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II. LA TUTELA IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

11. La nascita della CIG

Con l'espressione "ammortizzatori sociali" si indicano quelle particolari forme di tutela previdenziale volte ad "attutire", mediante un'integrazione salariale, le vicende che possono alterare la continuità della prestazione lavorativa.

12. La riforma degli ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 148/ 2015): principi generali

Con lo specifico obiettivo di razionalizzare il groviglio normativo sedimentatosi nel corso dei decenni in tema di integrazioni salariali il c.d. Jobs Act ha delegato il Governo ad adottare misure di riordino della normativa in materia di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro: ne è derivato un articolato testo unico (d.lgs. n. 148/2015) diviso in tre parti, dedicate rispettivamente ai trattamenti di integrazione salariale, ai fondi di solidarietà e al contratto di espansione.

A ogni buon conto,

I destinatari tipici della cassa integrazione sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

Per beneficiare della tutela i lavoratori devono possedere, alla data di presentazione della domanda, un'anzianità di effettivo lavoro (cioè di giornate di effettiva presenza al lavoro) di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Tale requisito, però, non è necessario per le domande di CIG per eventi oggettivamente non evitabili.

13. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO) 68

Gli ammortizzatori sociali tipici (CIGO e CIGS) consistono in forme di tutela economica, la cui erogazione richiede la sussistenza di presupposti soggettivi e oggettivi: i primi riguardano l'ambito di applicazione datoriale e la sfera dei destinatari, i secondi le ragioni che giustificano.

L'intervento della CIG. Se, come si è visto, comune alle forme di integrazione salariale è la sfera dei beneficiari, diverso è il ne campodi applicazione. Le aziende destinatarie della disciplina della CIGO e dei relativi obblighi contributivi, infatti, sono indicate dall'art. 1o in un lungo elenco che include le imprese industriali di vari settori e, nell'edilizia, anche artigiane. La richiesta di intervento della CIGO e la corresponsione della relativa integrazione salariale presuppongono che la sospensione dal lavoro o l'effettuazione di prestazioni di lavoro a orario ridotto si fondino su precise "causali" (c.d. cause integrabili): dovrà trattarsi, cioè, di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure di situazioni temporanee di mercato (cioè di crisi dovute a particolari congiunture negative riguardanti le singole

impreseo il particolare contesto economico-produttivo in cui le stesse operano). A seguito dell'emergenza epidemiologica l'art. 19, dl. n. 18/2020 ha introdotto la nuova causale "Covid-19 nazionale".dell'ammortizzatore sociale devono contribuire al relativoLe imprese potenzialmente destinatariefinanziamento: versare, cioè, un contributo ordinario, la cui aliquota è calcolata in percentuale dellaretribuzione imponibile e differenziata in relazione ai diversi settori (industria, artigianato) e al numero deidipendenti (art. 13), nonché un contributo addizionale, che, in ossequio a uno dei principi e criteri direttividella legge delega, volto a incrementare la compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici deitrattamenti, è posto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ed è commisuratonon all'organico dell'impresa, ma all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore, nel

senso che cresce percentualmente in relazione al maggior utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. Verificatasi la causale che, a detta del datore di lavoro, giustifica la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, è necessario avviare la procedura di informazione e consultazione sindacale. L'impresa, cioè, innanzitutto deve obbligatoriamente informare le organizzazioni sindacali, comunicando preventivamente alle r.s.a. o alla r.s.u., ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. L'informazione costituisce un adempimento imprescindibile, mentre è eventuale la successiva fase di consultazione, che si attiva solo se una delle parti la richiede e consiste in un esame congiunto della situazione e delle possibili soluzioni.

situazione (in cui si discute della tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa), che può concludersi anche senza che sia stato raggiunto un accordo tra le parti. L'intera procedura di informazione e consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione al sindacato, termine ridotto a 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti. Completata la procedura, per essere ammessa al trattamento ordinario di Integrazione salariale l'impresa deve presentare all'INPS, in via telematica, domanda di concessione. Per la presentazione della domanda è previsto un termine di 15 giorni, che decorre dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Se però, la domanda è proposta per eventi oggettivamente non evitabili, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. L'integrazione salariale ordinaria è

concessa dalla sede INPS territorialmente competente. In caso di rigetto della domanda, ferma restando la possibilità di ricorrere in via amministrativa, entro il termine ordinatorio di 30 giorni, al comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti costituito in seno all'INPS (art. 17), e in via giudiziale, nel termine perentorio di 60 giorni, al TAR, l'impresa che abbia nel frattempo sospeso o ridotto l'attività lavorativa, venendosi a trovare in una condizione di mora credendi, dovrà corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione. Quanto alla durata, fermo il limite massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4), le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Se, poi, l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova

domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

14. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

Più elaborata, sotto vari profili, è la disciplina della CIGS, ammortizzatore sociale storicamente dedicato alla gestione delle situazioni di crisi più complesse e di maggior durata.

Per ciò che riguarda il campo di applicazione, l'accesso alla CIGS e l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi dipendono dal superamento di una soglia occupazionale media (che include nel computo anche apprendisti e dirigenti), misurata nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:

  • più di 15 dipendenti: imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o

riduzionidell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente (27); imprese appaltatricidi servizi di mensa o ristorazione;- più di 50 dipendenti: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.Peraltro, imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, nonché partiti e movimenti politici e lororispettive articolazioni e sezioni territoriali sono ammessi alla CIGS a prescindere dal numero dei dipendenti.L'intervento della CIGS può essere richiesto in presenza di una di queste tre causali:

  1. Riorganizzazione aziendale (fattispecie che si deve ritenere assorba anche le precedenti causali dellaristrutturazione e della conversione aziendale) si ha quando, tramite investimenti e formazione deilavoratori, si rende necessario fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva: in talcaso il piano contenente

il relativo programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

La crisi aziendale è una situazione determinata da squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni: qui il piano di risanamento deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

La terza ipotesi si ha quando l'impresa stipula un contratto di solidarietà difensivo tramite contratti collettivi aziendali, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro volta a evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo impiego più razionale.

La CIGS è finanziata, oltre che direttamente dallo Stato, con un contributo ordinario, e dal

contributoaddizionale di cui all'art. 5. La procedura per la richiesta della CIGS ricalca quella già esaminata in tema di CIGO (quanto ad adempimenti e durata), con alcune significative differenze (artt. 23 e 25). Innanzitutto, dopo l'informazione sindacale, il tavolo dell'eventuale consultazione è allargato anche alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda che l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola o in più Regioni. L'oggetto dell'esame congiunto, poi, è più dettagliato perché deve includere anche le misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale. 70 La domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale. In caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla

La domanda di CIGS deve essere presentata contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio: la concessione del trattamento avviene con

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A.A. 2022-2023
86 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Deiv99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vallauri Maria Luisa.