Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 58
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 1 Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto delle lezioni di diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Pag. 41
1 su 58
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DEBELLATIO

o di una delle parti (distruzione, sotto il profilo fattuale, di una delle

entità). ius speciale”.

Il diritto applicabile ai conflitti armati è considerato “

In qualunque ramo del diritto, l'esistenza di un diritto speciale comporta la deroga alle

regole generali.

Rapporto tra diritto comune e ius in bello → CEDU, art. 15: prevede la c.d. “deroga alla

Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, derogando agli obblighi della stessa.

Non è possibile però derogare al diritto alla vita, divieto di schiavitù, divieto di tortura

e principio del “nulla poena sine lege”.

L'art. 15 prevede che lo Stato non sia responsabile dei suoi atti, ammesso che questi

legittimi,

siano considerati applicabili ai conflitti armati.

Altro elemento da considerare riguardo al coordinamento tra i due diritti è la possibilità

misure di rappresaglia

di ricorrere a → autotutela.

Lo stato che ha subito la violazione di una norma potrebbe ricorrere al titolo di

autotutela alla rappresaglia, giustificando la decisione dello stato leso di non applicare

a sua volta nei confronti della parte belligerante quella norma che essa stessa ha per

prima violato.

Regola che potrebbe astrattamente funzionare del diritto comune, ma non nel diritto

internazionale umanitario → convincimento di divieto di rappresaglie con riferimento a

norme di diritto internazionale umanitario. Art. 20, 1° protocollo addizionale 1977.

Nonostante questi divieti siano stati sanciti in modo specifico nel '77 vi è ancora

qualche stato che non ritiene del tutto rimossa la possibilità di rappresaglia.

ius in bello

Fonti normative dello

Sottoposto a codificazione → in primis grazie alle Conferenze dell'Aja del 1899 e 1907.

Prima di allora esistevano prassi statali, manuali militari, provvedimenti normativi che

regolavano la condotta delle ostilità degli organi militari, ecc... importante fu il c.d.

“codice liber” adottato dagli Stati Uniti nel corso della guerra di secessione, dove le

regole del conflitto diventarono assimilabili a quelle di un conflitto internazionale

perché il governo federale adottò nei confronti dei confederati una condotta

es: blocco navale attorno alle

equiparabile a quella di un conflitto internazionale (

coste controllate dai confederati).

Fu elaborato a cura di un professore questo codice, che servì molto anche per

orientare la prassi successiva degli stati. Non si trattava comunque di regole

internazionali codificate.

Le convenzioni dell'Aja erano fatte a mò di manuale militari → brevi e coincise, con

annesso un regolamento più analitico. La caratteristica è quella di immaginare una

condizione di assoluta simmetria tra le parti belligeranti.

I limiti dell'Aja 1907 vengono superati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 →

attenzione verso la popolazione civile, che consente un'integrazione delle disposizioni

dell'Aja.

L'aspetto è diventato più marcato con il 1° protocollo addizionale del 1977.

Art. 75 protocollo → garanzie. es: Stati Uniti),

Alcuni stati però non hanno aderito al 1° protocollo ( però questi

ritengono che varie norme dello stesso siano norme di diritto internazionale generale,

già di per sé ricognitive di regole di diritto internazionale. Tra queste gli Stati Uniti vi

hanno inserito l'art. 75, che viene applicato a prescindere.

Differenza di struttura degli obblighi definiti nella Convenzione dell'Aja e quelli definiti

nella Convenzione di Ginevra:

Art. 2, quarta Convenzione Aja 1907 → se in un determinato scenario esistono le

– condizioni per applicare la quarta convenzione, queste condizioni non sono di

per sé sufficiente ma occorre capire se le parti belligeranti del conflitto sono

tutte parti della quarta convenzione.

Si applica se tutte le parti del conflitto sono parti dell'Aja.

Il senso di questa impostazione era il non poter stabilire per una o più parti

belligeranti delle condizioni di conduzione che non vengono poi rispettate dalle

altre parti: deve esserci assoluta simmetria.

Bastava però che una delle parti del conflitto non fosse parte dell'Aja per far

saltare tutto.

Le convenzioni di Ginevra quindi superano questa impostazione → sancisce un

obbligo solidale: le parti contraenti si adoperano per rispettare e far rispettare il

presente trattato, senza subordinare il rispetto degli obblighi ad una condizione

di simmetria tra le parti.

Il “far rispettare” è obbligo solidale.

Varie norme delle convenzioni Aja e Ginevra hanno anche valenza

– consuetudinaria.

Ginevra e protocolli del '77 hanno avuto un largo seguito da parte degli Stati,

ma ci sono stati che non hanno ancora aderito. L'orientamento diffuso è che ci

sono molte regole con valore anche consuetudinario. Questa verifica va fatta

analizzando quali disposizioni hanno contenuto/valenza veramente

consuetudinaria.

L'art. 75 1° protocollo è considerato una norma espressione del diritto

internazionale consuetudinario.

Se si tratta di norme consuetudinarie, l'applicazione di regole contenute nelle

convenzioni è dovuta anche da parte degli stati che non sono parte delle

convenzioni o soggetti che non sono stati, in particolare le convenzioni

internazionali.

