DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
(ALES)
CAP I
CAP I - ASSITENZA SOCIALE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA SOCIALE, WELFARE:
SIGNIFICATI, MODELLI, EVOLUZIONE.
1. Di che si tratta?
AS (assistenza sociale) PS (previdenza sociale) SS (sicurezza sociale) e welfare, sono spesso utilizzate come
sinonimi; esse tuttavia non sono sempre sovrapponibili, indicando fenomeni storico-sociali e discipline
giuridiche diverse.
L’AS è storicamente un insieme eterogeneo di misure volte a sopperire alla condizione di povertà in cui
versano i cittadini. La PS, di origine più recente, è invece rivolta ai lavoratori al fine di assicurare prestazioni
economiche sostitutive del reddito in presenza di eventi tipici di impossibilità della prestazione di lavoro per
perdita temporanea o permanente della capacità lavorativa. Entrambi questi istituiti sono oggetto di un diritto
garantito dall’art 38 c.1 e 2, e 117 c.2, lett. O) della Cost.
La parola Welfare indica una finalità, il benessere della persona e della società, che è imposto allo Stato dal
riconoscimento dei principi cost.
–
La sicurezza sociale modello giuridico attraverso cui lo Stato tutela il cittadino e lavoratore da situazioni di
bisogno socialmente rilevati (funzione doverosa che deriva dagli art 2 e 3 Cost.).
2. i modelli e la loro genesi.
I modelli con cui i sistemi giuridici nazionali hanno realizzato la tutela della persona che lavora e del cittadino
dall’altro.
sono riconducibili essenzialmente a 2: le assicurazioni sociali, da un lato, la sicurezza sociale,
Entrambi sono noti come modello bismarckiano (tra 1883 e 1889 il cancelliere tedesco fece approvare tre
leggi che obbligarono i datori di lavoro ad assicurare i propri dipendenti da rischi di malattia, infortuni sul
lavoro e vecchiaia) e modello beveridgiano (Beveridge fu autore del piano beveridge che aveva lo scopo di
riformare il sistema di assistenza in Inghilterra nel 1942).
Le assicurazioni sociali hanno radice nelle trasformazioni sociali ed economiche prodotte dalla rivoluzione
industriale. A seguito di tale rivoluzione nacquero le prime forme di lavoro subordinato (i titolari delle industrie
all’attuale retribuzione).
offrivano lavoro ad operai in cambio di una mercede, che corrisponde Tale rivoluzione
fu caratterizzata da una forte diseguaglianza sociale per la diffusa condizione di povertà in cui molti lavoratori
vennero a trovarsi.
Le energie lavorative furono considerate come bene oggettivo e distinto dalla persona che le offre e così rese
deducibili allo schema della locazione d’opere. In tal modo restava occultato tanto il coinvolgimento della
persona nella prestazione di lavoro quanto la sua posizione di diseguaglianza nel rapporto squilibrato di poteri
col datore di lavoro. Agli albori della rivoluzione erano inconcepibili sia la sospensione del rapporto di lavoro
sia l’intervento sostitutivo della retribuzione. La
con diritto alla conservazione del posto causa fondamentale
concezione liberale dell’individuo, della società e dello Stato.
di tale condizione va ricondotta alla
Il liberalismo è quella corrente di pensiero che considera quale valore fondamentale la libertà del singolo
individuo, intesa come capacità di autorealizzazione delle proprie azioni e del proprio destino. Per garantire
tale libertà esso distingue l'ambito privato delle relazioni sociali ed economiche da quello pubblico. Nel primo,
lo Stato dovrebbe astenersi dall'intervenire in via diretta, limitandosi a fornire la cornice giuridica nel cui
rispetto la libertà individuale si esplica. Nell'ambito pubblico, invece, ad evitare che interessi particolari
1
possano pregiudicare i diritti di libertà del singolo è esclusa la mediazione delle formazioni sociali nel rapporto
tra Stato e cittadino. Archetipo di questa impostazione, nella Francia rivoluzionaria del 1791, la legge Le
Chapelier proibì le associazioni di lavoratori e introdusse perfino un illecito di coalizione penalmente
sanzionato.
A prescindere dall'astensionismo statale, i primi tentativi di risposta alla situazione di povertà e
sfruttamento non potevano che venire dai lavoratori stessi e si dipanarono lungo le due direttrici del mutuo
soccorso e dell'organizzazione sindacale. Questo aspetto pose un grosso problema giuridico alla cultura
dell'epoca che conosceva si la personalità giuridica, ma la concedeva solo a determinate condizioni, non
possedute da quelle nuove realtà.
