PARTE PRIMA
CHE COS’E’ UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il diritto amministrativo è una branca dell’ordinamento giuridico che
studia l’azione e l’organizzazione delle PP.AA., che sono soggette a uno
statuto speciale, i loro poteri e i limiti, rispetto alle regole che
governano le azioni dei soggetti di diritto comune. La mancanza di una
norma che definisce il concetto di ente pubblico ha fatto si che la
dottrina e la giurisprudenza cercassero di colmare tale lacuna, ma tale
attività è stata difficile per tre situazioni o fenomeni sorti di recente:
La presenza di soggetti sostanzialmente pubblici ma con forma
• societaria, un terzo elemento tra soggetti pubblici e privati.
La sempre maggior importanza del concetto comunitario di P.A.
• basato su un controllo pubblico di tipo sostanziale piuttosto che
formale e per lo status che si ritiene di dare a un ente pubblico.
Esso, infatti, non è visto come permanente, ma elastico e mutevole
per ogni campo d’azione da applicare in base alla materia trattata
(ratione materiae).
L’aumento delle c.d. autorità indipendenti, soggetti pubblici
• altamente neutrali e che sfuggono al controllo politico.
Un primo elemento che differenzia un ente pubblico da uno
privato è che in tutte le sue azioni dispone sempre di un potere
pubblicistico, che si concretizza almeno nel potere di
autorganizzarsi con cui definisce, attraverso statuti e
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regolamenti, la propria organizzazione interna. Altri elementi
di differenziazione sono la capacità di porre in essere norme
generali e astratte (autonomia normativa), la possibilità di
fissare i propri obiettivi (autonomia d’indirizzo), la possibilità
di decidere le proprie spese e di disporre di entrate autonome
(autonomia finanziaria) o tributi (autonomia tributaria),
possibilità di agire per il conseguimento dei propri fini
(autarchia) la possibilità di risolvere conflitti di interessi
(autotutela).
La qualifica di ente pubblico discende dall’assoggettamento alle regole
sul procedimento amministrativo (L. 241/90) che disciplinano l’attività
degli enti pubblici.
Le limitazioni cui un ente pubblico è soggetto riguardano i controlli
che esso subisce (finalizzati a valutare la legittimità dell’attività svolta
e la sua rispondenza all’interesse pubblico), l’assenza di libertà
negoziale (per ottenere la maggior trasparenza possibile, l’azione di un
ente non è mai libera nei fini anche quando opera secondo procedure
privatistiche) e il regime dei beni pubblici (demaniali o patrimoniali
disponibili, è tutto proteso alla cura dell’interesse pubblico).
Gli enti pubblici godono anche di privilegi quali il poter adottare
unilateralmente atti che influiscono negativamente sulla sfera giuridica
altrui, i poteri di supremazia nei rapporti con i terzi (riconducibili
all’autarchia e all’autotutela), il sottrarsi alle ordinarie regole del
fallimento, l’impossibilità di agire forzatamente o espropriare beni
pubblici. Ultimo, ma non meno importante, la ripartizione
giurisdizionale, un ente pubblico è soggetto al contenzioso sui suoi
provvedimenti alla giurisdizione del g.a., principalmente per la tutela
degli interessi legittimi ma nei casi previsti dalla legge anche per i
diritti soggettivi.
I principali criteri di riconoscimento di un ente pubblico sono:
dev’essere riconosciuto dalla legge (la Cost stabilisce che i pubblici
uffici sono organizzati secondo norme di legge) e la sua nascita deve
poggiare su regole giuridiche definite dal legislatore (questo vale
soprattutto per la trasformazione di un ente da privato a pubblico).
Tuttavia esistono altri elementi per riconoscere un ente come pubblico:
il sistema di controlli pubblico, l’ingerenza dello Stato nella nomina o
revoca dei dirigenti, la partecipazione statale alle spese di gestione, il
potere direzionale dello Stato nella determinazione degli obiettivi, il
finanziamento pubblico istituzionale e l’iniziativa pubblica nella
costituzione dell’ente.
