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Estratto del documento

E BANCHE ITALIANE POSSONO OPERARE IN UNO TATO TERZO SENZA STABILIRVI SUCCURSALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA

B ’I .

ANCA D TALIA

3. L 1 R

E BANCHE COMUNITARIE POSSONO ESERCITARE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL COMMA NEL TERRITORIO DELLA EPUBBLICA SENZA

B ’I ’ S

STABILIRVI SUCCURSALI DOPO CHE LA ANCA D TALIA SIA STATA INFORMATA DALL AUTORITÀ COMPETENTE DELLO TATO DI

.

APPARTENENZA

4. L I B

E BANCHE EXTRACOMUNITARIE POSSONO OPERARE IN TALIA SENZA STABILIRVI SUCCURSALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA ANCA

’I . L’ .

D TALIA AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA TENENDO ANCHE CONTO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ

5. L B ’I , ’ ,

A ANCA D TALIA NEI CASI IN CUI SIA PREVISTO L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DÀ NOTIZIA ALLA

12

CONSOB 3 ’

DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DEL COMMA E DELLA PRESTAZIONE ALL ESTERO DI SERVIZI DA PARTE DI BANCHE

.

ITALIANE

 L’esercizio di attività in libera prestazione di servizi è consentito, anche alle società finanziarie con sede

in Italia, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- la società finanziaria sia controllata da una o più banche italiane

- Le banche che la controllino detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della

finanziaria

- La banca controllante sia dichiarata garante in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel

quale intende operare

- Sia inclusa nella vigilanza consolidata la quale si è sottoposta alla banca controllante

- Lo statuto della finanziaria lo consenta

 CAP 8, REGOLE di TRASPARENZA e di CONCORRENZA

Trasparenza: PRINCIPI GENERALI

12 La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è l’ente di vigilanza italiano responsabile della

regolamentazione e della supervisione dei mercati finanziari. Opera sotto il Mef

23

 La ragione della disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali connesse alla fruizione dei

prodotti bancari risiede nella fisiologica disparità delle condizioni condizioni informative dei contraenti

(contratti redatti secondo standard di professionalità elevata)

 Trasparenza e informazione sono considerate strumenti imprescindibili per garantire la tutela dei

risparmiatori. La disciplina in materia ha inoltre l’obiettivo di attenuare i rischi legali e reputazione

connessi a relazioni con la clientela non ispirate a principi di correttezza e buona fede, rafforzando un

presidio necessario per garantire prudenti conduzioni imprenditoriali da parte delle banche

 La standardizzazione dei contratti nel mondo bancario possiede una doppia valenza:

- Le medesime tipologie di contratti, stipulati da una stessa banca, si esprimono in forme

sostanzialmente uguali

- L’uniformazione si manifesta anche sul piano interbancario, e riguarda la prassi per la quale la maggior

parte delle banche tende a utilizzare schemi contrattuali analoghi

 La standardizzazione dei contratti non è garanzia, di per sé, né di una completa reperibilità delle

informazioni citate, né di una piena conoscibilità dei termini negoziali; sicché la disciplina di trasparenza

prende in carico anche queste imprescindibili esigenze della clientela (oltre a quelle della promozione

della competitività bancaria)

 La disciplina di trasparenza può essere classificata ricorrendo a una tripartizione:

1. Trasparenza delle condizioni contrattuali dei contratti bancari e finanziari

2. Trasparenza dei servizi di pagamento

3. Trasperanza dei contratti di credito ai consumatori

La disciplina è articolata sulla base della normativa del Tub + disposizioni del CICR + disp BdI +

provvedimenti del Mef

(1) TRASPARENZA BANCARIA e FINANZIARIA

 (Art 115 Tub) L’Ambito di applicazione della normativa in tema delle condizioni contrattuali dei contratti

bancari e finanziari si applica alle attività esercitate nel territorio della Repubblica delle banche e dagli

intermediari finanziari; e il Mef può individuare, in ragione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre

alle medesime regole. Non si applicano invece, a meno che siano espressamente richiamate, ai

contratti di credito ai consumatori e i servizi di pagamento, che dispongono ciò di una disciplina

autonoma

 (Art 116 Tub) in tema di pubblicità, abbiamo un nesso forma-contenuto con riguardo alle condizioni

economiche dei contratti, confermando l’ormai acquisito divieto di fare ricorso agli usi per la

determinazione delle relative clausole. A tal fine si dispone che banche intermediari devono rendere

noto ai clienti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni economiche relative alle operazioni servizi

