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DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE

(ALES)

CAP I

CAP I - ASSITENZA SOCIALE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA SOCIALE, WELFARE:

SIGNIFICATI, MODELLI, EVOLUZIONE.

1. Di che si tratta?

AS (assistenza sociale) PS (previdenza sociale) SS (sicurezza sociale) e welfare, sono spesso utilizzate come

sinonimi; esse tuttavia non sono sempre sovrapponibili, indicando fenomeni storico-sociali e discipline

giuridiche diverse.

L’AS è storicamente un insieme eterogeneo di misure volte a sopperire alla condizione di povertà in cui

versano i cittadini. La PS, di origine più recente, è invece rivolta ai lavoratori al fine di assicurare prestazioni

economiche sostitutive del reddito in presenza di eventi tipici di impossibilità della prestazione di lavoro per

perdita temporanea o permanente della capacità lavorativa. Entrambi questi istituiti sono oggetto di un diritto

garantito dall’art 38 c.1 e 2, e 117 c.2, lett. O) della Cost.

La parola Welfare indica una finalità, il benessere della persona e della società, che è imposto allo Stato dal

riconoscimento dei principi cost.

La sicurezza sociale modello giuridico attraverso cui lo Stato tutela il cittadino e lavoratore da situazioni di

bisogno socialmente rilevati (funzione doverosa che deriva dagli art 2 e 3 Cost.).

2. i modelli e la loro genesi.

I modelli con cui i sistemi giuridici nazionali hanno realizzato la tutela della persona che lavora e del cittadino

dall’altro.

sono riconducibili essenzialmente a 2: le assicurazioni sociali, da un lato, la sicurezza sociale,

Entrambi sono noti come modello bismarckiano (tra 1883 e 1889 il cancelliere tedesco fece approvare tre

leggi che obbligarono i datori di lavoro ad assicurare i propri dipendenti da rischi di malattia, infortuni sul

lavoro e vecchiaia) e modello beveridgiano (Beveridge fu autore del piano beveridge che aveva lo scopo di

riformare il sistema di assistenza in Inghilterra nel 1942).

Le assicurazioni sociali hanno radice nelle trasformazioni sociali ed economiche prodotte dalla rivoluzione

industriale. A seguito di tale rivoluzione nacquero le prime forme di lavoro subordinato (i titolari delle industrie

all’attuale retribuzione).

offrivano lavoro ad operai in cambio di una mercede, che corrisponde Tale rivoluzione

fu caratterizzata da una forte diseguaglianza sociale per la diffusa condizione di povertà in cui molti lavoratori

vennero a trovarsi.

Le energie lavorative furono considerate come bene oggettivo e distinto dalla persona che le offre e così rese

deducibili allo schema della locazione d’opere. In tal modo restava occultato tanto il coinvolgimento della

persona nella prestazione di lavoro quanto la sua posizione di diseguaglianza nel rapporto squilibrato di poteri

col datore di lavoro. Agli albori della rivoluzione erano inconcepibili sia la sospensione del rapporto di lavoro

sia l’intervento sostitutivo della retribuzione. La

con diritto alla conservazione del posto causa fondamentale

concezione liberale dell’individuo, della società e dello Stato.

di tale condizione va ricondotta alla

Il liberalismo è quella corrente di pensiero che considera quale valore fondamentale la libertà del singolo

individuo, intesa come capacità di autorealizzazione delle proprie azioni e del proprio destino. Per garantire

tale libertà esso distingue l'ambito privato delle relazioni sociali ed economiche da quello pubblico. Nel primo,

lo Stato dovrebbe astenersi dall'intervenire in via diretta, limitandosi a fornire la cornice giuridica nel cui

rispetto la libertà individuale si esplica. Nell'ambito pubblico, invece, ad evitare che interessi particolari

1

possano pregiudicare i diritti di libertà del singolo è esclusa la mediazione delle formazioni sociali nel rapporto

tra Stato e cittadino. Archetipo di questa impostazione, nella Francia rivoluzionaria del 1791, la legge Le

Chapelier proibì le associazioni di lavoratori e introdusse perfino un illecito di coalizione penalmente

sanzionato.

A prescindere dall'astensionismo statale, i primi tentativi di risposta alla situazione di povertà e

sfruttamento non potevano che venire dai lavoratori stessi e si dipanarono lungo le due direttrici del mutuo

soccorso e dell'organizzazione sindacale. Questo aspetto pose un grosso problema giuridico alla cultura

dell'epoca che conosceva si la personalità giuridica, ma la concedeva solo a determinate condizioni, non

possedute da quelle nuove realtà.

