Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 102
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 1 Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 102.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto della previdenza sociale, Prof. Vianello Riccardo, libro consigliato Diritto della sicurezza sociale, Ales E., Canavesi G., Casale D., Casillo R., Esposito M., Ludovico G., Vianello R. Pag. 91
1 su 102
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

(art. 2043 c.c.) (art. 1218 c.c.)

Deriva da fatto illecito. Si fonda sul principio del Risarcimento del danno per inadempimento neminem laedere in base al quale chiunque violi l'asfera giuridica altrui è tenuto a risarcire il danno.

Chi l'ha subito deve provare la responsabilità e il danno che ne è derivato, mentre chi ha commesso l'illecito deve risarcire il danno.

Il responsabile di aver adempiuto correttamente e risponde del danno prevedibile e non prevedibile.

Prescrizione di 5 anni per la responsabilità extracontrattuale e prescrizione di 10 anni per la responsabilità contrattuale.

Danni risarcibili: si è tenuti a risarcire tutti i danni purché siano conseguenza del fatto illecito (principio di causalità).

Inadempimento colposo: il responsabile è tenuto a risarcire i danni prevedibili dall'inadempimento.

La responsabilità civile del datore di lavoro a fronte di un infortunio sul lavoro ha natura contrattuale. Nei casi in cui il lavoratore agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, la differenza di danno che a lui eventualmente spetta si determina:

Prima tesi: sostenuta da alcuni giudici di merito dopo l'introduzione del danno biologico: il confronto dovrebbe farsi per SOMMATORIA, si mette insieme tutto ciò che il lavoratore avrebbe diritto di ricevere secondo i parametri civilistici e dall'Inail. Si fa il confronto tra le 2 somme e si stabilisce che il lavoratore ha diritto alla sola differenza tra i due importi complessivamente determinati.

Seconda tesi: nettamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Il confronto per determinare il danno dovrebbe essere fatto per POSTE OMOGENEE.

(danno patrimoniale con danno→patrimoniale) si deve scendere nel dettaglio delle singole voci di danno. Si sceglie quindi non un→confronto l’importo più elevato Prevale l’importoconfronto tra i 2 importi complessivi, ma nelprevidenziale quando l’Inail ha erogato prestazione superiore a ciò che il lavoratore dovrebbe riceveresecondo le regole civilistiche). Il lavoratore ha diritto alla differenza se per una singola voce di dannol’importo civilistico è superiore a quello della prestazione.La regola applicata dalla Corte è oggetto di critiche da parte della dottrina: la regola del computo del dannoper poste omogenee può far sì che ciò che il lavoratore riceva sommando la tutela previdenziale al risarcimento→del danno superi ciò a cui egli avrebbe diritto applicando le regole del risarcimento del danno obiettivo:restituzione della situazione originale del danneggiato prima che si verificasse l’illecito.

C'è questo possibile inconveniente che può causare un arricchimento ingiustificato. Serve a ricostruire i rapporti tra responsabilità civile e tutela previdenziale. L'Inail interviene ad Art. 11: erogare la prestazione quando si verifica un danno e deve pagare le indennità anche nei casi previsti di se viene meno la regola dell'esonero (il responsabilità civile del datore di lavoro, salvo il diritto di regresso datore di lavoro è civilmente responsabile), l'Inail eroga la tutela previdenziale e poi la recupera nei confronti del responsabilità civile dell'infortunio (agisce in regresso) l'Inail recupera non solo l'ammontare delle prestazioni già erogate, ma anche la somma di denaro necessaria per erogare le prestazioni future. Determina quindi il valore capitale della rendita dovuta (fa giudizio di stima, orientata nel futuro sulla base di determinate tabelle) immagina con calcoli.

di carattere statistico per quanto tempo ancora deve essere erogata la prestazione e il denaro necessario per continuare la sua erogazione. Ciò si verifica anche in caso di responsabilità di un soggetto terzo.

Comma 4°: "l'istituto può esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale.

MALATTIE PROFESSIONALI → ARTICOLO 3: prosecuzione dell'art.2 l'assicurazione è obbligatoria anche per le malattie professionali.

La malattia professionale è un evento che viene tutelato a determinate condizioni, più restrittive rispetto a quando previsto all'art.2 in materia di infortuni sul lavoro.

