La disciplina del diritto del lavoro
12 Settembre 2016
Codici e diritto del lavoro
Una buona parte della disciplina del diritto del lavoro si trova nel codice civile (mentre ad esempio la Francia ha un codice esclusivamente dedicato al lavoro, quando invece la Germania ha pochissime disposizioni dedicate al lavoro nel proprio codice).
Il diritto del lavoro: pubblico o privato?
Il diritto del lavoro appartiene al diritto pubblico o privato? In mezzo? Fino al 1993 i rapporti di lavoro dei lavoratori pubblici erano regolati dal diritto pubblico-amministrativo, mentre ora pure questi sono ricondotti al diritto privato, tranne che limitate categorie di lavoratori pubblici quali forze armate, polizia, magistrati, impiegati della Banca d'Italia, professori universitari (che erano stati inizialmente portati al privato, ma poi si sono lamentati).
Il diritto del lavoro, inteso in senso ampio, riguarda sia il diritto privato — diritti e obblighi delle parti, la possibilità per soggetti privati (es. agenzie di somministrazione) di stare sul mercato del lavoro (inteso come incontro della domanda e dell'offerta di lavoro), i rapporti di termini e l'azione dei soggetti collettivi (es. nel nostro sistema repubblicano il diritto sindacale è diritto privato, mentre nel sistema del Ventennio fascista le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro erano soggetti al diritto corporativo, poi definitivamente abrogato dagli Alleati non appena sbarcati in Sicilia nel 1943 — art. 39 Costituzione: “L'organizzazione sindacale è libera” — disposizione costituzionale direttamente mutuata dall'ordinanza degli Alleati con cui nel 1943 abolivano il diritto corporativo, prima solo nel Meridione e poi in tutta Italia) sia il diritto pubblico — il lavoro ha un'importanza essenziale ed esistenziale (art. 1 Costituzione: “L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”), e gioca un ruolo talmente importante che anche lo Stato e le sue varie articolazioni (regioni, province autonome) gestiscono profili attinenti al mercato del lavoro, operando quindi interventi pubblicistici: i servizi per l'impiego in cui si iscrive chi ha intenzione di cercare un lavoro, chi ha intenzione di essere aiutato nel cercare un lavoro o anche chi è rimasto disoccupato perché ha perso il lavoro, il profilo legato al controllo dell’effettiva applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro (tanto essenziali che la loro inapplicazione comporta sanzioni non solo amministrative ma anche penali), l’attività dei soggetti collettivi quando regolano i rapporti di lavoro e quindi concludono dei contratti collettivi (questi contratti sono importanti perché regolano i livelli retributivi, cioè quel profilo che consente al lavoratore di trasformarsi in consumatore — ecco il doppio ruolo, lavoro e consumo sono due profili essenziali sotto l'aspetto economico — ogni governo può aver interesse ad indirizzare in diverse direzioni il comportamento dei soggetti collettivi: ad esempio negli anni '90 in Italia vi era un'inflazione a doppia cifra, e quindi il governo impose ai soggetti collettivi un tetto massimo di aumento delle retribuzioni dato che il livello di inflazione era già insostenibile; ora invece siamo in una fase opposta: i livelli retributivi sono tendenzialmente molto bassi ed è allora necessario sostenere di molto ed incentivare il consumo — il tasso ideale sarebbe 2%, ora è quasi 0%), gli interventi dello Stato in materia di previdenza sociale, branca di diritto pubblico che regola una serie di assicurazioni sociali obbligatorie che vengono alimentate da contributi, i quali vengono per lo più pagati dal debitore di lavoro ed al datore di lavoro, e che coprono i rischi più importanti che una persona può incontrare nel corso della sua vita (malattie causate o meno dal lavoro, i rischi legati all'età, la disoccupazione, un infortunio che toglie la possibilità di lavorare e quindi di avere un reddito, la vecchiaia che impedisce di avere le forze per arrivare a prestazioni lavorative) assicurandole un certo livello pensionistico. Questi rischi sono oggetto di assicurazioni sociali obbligatorie nel senso che ogniqualvolta si conclude un contratto di lavoro, nascono degli obblighi non solo tra le parti soggetti del rapporto di lavoro, ma anche nei confronti di soggetti terzi: si tratta di un rapporto ulteriore, il quale si instaura con un altro soggetto e che, diversamente dai rapporti che nascono tra le parti di diritto privato, ha natura di diritto pubblico — questo ulteriore rapporto è un rapporto contributivo: se non si pagano i contributi, il soggetto pubblico può usare particolari strumenti autoritativi per portare in esecuzione l'obbligo di contribuire; questa contribuzione instaura poi, a sua volta, un tale rapporto con l'ente che dà diritto ad una prestazione che ha essa stessa sempre natura di diritto pubblico.