Tuttavia, entrambe contribuirono a rendere la classe politica, le istituzioni e l'intera collettività nazionale

consapevoli della rilevanza sociale delle condizioni di vita del proletariato, non più confinabile a problema

individuale (la c.d questione sociale), aprendo la strada a un lento processo di ripensamento del ruolo dello

Stato e dei corpi intermedi, che porterà alla nascita delle assicurazioni sociali.

Le Società di mutuo soccorso (Sms), nate nei paesi europei già nel XVIII secolo e in Italia nel XIX, sono

aggregazioni tra i lavoratori - a volte integrati dal/i datore/i di lavoro, soprattutto per il supporto finanziario di

aiuto reciproco come definite negli atti costitutivi dalla comune volontà dei fondatori e realizzate attraverso la

costituzione di un fondo comune alimentato dalle quote versate dai soci. Gli statuti rivelano l'estrema varietà

delle situazioni di bisogno coperte: alcune, come il pagamento delle spese funerarie o della dote per le figlie

dei lavoratori, a testimonianza della precarietà di vita di allora, altre, come i sussidi di malattia, a volte di

disoccupazione, o per la vecchiaia, legate alla specificità della condizione lavorativa.

In Italia, al di là del nome, non si trattava di società, neppure cooperative, ed era, anzi, problematico riconoscere

l'esistenza di un soggetto giuridico distinto dai consociati. A legittimarne l'esistenza fu dapprima il diritto di

riunione/associazione riconosciuto dallo Statuto Albertino del 1848, mentre soltanto con la 1. n. 3818 del 1886

esse poterono acquisire la personalità giuridica, in cambio, però, di una limitazione della propria autonomia

d'azione, mediante la previsione ex lege degli ambiti di intervento. L'obiettivo della legge, infatti, non era

tanto facilitare la loro attività quanto sottoporle a controllo pubblico per evitare che divenissero mezzo di

aggregazione sindacale e volano di orientamenti politici antiliberali, soprattutto di matrice socialista.

In realtà, le Sms continuarono a svilupparsi per lo più fuori dal perimetro fissato dalla legge, proponendosi

come antesignane delle odierne tutele previdenziali e delle assicurazioni sociali. Per garantire l'erogazione,

infatti, esse fecero ricorso ad una embrionale logica assicurativa abbinandola alla mutualità.

La contiguità con l'esperienza sindacale e il timore di favorire la crescita degli orientamenti antiliberali

portarono, invece, alla soluzione bismarckiana della previsione di un obbligo legale per i datori di lavoro di

assicurare i propri dipendenti contro i rischi di infortunio sul lavoro, di malattia e di vecchiaia.

3. I due modelli: assicurazione sociale e sicurezza sociale

Iniziando dal piano politico, l'assicurazione sociale segna la prima crepa nel disimpegno statuale rispetto

alle relazioni economiche fra privati e ai problemi sociali, senza, tuttavia, entrare in contrasto con la cultura

liberale.

L'intervento legislativo si rivolge tipicamente alla nuova classe lavoratrice e gli riconosce un diritto soggettivo

legge. L’assicurazione

alla tutela previdenziale sostitutiva della retribuzione nei casi previsti dalla si rivela

duttile strumento per realizzare anche finalità di natura pubblicistica, limitando, al contempo, l'impegno dello

Stato alla previsione della tutela e alla definizione delle regole essenziali di funzionamento, conformandole

secondo una logica compromissoria fra gli interessi coinvolti. Così i datori di lavoro sono obbligati a stipulare

un contratto di assicurazione e sostenerne in tutto o in parte il costo, a favore dei propri dipendenti; d'altro

canto, però, la legge stabilisce i livelli delle prestazioni in misura di norma insufficiente a ristorare

integralmente il danno. 2

Quanto alla struttura giuridica, tre sono gli elementi essenziali dell'assicurazione sociale.

_Il primo, in continuità con il contratto di assicurazione, nel quale rappresenta la causa, è il rischio, cioè la

possibilità di un evento futuro ed incerto che determina una situazione di bisogno, intesa come mancanza di

un bene patrimonialmente valutabile. Esso è al contempo criterio di selezione delle fattispecie oggettive

assicurabili e di operatività della tutela nel singolo caso: se la malattia, l'infortunio, ma anche la disoccupazione

sono assicurabili perché rappresentano rischi nel senso indicato, non ci sarà comunque diritto alla prestazione

se il comportamento del lavoratore assicurato sia di per sé sufficiente a produrre l'evento tutelato.