offerti “ in modo chiaro”. Per le forme di finanziamento deve essere espressamente calcolto il tasso

effettivo globale medio = rappresentativo dell’ammontare effettivo dell’interessi a carico del cliente

espresso in percentuale

 Le banche ne devono poi rendere noti gli indicatori che assicurino la trasparenza informativa al cliente,

quali l’indicatore sintetico di costo (Taeg) e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli auto

automatici gli strumenti di accesso tramite Internet ai servizi bancari. Le operazioni oggetto di tali

adempimenti sono specificate dal CICR, che:

a. Individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità

b. Detta disposizioni relative a forma-contenuto-modalità della pubblicità

c. Stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi

 (Art 117 Tub) Forma del contratto: i contratti devono essere redatti per iscritto—> in caso di

inosservanza il contratto è nullo (< nullità relativa, che, come tale, può essere fatta valere solo dal

cliente, pur essendo il giudice in condizione di rilevarla d’ufficio), senza eccezioni e non sua parte; la

forma, dunque, è condizione di esistenza del contratto

 Il testo unico incide poi sulla definizione di alcuni importanti elementi del contratto nel merito della

regolazione negoziale: i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni atto prezzo e condizione

applicati; inclusi, per quelli di Credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Si ribadisce che sono

nulle, e si considerano non apposte, le clausole di rinvio agli usi per determinare i tassi di interesse;

sono invece nulle le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente

rispetto a quelli pubblicizzati

 In caso di inosservanza di quanto previsto, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo,

rispettivamente per l’operazioni attive per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri

titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e gli altri prezzi e condizioni

24 pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del

contratto

 Potere di connotazione normativa della Banca d’Italia: Potere che consente di verificare che la

denominazione con le quali contratti bancari vengono vengono contrassegnati rispecchi le

caratteristiche che essi effettivamente presentino sul piano economico

 (Art 117-bis Tub) È prassi che le banche applichino commissione ai propri clienti:

1. Al momento e in ragione dell’apertura del credito (commissioni per la messa a disposizione di

fondi)

I contratti di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente, una

commissione ogni comprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a

disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Sono ritenute illegittime, le commissioni di

Massimo scoperto in quanto sono ritenute nulle per mancanza di causa, dal momento che

imporrebbero un aggravio di costi in forma di interessi non pattuiti (mancanza di trasparenza)

13

2. nelle circostanze in cui l’utilizzo superi l’affidamento (commissione di istruttoria veloce)

Tale commissione viene applicata in caso di sconfinamento; a fronte di eventi del genere in assenza di

affidamento i contratti di conto correnti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a

carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore

assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull’ ammontare dello sconfinamento

 Art 118 Tub: nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata

specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni

previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di

modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi oggetto i tassi di

interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale, poi, deve essere

comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi. la modifica si intende

approvata ove il cliente non recede dal contratto; in caso contrario, in sede di liquidazione del rapporto,

il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate

 La norma che concede al cliente più tempo per decidere se recedere dal rapporto in caso di esercizio di

iras variandi da parte della banca, a posto un limite alla libera operatività dell’intermediario—> è stata

giudicata una disposizione che tende a tutelare la posizione del contraente debole

 L’art 120-bis sempre in tema di recesso, stabilisce che il cliente ha diritto di recedere in ogni momento,

da un contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese (casi in cui la banca

l’intermediario possono ottenere un rimborso delle spese sono fissati dal Cicr)

 Significa significativo e poi a disposizione per cui le variazioni dei tassi di interesse adottate in

previsione in conseguenza di decisione di politica monetaria debbono riguardare contestualmente i

tassi sia debitori, sia creditori; oltre ad applicarsi con modalità tali da non danneggiare il cliente. È stato

evidenziato dalla migliore dottrina, come la norma introduca non una regola di trasparenza, bensì una

regola di merito, intesa plausibilmente a tutelare il contraente debole. C’è da dire, poi, che questa

disposizione ha il proprio ambito limitato all’ipotesi in cui un soggetto intrattenga con la banca rapporti

sia di debito sia di credito, quali prenditori di un finanziamento depositante allo stesso tempo; e in

questo caso l’applicazione di un maggior tasso attivo= Il tasso attivo si riferisce al tasso di interesse che

una banca addebita quando concede prestiti o finanziamenti, comporterebbe anche un maggior tasso

passivo sui depositi= Il tasso passivo di una banca è i

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucasimongini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vella Francesco.