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12 Settembre 2016

Una buona parte della disciplina del diritto del lavoro si trova nel CODICE CIVILE (mentre ad

esempio la Francia ha un codice esclusivamente dedicato al lavoro, quando invece la Germania ha

pochissime disposizioni dedicate al lavoro nel proprio codice).

Il diritto del LAVORO appartiene al diritto PUBBLICO o PRIVATO? In mezzo?

Fino al 1993 i rapporti di lavoro dei lavoratori pubblici erano regolati dal diritto pubblico-

amministrativo, mentre ora pure questi sono ricondotti al diritto privato tranne che limitate categorie

di lavoratori pubblici quali FORZE ARMATE, POLIZIA, MAGISTRATI, IMPIEGATI DELLA

BANCA D'ITALIA, PROFESSORI UNIVERSITARI (che erano stati inizialmente portati al

privato, ma poi si sono lamentati).

Il diritto del lavoro intenso in senso ampio riguarda SIA IL DIRITTO PRIVATO-->diritti e obblighi

delle parti, la possibilità per soggetti privati (es.agenzie di somministrazione) di stare sul mercato

del lavoro (inteso come incontro della domanda e dell'offerta di lavoro), i rapporti di termini e

l'azione dei soggetti collettivi (es.nel nostro sistema repubblicano il diritto sindacale è diritto

privato, mentre nel sistema del Ventennio fascista le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di

lavoro erano soggetti al diritto corporativo, poi definitivamente abrogato dagli Alleati non appena

sbarcati in Sicilia nel 1943-->ART 39 COSTITUZIONE: “L'organizzazione sindacale è libera”

-->disposizione costituzionale direttamente mutuata dall'ordinanza degli Alleati con cui nel 1943

abolivano il diritto corporativo, prima solo nel Meridione e poi in tutta Italia)

SIA IL DIRITTO PUBBLICO-->il lavoro ha un'importanza essenziale ed esistenziale (ART 1

COSTITUZIONE: “L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”), e gioca un ruolo talmente

importante che anche lo Stato e le sue varie articolazioni (regioni, provincie autonome..) gestiscono

profili attinenti al mercato del lavoro, operando quindi interventi pubblicistici: i servizi per

l'impiego in cui si iscrive chi ha intenzione di cercare un lavoro, chi ha intenzione di essere aiutato

nel cercare un lavoro o anche chi è rimasto disoccupato perchè ha perso il lavoro, il profilo legato al

controllo dell’effettiva applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro (tanto essenziali che la

loro inapplicazione comporta sanzioni non solo amministrative ma anche penali), l’attività dei

soggetti collettivi quando regolano i rapporti di lavoro e quindi concludono dei CONTRATTI

COLLETTIVI (questi contratti sono importanti perché REGOLANO I LIVELLI RETRIBUTIVI,

cioè quel profilo che consente al lavoratore di trasformarsi in consumatore-->ecco il doppio ruolo,

LAVORO E CONSUMO SONO DUE PROFILI ESSENZIALI SOTTO L'ASPETTO

ECONOMICO--> ogni governo può aver interesse ad indirizzare in diverse direzioni il

comportamento dei soggetti collettivi: ad esempio negli anni '90 in Italia vi era un'inflazione a

doppia cifra, e quindi il governo impose ai soggetti collettivi un tetto massimo di aumento delle

retribuzioni dato che il livello di inflazione era già insostenibile;ora invece siamo in una fase

opposta: i livelli retributivi sono tendenzialmente molto bassi ed è allora necessario sostenere di

molto ed incentivare il consumo-->il tasso ideale sarebbe 2%, ora è quasi 0%), gli interventi dello

Stato in materia di PREVIDENZA SOCIALE, branca di diritto pubblico che regola una serie di

ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE CHE VENGONO ALIMENTATE DA

CONTRIBUTI, I QUALI VENGONO PER LO PIU' PAGATI DAL DEBITORE DI LAVORO E

DAL DATORE DI LAVORO, e che coprono i rischi più importanti che una persona può incontrare

nel corso della sua vita (malattie causate o meno dal lavoro, i rischi legati all'età, la disoccupazione,

un infortunio che toglie la possibilità di lavorare e quindi di avere un reddito, la vecchiaia che

impedisce di avere le forze per arrivare a prestazioni lavorative) assicurandole un certo livello

pensionistico. Questi rischi sono oggetto di assicurazioni sociali OBBLIGATORIE nel senso che

OGNIQUALVOLTA SI CONCLUDE UN CONTRATTO DI LAVORO, NASCONO DEGLI

OBBLIGHI NON SOLO TRA LE PARTI SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO, MA

ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI: si tratta di un RAPPORTO ULTERIORE,

IL QUALE SI INSTAURA CON UN ALTRO SOGGETTO E CHE, diversamente dai rapporti che

nascono tra le parti di diritto privato, HA NATURA DI DIRITTO PUBBLICO-->questo ulteriore

rapporto è un RAPPORTO CONTRIBUTIVO: se non si pagano i contributi, il soggetto pubblico

può usare particolari strumenti autoritativi per portare in esecuzione l' obbligo di contribuire;

questa contribuzione instaura poi, a sua volta, un tale rapporto con l'ente che dà diritto ad una

prestazione che ha essa stessa sempre natura di diritto pubblico.