La privatizzazione di alcuni enti pubblici è stata regolata da alcune
leggi dello Stato (359/92 e 474/94), procedendo in due fasi, una
formale, riguardante un mero riconoscimento dell’avvenuta
privatizzazione dove lo Stato è rimasto formalmente titolare del
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pacchetto azionario, ed una sostanziale e non ancora avvenuta, nella
quale le azioni sarebbero dovute essere progressivamente cedute a
privati con la perdita del controllo sostanziale sul nuovo soggetto
privato da parte dello Stato. Laddove la seconda fase è avvenuta il
socio pubblico ha avuto una sub specie di poteri speciali, anche se in
minoranza e con un potere di veto sulle decisioni significative e
strategiche. Ci si è chiesto se singole società possono essere
considerate ente pubblico anche alla luce dei criteri di riconoscimento
suddetti. Malgrado tali criteri si devono ricordare le conseguenza
disciplinatorie che regolano un ente pubblico: un ente pubblico
societario non può dettare regolamenti amministrativi di
organizzazione, ciò avviene soltanto attraverso atti di diritto privato,
non tutta la L 241/90 è applicabile e lo è soltanto quando opera
secondo poteri pubblici (ad esempio gli espropri delle FS s.p.a. ). Per
queste società resta invariato il potere di controllo della CdC visto l’uso
di denaro pubblico e l’accesso agli atti come previsto della L. 241/90.
Altra importante domanda sorta è quella su chi debba dirimere i
contenziosi di tali società, il g.a. o il g.o.? Il g.a sarà responsabile di
dirimere le controversie concernenti i provvedimenti adottati dalle
società a cui la legge ha conferito poteri pubblicistici, soprattutto per le
procedure che precedono la stipula dei contratti e quelle relative
all’accesso.
Il diritto comunitario ha aumentato la visione “a geometria variabile”
di un ente pubblico, che, nei settori toccati da interventi comunitari,
può essere considerato pubblico solo settorialmente, per determinati
ambiti disciplinatori, mentre nella sua azione, non interessata da
questa nozione, è da considerarsi come un soggetto privatistico. Il
diritto comunitario utilizza il principio “dell’effetto utile” secondo il
quale la migliore soluzione del caso deve essere quella corrispondente
al fine che la norma comunitaria vuole perseguire. All’interno del diritto
comunitario la nozione di P.A. ha diverse forme e differisce per la
regolamentazione dei rapporti di lavoro, della responsabilità e degli
appalti pubblici. Per ciò che concerne i rapporti di lavoro nell’ambito
della P.A., l’UE ha dato una lettura restrittiva della norma stabilendo
che solo lavoratori di quello specifico paese possono accedervi,
limitando la libertà di movimento dei lavoratori prevista dal TUE. Più
recentemente anche la legislazione nazionale si è aperta a una nozione
di ente pubblico riconosciuto come tale solo quando persegue scopi
peculiari. Ciò è successo con il Codice dei contratti pubblici che obbliga
una serie di soggetti, pubblici e privati, al rispetto delle regole di
evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come P.A. solo per
assoggettarli alla disciplina riguardante gli appalti e alla giurisdizione
del g.a.
Un esempio della nozione sostanziale e settoriale di P.A. del diritto
comunitario è quello di organismo di diritto pubblico che è qualsiasi
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organismo istituito per soddisfare esigenze d’interesse generale,
avente carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità
giuridica la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo statale, oppure il cui
organo di amministrazione, di direzione o vigilanza sia costituito da
almeno la metà dei membri designati dallo Stato.
Quando si parla di personalità giuridica ci si deve riferire alla
soggettività giuridica, cioè la presenza di un soggetto come centro
di imputazione di situazioni giuridiche. Non solo quindi le persone
giuridiche del nostro codice ma anche gli enti di fatto che sono soggetti
di diritto e che, con altri requisiti di legge, possono avere il rango di
organismi di diritto pubblico. La nozione comunitaria di personalità
giuridica è riferibile sia a una personalità giuridica di diritto pubblico
che a una di diritto privato. Il c.d. requisito teleologico è l’elemento
che presenta le maggiori difficoltà per l’interprete e si riferisce al fatto
che l’organismo è istituito per soddisfare specifiche esigenze
d’interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.
