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(ECCEZIONE CULTURALE);
- la libera circolazione delle persone;
- la libera prestazione dei servizi;
- la libera circolazione dei capitali.
I trattati europei, fino al vigente TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea) per creare un MERCATO UNICO EUROPEO hanno affermato il principio della
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI con il divieto di restrizioni all’esportazione o
all’importazione tra i Paese dell’UE.
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE HANNO SUBITO DIVERSE “MANI DI VERNICE” DATE DAI
SUCCESSIVI LEGISLATORI.
Qual è il regime previsto dal Codice?
Il Codice enuncia un principio fondamentale: L’art. 64 bis chiarisce che vige un
CONTROLLO sulla circolazione internazionale finalizzato a preservare
l’INTEGRITA’ del patrimonio culturale in tutte le sue componenti. Il CONTROLLO = ha
funzioni di interesse nazionale. Beni come merci ma assoggettate a un regime
particolare.
Qual è il sistema allora? La distinzione riguarda i beni che possono
uscire dall’Italia e beni che non possono uscire dall’Italia.
L’USCITA dei beni esportabili, può essere temporanea (per prestiti, mostre,
fiere…) o definitiva.
I problemi che si presentano sono:
1. l’INTEGRITA’ del bene (=> 1°accertamento da fare è se si riesca a tenere
il bene IMMUNE da rischi di urti, temperature, luci forti…); 25
2. per quale MOTIVO il bene dovrebbe uscire dal nostro Paese ( i motivi sono
quelli degli SCAMBI CULTURALI).
Sono cambiati i termini
- “SPEDIZIONE” all’interno del MERCATO UNICO
- “ESPORTAZIONE” fuori dal MERCATO UNICO.
BENI ESPORTABILI E NON ESPORTABILI E’ VIETATA l’uscita DEFINITIVA dal
territorio della Repubblica dei beni culturali di proprietà dello Stato, degli enti
pubblici, degli enti privati senza fini di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico e etnoantropologico interesse che deve essere stato
ACCERTATO O DICHIARATO, ma può essere anche in corso di verifica (perché
anche il bene potenziale è assoggettato al regime di tutela e “vincolato”); quelli riuniti
in pinacoteche, musei, gallerie, archivi dello Stato e di enti pubblici (comma 2); e i
beni “vincolati” appartenenti a privati comuni, gli archivi e le biblioteche private, cose
appartenenti a chiunque di valore storico (comma 3).
Art. 65 comma 2 a) è vietata l’uscita delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati nell’articolo 10; b) è vietata l’uscita dei beni che rientrino nell’art. 10 comma 3
la cui uscita=dannosa per il patrimonio culturale.
La lettera “a” vieta PROVVISORIAMENTE l’esportazione di cose
appartenenti allo Stato, agli enti pubblici, agli enti privati no profit,
prodotte da oltre 70 anni e il cui autore sia morto. Provvisorio fino a
quanto non sia stata effettuata la VERIFICA del loro RILEVANTE interesse
culturale.
COSE BBCC che possono essere esportate PREVIA AUTORIZZAZIONE si tratta di un
procedimento autorizzatorio un poco semplificato che si conclude con il RILASCIO, o
DINIEGO, di un attestato di libera circolazione e riguarda le cose ritenute di minor
rilievo, di valore inferiore ai 13500 euro… tutto ciò se dentro l’UE. Per esportazioni
fuori UE entrano in gioco le normative europee.
SCAMBI CULTURALI - La Diplomazia della cultura è molto importante occupazione
russa in Ucraina =>incidente diplomatico poi “sistemato”.
RESTITUZIONE DI BBCC USCITI ILLECITAMENTE dal territorio di uno stato membro
UE l’art. 75 facendo rinvio alla Direttiva UE del 2014 RIBADISCE l’obbligo di
restituzione allo Stato di appartenenza dei beni usciti illecitamente dal suo territorio.
Si fa riferimento anche al trattato di Maastricht = è indicata la data 1992 di uscita dei
beni dopo questa data. Se l’uscita è stata autorizzata ma il tempo di permanenza
scade => è illecita fuoriuscita.
IL RIENTRO DEI BBCC RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI art. 87 del Codice
fa rinvio alla “Convenzione dell’UNIDROIT” del 1995 sul ritorno internazionale dei beni
rubati o illecitamente esportati ISTITUTO INTERNAZIONALE PER
L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO. La Convenzione UNIDROIT adottata a
Roma il 24 giugno 1995 è un ACCORDO INTERNAZIONALE sottoscritto da 22 Paesi
(alcuni dei quali però non l’hanno poi sottoposto alla ratifica da parte dei propri
parlamenti) non è un caso che a NON sottoscrivere siano stati=USA e REGNO
UNITO, e non abbiano ratificato=PAESI BASSI e SVIZZERA4 dei maggiori mercati
legali e illegali di opere d’arte. La Convenzione fa riferimento sia alla RESTITUZIONE
che al RITORNO. La procedura si complica se i Paese nel quale è stato localizzato il
bene NON ha sottoscritto o ratificato la Convenzione. 26
Convenzione UNESCO 1970 sull’illecita esportazione/importazione/trasferimento beni
culturali = più complessa perché NON prevede, di fatto, specifiche azioni dinnanzi a
autorità giudiziarie.
LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE – CAP XI
RENDERE TUTELATI I BENI È IMPORTANTE MA LA TUTELA NON È FINE A SÉ STESSA MA
ATTA AD ESSERE FRUIBILI PER I CITTADINI.