Il nostro corso si focalizza per lo più sui profili e sulle questioni di diritto privato, avvalendosi di

alcuni collegamenti con l'antico diritto romano: nell'antichità la SCHIAVITU' era una SERVITU'

PERSONALE e a tutti gli effetti un RAPPORTO DI DIRITTO (oggetto di un diritto reale,

alienabile) che ricopriva la gran parte delle attività manuali che si svolgono in una società moderna:

non c'erano contratti che avessero specificamente ad oggetto il lavoro (i quali si crearono solo

all'interno dei GIUDIZI DI BUONA FEDE (un' azione di carattere generale e residuale): quando un

artigiano (uomo libero che svolgeva attività manuali) si impegnava non a vendere qualcosa ma a

fare qualcosa, concludeva di fatto un contratto che, all'interno dei giudizi di buona fede, venne

chiamato LOCATIO OPERIS; il debitore era quindi artefice di un lavoro che poteva poi essere

accompagnato anche dall’obbligo di trasferire la proprietà dell' oggetto realizzato-->in questo caso

tuttavia il lavoro aveva una tale prevalenza che meritava una QUALIFICAZIONE DIFFERENTE

da quella del contratto di compravendita, in quanto l'oggetto del contratto era specificamente

l' OPUS (il lavoro proiettato verso un determinato risultato pratico ed utile alla controparte).

Tuttavia, pur se la locatio operis presenta un nome differente, per la giurisprudenza aveva carattere

di sostanziale analogia con la compravendita.

Accanto alla locatio operis, ci sono alcuni frammenti che parlano di LOCATIO OPERARUM:

contratto che veniva concluso quando uno schiavo divenuto libero (quindi non un artigiano), locava

alla controparte le proprie prestazioni di lavoro; tuttavia, sebbene le fonti parlino di opere, esse non

dicono chiaramente se l'antico diritto romano conoscesse già la locatio operarum oppure se questa

sia una figura costruita dalla Pandettistica e quindi risalente a fine Ottocento.

In ogni caso, si è avuta la sopravvivenza di queste figure di diritto romano e dunque di questo

quadro concettuale fino al 1900 a causa del fatto che, fino all'epoca della rivoluzione industriale,

non c'è stata crescita economica all’epoca: di conseguenza la società era statica e le attività erano

per lo più sempre le stesse (vi era la prevalenza del settore agricolo, una stratificazione sociale tale

per cui chi nasceva come figlio di artigiano faceva l'artigiano). Si trattava di una società dove erano

gli schiavi a rappresentare la manodopera, mentre quelle che oggi sono le professioni intellettuali,

proprio come sotto il diritto romano, erano oggetto del contratto di mandato gratuito: per secoli sia

lo svolgere attività manuali sia il guadagnare denaro sono stati considerati non adeguati ad un

uomo; chi svolgeva prestazioni intellettuali viveva di rendita e non aveva bisogno di guadagnare

data la loro posizione sociale, poi nei fatti essi non ricevevano una retribuzione ma bensì un

onorario (compenso in natura o anche solo una gratificazione personale).

Non esiste un elenco dettagliato ed esaustivo di queste attività liberali; tuttavia abbiamo un elenco

di Ulpiano dove spiccano gli iure consultus, i magistrati, i medici (all'epoca visti quasi come

sacerdoti)--->oggi invece anche le prestazioni intellettuali sono svolte attraverso un contratto di

lavoro che viene remunerato (es. il contratto d'opera ha ad oggetto un'opera o un servizio, il quale

può essere anche una prestazione intellettuale).

Art 810 cc: “Sono beni le cose che possono essere oggetto di diritti”

Art 814 cc: “Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”

INVECE LE ENERGIE UMANE CHE HANNO VALORE ECONOMICO NON SONO BENI

MOBILI E SONO AD OGGETTO DI UN QUALCOSA DI TOTALMENTE DIVERSO SIA DAI

DIRITTI REALI SIA DA QUELLO CHE SENZA DUBBIO E' IL CONTRATTO PER

ECCELLENZA CHE SI USA PER GESTIRLI, IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA),

il quale ha ad oggetto uno scambio tra il trasferire la proprietà o la disponibilità di un bene e un

corrispettivo (il diritto generale dei contratti e delle obbligazioni non esisteva nell'antico diritto

romano: questi sono stati costruiti su misura del contratto di compravendita dalla Pandettistica e

dalla dottrina francese con Poitier).

