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IL TWO PACK
Due regolamenti, volti a intensificare sia il coordinamento, sia la sorveglianza delle procedure di bilancio per tutti gli Stati membri della zona euro, specie per quelli il cui bilancio presenta instabilità un disavanzo eccessivo, che sono soggetti ad finanziaria o rischiano di esserlo, o che beneficiano di un programma di assistenza finanziaria:
- Regolamento Ue n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio difficoltà degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi stabilità per quanto riguarda la loro finanziaria: con tale norma si mira ad instaurare, nei confronti degli Stati che la Commissione ritenga incorrere nelle condizioni, una sorveglianza più rigorosa, che portare all'emanazione di raccomandazioni da parte del Consiglio;
- Regolamento Ue n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi.
Eccessivi negli Stati membri della zona euro: si richiede agli Stati membri della zona euro di presentare simultaneamente ogni anno i rispettivi progetti di bilancio, per permettere alla Commissione di esaminarli, di emettere un parere in merito ed eventualmente di chiedere una revisione stabilità dei progetti ritenuti incompatibili con gli obblighi politici imposti dal patto di e→crescita entro il 15 ottobre gli stati membri devono trasmettere alla Commissione ed all’eurogruppo il Documento Programmatico di Bilancio (DPB)
IL FEDERALISMO FISCALE E IL COORDINAMENTO TRA ILIVELLI DI GOVERNO dell’art.La riforma costituzionale del 2001 ha portato ad una riscrittura 117 Cost, così come segue: potestà«[I] La legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dellanonché Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.[II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario [...] Art. 119 Cost. Città "I Comuni, le Province, le metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Città I Comuni, le Province, le metropolitane e le Regioni hannorisorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori capacità con minore fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città Province, alle metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città.
Province, metropolitane e Regioni. Città I Comuni, le Province, le metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
Una sentenza della Corte Costituzionale nel dicembre 2003 ha stabilito che nonostante la disciplina delle condizioni dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientri principalmente nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, attribuito dall'art. 117, potestà comma 3, cost. alla legislativa concorrente delle regioni, non è in contrasto con gli art. 117 e 119 cost. la possibilità, riconosciuta alla legge statale, di prevedere e disciplinare poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione dati e di controllo e di imputare ciò agli stessi ad un organo.
dell'amministrazione statale. In conseguenza di , in riferimento agli art. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 cost., all'art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, la l.289/2002 ha stabilito l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni relative alla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 2), l'obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3), il divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4). I contenuti regolativi delle disposizioni impugnate costituiscono espressione della competenza legislativa concorrente in tema di "coordinamento della finanza finalità pubblica", che, tenuto conto della di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali.
quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta "finanza pubblica allargata"), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari; "vincoli che possono richiedere, per la stessa natura del coordinamento finanziario, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo, potendosi quindi collocare a livello centrale non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma anche i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento, per sua natura eccedente i livelli territoriali sub-statali, possa essere concretamente realizzata". LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2012 Art. 117 Cost. (nuovo testo) "[II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della"concorrenza; sistema valutario;sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici[III] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] coordinamentodella finanza pubblica e del sistema tributario; [...]»dall’art.(art. così modificato 3, c. 1, lett. b) della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1)
Art. 119, c. 1, Cost.
Testo originario: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabilitida leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e deiComuni» Città
Testo riformato nel 2001: «I Comuni, le Province, le metropolitane e le Regioni hannoautonomia finanziaria di entrata e di spesa» Città
Testo riformato nel 2012: «I Comuni, le Province, le metropolitane e le Regioni hannoautonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, econcorrono ad assicurare
Art. 81 Cost. (testo originario)
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 81 Cost. (nuovo testo)
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali.Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentatidal Governo. puòL'esercizio provvisorio del bilancio non essere concesso se non per legge e per periodi nonsuperiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicuraresostenibilitàl'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la del debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta deicomponentidi ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».dell'art.[Articolo così sostituito dal comma 1 1, L.Cost. 20 aprile 2012]Art. 97 Cost. (nuovo testo)«[0I] Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,sostenibilitàassicurano l'equilibrio dei bilanci
la deldebito pubblico.
[I] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sianol'imparzialitàassicurati il buon andamento e dell'amministrazione.
[II] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni eresponsabilitàle proprie dei funzionari.
[III] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvoi casi stabiliti dalla legge».
Legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Cartacostituzionale.
Legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio dibilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
I PRINCIPI DI COORDINAMENTO E ARMONIZZAZIONE DELLAFINANZA PUBBLICA
Legge 5 maggio 2009, n. 42, Del