Tuttavia all’avverbio “specifiche” è stata data una concezione
estensiva, i “bisogni d’interesse generale” sono una nozione autonoma
del diritto comunitario, e per “carattere non industriale o commerciale”
s’intendono una species di bisogni di carattere generale.
La classificazione degli enti pubblici vede: corporazioni e
istituzioni, enti territoriali e non territoriali, nazionali ed locali,
necessari, di appartenenza necessaria o facoltativa, autonomi, ausiliari
e strumentali, autarchici ed pubblici economici.
L’esercizio privato di pubblica funzione può esservi ai sensi della L
241/90 che dice che l’attività amministrativa persegue fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza. I soggetti privati preposti all’esercizio di
attività amministrative assicurano il rispetto di tali principi. Tale
fenomeno si manifesta in determinati casi quali la titolarità di un
particolare ufficio (il commissario liquidatore), l’attività professionale (il
notaio), la legge, un atto di concessione (di riscossione delle imposte),
il pareggiamento di attività svolte dalla P.A. (le scuole private)in un atto
volontario di assunzione (azioni collettive contro l’inerzia delle
istituzioni).
NOZIONI E PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Lo Stato è deputato al perseguimento di determinati fini comuni a tutta
la collettività che di esso fa parte, cioè fini d’interesse generale.
Nell’assetto costituzionale la realizzazione dei fini passa attraverso tre
fasi fondamentali: la scelta dei fini da perseguire (funzione
politico-legislativa), l’attuazione dei fini attraverso l’azione (funzione
amministrativa) e la tutela, cioè l’effettiva osservanza dell’interesse
con la risoluzione dei conflitti sorti (funzione giurisdizionale). La teoria
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della separazione dei poteri di Montesquieu rileva l’esigenza che
ognuna di dette funzioni abbia un potere autonomo dagli altri che
funga da limite, evitando la possibilità di una degenerazione tirannica
di un potere sugli altri. Conseguentemente, il potere legislativo è
chiamato a creare la norma giuridica, il potere esecutivo a svolgere
l’attività concreta di governo per il conseguimento dell’interesse
pubblico nel rispetto ed entro i limiti della norma, il potere
giurisdizionale a interpretare e attuare le norme applicandole ove
sorgano contestazioni in merito al loro significato o applicazione. Vi è
anche una quarta funzione, quella politica, alla quale partecipano tutti
gli organi costituzionali, gli organismi locali e i vari gruppi e formazioni
sociali esistenti all’interno della comunità statale (partiti, sindacati,
associazioni professionali).
Nozione - Il diritto amministrativo s’interessa dell’azione
amministrativa, contenuta nel limite positivo dell’attribuzione
normativa di potere, mediante la quale i soggetti preposti provvedono
alla cura degli interessi pubblici a loro affidati. L’individuazione del fine
da perseguire e la sua qualificazione come pubblico avviene in sede di
indirizzo politico dagli organi di funzione politica o di governo, mentre
in sede giurisdizionale si accerta che la volontà legislativa sia
rispettata.
Esiste un confine tra l’attività amministrativa sindacabile e quella
politica non sindacabile ed è l’esistenza di un vincolo cogente sulla P.A.
nel perseguire l’interesse pubblico. L’attività amministrativa non è mai
libera nei fini poiché è gravata dalla necessità di perseguire il fine
pubblico stabilito dalla legge. L’attività politica, invece, è libera da
vincoli funzionali visto che con l’atto politico si stabilisce il fine da
perseguire.
Definite le differenze tra atto amministrativo e atto politico vi è
un’attività “ibrida”, l’alta amministrazione che è quella con cui si
pongono in essere le scelte amministrative di fondo della P.A. e che
hanno una discrezionalità di massima estensione (gli atti di nomina
delle supreme cariche non politiche come il Primo Presidente della
Cassazione). Questi atti si pongono nel mezzo tra gli atti politici
(tendenti a definire i fini da perseguire) e i provvedimenti
amministrativi (diretti ad attuare le opzioni stabilite a livello
governativo).