Tuttavia, entrambe contribuirono a rendere la classe politica, le istituzioni e l'intera collettività nazionale
consapevoli della rilevanza sociale delle condizioni di vita del proletariato, non più confinabile a problema
individuale (la c.d questione sociale), aprendo la strada a un lento processo di ripensamento del ruolo dello
Stato e dei corpi intermedi, che porterà alla nascita delle assicurazioni sociali.
Le Società di mutuo soccorso (Sms), nate nei paesi europei già nel XVIII secolo e in Italia nel XIX, sono
aggregazioni tra i lavoratori - a volte integrati dal/i datore/i di lavoro, soprattutto per il supporto finanziario di
aiuto reciproco come definite negli atti costitutivi dalla comune volontà dei fondatori e realizzate attraverso la
costituzione di un fondo comune alimentato dalle quote versate dai soci. Gli statuti rivelano l'estrema varietà
delle situazioni di bisogno coperte: alcune, come il pagamento delle spese funerarie o della dote per le figlie
dei lavoratori, a testimonianza della precarietà di vita di allora, altre, come i sussidi di malattia, a volte di
disoccupazione, o per la vecchiaia, legate alla specificità della condizione lavorativa.
In Italia, al di là del nome, non si trattava di società, neppure cooperative, ed era, anzi, problematico riconoscere
l'esistenza di un soggetto giuridico distinto dai consociati. A legittimarne l'esistenza fu dapprima il diritto di
riunione/associazione riconosciuto dallo Statuto Albertino del 1848, mentre soltanto con la 1. n. 3818 del 1886
esse poterono acquisire la personalità giuridica, in cambio, però, di una limitazione della propria autonomia
d'azione, mediante la previsione ex lege degli ambiti di intervento. L'obiettivo della legge, infatti, non era
tanto facilitare la loro attività quanto sottoporle a controllo pubblico per evitare che divenissero mezzo di
aggregazione sindacale e volano di orientamenti politici antiliberali, soprattutto di matrice socialista.
In realtà, le Sms continuarono a svilupparsi per lo più fuori dal perimetro fissato dalla legge, proponendosi
come antesignane delle odierne tutele previdenziali e delle assicurazioni sociali. Per garantire l'erogazione,
infatti, esse fecero ricorso ad una embrionale logica assicurativa abbinandola alla mutualità.
La contiguità con l'esperienza sindacale e il timore di favorire la crescita degli orientamenti antiliberali
portarono, invece, alla soluzione bismarckiana della previsione di un obbligo legale per i datori di lavoro di
assicurare i propri dipendenti contro i rischi di infortunio sul lavoro, di malattia e di vecchiaia.
3. I due modelli: assicurazione sociale e sicurezza sociale
Iniziando dal piano politico, l'assicurazione sociale segna la prima crepa nel disimpegno statuale rispetto
alle relazioni economiche fra privati e ai problemi sociali, senza, tuttavia, entrare in contrasto con la cultura
liberale.
L'intervento legislativo si rivolge tipicamente alla nuova classe lavoratrice e gli riconosce un diritto soggettivo
legge. L’assicurazione
alla tutela previdenziale sostitutiva della retribuzione nei casi previsti dalla si rivela
duttile strumento per realizzare anche finalità di natura pubblicistica, limitando, al contempo, l'impegno dello
Stato alla previsione della tutela e alla definizione delle regole essenziali di funzionamento, conformandole
secondo una logica compromissoria fra gli interessi coinvolti. Così i datori di lavoro sono obbligati a stipulare
un contratto di assicurazione e sostenerne in tutto o in parte il costo, a favore dei propri dipendenti; d'altro
canto, però, la legge stabilisce i livelli delle prestazioni in misura di norma insufficiente a ristorare
integralmente il danno. 2
Quanto alla struttura giuridica, tre sono gli elementi essenziali dell'assicurazione sociale.
_Il primo, in continuità con il contratto di assicurazione, nel quale rappresenta la causa, è il rischio, cioè la
possibilità di un evento futuro ed incerto che determina una situazione di bisogno, intesa come mancanza di
un bene patrimonialmente valutabile. Esso è al contempo criterio di selezione delle fattispecie oggettive
assicurabili e di operatività della tutela nel singolo caso: se la malattia, l'infortunio, ma anche la disoccupazione
sono assicurabili perché rappresentano rischi nel senso indicato, non ci sarà comunque diritto alla prestazione
se il comportamento del lavoratore assicurato sia di per sé sufficiente a produrre l'evento tutelato.
