Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
REVENGE PORN
Il crescente fenomeno della vendetta sessuale, chiamato anche REVENGE PORN ha portato il legislatore ad inserire questa norma con la legge n. 69 del 2019, denominato Codice Rosso. Tale fenomeno consiste nella condivisione non consensuale di immagini o video ripresi in intimità, che vengono diffuse attraverso la rete Internet, a scopo di vendetta l'uno contro l'altro. La diffusione di tali video o immagini avviene attraverso diversi canali, il più usato è Telegram, il quale dispone di sistemi di crittografia molto più avanzati rispetto ad es. a WhatsApp, consentendo così un quasi totale anonimato. Tale norma è stata collocata all'interno del Titolo XII, Sezione III dei Delitti contro la libertà morale, e ci suggerisce che il bene leso e giuridicamente tutelato è la libertà di autodeterminazione dell'individuo, tenendo conto.che la fattispecie in esame è comunque da considerarsi plurioffensiva, essendo capace di ledere l'onore, il pudore, il decoro, e la privacy della vittima. "Salvo che il fatto non costituisce più grave reato (clausola di sussidiarietà), chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate... La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La penaÈ aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”. Siamo di fronte ad un reato comune, a forma libera, a condotte equivalenti, di danno.
Nel reato di revenge porn si riscontra un primo soggetto agente, c.d. “paziente zero”, che è colui che realizza o sottrae illecitamente il materiale sessualmente esplicito che poi diffonde on line, e altri soggetti attivi, c.d. “secondi distributori”, che contribuiscono solamente alla diffusione del materiale infamante.
Spesso il paziente zero è rappresentato dall’ex partner della vittima, oppure soggetti che non controllano le frustrazioni e reagiscono in maniera anormale.
Il revenge porn viene anche definito “cyber stupro” per gli effetti devastanti che può scatenare nelle vittime di questa violenza, paragonabili appunto ad una violenza sessuale.
Anche perché, spesso la vittima diventa ulteriore vittima di altri cyber-crime. La fattispecie in questione è strutturata in due distinte ipotesi: da un lato, al primo comma, le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione di immagini o video di chi li ha effettivamente realizzati o sottratti alla vittima, senza il suo consenso; dall'altro, al secondo comma, la sola diffusione da parte di chi ha ricevuto il materiale. Il legislatore prevede il medesimo trattamento sanzionatorio, seppur ritenendo necessario un diverso elemento soggettivo, che nel primo comma è il dolo generico, nel secondo è il dolo specifico. Infatti, al secondo comma, è previsto la punibilità del soggetto che abbia ricevuto il materiale solo se la diffusione è finalizzata ad arrecare danno alla persona ritratta. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, ne sono previste 3: a) se la persona autore del reato è il coniuge o comunque una personache è o era legatasentimentalmente alla vittima; b) se il reato è commesso in danno di persona incondizioni di inferiorità fisica o psichica ( non si riferisce solo alle forme di disabilità,quanto a situazioni sperequate tra l'agente e la vittima. Ad es anche l'età, i luoghi, lesituazioni, ecc); c) se il reato è commesso con il ricorso a strumenti informatici otelematici in grado di raggiungere un ingente numero di persone.Nel decreto legge 139 di ottobre 2021, è stato inserito l'art. 144 bis del codice dellaprivacy, il quale prevede una estensione di tutela delle vittime di revenge porn. Taleestensione è costituita dal blocco preventivo della diffusione di materiale da parte delGarante della Privacy.L'art. dispone che chiunque, compresi i minori abbia fondato motivo di ritenere cheimmagini o video a contenuto sessuale che lo riguardano, destinati a rimanere privati,possano essere oggetto di invio.diffusione senza il suo consenso, può inviare segnalazione al Garante il quale entro 48 dal ricevimento del reclamo può applicare il regolamento. Nel caso di minori la segnalazione può essere fatta dai genitori. Il 144bis, a differenza del 612 ter, previene il reato.
STALKING e CYBER STALKING
Il revenge porn è assimilato allo stalking, art. 612 bis, reato abituale ritenuto tale in presenza di due condotte, ossia le minacce e le molestie, che vengono consumate in un arco temporale breve ma sufficiente a far nascere nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura dal quale deriva un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari, oppure ne derivi la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
La legge 69/2019 è intervenuta anche su questa norma portando la pena edittale prevista alla forbice "da un anno a sei anni e sei mesi".