L’attività amministrativa può essere classificata in molti modi, la più
comune è quella che la divide in attiva (che comprende tutte le attività
con cui la P.A. realizza i propri fini), consultiva (tutta l’attività che
fornisce pareri, consigli, direttive, orientamenti e chiarimenti alle
autorità che devono provvedere ad un determinato oggetto) e di
controllo (quelle dirette a sindacare secondo diritto – controllo di
legittimità – o secondo le regole della buona amministrazione –
controllo di merito – l’operato degli agenti a cui sono demandati i
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compiti di amministrazione attiva). Altri tipi di classificazione
riguardano l’attività sostanziale o organizzativa, quella giuridica o
materiale.
I principi dell’attività amministrativa sono da ritrovarsi nell’art 97 della
Cost e sono quelli di buon andamento e imparzialità. Vi è poi il principio
di legalità che è considerato un principio generale del nostro
ordinamento giuridico e che riguarda i rapporti tra legge e attività
amministrativa. Esso è richiamato dalla L 241/90 che dice che l’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge secondo le
modalità fissate dalla legge stessa ed in base ai principi
dell’ordinamento comunitario. Questo importante principio può avere
tre accezioni: uno debolissimo (è conforme alla legge ogni atto che non
le sia contrario), uno debole (è conforme alla legge ogni atto fondato
sulla legge - o legalità formale) e uno forte (è conforme alla legge ogni
atto la cui forma e contenuto siano determinati dalla legge – o legalità
sostanziale). In forza a tale principio la P.A. al di fuori dei casi stabiliti
dalla legge non ha alcun potere, privilegio o favore e le conseguenze
sono la tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi (non
sono ammessi provvedimenti atipici o innominati), l’eccezionalità
dell’esecutorietà degli atti (l’invio in esecuzione coattiva in sede di
autotutela della P.A.) e l’eccezionalità degli atti destinati a formare
certezza legale privilegiata.
Secondo il principio d’imparzialità l’amministrazione ha il dovere,
pur perseguendo l’interesse pubblico, di non discriminare i soggetti
privati coinvolti, garantendo trattamenti simili in situazioni analoghe e
trattamenti diversi in situazioni diverse. Per tale principio
l’amministrazione non ha l’obbligo a porre sullo stesso piano l’interesse
pubblico e gli altri interessi coinvolti, ma impone all’amministrazione il
dovere di ponderazione tra interessi contrapposti evitando sacrifici non
necessari al raggiungimento di obiettivi prefissati. Da qui si denota la
differenza tra il principio d’imparzialità e quello di neutralità, proprio
delle amministrazioni indipendenti. Queste, infatti, avranno sempre
una posizione terza e agiranno con equidistanza rispetto agli interessi
pubblici e privati coinvolti.
Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa impone
l’obbligo di agire sempre nel modo più adeguato e conveniente per il
fine pubblico da perseguire. Esso non deve essere riferito solo
all’organizzazione dei pubblici uffici ma a tutta la P.A. Nella L 241/90
tale principio risulta il frutto della compenetrazione di diversi criteri,
tutti sovrapponibili tra loro quali: efficienza, efficacia, economicità,
celerità, miglior contemperamento degli interessi e minor danno per i
destinatari dell’azione amministrativa.
Un altro principio, già accennato e introdotto da quelli di buon
andamento, legalità e imparzialità è la trasparenza, principio assunto
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dalla P.A. come regola di condotta. La pubblicità è il criterio che incarna
l’esigenza di controllo democratico dei cittadini sulla P.A. che è
costretta a pubblicare e rendere accessibili notizie, documenti, atti e
procedure. Le applicazioni dei canoni di pubblicità e trasparenza sono
numerose, e si riassumono in obbligo di motivazione, l’accesso ai
documenti amministrativi, l’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento e la partecipazione del privato al procedimento stesso.
LE FONTI
La gerarchia delle fonti annovera la Costituzione, gli atti aventi forza di
legge, le fonti secondarie e gli usi normativi. La ripartizione delle
competenze legislative tra Stato e Regioni non è più basata su un piano
gerarchico ma sul criterio della competenza come modificato
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