Contratti e diritto del lavoro
Il nostro corso si focalizza per lo più sui profili e sulle questioni di diritto privato, avvalendosi di alcuni collegamenti con l'antico diritto romano: nell'antichità la schiavitù era una servitù personale e a tutti gli effetti un rapporto di diritto (oggetto di un diritto reale, alienabile) che ricopriva la gran parte delle attività manuali che si svolgono in una società moderna: non c'erano contratti che avessero specificamente ad oggetto il lavoro (i quali si crearono solo all'interno dei giudizi di buona fede (un'azione di carattere generale e residuale): quando un artigiano (uomo libero che svolgeva attività manuali) si impegnava non a vendere qualcosa ma a fare qualcosa, concludeva di fatto un contratto che, all'interno dei giudizi di buona fede, venne chiamato locatio operis; il debitore era quindi artefice di un lavoro che poteva poi essere accompagnato anche dall’obbligo di trasferire la proprietà dell'oggetto realizzato — in questo caso tuttavia il lavoro aveva una tale prevalenza che meritava una qualificazione differente da quella del contratto di compravendita, in quanto l'oggetto del contratto era specificamente l'opus (il lavoro proiettato verso un determinato risultato pratico ed utile alla controparte).
Tuttavia, pur se la locatio operis presenta un nome differente, per la giurisprudenza aveva carattere di sostanziale analogia con la compravendita. Accanto alla locatio operis, ci sono alcuni frammenti che parlano di locatio operarum: contratto che veniva concluso quando uno schiavo divenuto libero (quindi non un artigiano), locava alla controparte le proprie prestazioni di lavoro; tuttavia, sebbene le fonti parlino di opere, esse non dicono chiaramente se l'antico diritto romano conoscesse già la locatio operarum oppure se questa sia una figura costruita dalla Pandettistica e quindi risalente a fine Ottocento.
In ogni caso, si è avuta la sopravvivenza di queste figure di diritto romano e dunque di questo quadro concettuale fino al 1900 a causa del fatto che, fino all'epoca della rivoluzione industriale, non c'è stata crescita economica all’epoca: di conseguenza la società era statica e le attività erano per lo più sempre le stesse (vi era la prevalenza del settore agricolo, una stratificazione sociale tale per cui chi nasceva come figlio di artigiano faceva l'artigiano). Si trattava di una società dove erano gli schiavi a rappresentare la manodopera, mentre quelle che oggi sono le professioni intellettuali, proprio come sotto il diritto romano, erano oggetto del contratto di mandato gratuito: per secoli sia lo svolgere attività manuali sia il guadagnare denaro sono stati considerati non adeguati ad un uomo; chi svolgeva prestazioni intellettuali viveva di rendita e non aveva bisogno di guadagnare data la loro posizione sociale, poi nei fatti essi non ricevevano una retribuzione ma bensì un onorario (compenso in natura o anche solo una gratificazione personale).
Non esiste un elenco dettagliato ed esaustivo di queste attività liberali; tuttavia abbiamo un elenco di Ulpiano dove spiccano gli iure consultus, i magistrati, i medici (all'epoca visti quasi come sacerdoti) — oggi invece anche le prestazioni intellettuali sono svolte attraverso un contratto di lavoro che viene remunerato (es. il contratto d'opera ha ad oggetto un'opera o un servizio, il quale può essere anche una prestazione intellettuale).