Il carattere consuetudinario può poi correlarsi di un ulteriore elemento, ovvero il

carattere imperativo. La norma imperativa è al vertice di una gerarchia.

Le norme imperative sono norme che vanno comunque sempre rispettate e non

conoscono il limite del diritto speciale. Nulla impedisce che, avendo la

possibilità di considerare la natura consuetudinaria di alcune norme contenute

in trattati, alcune di queste norme siano anche norme imperative → la Corte di

giustizia accoglie.

Principi intrasgressibili = non deve far pensare che ci sia un altra categoria di

norme internazionali che si distingue da quelle imperative.

Sviluppo progressivo = far avanzare il diritto.

Il ricorso allo strumento della Convenzione permette e favorisce il percorso

offrendo un testo scritto → vantaggio di avere una regola generale scritta, a cui

tutti possono fare direttamente riferimento.

Clausola Martens

Contenuta nelle convenzioni di diritto internazionale fin dalle prime convenzioni

dell'Aja del 1907.

Natura della clausola: parte di un sistema normativo.

È una norma che ha una dichiarata funzione integrativa delle norme contenute nel

trattato.

Si parla di casi non previsti, quindi intende affrontare le lacune delle norme contenute

nei trattati.

Con che cosa colmiamo le lacune che abbiamo individuato? Più complesso,perché la

formazione della clausola è abbastanza generica.

La CIG ha ritenuto che tale clausola abbia natura consuetudinaria.

La sua funzione integrativa si dispiega anche nei confronti di regole di diritto

internazionale di natura consuetudinaria. Diventa quindi importante andare ad

analizzare il contenuto della clausola.

Perché viene chiamata Martens? Prende origine dal diplomatico russo che era presente

nella conferenza dell'Aja del 1907 e rappresentava gli Zar; all'epoca aveva una forte

sensibilità nella promozione del diritto umanitario e fu lui a proporre la conferenza ed

inserire la formula integrativa per colmare le lacune.

È bene ricordare che i principi generali del diritto hanno la funzione di promuovere le

regole del dirtto internazionale → dimensione simile si ripropone nell'impiego della

clausola.

Quando la normativa vigente non è in grado di rispondere tempestivamente ai nuovi

scenari e tecnologie militari, molte volte accade che la tecnologia militare stia più

avanti del diritto, allora si scopre l'esistenza di una lacuna o interpretazione evolutiva

della norma quindi ausilio del riferimento alla clausola rvieste una particolare

importanza.

Modo in cui il fenomeno del conflitto armato incide sul diritto internazionale

comune

Il diritto internazionale applicabile ai conflitti armati è speciale, ma ciò non esclude la

rilevanza di altre norme giuridiche internazionali, che si applicano normalmente in

tempo di pace.

Non c'è una separatezza assoluta tra tempo di pace e tempo di guerra.

Il diritto internazionale contemporaneo ha rimosso che la guerra sia libertà degli stati

ed ha quindi inglobato il sistema nella sua 'aurea'. La guerra non è fenomeno normale,

ma spezza le relazioni ordinarie per gli stati → spiega il ricorso al diritto speciale.

Il diritto speciale è comunque parte si un sistema e bisogna capire in che parte il

sisitema giuridico è modificato dall'evento bellico.

Cosa accade per gli obblighi preesistenti degli stati in relazione al fatto che questo è

parte belligerante? Quali sono gli effetti della guerra sugli obblighi preesistenti degli

stati? Effetto sui trattati di due parti belligeranti: nel diritto internazionale tradizionale

• si riteneva che la guerra comportasse la estinzione dei trattati. Questo effetto

così radicale è oggi contestato.

La commissione del diritto internazionale ha elaborato un documento/progetto

(draft 2011) in cui la commissione prende in esame gli effetti della guerra sui

trattati.

La commissione ha ritenuto che la guerra non ha di per se effetto estintivo →

fondamentale il principio di conservazione dei valori; il patrimonio giuridico v

conservato.

Nel diritto dei trattati c'è una circostanza estintiva che potrebbe essere invocata

in ragione dell'esistenza di un conflitto: art. 62 mutamento delle circostanze.

La guerra costituisce un mutamento rilevante.

La circostanza però va motivata, in modo automatico o valutata in relazione al

contenuto del trattato la rilevanza dell'evento bellico come mutamento.

Richiamo che le norme di diritto internazionale formulano allo stesso evento

• bellico. Modo in cui le norme comuni prendono in considerazione l'evento

bellico.

Ipotesi (art. 15 CEDU) in cui si coordina i modi previsti nella convenzione con

l'esistenza di uno stato di guerra → dimensione presa in considerazione in vari

strumenti di tutela dei diritti umani, tra cui art. 4 Patto diritti civili e politici delle

Nazioni Unite.

Senso della clausola di salvaguardia: consentire allo stato parte impegnato in un

conflitto armato di alleggerirsi di alcuni obblighi contenuti nel testo di modo da

poter affrontare le ostilità militari più efficacemente.

La CEDU riconosce alle parti contraenti un certo margine di apprezzamento per

lo stato, che deve valutare se e un che misura derogare agli obblighi

internazionali.

Il limite assoluto e nucleo inderogabile di diritti non può essere rimosso dallo

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrx97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Salerno Francesco.