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o da persona
legata o che è stata legata da relazione affettiva con la vittima, e se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici.
Riguardo al cyber stalking, il suo maggior disvalore poggia sulla circostanza che, proprio grazie alle nuove tecnologie, non solo risulta più difficile individuare l'autore del reato, ma gli effetti sono più devastanti proprio perché le minacce arrivano da ignoti.
Il bene giuridico tutelato, anche in questo caso come nel 612 ter, è la libertà morale del soggetto passivo, la sua attitudine ad autodeterminarsi, a compiere scelte libere prive di condizionamenti esterni.
CODICE ROSSO LEGGE N.69 DEL 19 LUGLIO 2019.
La legge n. 69 del 19 luglio 2019 denominata CODICE ROSSO, tutela le vittime di violenza domestica e di genere, e viene pubblicata sulla G.U. il 25 luglio 2019 ed entra in vigore il 9 agosto 2019.
La legge apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di
Il disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere si compone di 21 articoli che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e di accelerare l'adozione di misure di protezione per le vittime.
La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie:
- maltrattamenti contro i familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies c.p.)
- atti sessuali con minorenni (art. 609 quarter c.p.)
- corruzione di minorenne (art. 609 quinques c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video (art. 612 ter)
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti (artt. 582, 583 quinques, 576, 577)
REVENGE PORN: il caso di TIZIANA CANTONE
Tiziana Cantone era una trentunenne della
provincia di Napoli che venne trovata impiccata nella cantina della casa della zia. Qualche tempo prima la donna, in un periodo di debolezza, aveva inviato delle immagini in cui era ritratta in circostanze sessualmente esplicite ad alcuni uomini con cui aveva intrecciato relazioni virtuali. Tali immagini vengono divulgate, ed in pochissimo tempo raggiungono siti porno e la ragazza diventa l'icona di vignette, parodie, canzoni e quant'altro. Tiziana sporge denuncia e la procura dispone l'oscuramento dai motori di ricerca di video e immagini, ma oramai la diffusione del materiale pornografico era virale. La ragazza cerca di cambiare vita, si trasferisce in un'altra città, per poi ritornare a vivere nel napoletano e seguire le azioni legali che vanno faticosamente avanti, fino al tragico epilogo ormai devastata dalla vicenda.
Cyber bullismo: il caso di CAROLINA PICCHIO
Carolina Picchio dopo aver trascorso una serata con amici ed aver bevuto troppo, perde conoscenza e
viene filmata da un gruppo di ragazzi che l'accerchia e simula atti sessuali, e comportamenti sempre più espliciti. Tali immagini finiscono sulla rete, e la ragazza viene inondata di insulti e commenti denigratori. Un peso insostenibile da sopportare perché offensivo della sua onorabilità e reputazione, tanto che Carolina si getta dalla finestra della sua camera. Prima però trova la forza di denunciare e di fare i nomi in una lettera che consentirà, per la prima volta di celebrare un processo sul Cyber-bullismo in Italia, con condanne esemplari. A Carolina è dedicata la prima legge in Europa sul cyber bullismo, entrata in vigore nel giugno del 2018, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo", che intende tutelare il diritto delle nuove generazioni ad una navigazione sicura, positiva e libera. Un provvedimento legislativo che è stato pensato non solo per le vittime, maAnche per il riscatto di quei ragazzi che spesso, anche inconsapevolmente, danneggiano i propri coetanei attraverso le piattaforme digitali.
DIRITTO ALLA PRIVACY
Il diritto alla riservatezza nasce nell'800 negli USA quando in primis un avvocato di Boston, Samuel Warren, stanco di leggere sui giornali notizie riguardo le imprudenze di moglie e figlia, scrive un saggio intitolato "the right of privacy" che segnò l'inizio del riconoscimento di tale diritto.
Nel nostro ordinamento la tutela della riservatezza dei dati personali approda con la legge n. 675 del 31/12/1996 nota come "legge sulla privacy". In particolare tale normativa crea misure sulla tutela delle persone e altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, ed istituisce la figura del Garante per la privacy, come Autorità indipendente dal potere esecutivo.
Con il D.L n. 196 del 30/6/2003, viene istituito il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, noto come Codice della Privacy.