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PARTICOLARE DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Il numero degli enti pubblica cambia nel tempo; e quindi anche l’ambito della
pubblica amministrazione muta nei vari momenti storici e tende cosi ad estendersi
oppure a contrarsi. Quando entrò in vigore la costituzione (Gennaio del 1948), vi fu
un periodo caratterizzato dalla breve durata in carica dei governi succedutisi alla
guida dello stato e l’aumento del numero degli uffici e degli organi delle
amministrazioni ministeriali, per i numerosi compiti che gli venivano affidati.
Durante gli anni ’80 la crescita dei partiti e la necessità di finanziamenti sempre più
alti, fecero si che si vennero a creare dei reati contro la pubblica amministrazione,
come ad esempio abuso di ufficio, corruzione ecc.. che provocarono una brutta
reazione da parte dell’opinione pubblica che ovviamente richiedeva dei
cambiamenti. Infatti verso la fine degli anni ’80, il legislatore si iniziò a muovere in
una direzione che lo portò all’attuazione di norme e principi costituzionali in
materia amministrativa, introducendo una netta distinzione fra l’indirizzo politico e
la gestione; Essa si può notare sia nel d.lg. 165\2001 sia dalla normativa sugli enti
locali.
Inoltre occorre ricordare la legge 241\1990 sul procedimento amministrativo e la
legge sulle autonomie locali che si trovano rispettivamente agli artt. 97 e 128 della
costituzione.
Altre importanti leggi a cui occorre fare riferimento sono: 59\1997, 127\1997,
191\1998, note anche come legge Bassanini uno, -bis, e -ter; che sono degli
esempi di riforma, la cui attuazione ha apportato delle importanti modifiche
all’attività e all’organizzazione dell’attività amministrativa. Queste leggi attuano un
decentramento dei poteri.
Un’altra riforma costituzionale che ha importanti conseguenze sull’amministrazione
è stata posta in essere dalla legge 3\2001 che ha cambiato il titolo V della parte II
della costituzione. Un altro importante decreto è stato il 104\2010 che ha introdotto
il codice del processo amministrativo e le manovre adottate per far fronte alla crisi
economico-finanziaria spesso con ricadute sull’organizzazione e sull’attività
amministrativa. Un importante mutamento dell’azione amministrativa deriva
dall’impiego di nuovi strumenti legati allo sviluppo tecnologico e dal
potenziamento del c.d. e-governament nell’ambito dei rapporti con cittadini e
imprese. Tra gli strumenti dell’e-governament ricordiamo la posta elettronica
certificata, la firma digitale e la carta di identità elettronica.
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3. “ LA NOZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”
Il “diritto amministrativo” non è altro che la disciplina giuridica della pubblica
amministrazione nella sua organizzazione si riferisce ai rapporti, che esercitando
tale attività, si instaurano con gli altri soggetti dell’ordinamento. La nozione di
diritto amministrativo è collegata a un certo tipo di stato. Gli stati caratterizzati
dalla presenza di un corpo di regole amministrative distinte dal diritto comune
sono definiti come Stati a regime amministrativo.
La rivoluzione francese portò alla nascita del diritto amministrativo in senso
moderno. Il diritto amministrativo nacque come somma di più accadimenti,
ognuno dei quali risalente nei secoli e con provenienze ed esperienze statali molto
diverse. Ma va riconosciuta alla rivoluzione francese un ruolo importante per la
formazione del diritto amministrativo. Essa ispirandosi ai principi dell’illuminismo,
condusse all’avvento della borghesia e all’affermazione della volontà popolare,
determinando la subordinazione dell’amministrazione alla legge. La rivoluzione
francese affermò il principio della divisione dei poteri.
In sintesi quindi l’attività amministrativa autoritativa acquistò in questo periodo
autonomia rispetto alle altre manifestazioni di imperio statuale e iniziò a reggersi
sui propri principi, forme e garanzie.
Il diritto amministrativo si diffuse in Europa insieme con l’estensione del modello di
amministrazione napoleonica, che fu estremamente accentrata. Questo nuovo
diritto pur sorto sotto l’influenza degli ideali liberi rivoluzionari, rimase immutato
così nel periodo della Restaurazione come nelle esperienze liberali e borghesi
successive. Per quanto riguarda l’Italia, dove già nel 1859 si era completata la
legislazione amministrativa piemontese, dopo l’unità che avvenne nel 1865 si
uniformò la legislazione relativa ai territori annessi ad opera delle c.d. “leggi di
unificazione”.