La malattia professionale (=deriva da una attività lavorativa) è meritevole di tutela in quanto rientra nell'elencazione contenuta nella Con riferimento all'attività lavorativa l'art. 3 ci dice

che deve trattarsi di una tabella. Di una attività specificata nella stessa tabella in cui sono indicate le malattie professionali, attività pericolosa ai sensi dell'art. 1. Il rapporto che deve intercorrere tra malattia professionale e attività lavorativa contratta nell'esercizio e a causa deve essere un rapporto di causalità diretta (malattia delle lavorazioni). Il sistema di tutela più restrittivo rispetto a quello previsto per gli infortuni sul lavoro è detto sistema tabellare → si fonda su una tabella, ritrovata nel testo unico (tabella per industria e per agricoltura). La tabella si compone di 3 colonne: 1. Dedicata alle malattie 2. Dedicata alle lavorazioni 3. Periodo massimo d'indennizzabilità della cessazione del lavoro Si presume che da un'attività lavorativa il sistema si fonda su meccanismi presuntivi, sistemi di presunzione: che comporta l'esposizione al rischio derivante da una certa sostanza.

Derivi una certa malattia purché si sia manifestata entro un certo termine che decorre dal momento in cui il lavoratore è stato esposto a quella sostanza. In ogni caso comporta dei limiti: l'evoluzione.

La tabella viene periodicamente aggiornata. Questo meccanismo della medicina del lavoro e della scienza medico-legale ha dei tempi che non sono necessariamente compatibili con quelli di aggiornamento della tabella. Si possono manifestare delle difficoltà nel valutare la tutelabilità sul piano previdenziale di situazioni non coperte dalla norma e dalla tabella.

Intervento della Corte costituzionale per porre rimedio a questi vuoti di tutela: sentenza 179 del 1988 → dichiara l'incostituzionalità del 1° comma dell'art.3 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nella prima colonna della tabella o per le lavorazioni non incluse.

malattia professionaletabellata, non è totalmente esonerato dall'onere della prova (prova di aver svolto una certa lavorazione, inclusa nella tabella; di aver contratto una certa malattia, inclusa nella prima colonna della tabella; prova che i sintomi di tale malattia si sono verificati nel periodo massimo d'indennizzabilità). Il lavoratore che intende ottenere dall'Inail tutela per aver contratto una malattia non tabellare deve provare l'attività lavorativa svolta, la malattia contratta, il nesso di causalità tra la lavorazione e la malattia. A fronte di una malattia inclusa nella tabella al lavoratore non è richiesta la prova del nesso di causalità tra attività lavorativa e la malattia perché è già presunto/insito nel fatto che quella malattia/lavorazione è elencata nella tabella.

2° comma art. 3: Per tutto il resto vale quanto detto a proposito degli infortuni →il TU risente

dell'impostazione ARTICOLO 206 TU: del mondo economico del tempo tutela in ambito agricolo. Nella parte del TU dedicata all'agricoltura, tale articolo definisce non le attività pericolose, ma quelle agricole. Mentre nell'industria il testo unico ci dà un'indicazione delle attività pericolose, per l'agricoltura il testo unico definisce le attività agricole sul presupposto in tale mondo ogni attività sia pericolosa. L'interconnessione tra la vita quotidiana e quella lavorativa è tale che rende difficile creare delle nette divisioni tra queste due realtà.

METODO DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE = Modalità di costruzione della singola prestazione previdenziale. Da non confondere con la tecnica di finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso: abbiamo distinto la tecnica di finanziamento a capitalizzazione (tipica delle assicurazioni private) dalla ripartizione (i contributi

  • per coloro i quali avessero iniziato a lavorare a partire dal 1/1/1996 si sarebbe dovuto applicare non più il sistema retributivo ma quello contributivo di calcolo delle prestazioni previdenziali.
  • per coloro i quali alla stessa data avessero già maturato un'anzianità contributiva pari/superiore a 18 anni si sarebbe continuato ad applicare il sistema retributivo di calcolo.
  • La riforma Fornero del 2011 è intervenuta su tale aspetto. Per coloro i quali avessero iniziato a lavorare prima ma avessero accumulato un'anzianità contributiva del 1/1/1996 inferiore ai 18 anni sarebbe stato applicato il sistema misto prestazione.

    Il sistema previdenziale si compone di 2 quote:

    Calcolata col il sistema retributivo corrispondente all'anzi

    Dettagli
    A.A. 2021-2022
    102 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della previdenza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Vianello Riccardo.