IL MODELLO DI SICUREZZA SOCIALE IN ITALIA
La sicurezza sociale nella Costituzione Italiana trova conferma negli articoli 2, 3, 32, 35, 38. L'articolo 32 riconosce il diritto di tutti i cittadini alla tutela della salute, considerata come un interesse di tutta la collettività. L'articolo 38 riconosce a tutti i cittadini inabili al lavoro e provvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e, ai lavoratori, il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Prevede, inoltre, che gli invalidi e i minorati abbiano diritto alla educazione e all'avviamento professionale, e che sia lo Stato a realizzare tale compito predisponendo organi e istituti.
L'articolo 38 è una norma aperta che impone in capo allo Stato una obbligazione solidale di risultato.
e non di mezzo, in cui l'unico vincolo per il legislatore è il raggiungimento dell'obiettivo di liberare l'uomo dal bisogno, attraverso l'utilizzo di soluzioni e strumenti che non sono predeterminati, ma solo lasciati alla libera scelta. Vengono, quindi, fissati solo i principi essenziali, i quali sono compatibili con un'ampia gamma di possibili attuazioni legislative.
Le prestazioni erogate dal sistema previdenziale, infatti, mirano a realizzare una esigenza solidaristica che si estende a tutta la collettività, con lo scopo di garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, erogando appunto i mezzi necessari. Il secondo comma dell'art. 3 recita infatti "l'impegno della Repubblica a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del".
Paese.” Questa disposizione individua in capo alle istituzioni, il dovere di assicurare il futuro e lo sviluppo della persona umana.
La sicurezza sociale si esplica mediante interventi che consistono nella erogazione di beni e servizi ai cittadini che si trovano in difficoltà.
La sicurezza sociale costituisce una parte del diritto del lavoro, pertanto la Costituzione concepisce la sicurezza sociale come una manifestazione dello Stato per la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35).
L'attuazione dei principi di sicurezza sociale si è realizzata attraverso l'istituzione del SSN (servizio sanitario nazionale) nel 1978; attraverso un sempre più intenso intervento finanziario dello Stato; attraverso l'erogazione dell'assegno sociale rivolto agli over 65 in disagiate condizioni economiche, finanziato totalmente a carico del bilancio dello Stato; attraverso l'estensione della tutela della malattia a tutti i
cittadini; attraverso l'automaticità delle prestazioni e la rivalutazione automatica delle pensioni. La sicurezza sociale comprende sia l'assistenza che la previdenza sociale; esse sono coordinate e integrate per perseguire un unico scopo, ossia la liberazione dal bisogno del cittadino che si può realizzare solamente attraverso un servizio pubblico. Pertanto la distinzione si riduce solamente all'ambito e alla intensità della tutela. La Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella materia della "previdenza sociale" e prevede una competenza concorrente Stato / Regioni nella materia della "previdenza integrativa e complementare". Alle Regioni è affidata la competenza esclusiva in materia di "assistenza sociale", ma è in capo allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio.
Il finanziamento
Gli interventi di sicurezza sociale da parte dello Stato sono di natura egualitaria e universale, e sono finanziati dal gettito proveniente dalla fiscalità generale.
Il sistema previdenziale poggia sull'obbligo contributivo che sorge con l'instaurarsi di un rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o anche con l'iscrizione all'albo professionale. Il contributo previdenziale si connota come obbligatorio o volontario, ed è inderogabile perché nasce direttamente dalla legge che ne determina l'ammontare a seconda delle categorie, dei soggetti e dei rischi.
Nei casi di inadempienza contributiva sono previste le c.d. sanzioni civili, ossia obbligazioni accessorie che nascono automaticamente e che crescono in a seconda della gravità dell'inadempienza (ritardo, evasione, omissione).
Nei casi di violazione di norme in materia di previdenza, tutela e sicurezza dei lavoratori, e nei casi di contrasto del c.d. lavoro sommerso,
Sono previste le sanzioni amministrative. Sono previste sanzioni penali nei casi di gravi evasioni fiscali, per violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro.
Il principio cardine del rapporto tra lavoratore/datore di lavoro e l'Ente che previdenziale è quello della "automaticità delle prestazioni" regolato dall'art. 2116 c.c., secondo il quale al lavoratore spettano ugualmente le prestazioni previdenziali anche quando i contributi dovuti non siano effettivamente stati versati. Questo principio rappresenta una garanzia fondamentale per il lavoratore sul quale non ricadono i rischi di eventuali inadempimenti del datore di lavoro.