Occorre adesso individuare i limiti del diritto amministrativo. Negli stati a regime
amministrativo, l’attività della pubblica amministrazione non si esaurisce nella sola
attività di diritto pubblico, ma si assiste all’espansione dell’attività di diritto privato
della pubblica amministrazione stessa: infatti il ricorso al contratto è uno dei modi
più diffusi di amministrazione degli interessi pubblici: l’attività amministrativa può
essere esercitata dai soggetti pubblici sia nelle forme del diritto pubblico quanto
nelle forme del diritto privato. Per quanto riguarda i confini del diritto
amministrativo è opportuno analizzare l’art. 1 c. 1-bis l. 241\1990. Questa
prescrizione stabilisce che la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato a meno che la
legge disponga diversamente. La norma se intesa in senso letterale sembra:
consentire che l’azione amministrativa sia retta da norme di diritto privato, e non
soltanto che l’amministrazione usi strumenti privatistici, come è naturale che faccia
in quanto soggetto dotato di capacità di diritto privato; individuare nel carattere
dell’autoritatività la linea di confine tra attività amministrativa retta dal diritto
amministrativo e attività retta dal diritto privato; limitare l’area dell’applicazione del
diritto privato al settore degli atti non autoritativi, dove si ripete che
l’amministrazione agisce con la capacità di diritto privato senza i limiti connessi
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alla tassatività dei poteri; rappresentare il diritto privato come la regola dell’attività
che si esplica mediante atti non autoritativi, senza che risultino necessarie altre
prescrizioni normative; le legge può disporre diversamente e presumibilmente
l’area della disciplina pubblicistica; riservare l’applicazione delle norme di diritto
pubblico all’area degli atti autoritari in coerenza con il principio di legalità, senza
alcuna intromissione del diritto privato. Nella costituzione Italiana non si trovano
limiti espressi in quanto all’attività economica: è la disciplina europea che
potrebbe essere richiamata per frenare la proliferazione dei poteri pubblici, nel
senso che introducendo il principio di proporzionalità, essa impedisce di
considerare compatibili con l’ordinamento europeo quelle scelte che comportino
attribuzioni di poteri non giustificati per raggiungere uno specifico obbiettivo.
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, efficacia imparzialità pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento dell’unione europea.
L’applicazione del diritto privato e l’uso di strumenti privatistici saranno temperati
da garanzie a esso estranee, creando un diritto speciale dell’amministrazione.
4.” LA SCIENZA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO”
Se il diritto che disciplina l’attività e l’organizzazione amministrativa è il diritto
amministrativo, occorre precisare che il termine è impiegato per indicare la
scienza che si occupa di tale diritto. Lo sviluppo della scienza del diritto
amministrativo ha accompagnato la creazione e il rafforzamento degli Stati
nazionali ed è avvenuto, nella fase iniziale sopratutto in Francia e in Germania. La
scienza del diritto amministrativo dei giorni nostri deve confrontarsi con alcuni dati
che vanno evidenziati. Non esiste solo il potere statale ma anche altri poteri. Essi
devono rapportarsi a un ordinamento generale e il loro studio giuridico rimane
nell’ambito del diritto di uno stesso ordinamento generale. Il diritto amministrativo è
sempre più spesso diritto prodotto delle fonti europee. Il fenomeno è importante e
evidenzia l’incapienza della formula che identifica il diritto con le norme prodotte
dalle sole fonti statali, confermando che il diritto comune europeo è sopratutto un
diritto amministrativo. Le aree di privilegio dello stato vanno progressivamente
restringendosi e risultano occupate dal diritto comune.
5.”L’AMMINISTRAZIONE EUROPEA E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO
DELL’UNIONE EUROPEA”
Le organizzazioni internazionali sono dotate di una propria struttura amministrativa
e molto spesso intrattengono relazioni con gli stati e con le amministrazioni
nazionali, queste relazioni possono essere rilevanti per lo studio dei compiti delle
amministrazioni nazionali stesse. E’ importante quindi occuparsi
dell’amministrazione europea e dei suoi rapporti con quella italiana. Tale scelta si
giustifica per la maggiore importanza che, sotto il profilo del diritto amministrativo,
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l’unione europea riveste rispetto alle altre organizzazioni internazionali. Si può
anche parlare di diritto amministrativo dell’unione europea. Si può osservare tra i
molti esempi di normativa italiana di matrice europea quella relativa agli aiuti di
Stato, quella che ha ad oggetto la materia dei pubblici appalti e quella in tema di
servizi pubblici.
La disciplina europea ha: rafforzato il principio di proporzionalità che può servire
da freno all’aumento dei poteri amministrativi; introducendo limiti che la nostra
costituzione non si era incaricata di esplicitare con riferimento all’attività
economica: il limite entro cui sono consentiti interventi pubblici nel mercato e
condizionamenti dell’iniziativa economica privata non si ricavano dall’art. 41 c.3
Cost. ma da trattati e direttive comunitarie che favoriscono le liberalizzazioni;
favorito la formazione di un nuovo modello di potere pubblico (le autorità
indipendenti) e di una nuova funzione ( quella regolativa dei mercati); accentuato
la rilevanza del mercato e della tutela dei consumatori. Nel nostro ordinamento i
principali riferimenti al diritto europeo sono costituiti dall’art