La compravendita quindi ha sostanzialmente ad oggetto un OBBLIGO DI DARE, mentre i rapporti

di lavoro hanno ad oggetto un OBBLIGO DI FARE (contratto d'opera, il contratto di appalto,

mentre la locazione è un contratto con ad oggetto un dare dato che si tratta di dare in godimento un

immobile per un certo periodo)-->IN UN CONTRATTO DI LAVORO NON SI PUO' DARE IN

GODIMENTO UN SERVIZIO proprio perchè UNA PRESTAZIONE DI LAVORO NON PUO'

ESSERE STACCATA DALLA PERSONA COME SE FOSSE UN BENE (es. la difesa non si stacca

dall'avvocato che la presta, è legata in modo indissolubile all'avvocato-prestatore);

di conseguenza LA PRESTAZIONE DI LAVORO NON PUO' ESSERE AD OGGETTO DI UN

CONTRATTO DI LOCAZIONE PROPRIO PERCHE' A CHE FARE IN MODO INDISSOLUBILE

CON LA PERSONA, E' LEGATA ALLA SUA PERSONALITA'-->LE ENERGIE LAVORATIVE

NON POSSONO ESSERE STACCATE DAL LAVORATORE ED ESSERE MESSE DA SOLE AD

OGGETTO DI UN CONTRATTO (sono energie che restano legate al debitore di lavoro e che si

esauriscono immediatamente mentre questo produce e presta il servizio).

Ecco allora che si presenta la necessità, nell'ambito del diritto privato, di creare una sezione a parte

con dei contratti che presentano un oggetto particolarissimo, perchè si tratta di un oggetto legato

alla persona stessa del debitore: per gli economisti può anche trattarsi di forza lavoro, ma un giurista

non può ridurre il valore della persona di alcuni profili essenziali e staccare le forze dal lavoratore

che le possiede. I contratti di lavoro sono una categoria apposita di contratti con ad oggetto un fare

che consiste in una prestazione di lavoro che promana dalla personalità stessa del lavoratore; da

questo punto di vista, il contratto di appalto e il contratto d'opera sono molto diversi, per quanto

abbiano entrambi ad oggetto un fare:

Art 1665 cc Contratto di appalto-->il debitore si assume l'impegno di prestare la propria

organizzazione per realizzare un'opera o un servizio verso un corrispettivo; l'art 1674 cc poi

aggiunge che il contratto prosegue anche dopo l'eventuale morte del debitore in quanto il creditore

fa affidamento sull' ORGANIZZAZIONE.

Art 2222 cc Contratto d' opera-->il debitore si impegna a realizzare con lavoro prevalentemente

proprio un' opera o un servizio verso un corrispettivo; il contratto cessa dopo l'eventuale morte del

debitore in quanto il creditore fa affidamento sulla PERSONA.

Dunque i due contratti presentano la stessa definizione, ma nel contratto d'opera si parla del

compimento di un'opera o di un servizio con LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO,

specificazione che invece manca nel contratto di appalto, dove si accentua invece l' elemento

dell'organizzazione-->la differenza si basa sul tipo di affidamento.

Il diritto del lavoro arriva fino al contratto d'opera e fin dove non arriva il contratto di appalto, che

fa già parte del diritto commerciale-->all'interno del diritto del lavoro, si tratterà del contratto di

appalto solo nella misura in cui è un falso contratto di appalto perchè in realtà chi lavora non ha un

rapporto con l'appaltatore, ma un rapporto di lavoro con l'appaltante: quindi quello che è

apparentemente un unico contratto di appalto è in realtà tanti contratti di lavoro in capo

all'appaltante, e dunque si torna al diritto del lavoro.

