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SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM)

=nuovo sistema di supervisione sulle banche significative. Conviene esaminare due ambiti:

a) regolamentazione europea delle funzioni di supervisione: la BCE deve coordinarsi

orizzontalmente con l'autorità bancaria europea e nella prassi con le istituzioni europee per ciò che

attiene a direttive e regolamenti.

-la BCE adotta gli atti regolamentari attuativi

-l'EBA adotta gli indirizzi precettivi, attuativi delle regole europee

b) vigilanza o supervisione operativa sulle banche:

il riparto di competenze avviene nell'ambito del SEBC che gode in tutte le sue componenti-la BCE e

le autorità nazionali-della garanzia di indipendenza.

Per quanto riguarda i rapporti inter organici di comministrazione, la BCE ha un ruolo sopraordinato

e decisorio rispetto alle autorità dei paesi adottati all'euro.

Tutte le autorità europee hanno al vertice una struttura collegiale mista in quanto sono a

composizione rappresentativa delle corrispondenti istituzioni nazionali le quali a loro volta hanno

una struttura collegiale a connotazione tecnica.

Tale composizione è in funzione organizzativa e di coordinamento e collaborazione fra i due livelli

di governance del sistema europeo e nazionale.

Nel merito i compiti supervisori assegnati alla BCE sono:

autorizzatori → all'esercizio dell'attività bancaria

• prescrittivi → di requisiti patrimoniali

• valutativi → in via preventiva delle operazioni relativi al capitale delle banche

• limitativi → di tipi di attività od operativi

• impositivi → cessioni di attività ritenute rischiose

• ablatori personali → rimozione di amministratori inidonei o conflitti di interessi

• sanzionatori o revocatori → delle autorizzazioni rilasciate

Strumentali ai poteri decisori sopraelencati:

informativi e ispettivi → fra i primi rientrano i procedimenti di accertamento a fini

• precauzionali condotti anche mediante stress test elaborati dalla BCE assieme all'EBA cui

sono sottoposte le banche significative

La supervisione consiste nel controllo continuativo dell'effettivo conformarsi dell'operatività delle

banche ad una griglia molto fitta di prescrizioni e criteri relativi:

-requisiti che devono essere costantemente assicurati per prevenire rischi individuali e di sistema

-comportamenti gestori degli esponenti bancari

Del nuovo modello organizzativo è necessario qualificare i rapporti fra:

-BCE e EBA → nel 2010 alcune funzioni erano state attribuite all'EBA che era configurata quale

agenzia di coordinamento ed indirizzo delle autorità bancarie nazionali.

Tale impostazione è cambiata per quanto riguarda i paesi aderenti all'euro.

L'EBA è competente per i paesi che compongono l'UE anche non aderenti all'euro.

La BCE ha potestà per i paesi aderenti all'area euro e per i paesi esterni che decideranno di

aderire al SSM.

Le funzioni dell'EBA sono rimaste invariate per i paesi “non euro” mentre è cambiata per i “paesi

euro”.Di conseguenza → sovrapposizione di poteri fra EBA e BCE.

Per ciò che concerne la regolamentazione ai poteri conferiti all'EBA si sono giustapposti i poteri

successivamente conferiti alla BCE di disciplinare mediante regolamenti,l'organizzazione e

l'esercizio della funzione di supervisione a cominciare dai parametri in base ai quali le banche sono

significative.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative di supervisione: le competenze dell'EBA sono

circoscritte e vanno dall'accertamento, mediazione nei casi di violazione del diritto dell'UE,

risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra autorità nazionali. L'EBA può adottare anche

provvedimenti sostitutivi.

Fa parte invece della supervisione della BCE il potere di intervento nei casi di emergenza, in origine

dell'EBA.

BCE e AUTORITA' NAZIONALI → alla BCE spetta la supervisione delle banche significative. Mentre

alle autorità nazionali di quelle non significative. Questa impostazione è però modificabile per

decisione della BCE che può espandere le sue competenze alle non significative.

Il rapporto di cooperazione tra BCE e autorità nazionali si modula secondo vari tipi di procedimenti

amministrativi:

1. poteri COGESTITI: si articola in due sub procedimenti→ nazionale ed europeo. Riguardano

innanzitutto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la revoca di essa.

All'autorità nazionale spetta l'istruttoria, formulazione della proposta alla BCE formalizzata

in un progetto di decisione di rilasciare l'autorizzazione. La BCE deve esprimersi entro 10

giorni max 20. Decorso il termine si considera silenzio assenso. In caso invece di rigetto si

può fare ricorso al giudice amministrativo italiano. In caso di rigetto del progetto di

decisione da parte della BCE si può fare ricorso al giudice europeo.

2. Procedimento di RECIPROCA CONSULTAZIONE: in funzione di coordinamento preventivo

che possono essere a doppio senso: dalle autorità alla BCE e viceversa. La BCE deve

consultare tutte le autorità nazionali sullo schema di regolamento quadro della

supervisione. Deve consultare la singola autorità nazionale competente nel caso in cui

decida di assumere direttamente i poteri di supervisione nei confronti di una banca non

significativa.

