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§IL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE

Dal principio di legalità che caratterizza l’attività delle pubbliche amministrazioni deriva il principio di

precedimentalizzazione, in base al quale l’azione amministrativa è scandita in fasi successive tra loro

coordinate in vita del raggiungimento del fine pubblico.

L’attività contrattuale della pubblica amministrazione è caratterizzata dall’esistenza di una struttura bifasica.

Una prima fase, indirizzata alla scelta del contraente, risponde a finalità di tutela della concorrenza, secondo

i principi della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento,

nonché dei principi della trasparenza e della parità di trattamento. Essa rappresenta il “momento tipicamente

procedimenti di evidenza pubblica” nel quale l‘amministrazione agisce secondo moduli procedimenti di

garanzia per la tutela dell’interesse pubblico (=> prevale il regime pubblicistico). Nella seconda fase, che ha

inizio con l stipulazione del contratto, l’amministrazione agisce invece in una posizione di geniale parità con

la controparte ed esercita la propria autonomia negoziale anziché potestà amministrative. Tale fase

comprende l’esecuzione del rapporto contrattuale, caratterizzata appunto dall’assenza, almeno in via di

massima, di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico (=> regime privatistico).

Il codice dei contratti ha declinato uno schema generale di procedimento contrattuale che si svolge secondo

le seguenti fasi:

(1) la programmazione —> L’attività di programmazione è una fase solo eventuale del procedimento infatti

è obbligatoria solo per i lavori pubblici di importo superiore a €100.000 e si svolge sulla base di un

programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici

predispongono e approvano unitamente all’elenco dei lavori da realizzare in ciascun anno. Il programma

triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei

bisogni propri delle amministrazioni aggiudicatrici inoltre prevede un ordine di priorità nell’ambito del

quale sono comunque preferiti i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente e di

completamento dei lavori già iniziati nonché i progetti esecutivi già approvati e quelli per i quali ricorra la

possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

(2) la deliberazione di contrattare e la progettazione —> La deliberazione di contrattare è il

provvedimento (dichiarazione di intenti) con il quale l’amministrazione manifesta l’intendimento di

addivenire alla conclusione di un determinato contratto e ne indica i caratteri essenziali. L’adozione della

deliberazione di contrattare spetta ai dirigenti. La deliberazione indica:

- gli elementi essenziali del contratto

- i criteri di selezione degli operatori economici

- i criteri di selezione delle offerte

L’attività di progettazione è articolata in diversi livelli e si svolge perciò in momenti diversi che possono

precedere o seguire l’adozione della delibera di contrattare. La progettazione trova limitata applicazione

nel settore delle forniture di beni o di servizi di particolare complessità. Nell’ambito di opere pubbliche la

progettazione assume invece rilievo preminente ed ha come fine la realizzazione di un intervento di

qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di

costruzione, manutenzione e gestione. La disciplina ha articolato la progettazione secondo tre livelli di

successivi approfondimenti tecnici:

1. il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le esigenze da

soddisfare, le specifiche prestazioni da fornire ed evidenzia le aree impegnate, nonché i limiti di

spesa per le opere da realizzare.

2. il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle indicazioni del

progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e

delle approvazione prescritte.

3. il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, costituisce la ingegnerizazzione di

tutte le lavorazioni e quindi determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il costo relativo, e

deve essere sviluppato in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forme, tipologia,

dimensione e prezzo.

(4) la selezione dei partecipanti —> Alla decisione di concludere il contratto segue lo svolgimento delle

procedure indirizzate all’affidamento, mediante appalto, di lavori, servizi o forniture all’operatore

economico che ha offerto le condizioni risulta migliori. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si

sviluppano in fasi successive che comprendono: l’individuazione da parte della stazione appaltante degli

operatori che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento per poter partecipare alle

procedure di affidamento con o senza gara; la sezione degli operatori ammessi a presentare un’offerta;

la scelta del criterio da applicare per l’individuazione dell’offerta migliore.

Con il bando di gara, massima espressione del principio di pubblicità, viene avviata la procedura

concorsuale, che culminerà con la stipulazione di un determinato contratto. La funzione del bando di

gara è quindi innanzitutto quella di assicurare la legale conoscenza dell’avvio di una procedura di gara e

di favorire la partecipazione quanto più allargata degli operatori. Il bando deve perciò fornire tutte le

indicazioni utili, così da realizzare, attraverso un’ampia partecipazione, l’interesse dell’Amministrazione

ad ottenere le condizioni contrattuali più vantaggiose che normalmente derivano un confronto allargato.