Art. 810 cc: “Sono beni le cose che possono essere oggetto di diritti”
Art. 814 cc: “Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”
Invece le energie umane che hanno valore economico non sono beni mobili e sono ad oggetto di un qualcosa di totalmente diverso sia dai diritti reali sia da quello che senza dubbio è il contratto per eccellenza che si usa per gestirli, il contratto di compravendita, il quale ha ad oggetto uno scambio tra il trasferire la proprietà o la disponibilità di un bene e un corrispettivo (il diritto generale dei contratti e delle obbligazioni non esisteva nell'antico diritto romano: questi sono stati costruiti su misura del contratto di compravendita dalla Pandettistica e dalla dottrina francese con Poitier).
La compravendita quindi ha sostanzialmente ad oggetto un obbligo di dare, mentre i rapporti di lavoro hanno ad oggetto un obbligo di fare (contratto d'opera, il contratto di appalto, mentre la locazione è un contratto con ad oggetto un dare dato che si tratta di dare in godimento un immobile per un certo periodo) — in un contratto di lavoro non si può dare in godimento un servizio proprio perché una prestazione di lavoro non può essere staccata dalla persona come se fosse un bene (es. la difesa non si stacca dall'avvocato che la presta, è legata in modo indissolubile all'avvocato-prestatore); di conseguenza la prestazione di lavoro non può essere ad oggetto di un contratto di locazione proprio perché ha a che fare in modo indissolubile con la persona, è legata alla sua personalità — le energie lavorative non possono essere staccate dal lavoratore ed essere messe da sole ad oggetto di un contratto (sono energie che restano legate al debitore di lavoro e che si esauriscono immediatamente mentre questo produce e presta il servizio).
Ecco allora che si presenta la necessità, nell'ambito del diritto privato, di creare una sezione a parte con dei contratti che presentano un oggetto particolarissimo, perché si tratta di un oggetto legato alla persona stessa del debitore: per gli economisti può anche trattarsi di forza lavoro, ma un giurista non può ridurre il valore della persona di alcuni profili essenziali e staccare le forze dal lavoratore che le possiede. I contratti di lavoro sono una categoria apposita di contratti con ad oggetto un fare che consiste in una prestazione di lavoro che promana dalla personalità stessa del lavoratore; da questo punto di vista, il contratto di appalto e il contratto d'opera sono molto diversi, per quanto abbiano entrambi ad oggetto un fare:
- Art. 1665 cc Contratto di appalto: il debitore si assume l'impegno di prestare la propria organizzazione per realizzare un'opera o un servizio verso un corrispettivo; l'art. 1674 cc poi aggiunge che il contratto prosegue anche dopo l'eventuale morte del debitore in quanto il creditore fa affidamento sull' organizzazione.
- Art. 2222 cc Contratto d'opera: il debitore si impegna a realizzare con lavoro prevalentemente proprio un'opera o un servizio verso un corrispettivo; il contratto cessa dopo l'eventuale morte del debitore in quanto il creditore fa affidamento sulla persona.
Dunque i due contratti presentano la stessa definizione, ma nel contratto d'opera si parla del compimento di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, specificazione che invece manca nel contratto di appalto, dove si accentua invece l'elemento dell'organizzazione — la differenza si basa sul tipo di affidamento.
Il diritto del lavoro arriva fino al contratto d'opera e fin dove non arriva il contratto di appalto, che fa già parte del diritto commerciale — all'interno del diritto del lavoro, si tratterà del contratto di appalto solo nella misura in cui è un falso contratto di appalto perché in realtà chi lavora non ha un rapporto con l'appaltatore, ma un rapporto di lavoro con l'appaltante: quindi quello che è apparentemente un unico contratto di appalto è in realtà tanti contratti di lavoro in capo all'appaltante, e dunque si torna al diritto del lavoro.
Tipi di contratti di lavoro
La categoria principale dei contratti di lavoro è quella dei contratti di lavoro subordinato. Questi contratti, che hanno quindi ad oggetto un fare — una prestazione di tipo prevalentemente personale, sono poi nella stragrande maggioranza dei casi dei contratti di scambio (prestazione di lavoro contro remunerazione) e si dividono in due grandi famiglie (gemellari, che sono giustapposte ed assieme esauriscono tutto il sistema dei contratti di lavoro subordinato):
- Contratti di lavoro subordinato: definiti, con una definizione generalizzabile per tutta la categoria, dall'art. 2094 cc: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
- Contratti di lavoro autonomo: definiti, con una definizione generalizzabile per tutto il tipo contrattuale, dall' art. 2222 cc: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Questa categoria copre dunque tutti quei contratti di scambio (il quale è sempre con una remunerazione) che, prevedendo una prestazione di lavoro prevalentemente autonomo e non a carattere subordinato, non fanno quindi parte dell'altra categoria dei contratti di lavoro subordinato.