_Il secondo elemento tocca il problema dell'effettività della prestazione previdenziale ed è dato dalla

sinallagmaticità/corrispettività che lega l'obbligazione contributiva -corrispondente al premio

dell'assicurazione privata - e il suo adempimento, da un lato, all'obbligo di erogare la prestazione da parte

dell'assicuratore e al diritto a riceverla del beneficiario, dall'altro.

_Il terzo fattore è la solidarietà e riguarda le forme di finanziamento dal punto di vista della loro idoneità a

produrre una redistribuzione della ricchezza. In generale, nell'assicurazione come strumento per garantirsi da

bisogni economici futuri, un implicito effetto ridistributivo si verifica se il rischio coperto con il pagamento

del premio non si avvera. Ciò accade anche nell'assicurazione sociale, per esempio se il lavoratore non si

ammala oppure se non matura i requisiti per il diritto a pensione. Altra forma di redistribuzione, secondo alcuni,

non ci deve né ci può essere, ma in realtà nel modello è presente una solidarietà di categoria, più precisamente

intercategoriale, tra datori di lavoro e lavoratori. È ai primi - in alcuni casi insieme ai lavoratori - che lo Stato

impose di finanziare il sistema di previdenza e per giustificare, nella logica di scambio, lo spostamento

patrimoniale fu elaborata la teoria del rischio professionale, in base al quale i rischi cui i lavoratori sono esposti

nell'esecuzione della prestazione devono essere sopportati da chi di quel lavoro si avvantaggia.

Di elaborazione anglosassone, il modello della sicurezza sociale ha trovato la sua compiuta teorizzazione

nel rapporto redatto nel 1942 in Inghilterra e conosciuto in tutto il mondo come Piano Beveridge dal

nome di colui che fu chiamato a presiedere la commissione incaricata di studiare un progetto di riforma della

legislazione assistenziale dell'epoca. Peraltro, alla social security, era già stata dedicata una legge del Governo

degli Stati Uniti che prevedeva interventi e sussidi statali a favore della popolazione colpita dalla grande de-

pressione del 1929.Entrambe le date rimandano a situazioni in cui povertà e incertezza delle prospettive di vita

si estendevano ben oltre i lavoratori subordinati.

Il senso politico del modello è nell'attribuzione allo Stato di un ruolo attivo anche in campo sociale e volto a

garantire un minimo nazionale di condizioni di sicurezza eguali per tutti i cittadini. L'azione pubblica si ispira

al criterio universalistico ed egualitario della liberazione dal bisogno, per tutto l'arco della vita della persona

(dalla culla alla bara).

Su queste basi, ai tre elementi strutturali dell'assicurazione, nel modello della sicurezza sociale subentrano il

bisogno, l'assenza di corrispettività e la solidarietà generale.

Il bisogno è una situazione socialmente rilevante in quanto potenzialmente comune a tutti, come la malattia,

l'ignoranza, l'indigenza, la mancanza di lavoro, che impedisce il pieno sviluppo della persona e la sua

partecipazione alla vita sociale e politica. In quanto socialmente rilevante, essa implica un'estensione delle

situazioni protette e degli strumenti di protezione: sanità e istruzione. Di conseguenza si amplia anche la platea

dei potenziali soggetti tutelati, che coinvolge tutti i cittadini.

Collegandosi al bisogno, l'assenza di corrispettività il secondo elemento - assicura l'effettività del diritto alla

prestazione anche nel caso in cui non siano osservate le modalità di finanziamento siano esse contributive o

fiscali. Così, per esempio, il Sistema Sanitario Nazionale tutela il diritto fondamentale alla salute anche a chi,

per ipotesi, abbia omesso di pagare le tasse con cui quel Sistema è finanziato. 3

Infine, la solidarietà espressa da un sistema di sicurezza sociale è a tratto generale e assolve ad una funzione

di redistribuzione della ricchezza, perché tutti i cittadini concorrono al suo finanziamento attraverso

l'adempimento del dovere tributario.

4. Assicurazione sociale e sicurezza sociale nell'evoluzione del sistema italiano

Il riferimento ai due modelli sinteticamente descritti è utile per comprendere l'evoluzione e la condizione

attuale del sistema giuridico previdenziale o, più ampiamente, di protezione sociale in Italia. In proposito, la

domanda è se il legislatore italiano abbia fatto una scelta a favore dell'uno o dell'altro di essi e in che

termini o misura.

