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E BANCHE ITALIANE POSSONO OPERARE IN UNO TATO TERZO SENZA STABILIRVI SUCCURSALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA
B ’I .
ANCA D TALIA
3. L 1 R
E BANCHE COMUNITARIE POSSONO ESERCITARE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL COMMA NEL TERRITORIO DELLA EPUBBLICA SENZA
B ’I ’ S
STABILIRVI SUCCURSALI DOPO CHE LA ANCA D TALIA SIA STATA INFORMATA DALL AUTORITÀ COMPETENTE DELLO TATO DI
.
APPARTENENZA
4. L I B
E BANCHE EXTRACOMUNITARIE POSSONO OPERARE IN TALIA SENZA STABILIRVI SUCCURSALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA ANCA
’I . L’ .
D TALIA AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA TENENDO ANCHE CONTO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
5. L B ’I , ’ ,
A ANCA D TALIA NEI CASI IN CUI SIA PREVISTO L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DÀ NOTIZIA ALLA
12
CONSOB 3 ’
DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DEL COMMA E DELLA PRESTAZIONE ALL ESTERO DI SERVIZI DA PARTE DI BANCHE
.
ITALIANE
L’esercizio di attività in libera prestazione di servizi è consentito, anche alle società finanziarie con sede
in Italia, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- la società finanziaria sia controllata da una o più banche italiane
- Le banche che la controllino detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della
finanziaria
- La banca controllante sia dichiarata garante in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel
quale intende operare
- Sia inclusa nella vigilanza consolidata la quale si è sottoposta alla banca controllante
- Lo statuto della finanziaria lo consenta
CAP 8, REGOLE di TRASPARENZA e di CONCORRENZA
Trasparenza: PRINCIPI GENERALI
12 La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’ente di vigilanza italiano responsabile della
regolamentazione e della supervisione dei mercati finanziari. Opera sotto il Mef
23
La ragione della disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali connesse alla fruizione dei
prodotti bancari risiede nella fisiologica disparità delle condizioni condizioni informative dei contraenti
(contratti redatti secondo standard di professionalità elevata)
Trasparenza e informazione sono considerate strumenti imprescindibili per garantire la tutela dei
risparmiatori. La disciplina in materia ha inoltre l’obiettivo di attenuare i rischi legali e reputazione
connessi a relazioni con la clientela non ispirate a principi di correttezza e buona fede, rafforzando un
presidio necessario per garantire prudenti conduzioni imprenditoriali da parte delle banche
La standardizzazione dei contratti nel mondo bancario possiede una doppia valenza:
- Le medesime tipologie di contratti, stipulati da una stessa banca, si esprimono in forme
sostanzialmente uguali
- L’uniformazione si manifesta anche sul piano interbancario, e riguarda la prassi per la quale la maggior
parte delle banche tende a utilizzare schemi contrattuali analoghi
La standardizzazione dei contratti non è garanzia, di per sé, né di una completa reperibilità delle
informazioni citate, né di una piena conoscibilità dei termini negoziali; sicché la disciplina di trasparenza
prende in carico anche queste imprescindibili esigenze della clientela (oltre a quelle della promozione
della competitività bancaria)
La disciplina di trasparenza può essere classificata ricorrendo a una tripartizione:
1. Trasparenza delle condizioni contrattuali dei contratti bancari e finanziari
2. Trasparenza dei servizi di pagamento
3. Trasperanza dei contratti di credito ai consumatori
La disciplina è articolata sulla base della normativa del Tub + disposizioni del CICR + disp BdI +
provvedimenti del Mef
(1) TRASPARENZA BANCARIA e FINANZIARIA
(Art 115 Tub) L’Ambito di applicazione della normativa in tema delle condizioni contrattuali dei contratti
bancari e finanziari si applica alle attività esercitate nel territorio della Repubblica delle banche e dagli
intermediari finanziari; e il Mef può individuare, in ragione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre
alle medesime regole. Non si applicano invece, a meno che siano espressamente richiamate, ai
contratti di credito ai consumatori e i servizi di pagamento, che dispongono ciò di una disciplina
autonoma
(Art 116 Tub) in tema di pubblicità, abbiamo un nesso forma-contenuto con riguardo alle condizioni
economiche dei contratti, confermando l’ormai acquisito divieto di fare ricorso agli usi per la
determinazione delle relative clausole. A tal fine si dispone che banche intermediari devono rendere
noto ai clienti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni economiche relative alle operazioni servizi
offerti “ in modo chiaro”. Per le forme di finanziamento deve essere espressamente calcolto il tasso
effettivo globale medio = rappresentativo dell’ammontare effettivo dell’interessi a carico del cliente
espresso in percentuale
Le banche ne devono poi rendere noti gli indicatori che assicurino la trasparenza informativa al cliente,