Nell'insieme le due famiglie coprono il sistema dei contratti di lavoro. Ogni famiglia, al suo interno, ricomprende poi, a sua volta, tanti sottotipi che non è possibile elencare tanto sono numerosi: ci sono tanti tipi di contratti di lavoro subordinato e ci sono tanti tipi di contratti di lavoro autonomo.
Storia e evoluzione dei contratti di lavoro
13 Settembre 2016
Il codice civile contiene molte norme dedicate al diritto del lavoro. Società fondata sulla schiavitù — il lavoro non ha ragione d'essere. Società fondata su un'economia di mercato — prestazioni di lavoro regolate dai contratti.
I primi grandi autori che hanno parlato di contratti di lavoro furono l'italiano Ludovico Barassi nel 1901 e il tedesco Lotman nel 1902 — è attraverso i loro trattati, rispettivamente dedicati al contratto di lavoro nel diritto positivo italiano e tedesco, che diedero vita a quello che oggi definiamo il sistema dei contratti di lavoro: praticamente essi hanno ricondotto sotto il nome di contratto di lavoro tutti quei contratti, già esistenti nelle tipologie precedenti, che avessero ad oggetto una prestazione di fare basata su una prestazione personale, o comunque prevalentemente personale, del debitore. In questo modo, il diritto del lavoro finisce per creare all'interno del diritto privato, accanto alla compravendita (basata sul consenso e quindi su una prestazione che si adempie nell'immediato) e alla locazione (il contratto di durata per eccellenza che, nel sistema precedente, poteva avere ad oggetto anche le energie lavorative), una nuova categoria di contratti.
I presupposti dei contratti di lavoro
I contratti di lavoro si basano sui presupposti per cui:
- Si può scambiare il lavoro contro un corrispettivo.
- È avvenuto il passaggio da una società fondata sulla schiavitù ad un'economia di mercato: questo grazie alla rivoluzione francese che ha condotto all'affermarsi dei valori essenziali della persona sicché un uomo può impegnare i suoi servizi ma non può essere venduto (troviamo il principio per cui la persona non è alienabile nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1798), all'affermarsi del principio di eguaglianza: per crescere l'economia ha bisogno non solo di lavoratori ma anche di consumatori (più gli elementi di innovazione sono accessibili a tutti e più la ricchezza si redistribuisce, maggiore è il consumo e quindi lo sviluppo; di grande attualità il problema della mancata redistribuzione che frena i consumi), al fatto che un lavoratore libero con un contratto di lavoro per un tempo determinato costa meno al datore di lavoro rispetto al dover mantenere a vita uno schiavo (lo osserva Adam Smith ne “Sulla ricchezza delle nazioni”).
Principi fondamentali del diritto del lavoro
La nascita di un sistema di diritto del lavoro è quindi giustificato dai principi di:
- Persona: ora si ritiene che il lavoro nobiliti l'uomo, e non c'è più la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.
- Uguaglianza: si vuole consentire alla maggior parte di persone di poter vivere del proprio contratto di lavoro (art 1 Cost).
- Costruire e rendere possibile la conclusione di contratti di lavoro: se da una parte c’è il riconoscimento del lavoratore, dall'altra in tutti i sistemi giuridici evoluti c’è il riconoscimento per il creditore di lavoro, nella tipologia del contratto di lavoro subordinato, di una serie di prerogative che nessun altro creditore ha nei confronti del debitore (il diritto del lavoro allo stesso tempo legittima e regola il capitalismo) quali la possibilità al creditore di lavoro di organizzare la prestazione lavorativa (può determinare come, dove e quando si lavora), la possibilità di controllare l'attività di lavoro e se le prescrizioni previste vengono rispettate, il possedere un potere disciplinare che gli consente di poter irrogare sanzioni disciplinari se il lavoratore non rispetta le prescrizioni previste nel contratto o che sono prerogative unilaterali del datore di lavoro.
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