La risposta non è univoca perché riflette i cambiamenti culturali, politico-istituzionali, sociali ed economici

riscontrabili nella storia dell'Italia. Da questo punto di vista, la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1°

gennaio 1948, segna lo spartiacque tra almeno due fasi. Fino a quella data, infatti, tutta la legislazione fu

improntata al modello dell'assicurazione sociale, senza una sostanziale soluzione di continuità nel passaggio

dal periodo liberale dello Stato unitario al ventennio del regime fascista (1922-1943).

Come già in Germania, la previdenza sociale nacque in Italia con l'obbligo per gli esercenti imprese dei settori

industria e costruzioni di assicurare i propri operai contro il rischio di infortunio sul lavoro, sancito dalla l. n.

80/1898 (v. Cap. IV, § 1). Di questa legge sono da ricordare due aspetti che ne rivelano la continuità con

l'assicurazione privata: la nascita del rapporto assicurativo non era automatica, ma dipendeva dalla

manifestazione di volontà del soggetto obbligato; non esisteva un monopolio pubblico nella gestione

dell'assicurazione, essendo ai datori di lavoro del settore privato di stipulare il contratto «anche presso società

o imprese private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno».

Il successivo ventennio si esaurì in sostanza nel dibattito fra i fautori di una previdenza volontaria e

mutualistica e i sostenitori dell'assicurazione sociale. Di questo periodo va ricordata la 1. n. 520/1910 che

istituì la Cassa nazionale di maternità, per garantire alle operaie un sussidio in caso di parto o di aborto. Questa

legge anticipò soluzioni indicative del prevalere della dimensione sociale/pubblicistica dell'assicurazione sulla

matrice privatistica: attribuì alla Cassa il monopolio dei rapporti assicurativi, previde l'automaticità sia del

rapporto contributivo sia, per la prima volta, delle prestazioni.

A sbloccare furono le esigenze sociali conseguenti allo sforzo che indussero il legislatore ad estendere la

copertura assicurativa agli infortuni nel settore agricolo (d.lgs. lgt. n. 1450/1917), alla disoccupazione

involontaria (r.d.l. n. 2214/1919) e soprattutto alla pensione di vecchiaia, seppure solo per i lavoratori a più

basso reddito (d.l. lgt. n. 603/1919).

Infine, la trasformazione di questa disorganica legislazione in un sistema di assicurazioni sociali di

copertura dei rischi occupazionali fu opera del regime fascista. Durante il ventennio la tutela fu estesa alle

ecc…

malattie professionali, alle malattie della gente di mare e alla malattia comune

Più in generale, furono migliorate le tutele precedenti (r.d.l. n. 1827/1935). In termini dalla tutela furono esclusi

i lavoratori autonomi dell'agricoltura (coloni, mezzadri e coltivatori diretti, in precedenza assicurati), ma fu

estesa l'area dei lavoratori subordinati protetti, a volte riconoscendo ad alcune categorie professionalmente

forti (ad es. addetti a pubblici servizi di trasporto, dipendenti dalle esattorie delle imposte), trattamenti più

favorevoli, mediante appositi regimi c.d. sostitutivi dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti

(v. Cap. III, § 2). Molti furono, peraltro, i limiti di questo sistema, tra cui i livelli di tutela assicurati, che

rimasero in genere insufficienti a garantire al lavoratore un efficace ristoro del pregiudizio economico patito.

Sul piano strutturale, invece, l'automaticità del rapporto assicurativo divenne regola generale. Il Codice civile

del 1942 esplicitò il legame delle assicurazioni sociali con l'originaria radice assicurativa e ne segnò al

contempo il distacco: secondo l'art. 1886, infatti, «le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi

speciali», soltanto in mancanza delle quali tornano applicabili le re- gole civilistiche. 4

Nell'ideologia corporativa e totalitaria del regime, la previdenza era «un'alta manifestazione del principio

di collaborazione» delle forze economiche, datori di lavoro e lavoratori, all'interesse superiore della Nazione

(dichia- razione XXVI della Carta del lavoro del 1927), di cui lo Stato fascista era espressione e realizzazione.

Pertanto, il sistema previdenziale era funzionale all'interesse generale, mentre quello dei lavoratori rilevava

solo in via indiretta e strumentale. Di conseguenza, il fascismo impresse al sistema previdenziale un indelebile

tratto pubblicistico che si concretizzò nell'istituzione di alcuni enti pubblici, tra i quali quelli che attualmente

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Deiv99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vallauri Maria Luisa.
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