_Il secondo elemento tocca il problema dell'effettività della prestazione previdenziale ed è dato dalla
sinallagmaticità/corrispettività che lega l'obbligazione contributiva -corrispondente al premio
dell'assicurazione privata - e il suo adempimento, da un lato, all'obbligo di erogare la prestazione da parte
dell'assicuratore e al diritto a riceverla del beneficiario, dall'altro.
_Il terzo fattore è la solidarietà e riguarda le forme di finanziamento dal punto di vista della loro idoneità a
produrre una redistribuzione della ricchezza. In generale, nell'assicurazione come strumento per garantirsi da
bisogni economici futuri, un implicito effetto ridistributivo si verifica se il rischio coperto con il pagamento
del premio non si avvera. Ciò accade anche nell'assicurazione sociale, per esempio se il lavoratore non si
ammala oppure se non matura i requisiti per il diritto a pensione. Altra forma di redistribuzione, secondo alcuni,
non ci deve né ci può essere, ma in realtà nel modello è presente una solidarietà di categoria, più precisamente
intercategoriale, tra datori di lavoro e lavoratori. È ai primi - in alcuni casi insieme ai lavoratori - che lo Stato
impose di finanziare il sistema di previdenza e per giustificare, nella logica di scambio, lo spostamento
patrimoniale fu elaborata la teoria del rischio professionale, in base al quale i rischi cui i lavoratori sono esposti
nell'esecuzione della prestazione devono essere sopportati da chi di quel lavoro si avvantaggia.
Di elaborazione anglosassone, il modello della sicurezza sociale ha trovato la sua compiuta teorizzazione
nel rapporto redatto nel 1942 in Inghilterra e conosciuto in tutto il mondo come Piano Beveridge dal
nome di colui che fu chiamato a presiedere la commissione incaricata di studiare un progetto di riforma della
legislazione assistenziale dell'epoca. Peraltro, alla social security, era già stata dedicata una legge del Governo
degli Stati Uniti che prevedeva interventi e sussidi statali a favore della popolazione colpita dalla grande de-
pressione del 1929.Entrambe le date rimandano a situazioni in cui povertà e incertezza delle prospettive di vita
si estendevano ben oltre i lavoratori subordinati.
Il senso politico del modello è nell'attribuzione allo Stato di un ruolo attivo anche in campo sociale e volto a
garantire un minimo nazionale di condizioni di sicurezza eguali per tutti i cittadini. L'azione pubblica si ispira
al criterio universalistico ed egualitario della liberazione dal bisogno, per tutto l'arco della vita della persona
(dalla culla alla bara).
Su queste basi, ai tre elementi strutturali dell'assicurazione, nel modello della sicurezza sociale subentrano il
bisogno, l'assenza di corrispettività e la solidarietà generale.
Il bisogno è una situazione socialmente rilevante in quanto potenzialmente comune a tutti, come la malattia,
l'ignoranza, l'indigenza, la mancanza di lavoro, che impedisce il pieno sviluppo della persona e la sua
partecipazione alla vita sociale e politica. In quanto socialmente rilevante, essa implica un'estensione delle
situazioni protette e degli strumenti di protezione: sanità e istruzione. Di conseguenza si amplia anche la platea
dei potenziali soggetti tutelati, che coinvolge tutti i cittadini.
Collegandosi al bisogno, l'assenza di corrispettività il secondo elemento - assicura l'effettività del diritto alla
prestazione anche nel caso in cui non siano osservate le modalità di finanziamento siano esse contributive o
fiscali. Così, per esempio, il Sistema Sanitario Nazionale tutela il diritto fondamentale alla salute anche a chi,
per ipotesi, abbia omesso di pagare le tasse con cui quel Sistema è finanziato. 3
Infine, la solidarietà espressa da un sistema di sicurezza sociale è a tratto generale e assolve ad una funzione
di redistribuzione della ricchezza, perché tutti i cittadini concorrono al suo finanziamento attraverso
l'adempimento del dovere tributario.
4. Assicurazione sociale e sicurezza sociale nell'evoluzione del sistema italiano
Il riferimento ai due modelli sinteticamente descritti è utile per comprendere l'evoluzione e la condizione
attuale del sistema giuridico previdenziale o, più ampiamente, di protezione sociale in Italia. In proposito, la
domanda è se il legislatore italiano abbia fatto una scelta a favore dell'uno o dell'altro di essi e in che
termini o misura.