Il principio di automaticità è escluso nei confronti dei lavoratori autonomi in quanto responsabili del versamento dei contributi verso se stessi.
La determinazione dell'importo dei contributi viene effettuata con riferimento all'ammontare della retribuzione (retribuzione imponibile,...
ossia tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo delle ritenute) in caso di lavoro subordinato; in caso di lavoro autonomo si fa riferimento al reddito percepito. Per la determinazione dell'onere e beneficio sono importanti i "minimali" e i "massimali" contributivi, qualunque sia la base su cui viene effettuato il prelievo. Il minimale costituisce la retribuzione minima da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi che il datore deve versare all'Ente previdenziale in relazione alla prestazione svolta dal dipendente. Il punto di riferimento utilizzato è generalmente il contratto collettivo nazionale di lavoro. Il massimale contributivo è il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, oltre il quale non sono più dovuti i contributi pensionistici. Il massimale è stato introdotto con la riforma del 1995 e si applica ai lavoratori assunti dal 1.gennaio 1996, che rientrano in un sistema contributivo puro e, ai soggetti che, pur essendo iscritti all'INPS prima del 1996, scelgono di andare in pensione con il sistema contributivo (il massimale cambia ogni anno in base agli indici ISTAT).
La tutela della salute
Il diritto alla salute è considerato un diritto fondamentale che viene tutelato dalla Costituzione nell'art. 2 il quale recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; nell'art. 3 il quale dispone che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge e che la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli che impediscono la libertà e il pieno sviluppo della persona umana; nell'art. 32 il quale dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti.
La Carta Costituzionale sancisce chiaramente il diritto dei cittadini a vedere tutelata la propria salute.
Pertanto lo Stato deve assumersi il compito di realizzare le condizioni affinché ciò avvenga. L'istituzione del SSN è l'esplicazione dei doveri costituzionali dello Stato a favore della comunità ed è l'attuazione della idea di sicurezza sociale. Esso nasce con la legge n.883 del 1978 ed è costituito da strutture, funzioni e servizi destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute psico-fisica di tutta la popolazione senza distinzioni di condizioni individuali o sociali. L'istituzione del SSN segna il passaggio dal sistema bismarkiano al sistema beveridgeano, ossia da un sistema di protezione sociale di tipo mutualistico che garantiva assistenza e prestazioni diverse in base alle caratteristiche contributive, alle condizioni lavorative e alle residenze dei lavoratori, ad un sistema di tipo universalistico. Con il SSN è stata garantita sia l'unitarietà del processo assistenziale, mediante una rete
completare di Unità Sanitarie Locali (USL) le quali fornivano direttamente le prestazioni ai cittadini, sia l'uniformità gestionale, attraverso la creazione del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), un fondo unico alimentato dalla tassazione dei cittadini. Tale modello però nel tempo ha mostrato dei limiti e si è resa necessaria una profonda ristrutturazione prima con avvio del processo di regionalizzazione, a partire dagli anni '90 con la "seconda riforma" della sanità (d.lgs. n. 502/1992 e d.lgs. n. 517/1993), e poi con la "riforma ter" (decreto Bindi, d.lgs. n. 229/1999). La regionalizzazione del servizio è stata poi accentuata dalla riforma costituzionale del 2001 che ha modificato il riparto di competenze fra Stato e Regioni, così che il nuovo art. 117 Cost. demanda allo Stato, come competenza esclusiva, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti a tutti i cittadini.essere garantiti su tutto il territorio nazionale; la tutela della salute, invece, viene definita di competenza concorrente Stato/Regioni.
I livelli essenziali di assistenza, LEA, sono prestazioni considerate essenziali e che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, su tutto il territorio, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket; lo Stato decide quali trattamenti rientrano nei LEA, e garantisce il loro finanziamento ripartendo le risorse fra le Regioni.
Le Regioni hanno un ruolo decisivo a livello operativo, e questo presenta dei punti di criticità da non sottovalutare. Innanzitutto esse gestiscono la quota di FSN che viene loro destinata, e questo si riflette nella possibilità per gli utenti di fruire di un servizio più o meno soddisfacente, riguardo alle prestazioni dei LEA, dal momento che sono loro che poi si occupano di programmare ed erogare concretamente tali servizi ai cittadini. L'ampio spazio di autonomia riconosciuto alle Regioni produce
Perciò delle differenze, tanto che si distinguono Regioni virtuose e non virtuose, e l'un
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