
- Diritti reali: costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro titolare una signoria piena o limitata su un bene, può essere definito come la facoltà di agire un soggetto sopra un bene, per la soddisfazione del proprio interesse.
- Diritti di obbligazione: sono diritti relativi caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbligo facente capo ad un altro soggetto.
- Diritti principali ed accessori.
3. Persona fisica e capacità giuridica
Persona fisica e capacità giuridica
L’uomo è riconosciuto dall’ordinamento come soggetto del mondo giuridico, capace di essere titolare e di esercitare diritti e doveri giuridici. La nostra Costituzione in materia di persona fisica sancisce che ogni essere umano è considerato anche soggetto di diritto e che tutti gli uomini hanno uguale grado di soggettività giuridica; queste affermazioni costituiscono il definitivo ripudio di discriminazioni di tipo politico, religioso e razziale e vanno ad annullare i c.d. privilegi delle classi nobiliari, il tutto stabilito dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Status
Col termine status si indica la situazione della persona connessa con la sua appartenenza ad una comunità; che costituisce il presupposto di ogni diritto soggettivo attribuito all’uomo; nell’attuale ordinamento gli status possono classificarsi:
- In status personae,
- Status civitatis, delinea la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato;
- Status familiae, costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare cui fa parte.
La capacità giuridica
È l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. La capacità giuridica si acquista in modo automatico al momento della nascita, cioè con la separazione del feto dal corpo materno, purché tale feto sia vivo, non è necessaria né la vitalità (vale a dire l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita.
La capacità giuridica è riconosciuta quindi ad ogni uomo, sono tuttavia ipotizzabili singole incapacità speciali che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici e rendono nullo il negozio costitutivo del rapporto. Tra le cause vanno considerate:
- L’età, in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita ma richiede una determinata età (18 anni per il matrimonio);
- Il sesso, la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali (ad esempio, miniere, luoghi insalubri) in relazione alla essenziale funzione familiare che essa è chiamata a svolgere;
- La salute, così ad esempio l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio;
- Le condanne penali, a seguito di determinate condanne penali è prevista come sanzione accessoria la perdita o la sospensione della potestà sui figli;
- L’onore, ad esempio il fallito non può accedere ad altri uffici tutelari.
La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte, per nessun motivo un individuo può essere privato della capacità giuridica (art. 22 Cost.). La perdita della capacità giuridica consegue altresì alla dichiarazione di morte presunta, alla quale la legge ricollega gli stessi effetti della morte naturale.
Tra i soggetti che possono andare incontro a limitazioni della capacità giuridica rientra lo straniero, ossia colui che ha la cittadinanza di uno Stato diverso da quello italiano, il quale è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, ovvero negli stessi limiti che l’ordinamento dello Stato a cui appartiene impone al cittadino italiano.
La commorienza
Si ha commorienza quando più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell’una o dell’altra. Questa ipotesi ha rilievo per il diritto in quanto la morte costituisce il presupposto per l’apertura della successione.
Quindi ad esempio se in una sciagura aerea periscono due coniugi senza discendenti diretti, i rispettivi eredi hanno interesse a dimostrare che il loro parente, essendo morto dopo, ha ereditato le sostanze dell’altro. Il codice vigente, applicando la regola sull’onere della prova, sancisce che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante; è consentito però a chi ne abbia interesse provare la sopravvivenza di un commoriente rispetto all’altro.
Incertezza sull’esistenza di una persona
Per l’ordinamento giuridico, è rilevante sapere se una persona è ancora in vita. La legge prevede alcuni istituti applicabili quando non sia possibile stabilire con certezza se il soggetto sia vivo o morto.
La scomparsa è una situazione di fatto che si concretizza con l’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa. Lo scomparso non può ricevere eredità né può acquistare altro diritto; il Tribunale dell’ultimo domicilio può nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
L’assenza è una situazione di diritto, in quanto al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di una persona si protragga per due anni dall’ultima notizia, con ric
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