3. Procedimento di COLLABORAZIONE OPERATIVA → messa a disposizione della BCE da parte

delle autorità nazionali, di proprie strutture e personale. La BCE può chiedere anche alle

autorità nazionali il distacco o lo scambio di personale.

(Il nuovo sistema europeo di supervisione è venuto meno del ruolo del CICR e del ministro

dell'economia.)

SINGLE RESOLUTORY MECHANISM -SRM-

=meccanismo unico di risoluzione delle situazioni pre-critiche e critiche delle banche, il quale

costituisce il secondo pilastro dell'unione bancaria.

Elementi essenziali:

il termine “resolution” non riguarda solo la soluzione delle crisi ma anche la prevenzione e

• gli interventi precoci nelle situazioni pre-critiche. È un insieme di istituti giuridici diversi che

possono essere usati dall'autorità europea e nazionali per gestire tipi di situazioni per

assicurare continuità delle funzioni essenziali della banca, riduzione perdite e

salvaguardando la stabilità. Le fonti del nuovo sistema di risoluzione sono:

-DIR 2014/59 del parlamento e consiglio

-REG EU 806/2014

i principi-obiettivi sono:

• -prevenzione e cura precoce delle crisi, la resolution in senso stretto cioè soluzione legale

della situazione degli intermediari in crisi.

-Utilizzazione di strumenti di mercato (con esclusione degli aiuti di stato) tanto da

prevedere il bail-in → addebito delle perdite agli azionisti, obbligazionisti, creditori,

depositanti.

-Apprestamento di un regime giuridico speciale che trova assonanze nella prassi delle

procedure amministrative straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.

Separazione istituzionale tra le funzioni di supervisione e gestioni delle crisi con la

• creazione del single resolution board il quale è un'agenzia europea autonoma ma collegata

alla commissione europea ed al consiglio europeo.

Creazione di un sistema organizzativo integrato formato da: SRB e dalle Autorità nazionali di

• risoluzione. Nell'ordinamento italiano si è individuata nella banca un'apposita unità di

risoluzione e gestione delle crisi.

Per quanto riguarda la separazione tra le funzioni di supervisione e risoluzione è una separazione

istituzionale e solo in parte funzionale.

Infatti le misure di prevenzione e gestione di pre-crisi sono correlate all'organizzazione e gestione

delle singole banche quindi è difficile scindere supervisione e prevenzione.

Il resolution mechanism ha rafforzato la funzione di precauzione (obbligo del recovery plans) la

quale è consustanziale a quella di supervisione.

Spetta all'autorità vigilante valutare l'idoneità del recovery plan predisposto dalla singola banca

alla stregua dei criteri stabiliti dall'EBA e a cascata della stessa autorità nazionale.

La funzione di supervisione preventiva si estende anche alle situazioni pre-critiche → la banca

d'Italia può imporre l'adozione di specifiche misure o atti necessari e urgenti al fine di prevenire la

crisi vera e propria.

Quanto al nesso fra supervision e resolution, la prima comprende oltre alla precauzione anche la

prevenzione con gli interventi precoci riguardanti le situazioni pre-critiche nelle quali si è palesato

il rischio.

All'amministrazione di rischio, riferita alle banche, competono:

-precauzione

-prevenzione

-i procedimenti risolutori in caso di crisi

al fini di prevenzione delle situazioni pre-critiche le autorità di vigilanza possono:

-ordinare agli amministratori della banca di attuare immediatamente il piano di risanamento

-immediata rimozione di esponenti aziendali

-prescrivere cambiamenti organizzativi e strategie

-inviare amministratori provvisori

La resolution in senso stretto si impone allorché:

-la banca è a rischio dissesto o in dissesto

-il dissesto non può essere evitato mediante alternative di mercato o azioni dell'autorità di

vigilanza

-sussiste l'interesse pubblico ad evitare il dissesto e le conseguenti procedure ordinarie di

liquidazione.

Gli strumenti di intervento di resolution sono:

Procedimento ablatorio reale → espropriazione delle azioni della società bancaria

• insolvente che l'autorità poi cede ad uno o più soggetti terzi o conferisce a un nuovo ente.

Se vi è un valore residuo, viene versato agli azionisti espropriati.

La Banca-ponte → figura soggettiva temporanea appositamente costituita dall'autorità di

• risoluzione alla quale sono conferiti il patrimonio/azioni della società in crisi per ricollocarli

sul mercato o liquidarli.

Prevede la sottrazione alla società insolvente di ASSET, diritti e debiti e il loro

• conferimento ad un asset management che è appositamente costituito al fine di

salvaguardare il valore in vista di una sistemazione definitiva.

Conversione forzosa delle posizioni attive vantate da azionisti, obbligazionisti, creditori e

• titolari di depositi superiori a 100.000 euro, in capitale della società bancaria in crisi al fine

di eliminare dall'interno le perdite subite.

La Resolution in senso stretto delle banche significative non è stata affidat alla BCE ma al comitato

unico di risoluzione → SINGLE RESOLUTION BOARD, cui è preposto un organo collegiale composto

da 5 comp

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Publisher
A.A. 2017-2018
37 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saraitalia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Passalacqua Michela.