La categoria principale dei contratti di lavoro è quella dei CONTRATTI DI LAVORO

SUBORDINATO. Questi contratti, che hanno quindi ad oggetto UN FARE-UNA PRESTAZIONE

DI TIPO PREVALENTEMENTE PERSONALE, sono poi nella stragrande maggioranza dei casi

dei CONTRATTI DI SCAMBIO (prestazione di lavoro contro remunerazione) e si dividono in due

grandi famiglie (gemellari, che sono giustapposte ed assieme esauriscono tutto il sistema dei

contratti di lavoro subordinato):

-CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO-->definiti, con una definizione generalizzabile per

tutta la categoria, dall' art 2094 cc: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante

retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle

dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

-CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO -->definiti, con una definizione generalizzabile per tutto

il tipo contrattuale, dall' art 2222 cc: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un

corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di

subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il

rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Questa categoria copre dunque tutti quei

contratti di scambio (il quale è sempre con una remunerazione) che,prevedendo una prestazione di

lavoro prevalentemente autonomo e non a carattere subordinato, non fanno quindi parte dell'altra

categoria dei contratti di lavoro subordinato.

NELL'INSIEME LE DUE FAMIGLIE COPRONO IL SISTEMA DEI CONTRATTI DI LAVORO.

Ogni famiglia, al suo interno, ricomprende poi, a sua volta, tanti sottotipi che non è possibile

elencare tanto sono numerosi: ci sono tanti tipi di contratti di lavoro subordinato e ci sono tanti tipi

di contratti di lavoro autonomo.

13 Settembre 2016

Il codice civile contiene molte norme dedicate al diritto del lavoro.

Società fondata sulla schiavitù->il lavoro non ha ragione d'essere

Società fondata su un' economia di mercato-->prestazioni di lavoro regolate dai contratti

I primi grandi autori che hanno parlato di contratti di lavoro furono l'italiano Ludovico Barassi nel

1901 e il tedesco Lotman nel 1902-->è attraverso i loro trattati, rispettivamente dedicati al contratto

di lavoro nel diritto positivo italiano e tedesco, che diedero vita a quello che oggi definiamo il

SISTEMA DEI CONTRATTI DI LAVORO: praticamente essi hanno ricondotto sotto il nome di

contratto di lavoro tutti quei contratti, già esistenti nelle tipologie precedenti, che avessero ad

oggetto una prestazione di fare basata su una prestazione personale, o comunque prevalentemente

personale, del debitore. In questo modo, il diritto del lavoro finisce per creare all'interno del diritto

privato, accanto alla compravendita (basata sul consenso e quindi su una prestazione che si adempie

nell'immediato) e alla locazione (il contratto di durata per eccellenza che, nel sistema precedente,

poteva avere ad oggetto anche le energie lavorative), una nuova categoria di contratti.

I contratti di lavoro si basano sui presupposti per cui

-si può scambiare il lavoro contro un corrispettivo;

-è avvenuto il passaggio da una società fondata sulla schiavitù ad un' economia di mercato: questo

grazie alla rivoluzione francese che ha condotto all'affermarsi dei valori essenziali della persona

sicché un uomo può impegnare i suoi servizi ma non può essere venduto (troviamo il principio per

cui la persona non è alienabile nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1798),

all'affermarsi del principio di eguaglianza: per crescere l'economia ha bisogno non solo di lavoratori

ma anche di consumatori (più gli elementi di innovazione sono accessibili a tutti e più la ricchezza

si redistribuisce, maggiore è il consumo e quindi lo sviluppo; di grande attualità il problema della

mancata redistribuzione che frena i consumi), al fatto che un lavoratore libero con un contratto di

lavoro per un tempo determinato costa meno al datore di lavoro rispetto al dover mantenere a vita

uno schiavo (lo osserva Adam Smith ne “Sulla ricchezza delle nazioni”).

La nascita di un sistema di diritto del lavoro è quindi giustificato dai principi di:

-PERSONA: ora si ritiene che il lavoro nobiliti l'uomo, e non c'è più la distinzione tra lavoro

manuale e lavoro intellettuale;

-EGUALIANZA: si vuole consentire alla maggior parte di persone di poter vivere del proprio

contratto di lavoro (art 1 Cost);

-COSTRUIRE E RENDERE POSSIBILE LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO:

se da una parte c’è il riconoscimento del lavoratore, dall'altra in tutti i sistemi giuridici evoluti c’è

il riconoscimento per il creditore di lavoro, nella tipologia del contratto di lavoro subordinato, di

una serie di prerogative che nessun altro creditore ha nei confronti del debitore (il diritto del lavoro

allo stesso tempo legittima e regola il capitalismo) quali la possibilità al creditore di lavoro di

organizzare la prestazione lavorativa (può determinare come, dove e quando si lavora), la possibilità

di controllare l'attività di lavoro e se le prescrizioni previste vengono rispettate, il possedere un

potere disciplinare che gli consente di poter irrogare sanzioni disciplinari se il lavoratore non

rispetta le prescrizioni previste nel contratto o che sono prerogative unilaterali del datore di lavoro.

Il diritto del lavoro ha dunque la funzione di inca

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Nogler Luca.
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