Ulteriore funzione del bando di gara è quella di dettare le regole che dovranno disciplinare lo

svolgimento del procedimento contrattuale che prende avvio con la sua emanazione.

(requisiti di ammissione) Hanno titolo per essere ammessi alle procedure di affidamento di contratti

pubblici gli operatori economici in possesso dei necessari requisititi di ordine generale e speciale. I

requisiti di ordine generale consistono nell’assenza di cause di esclusione (quali il fallimento e stati

corrispondenti oppure sentenze di condanna oppure infrazioni in materia di sicurezza e altri obblighi nei

rapporti di lavori). I requisisti di ordine speciali sono variabili e attendono alla capacità economica e

finanziaria e alla capacità tecnica e professionale. Per i settori delle forniture e dei servizi il possesso da

parte degli operatori dei requisiti sia generali che speciali è valutato caso per caso dalla stazione

appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. Nel settore dei lavori pubblici il codice ha

previsto un sistema di “qualificazione unica”, demandando a un organismo terzo l’accertamento in capo

agli operatori del possesso dei requisiti di carattere speciale che viene attestato mediante apposita

certificazione da esibire in occasione di ciascuna procedura di gara, senza che la stazione appaltante

debba nuovamente verificarne l’esistenza. È tuttavia possibile per il concorrente che ne sia sprovvisto

avvalersi dei requisiti tecnico economici di un altro soggetto che si impegna a mettere a disposizione per

tutta la durata dell’appalto le ricorso necessarie. Non possono ovviamente essere oggetto di avvilimento

i requisiti generali. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti lungo l’intero iter

procedimentale, dal momento della presentazione della domanda sino all’aggiudicazione.

Il possesso dei requisiti generali e speciali non costituisce di per sé titolo sufficiente per essere ammessi

a presentare un’offerta per l’aggiudicazione di un appalto infatti nei casi più frequenti è consentita la

presentazione dell’offerta solo agli operatori selezionati.

La selezione dei partecipanti è preordinata all’individuazione del soggetto con il quale la stazione

appaltante dovrà concludere il contratto. Il codice dei contratti prevede un sistema generale di selezione

degli offerenti che si articola in cinque procedure alternative:

a) la procedura aperta è la procedura in cui tutti gli operatori economici interessati possono presentare

un’offerta

b) la procedura ristretta è la procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una

domanda di partecipazione, in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni

richieste ai fini della selezione qualitativa, ma, a seguito della valutazione da parte delle

amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati

possono presentare un’offerta.

c) le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori

economici da loro scelti e negoziano con uno o + di esse le condizioni dell’appalto. Esse

corrispondono alla trattativa privata prevista dall’ordinamento nazionale, dalla quale si discostano per

la formalizzazione del procedimento che viene ora caratterizzato dal confronto concorrenziale.

d) Il dialogo competitivo è una procedura, alla quale ogni operatore economico può chiedere di

partecipare, in cui la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un

dialogo con i candidati ammessi al fine di elevatore soluzioni in grado di soddisfare le sue necessità;

sula base di tali soluzioni i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Alle procedure per l’individuazione degli offerenti sin qui considerate si aggiungono meccanismo

innovativi di affidamento dei contratti che consentono una maggiore flessibilità:

e) l’accordo quadro è un accordo concluso tra una o + stazioni appaltanti e uno o + operatori economici

al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in

particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità. È uno strumento procedurale che consente

all’amministrazione, in caso di acquisizione di prodotti o servizi di carattere omogeneo e ripetitivo, di

definire una volta per tutte le clausole destinate a disciplinare i futuri rapporti contrattuali, con

possibile contenimento dei costi. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni.

f) i sistemi dinamici di acquisizione (SDA) sono processi svolti con mezzi elettronici per acquisti di beni

e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. La durata di un sistema dinamico di acquisizione

non può superare i quattro anni.

g) la centrale di committente è un’amministrazione aggiudicatrice che acquisisce forniture o servi

ovvero aggiudi

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Publisher
A.A. 2018-2019
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violifrate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gola Marcella.