La risposta non è univoca perché riflette i cambiamenti culturali, politico-istituzionali, sociali ed economici
riscontrabili nella storia dell'Italia. Da questo punto di vista, la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, segna lo spartiacque tra almeno due fasi. Fino a quella data, infatti, tutta la legislazione fu
improntata al modello dell'assicurazione sociale, senza una sostanziale soluzione di continuità nel passaggio
dal periodo liberale dello Stato unitario al ventennio del regime fascista (1922-1943).
Come già in Germania, la previdenza sociale nacque in Italia con l'obbligo per gli esercenti imprese dei settori
industria e costruzioni di assicurare i propri operai contro il rischio di infortunio sul lavoro, sancito dalla l. n.
80/1898 (v. Cap. IV, § 1). Di questa legge sono da ricordare due aspetti che ne rivelano la continuità con
l'assicurazione privata: la nascita del rapporto assicurativo non era automatica, ma dipendeva dalla
manifestazione di volontà del soggetto obbligato; non esisteva un monopolio pubblico nella gestione
dell'assicurazione, essendo ai datori di lavoro del settore privato di stipulare il contratto «anche presso società
o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno».
Il successivo ventennio si esaurì in sostanza nel dibattito fra i fautori di una previdenza volontaria e
mutualistica e i sostenitori dell'assicurazione sociale. Di questo periodo va ricordata la 1. n. 520/1910 che
istituì la Cassa nazionale di maternità, per garantire alle operaie un sussidio in caso di parto o di aborto. Questa
legge anticipò soluzioni indicative del prevalere della dimensione sociale/pubblicistica dell'assicurazione sulla
matrice privatistica: attribuì alla Cassa il monopolio dei rapporti assicurativi, previde l'automaticità sia del
rapporto contributivo sia, per la prima volta, delle prestazioni.
A sbloccare furono le esigenze sociali conseguenti allo sforzo che indussero il legislatore ad estendere la
copertura assicurativa agli infortuni nel settore agricolo (d.lgs. lgt. n. 1450/1917), alla disoccupazione
involontaria (r.d.l. n. 2214/1919) e soprattutto alla pensione di vecchiaia, seppure solo per i lavoratori a più
basso reddito (d.l. lgt. n. 603/1919).
Infine, la trasformazione di questa disorganica legislazione in un sistema di assicurazioni sociali di
copertura dei rischi occupazionali fu opera del regime fascista. Durante il ventennio la tutela fu estesa alle
ecc…
malattie professionali, alle malattie della gente di mare e alla malattia comune
Più in generale, furono migliorate le tutele precedenti (r.d.l. n. 1827/1935). In termini dalla tutela furono esclusi
i lavoratori autonomi dell'agricoltura (coloni, mezzadri e coltivatori diretti, in precedenza assicurati), ma fu
estesa l'area dei lavoratori subordinati protetti, a volte riconoscendo ad alcune categorie professionalmente
forti (ad es. addetti a pubblici servizi di trasporto, dipendenti dalle esattorie delle imposte), trattamenti più
favorevoli, mediante appositi regimi c.d. sostitutivi dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti
(v. Cap. III, § 2). Molti furono, peraltro, i limiti di questo sistema, tra cui i livelli di tutela assicurati, che
rimasero in genere insufficienti a garantire al lavoratore un efficace ristoro del pregiudizio economico patito.
Sul piano strutturale, invece, l'automaticità del rapporto assicurativo divenne regola generale. Il Codice civile
del 1942 esplicitò il legame delle assicurazioni sociali con l'originaria radice assicurativa e ne segnò al
contempo il distacco: secondo l'art. 1886, infatti, «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi
speciali», soltanto in mancanza delle quali tornano applicabili le re- gole civilistiche. 4
Nell'ideologia corporativa e totalitaria del regime, la previdenza era «un'alta manifestazione del principio
di collaborazione» delle forze economiche, datori di lavoro e lavoratori, all'interesse superiore della Nazione
(dichia- razione XXVI della Carta del lavoro del 1927), di cui lo Stato fascista era espressione e realizzazione.
Pertanto, il sistema previdenziale era funzionale all'interesse generale, mentre quello dei lavoratori rilevava
solo in via indiretta e strumentale. Di conseguenza, il fascismo impresse al sistema previdenziale un indelebile
tratto pubblicistico che si concretizzò nell'istituzione di alcuni enti pubblici, tra i quali quelli che attualmente
sono l'Ist
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