La TUELA serve a rendere i BENI FRUIBILI. La VALORIZZAZIONE serve a favorire il vero
e proprio godimento di questi beni Dalla tutela (e fruibilità) alla valorizzazione (e
fruizione).
La VALORIZZAZIONE, abbiamo visto:
1. Rientra nella PROMOZIONE della cultura (di cui all’art. 9 Costituzione);
2. È collegata (e non contrapposta) e complementare alla tutela;
3. È una funzione COMPLESSA con molteplici finalità, a cominciare da quella di
promuovere e quindi ampliare il godimento dei beni (ma non è il solo scopo
della funzione di valorizzazione);
4. Sotto il profilo istituzionale, è distribuita sia come potere legislativo e sia
come potere amministrativo, tra Stato e Regioni, e come potere amministrativo
anche agli enti locali con la collaborazione dei privati.
Tutela attiva e valorizzazione sono strettamente funzionali l’uno all’altra. La
valorizzazione serve a promuovere ed elevare la qualità della fruizione del bene da
parte dei visitatori. Il presupposto della fruizione è che il bene sia messo in
condizione di essere goduto, sia cioè reso FRUIBILE. Allora lo scopo primario non è
tutelare per tutelare, ma tutelare per rendere fruibile un bene.
La fruibilità RIENTRA nella tutela, la fruizione È COMPITO della valorizzazione.
Sul piano formale, nel Codice, la FRUIZIONE è disciplinata ASSIEME alla
VALORIZZAZIONE, di cui può essere considerato il primo obiettivo, ma con una
DISCIPLINA LEGISLATIVA AUTONOMA.
LA FRUIZIONE COME OBIETTIVO (non esclusivo) DELLA VALORIZZAZIONE – GLI
ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA compito essenziale ma non esclusivo della
valorizzazione, accanto ad essa vi sono: la promozione di attività di studio e di ricerca,
27
la diffusione della conoscenza, l’affidamento a privati della valorizzazione di singoli
BBCC.
La fruizione - la sua promozione e qualità - è un importante obiettivo della
valorizzazione, ma non l’unico.
Ecco le disposizioni del Codice in materia di FRUIZIONE (Art. 101-5). Il 101 elenca
diversi tipi di istituti e luoghi della cultura. La FRUIZIONE, sia degli istituti, che dei
luoghi della cultura, è definita come SERVIZIO PUBBLICO, perché sia esercitato tale
servizio, ci vuole un organismo pubblico che li gestisca oppure un ente privato cui
l’amministrazione affidi la gestione.
LA SUDDIVISIONE TRA STATO E REGIONI DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI
FRUIZIONE 102 del Codice è molto importante perché “distribuisce” fra lo
Art.
Stato, le Regioni e tutti gli enti pubblici LE FUNZIONI relative alla fruizione articolo
che: attribuisce alle varie specie di enti (Stato incluso) il compito (SERVIZIO PUBBLICO)
di assicurare le fruizione dei beni + individua il Codice come fonte dei principi generali
in materia di fruizione pubblica, ai quali le Regioni devono uniformarsi.
La FRUIZIONE è il “punto di contatto”, il “ponte” tra TUTELA (che assicura la
conservazione e fruibilità del bene) e VALORIZZAZIONE.
La fruizione va rapportata e esercitata con riferimento ai LUOGHI e agli ISTITUTI
DELLA CULTURA (MUSEI, AREE ARCHEOLOGICHE ETC…), che sono caratterizzati dal
fatto che c’è una organizzazione che li amministra, tutela, valorizza si trova
sempre una struttura di amministrazione e gestione.
I beni culturali possono essere pubblici o privati.
Se pubblici loro destinazione naturale è quella della PUBBLICA FRUIZIONE, e chi
la
gestisce questi istituti e luoghi della cultura ne assicura continuamente la fruizione
in questo senso tale ATTIVITA’ è DI PUBBLICO SERVIZIO RESO ALLA
COLLETTIVITA’.
ANCHE i beni culturali privati, che sono APERTI AL PUBBLICO, espletano un servizio
privato di UTILITA’ SOCIALE => L’apertura al pubblico è considerata ATTIVITA’ DI
UTILITA’ SOCIALE.
NON tutti i beni privati sono aperti al pubblico si dovrebbe privilegiare anche
con sgravi fiscali chi si fa carico della manutenzione, del restauro di beni di proprietà
rendendoli visibili/fruibili al pubblico (è sempre un’attività di utilità sociale che
dovrebbe trovare una forma di promozione finanziaria da parte dei pubblici poteri).
La logica prevalente della valorizzazione è quella dell’AMMINISTRARE per
ACCORDI accordi che possono essere di vario tipo. Nell’ambito
dell’amministrazione ci sono provvedimenti amministrativi ( = uso di un
bene pubblico a privati o a fondazioni).
Si è detto che la tutela dei bbcc statali spetta allo Stato ma può
accadere che lo Stato trasferisca il bene in gestione a un ente o a un
privato senza fini di lucro ACCORDO. Accordi che non sono fini a sé
stessi. È noto che lo Stato possiede MOLTI BBCC e non riesce a gestirli tutti
=> lo trasferisce. (spesso i beni vengono restaurati durante la gestione – il
privato si impegna in tal senso -> data in concessione a condizione che il
privato la restauri, così scaduta la concessione la proprietà pubblica si ritrova
un bene restaurato e valorizzato. (sotto il controllo del pubblico potere = non
è una privatizzazione). 28
Come si fa, come avviene la valorizzazione? Quali strumenti?
Strumento principale per dare concretezza alla valorizzazione sono GLI
ACCORDI che possono essere di specie diverse:
- Acc