quali l’indicatore sintetico di costo (Taeg) e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli auto
automatici gli strumenti di accesso tramite Internet ai servizi bancari. Le operazioni oggetto di tali
adempimenti sono specificate dal CICR, che:
a. Individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità
b. Detta disposizioni relative a forma-contenuto-modalità della pubblicità
c. Stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi
(Art 117 Tub) Forma del contratto: i contratti devono essere redatti per iscritto—> in caso di
inosservanza il contratto è nullo (< nullità relativa, che, come tale, può essere fatta valere solo dal
cliente, pur essendo il giudice in condizione di rilevarla d’ufficio), senza eccezioni e non sua parte; la
forma, dunque, è condizione di esistenza del contratto
Il testo unico incide poi sulla definizione di alcuni importanti elementi del contratto nel merito della
regolazione negoziale: i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni atto prezzo e condizione
applicati; inclusi, per quelli di Credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Si ribadisce che sono
nulle, e si considerano non apposte, le clausole di rinvio agli usi per determinare i tassi di interesse;
sono invece nulle le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente
rispetto a quelli pubblicizzati
In caso di inosservanza di quanto previsto, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo,
rispettivamente per l’operazioni attive per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e gli altri prezzi e condizioni
24 pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del
contratto
Potere di connotazione normativa della Banca d’Italia: Potere che consente di verificare che la
denominazione con le quali contratti bancari vengono vengono contrassegnati rispecchi le
caratteristiche che essi effettivamente presentino sul piano economico
(Art 117-bis Tub) È prassi che le banche applichino commissione ai propri clienti:
1. Al momento e in ragione dell’apertura del credito (commissioni per la messa a disposizione di
fondi)
I contratti di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione ogni comprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Sono ritenute illegittime, le commissioni di
Massimo scoperto in quanto sono ritenute nulle per mancanza di causa, dal momento che
imporrebbero un aggravio di costi in forma di interessi non pattuiti (mancanza di trasparenza)
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2. nelle circostanze in cui l’utilizzo superi l’affidamento (commissione di istruttoria veloce)
Tale commissione viene applicata in caso di sconfinamento; a fronte di eventi del genere in assenza di
affidamento i contratti di conto correnti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull’ ammontare dello sconfinamento
Art 118 Tub: nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata
specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di
modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi oggetto i tassi di
interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale, poi, deve essere
comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi. la modifica si intende
approvata ove il cliente non recede dal contratto; in caso contrario, in sede di liquidazione del rapporto,
il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate
La norma che concede al cliente più tempo per decidere se recedere dal rapporto in caso di esercizio di
iras variandi da parte della banca, a posto un limite alla libera operatività dell’intermediario—> è stata
giudicata una disposizione che tende a tutelare la posizione del contraente debole
L’art 120-bis sempre in tema di recesso, stabilisce che il cliente ha diritto di recedere in ogni momento,
da un contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese (casi in cui la banca
l’intermediario possono ottenere un rimborso delle spese sono fissati dal Cicr)
Significa significativo e poi a disposizione per cui le variazioni dei tassi di interesse adottate in
previsione in conseguenza di decisione di politica monetaria debbono riguardare contestualmente i
tassi sia debitori, sia creditori; oltre ad applicarsi con modalità tali da non danneggiare il cliente. È stato
evidenziato dalla migliore dottrina, come la norma introduca non una regola di trasparenza, bensì una
regola di merito, intesa plausibilmente a tutelare il contraente debole. C’è da dire, poi, che questa
disposizione ha il proprio ambito limitato all’ipotesi in cui un soggetto intrattenga con la banca rapporti
sia di debito sia di credito, quali prenditori di un finanziamento depositante allo stesso tempo; e in
questo caso l’applicazione di un maggior tasso attivo= Il tasso attivo si riferisce al tasso di interesse che
una banca addebita quando concede prestiti o finanziamenti, comporterebbe anche un maggior tasso
passivo sui depositi= Il tasso passivo di una banca è i